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Ai sensi della a L. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato” per attività di volontariato devono intendersi tutte quelle prestate in modo personale, spontaneo e gratuito. La stessa Legge 266/1991 stabilisce i principi cui le Regioni e le Province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui devono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti, precisando che le organizzazioni di volontariato possono svolgere le loro attività mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate. E’ poi la L.R. 38/1994 “Valorizzazione e promozione del volontariato” a stabilire, più in particolare, che l’accesso a tali strutture pubbliche o convenzionate è subordinato alla predisposizione di accordi, volti a disciplinare le modalità di presenza e comportamento del volontario e finalizzati a realizzare una proficua collaborazione nell’ambito delle specifiche competenze. A livello regionale, conseguentemente, è istituito un Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato – tenuto presso la Giunta Regionale – che, perseguendo le finalità di natura civile, sociale e culturale, operano nelle seguenti aree:

• socio-assistenziale

• sanitaria

• impegno civile e tutela e promozione dei diritti

• protezione civile

• tutela e valorizzazione dell’ambiente

• promozione della cultura, dell’istruzione, dell’educazione permanente

• tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico

• educazione motoria, promozione delle attività sportive e tempo libero

• organismi di collegamento e coordinamento (vale a dire forme associative di secondo livello costituite per almeno due terzi da organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale)

La richiesta di iscrizione da parte di ciascuna organizzazione avviene su domanda del legale rappresentante, ed è attuata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, adottato su proposta dell’Assessore competente per materia.

L’iscrizione nel Registro Regionale costituisce condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare convenzioni e per beneficiare di determinate agevolazioni fiscali, permettendo inoltre la partecipazione delle organizzazioni iscritte alle fasi della programmazione pubblica negli ambiti in cui esse operano, proponendo programmi e iniziative: la Regione e gli Enti Locali le informano e le consultano su programmi e progetti nelle materie attinenti ai settori di intervento delle stesse.

Relativamente invece alle convenzioni, lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici possono stipularne con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel registro e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

Sono criteri di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione di convenzioni:

- lo svolgimento dell’attività dell’organizzazione nel territorio per il quale si richiede l’intervento

- l’aver attivato sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento

- la garanzia di una continuità di servizio se richiesto dalla natura dell’attività di convenzionare

- la garanzia di qualità del servizio comprovata anche da esperienze precedentemente maturate.

Tali convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese: la copertura assicurativa ne costituisce elemento essenziale e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la stessa convenzione.

La Regione Piemonte nel Regolamento 9/R del Volontariato di protezione civile, esplicativo della L.R. 14 aprile 2003 n. 7, ha previsto che il Volontariato si organizzi tramite forme di aggregazione e, a livello provinciale, con i coordinamenti provinciali.

La Provincia di Asti, a supporto dell’attività operativa e logistica generale del Servizio Protezione Civile, ha scelto di utilizzare lo strumento della convenzione per regolare i rapporti tra l’Amministrazione e le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile del territorio;.ivi inclusi i Gruppi Comunali di Protezione Civile, dipendenti funzionalmente dall'Amministrazione Comunale ed attivabili dal Sindaco competente. Più nel dettaglio, sono state attivate le seguenti convenzioni relative ad interventi di emergenza in caso di eventi richiedenti un massiccio intervento delle forze di Protezione Civile, educazione motoria, promozione delle attività sportive e tempo libero, organismi di collegamento e coordinamento (vale a dire forme associative di secondo livello costituite per almeno due terzi da organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale). La richiesta di iscrizione da parte di ciascuna organizzazione avviene su domanda del legale rappresentante, ed è attuata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, adottato su proposta dell’Assessore competente per materia. L’iscrizione nel Registro Regionale costituisce condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare convenzioni e per beneficiare di determinate agevolazioni fiscali, permettendo inoltre la partecipazione delle organizzazioni iscritte alle fasi della programmazione pubblica negli ambiti in cui esse operano, proponendo programmi e iniziative: la Regione e gli Enti Locali le informano e le consultano su programmi e progetti nelle materie attinenti ai settori di intervento delle stesse.

Relativamente invece alle convenzioni, lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici possono stipularne con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel registro e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

Sono criteri di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione di convenzioni:

- lo svolgimento dell’attività dell’organizzazione nel territorio per il quale si richiede l’intervento

- l’aver attivato sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento

- la garanzia di una continuità di servizio se richiesto dalla natura dell’attività di convenzionare

- la garanzia di qualità del servizio comprovata anche da esperienze precedentemente maturate.

Tali convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese: la copertura assicurativa ne costituisce elemento essenziale e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la stessa convenzione.

La Regione Piemonte nel Regolamento 9/R del Volontariato di protezione civile, esplicativo della L.R. 14 aprile 2003 n. 7, ha previsto che il Volontariato si organizzi tramite forme di aggregazione e, a livello provinciale, con i coordinamenti provinciali.