| Nuovo regime delle Compensazioni Territoriali |
|
|
|
|
L’art. 9 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha modificato l’art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, abrogando e sostituendo interamente il comma 8 ed aggiungendo, inoltre, i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater , con ciò prevedendo significative misure di semplificazione a favore delle imprese private in ordine al regime delle compensazioni territoriali. Il novellato testo della diposizione in parola stabilisce infatti che gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 della succitata legge 68/1999 devono essere rispettati a livello nazionale e che a tal fine i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia.. I datori di lavoro privati che si avvalgono di detta facoltà trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle Province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, della già citata legge 68/1999, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo. Anche i datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione, però per essi non opera il principio di automatismo dovendo gli stessi formulare motivata richiesta ed acquisire preventiva autorizzazione con modalità da individuarsi a cura del Dipartimento per la Funzione Pubblica. Tags:
|