MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI  ASTI

Direzione Provinciale dei Servizi Vari

NORMATIVE

LEGGI FINANZIARIE

   Legge Finanziaria Anno 2006
   Legge Finanziaria Anno 2005
   Legge Finanziaria Anno 2004
   Legge Finanziaria Anno 2003

   Legge Finanziaria Anno 2002
   Legge Finanziaria Anno 2001
   Legge Finanziaria Anno 2000
   Legge Finanziaria Anno 1999
   Legge Finanziaria Anno 1998
   Legge Finanziaria Anno 1997
   Legge Finanziaria Anno 1996
   Legge Finanziaria Anno 1995
   Legge Finanziaria Anno 1994
   Legge Finanziaria Anno 1993
   Legge Finanziaria Anno 1992

LEGGI PUBBLICO IMPIEGO

   DPR 10/1/57 n° 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato

  Testo Unico Pubblico Impiego (ai sensi l.4/11/2000 n. 340)

   Legge 20/5/70 n° 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

CONTRATTI PUBBLICO IMPIEGO

    Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Ministeri 2002-2005

    Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Dirigenti 1994-1997

    Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Dirigenti 1998-2001

    Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Ministeri 1994-1997

    Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Ministeri 1998-2001

    Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Ministeri 1998-2001 - Code Contrattuali

    Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Scuola 1994 -1997

   Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Scuola 1998-2001

LEGGI DI CARATTERE GENERALE

   DPR 28/12/2000 N. 445 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa

   Decreto Legislativo 26/3/2001, n.151 - "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8/3/2000, n.53"

   Legge 30/12/71 n° 1204 - Tutela delle lavoratrici madri

   Decreto 28/8/2003 - assegno sostitutivo dell'accompagnatore Grandi Invalidi

LEGGI INVALIDITA' CIVILE

   Art.23 comma 2 del DL 24/12/2003 N. 355 - Proroga dei termini per il ricorso amministrativo

   Art. 42 Legge 24/11/2003 n. 326 - Disposizioni in materia di Invalidità Civile

   Legge 5/2/92 n° 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

DISPOSIZIONI FISCALI:

 

 

BREVE GUIDA SULLA TASSAZIONE STIPENDI ANNO 2003

 La legge finanziaria 2003 ha previsto per i redditi di lavoro dipendente, con decorrenza gennaio 2003, nuove modalità di tassazione, nuovi scaglioni e nuove aliquote.

Prima di entrare nel merito dei calcoli si ritiene utile ricordare che:

·  le detrazioni sono le somme che, una volta calcolata l’imposta lorda dovuta, si sottraggono da questa per arrivare all’imposta netta effettivamente da pagare;

·  le deduzioni sono le somme che si sottraggono dal reddito complessivo per determinare l’imponibile su cui calcolare la tassazione.

Per applicare la nuova Irpef si deve procedere nel modo seguente:

1)           Si prende a base lo stipendio mensile lordo (al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali) e si moltiplica per 12 mensilità e si aggiunge la tredicesima. In tal modo si determina il reddito complessivo annuo presunto.

2)           Per i redditi di lavoro dipendente spetta una deduzione (che varia da zero euro a 7.500 euro secondo l’importo del reddito complessivo) che va sottratta al reddito complessivo per determinare il reddito imponibile e si calcola come segue:

 

Coefficiente di deduzione

 

 

=

33.500 reddito complessivo

si devono considerare quattro cifre decimali

26.000

 

      Moltiplicando 7.500 per il coefficiente di deduzione si ottiene la deduzione spettante (**).

(**)

·         Se il coefficiente di deduzione è maggiore o uguale a “1”, è inutile fare la moltiplicazione in quanto la deduzione di 7.500 euro compete per intero;

·         Se il coefficiente di deduzione è uguale o minore di “0” è inutile fare la moltiplicazione in quanto la deduzione non compete.

(In pratica per redditi complessivi superiori a 33.500 euro non spetta alcuna deduzione; per redditi complessivi fino a 7.500 euro la deduzione azzera il reddito imponibile)

 

3)           Il reddito complessivo meno la deduzione spettante (calcolata con le modalità di cui al punto 2) determina il reddito imponibile su cui calcolare l’Irpef secondo le seguenti aliquote:

             o        per redditi fino a 15.000 euro, il 23 per cento;

o        per la parte di reddito superiore a 15.000 euro e fino a 29.000 euro, il 29 per cento;

o        per la parte di reddito superiore a 29.000 euro e fino a 32.600 euro, il 31 per cento;

o        per la parte di reddito superiore a 32.600 euro e fino a 70.000 euro, il 39 per cento;

o        per la parte di reddito superiore a 70.000 euro, il 45 per cento.

