![]()
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI ASTI
Direzione Provinciale dei Servizi Vari
NORMATIVE
LEGGI FINANZIARIE
Legge
Finanziaria Anno 2006
Legge
Finanziaria Anno 2005
Legge
Finanziaria Anno 2004
Legge
Finanziaria Anno 2003
Legge
Finanziaria Anno 2002
Legge
Finanziaria Anno 2001
Legge
Finanziaria Anno 2000
Legge
Finanziaria Anno 1999
Legge
Finanziaria Anno 1998
Legge
Finanziaria Anno 1997
Legge
Finanziaria Anno 1996
Legge
Finanziaria Anno 1995
Legge
Finanziaria Anno 1994
Legge
Finanziaria Anno 1993
Legge
Finanziaria Anno 1992
LEGGI
PUBBLICO IMPIEGO
DPR 10/1/57 n° 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli
impiegati civili dello Stato
Testo
Unico Pubblico Impiego (ai sensi l.4/11/2000 n. 340)
Legge 20/5/70 n° 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento
CONTRATTI PUBBLICO IMPIEGO
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Ministeri 2002-2005
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Dirigenti 1994-1997
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Dirigenti 1998-2001
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Ministeri 1994-1997
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Ministeri 1998-2001
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Ministeri 1998-2001 - Code Contrattuali
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Scuola 1994 -1997
Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro Scuola 1998-2001
LEGGI DI CARATTERE GENERALE
DPR 28/12/2000 N. 445 - Disposizioni legislative
in materia di documentazione amministrativa
Decreto Legislativo 26/3/2001,
n.151 - "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela
e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art.
15 della legge 8/3/2000, n.53"
Legge 30/12/71 n° 1204 - Tutela delle lavoratrici madri
Decreto 28/8/2003 - assegno
sostitutivo dell'accompagnatore Grandi Invalidi
LEGGI INVALIDITA' CIVILE
Art.23 comma 2 del DL 24/12/2003
N. 355 - Proroga dei termini per il ricorso amministrativo
Art.
42 Legge 24/11/2003 n. 326 - Disposizioni in materia di
Invalidità Civile
Legge 5/2/92 n° 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate
DISPOSIZIONI FISCALI:
La
legge finanziaria 2003 ha previsto per i redditi di lavoro dipendente, con
decorrenza gennaio 2003, nuove modalità di tassazione, nuovi scaglioni e nuove
aliquote.
Prima
di entrare nel merito dei calcoli si ritiene utile ricordare che:
·
le detrazioni
sono le somme che, una volta calcolata l’imposta lorda dovuta, si sottraggono
da questa per arrivare all’imposta netta effettivamente da pagare;
·
le deduzioni
sono le somme che si sottraggono dal reddito complessivo per determinare
l’imponibile su cui calcolare la tassazione.
Per
applicare la nuova Irpef si deve procedere nel modo seguente:
1)
Si prende a base lo stipendio mensile lordo (al netto delle
ritenute previdenziali ed assistenziali) e si moltiplica per 12 mensilità e si
aggiunge la tredicesima. In
tal modo si determina il reddito complessivo annuo presunto.
2)
Per i redditi di lavoro dipendente spetta una deduzione (che
varia da zero euro a 7.500 euro secondo l’importo del reddito
complessivo) che va sottratta al reddito complessivo per determinare
il reddito imponibile e si calcola come segue:
Coefficiente
di deduzione
|
=
|
33.500
– reddito
complessivo |
si
devono considerare quattro cifre decimali |
|
26.000 |
Moltiplicando
7.500 per il coefficiente di deduzione si ottiene la deduzione
spettante (**).
| (**) |
·
Se il coefficiente
di deduzione è maggiore o uguale a “1”,
è inutile fare la moltiplicazione in quanto la deduzione di 7.500 euro
compete per intero; · Se il coefficiente di deduzione è uguale o minore di “0” è inutile fare la moltiplicazione in quanto la deduzione non compete. |
(In
pratica per redditi complessivi superiori a 33.500 euro non spetta
alcuna deduzione; per redditi complessivi fino a 7.500 euro la
deduzione azzera il reddito imponibile)
3)
Il reddito complessivo meno la deduzione spettante (calcolata
con le modalità di cui al punto 2) determina il reddito imponibile
su cui calcolare l’Irpef secondo le seguenti aliquote:
o
per redditi fino a 15.000 euro, il 23 per cento;
o
per la
parte di reddito superiore a 15.000 euro e fino a 29.000 euro, il 29
per cento;
o
per la parte di reddito superiore a 29.000 euro e fino a 32.600
euro, il 31 per cento;
o
per la
parte di reddito superiore a 32.600 euro e fino a 70.000 euro, il 39
per cento;
o
per la
parte di reddito superiore a 70.000 euro, il 45 per cento.
A
questo punto si è determinata l’imposta lorda dovuta.
4)
Se il reddito
complessivo (non il reddito imponibile) è superiore a 27.000
euro ma non a 52.000 euro spetta una delle seguenti “ulteriori
detrazioni” da sottrarre all’imposta lorda:
o
130 euro se il reddito complessivo è compreso tra 27.000 euro
e 29.500 euro;
o
235
euro se il reddito complessivo è compreso tra 29.500 euro e 36.500 euro;
o
180 euro
se il reddito complessivo è compreso tra 36.500 euro e 41.500 euro;
o
130
euro se il reddito complessivo è compreso tra 41.500 euro e 46.700 euro;
o 25 euro se il reddito complessivo è compreso tra 46.700 euro e 52.000 euro.
5)
Se esistono
familiari a carico devono essere sottratte all’imposta lorda le detrazioni
spettanti secondo i seguenti prospetti sulla base dell’importo del reddito
complessivo (non di quello imponibile):
DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO |
|||
|
fino
a €. 15.493,71 |
546,18 |
oltre
€. 30.987,41 e fino a
€. 51.645,69 |
459,42 |
|
oltre
€. 15.493,71 e fino a €. 30.987,41 |
496,60 |
oltre
€. 51.645,69 |
422,23 |
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO
|
1 figlio |
2 figli |
3 figli |
4 figli |
|
fino
a €. 36.151,98 |
€.516,46 |
€.516,46
X 2 |
€.516,46
X 3 |
€.516,46
X 4 |
|
oltre
€. 36.151,98 e
fino a €. 41.316,55 |
€.303,68 |
€.516,46
X 2 |
€.516,46
X 3 |
€.516,46
X 4 |
|
oltre
€. 41.316,55 e
fino a €. 46.481,12 |
€.303,68 |
€.303,68
per il primo figlio €.