A questo punto si è determinata l’imposta lorda dovuta.

 

4)         Se il reddito complessivo (non il reddito imponibile) è superiore a 27.000 euro ma non a 52.000 euro spetta una delle seguenti “ulteriori detrazioni” da sottrarre all’imposta lorda:

 

o        130 euro se il reddito complessivo è compreso tra 27.000 euro e 29.500 euro;

o        235 euro se il reddito complessivo è compreso tra 29.500 euro e 36.500 euro;

o        180 euro se il reddito complessivo è compreso tra 36.500 euro e 41.500 euro;

o        130 euro se il reddito complessivo è compreso tra 41.500 euro e 46.700 euro;

o          25 euro se il reddito complessivo è compreso tra 46.700 euro e 52.000 euro.

 

5)        Se esistono familiari a carico devono essere sottratte all’imposta lorda le detrazioni spettanti secondo i seguenti prospetti sulla base dell’importo del reddito complessivo (non di quello imponibile):

 

 

DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

 

 

fino a €. 15.493,71

 

546,18

oltre €. 30.987,41 e fino a            €. 51.645,69

 

459,42

oltre €. 15.493,71 e fino a €. 30.987,41

 

496,60

 

oltre €. 51.645,69

 

422,23

 

 

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

 

1 figlio

 

2 figli

 

3 figli

 

4 figli

 

 

fino a  €. 36.151,98

 

 

€.516,46

 

€.516,46  X 2

 

€.516,46  X 3

 

€.516,46  X 4

 

oltre  €. 36.151,98

e fino a  €. 41.316,55

 

 

 

€.303,68

 

 

 

€.516,46 X 2

 

 

€.516,46 X 3

 

 

€.516,46  X 4

 

oltre  €. 41.316,55

e fino a  €. 46.481,12

 

 

 

€.303,68

 

 

€.303,68 per il primo figlio

€.336,73 per il secondo figlio

 

 

€.516,46 X 3

 

 

€.516,46  X 4

 

oltre €. 46.481,12

e fino a  €. 51.645,69

 

 

 

€.303,68

 

 

€.303,68 per il primo figlio

€.336,73 per il secondo figlio

 

€.303,68 per il primo figlio

più €.336,73 X 2

 

 

€.516,46  X 4

 

oltre €. 51.645,69

 

 

€.285,08

 

€.285,08  X 2

 

€.285,08  X 3

 

€.516,46  X 4

 

Per ogni figlio portatore di handicap (art.3 L. 5/2/1992, n. 104) la detrazione viene aumentata a €. 774,69

 

Per ogni figlio minore di tre anni la detrazione viene aumentata di €. 123,95.

Tale aumento non spetta nei seguenti casi:

  • se il primo figlio, minore di tre anni, beneficia della detrazione prevista per il coniuge;
  • se il figlio ha diritto alla detrazione di euro 516,46;
  • se il figlio ha diritto alla detrazione di euro 774,69 prevista per i figli portatori di handicap;

 

 

 

DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

 

 

fino a €. 51.645,69

 

303,68

 

oltre €. 51.645,69

 

285,08

 

6)     In conclusione, stabilito il reddito complessivo da cui viene detratta la deduzione spettante, si determina il reddito imponibile. Su questo si calcola l’imposta lorda.

Dall’imposta lorda si detraggono le “ulteriori detrazioni” se spettanti e le “detrazioni per familiari a carico” se spettanti determinando l’imposta netta da pagare.

 Si segnala che, a seguito dell’introduzione della deduzione di cui al punto 3, sono state abolite le vecchie “detrazioni per lavoro dipendente”.

 

PRIMO ESEMPIO

Stipendio lordo complessivo (al netto dei contributi prev. e ass.li) = €. 17.000,00

Coniuge e un figlio a carico

A) Calcolo della deduzione:

1)           33.500,00 – 17.000,00 = 16.500,00

2)           16.500,00 : 26.000,00 = 0,6346

3)           7500 X 0,6346 = 4.759,50 deduzione spettante

B) Calcolo dell’imponibile:

     17.000,00 – 4.759,50 = 12.240,50 imponibile netto

C) Calcolo dell’imposta lorda:

     12.240,50 X 23% = 2.815,32 imposta lorda

D)Calcolo dell’ulteriore detrazione

Essendo il reddito complessivo di euro 17.000,00 (e quindi inferiore a 27.000,00 euro) non competono

E) Calcolo detrazioni per familiari a carico (reddito complessivo = 17.000,00)

      Coniuge a carico 496,60 + un figlio a carico 516,46

       = 1.013,06

F) Calcolo imposta netta

     2.815,32 – 1.013,06 = 1.802,26 imposta netta

 

SECONDO ESEMPIO

Stipendio lordo complessivo (al netto dei contributi prev. e ass.li)

                                                       = €. 28.518,00

3 figli a carico di cui uno sotto i tre anni, tutti al 50 %

A) Calcolo della deduzione:

4)     33.500,00 – 28.518,00 = 4.982,00

5)     4.982,00 : 26.000,00 = 0,1916

6)     7500 X 0,1916 = 1.437,12 deduzione spettante

B) Calcolo dell’imponibile:

     28.518,00 – 1.437,12 = 27.080,88 imponibile netto

C) Calcolo dell’imposta lorda:

     15.000,00 X 23% = 3.450,00

     12.080,88 X 29% = 3.503,45

                                      6.953,45 imposta lorda

D)Calcolo dell’ulteriore detrazione

Essendo il reddito complessivo di euro 28.518,00 ( e quindi superiore a 27.000,00 euro ma non a 29.500,00 euro) competono euro 130,00 ulteriore detrazione

E) Calcolo detrazioni per familiari a carico

      (reddito complessivo = 28.518,00)

tre figli a carico 516,46 X 3 = 1.549,38 x 50% = 774,69(non si applica la maggiorazione per il figlio sotto i tre anni)

F) Calcolo imposta netta

               6.953,45 –(130,00 + 774,69) = 6.048,76 imposta netta

 

 

Qualora il contribuente si rendesse conto che la precedente normativa era più favorevole rispetto a quella introdotta dalla finanziaria 2003, potrà , in sede di dichiarazione dei redditi 2003 che presenterà nell’anno 2004, applicare le disposizione previste dal testo unico delle imposte dei redditi in vigore al 31 dicembre 2002, pur dichiarando redditi dell’anno 2003.

 

Tabella detrazioni per redditi di lavoro dipendente ANNO 2002 

(legge finanziaria 2002)

Reddito (in milioni di lire)

Importo detrazione

fino a 12 (€ 6.197,48) 2.220.000  (€ 1.146,53)
oltre 12,0 fino a 12,3  (oltre € 6.197,48 fino a € 6.352,42) 2.100.000  (€ 1.084,56)
oltre 12,3 fino a 12,6 (oltre € 6.352,42 fino a € 6.507,36) 2.000.000 (€ 1.032,91)
oltre 12,6 fino a 15,0 (oltre € 6.507,36 fino a € 7.746,85) 1.900.000 (€ 981,27)
oltre 15,0 fino a 15,3 (oltre € 7.746,85 fino a € 7.901,79) 1.750.000 (€ 903,80)
oltre 15,3 fino a 15,6 (oltre € 7.901,79 fino a € 8.056,73) 1.600.000 (€ 826,33)
oltre 15,6 fino a 15,9 (oltre € 8.056,73 fino a € 8.211,66) 1.450.000 (€ 748,86)
oltre 15,9 fino a 16,0 (oltre € 8.211,66 fino a € 8.263,31) 1.330.000 (€ 686,89)
oltre 16,0 fino a 17,0 (oltre € 8.263,31 fino a € 8.779,77) 1.260.000 (€ 650,74)
oltre 17,0 fino a 18,0 (oltre € 8.779,77 fino a € 9.296,22) 1.190.000 (€ 614,58)
oltre 18,0 fino a 19,0 (oltre € 9.296,22 fino a € 9.812,68) 1.120.000 (€ 578,43)
oltre 19,0 fino a 30,0 (oltre € 9.812,68 fino a € 15.493,71) 1.050.000 (€ 542,28)
oltre 30,0 fino a 40,0 (oltre € 15.493,71 fino a € 20.658,28) 950.000 (€ 490,63)
oltre 40,0 fino a 50,0 (oltre € 20.658,28 fino a € 25.822,84) 850.000 (€ 438,99)
oltre 50,0 fino a 60,0 (oltre € 25.822,84 fino a € 30.987,41) 750.000 (€ 387,34)
oltre 60,0 fino a 60,3 (oltre € 30.987,41 fino a € 31.142,35) 650.000 (€ 335,70)
oltre 60,3 fino a 70,0 (oltre € 31.142,35 fino a € 36.151,98) 550.000 (€ 284,05)
oltre 70,0 fino a 80,0 (oltre € 36.151,98 fino a € 41.316,55) 450.000 (€ 232,41)
oltre 80,0 fino a 90,0 (oltre € 41.316,55 fino a € 46.481,12) 350.000 (€ 180,76)
oltre 90,0 fino a 90,4 (oltre € 46.481,12 fino a € 46.687,70) 250.000 (€ 129,11)
oltre 90,4 fino a 100,0 (oltre € 46.687,70 fino a € 51.645,69) 150.000 (€ 77,47)
oltre 100,0 (€ 51.645,69) 100.000 (€ 51,65)

 

Tabella detrazioni per carichi di famiglia per l'Anno 2002 (finanziaria 2002)

Coniuge a carico

Importo detrazioni

Reddito imponibile fino a 30 milioni (€ 15.493,71) 1.057.552 (€ 546,18)
oltre 30 milioni fino a 60 milioni (da € 15.493,71 a € 30.987,41) 961.552 (€ 496,60)
oltre 60 milioni fino a 100 milioni (da € 30.987,41 a € 51.645,69) 889.552 (€ 459,42)
oltre 100 milioni ( € 51.645,69) 817.552 (€ 422,23)

 

 DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Con decorrenza 2002 la detrazione per i figli , aumenta ad 1.000.000 (= € 516,46) per i contribuenti :

    con un figlio a carico, purchè  il reddito complessivo non superi £ 70.000.000 (= €   6.151,98);

    con due figli a carico,                                                            £ 80.000.000 (= € 41.316.85);

    con tre figli a carico ,                                                            £ 90.000.000 (= €  46.481,12);

    con quattro figli a carico,  a prescindere dal reddito complessivo.

Qualora non si rientri nella doppia condizione (reddito complessivo e numero figli a carico), le detrazioni per i figli a carico rimangono invariate rispetto le previsioni del TUIR, Dpr 917/86.

 

Detrazioni d'imposta per carichi di famiglia (previsti dalla Finanziaria 2001) che hanno modificato l'art.12 del Testo Unico - TUIR Dpr 917/86

  2001 2002 EURO 2002
Primo figlio 552.000* 588.000* 303,68
dal secondo figlio in poi 616.000* 652.000* 336,73
maggiorazione per figli sotto i tre anni 240.000 240.000 *(a) 123,95
maggiorazione per figlio portatore di handicap     774,69

*) a condizione che il reddito non sia superiore a 100.000.000 (€ 51.645,69) altrimenti resta a 516.000 (€ 266,49) e 552.000 (€ 285,08).

* (a) la maggiorazione per i figli sotto i tre anni non spetta al contribuente che utilizza la detrazione di  € 516,46.

N.B.: nulla viene modificato per quanto riguarda le detrazioni per gli altri familiari a carico rientranti nelle indicazioni dell'articolo 433 del Codice Civile, alle quali viene confermato l'aumento di L. 36.000 (€ 18,59).

1) Le detrazioni per gli altri familiari a carico non spettano se questi non risiedono con il dichiarante e se ricevono da lui un assegno alimentare risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2) I familiari sono considerati a carico qualora rientrino nel limite di reddito di L. 5.500.000 (€ 2.840,51) annue e possono essere:

- genitori (anche adottivi);

- ascendenti prossimi, anche naturali;

- coniuge separato;

- generi e nuore;

- suoceri;

- fratelli e sorelle.

3) L'importo delle detrazioni va rapportato ai mesi dell'anno per i quali i familiari sono stati a carico come indicato al punto 2 e saranno revocate qualora sia superato il limite.

 

Tabella aliquota fiscale IRPEF ANNO 2001 (legge finanziaria 2001)

valide anche per il periodo di imposta Anno 2002 (legge finanziaria 2002)

Scaglioni (milioni di lire)

(%)
fino a 20 (€ 10.329,14) 18
oltre 20 (€10.329,14) a fino a 30 (€ 15.493,71) 24
oltre 30 (€ 15.493,71)  fino a 60 (€ 30.987,41) 32
oltre 60 (€ 30.987,41)  fino a 135 (€ 69.721,68) 39
oltre 135 (€ 69.721,68) 45

 

 

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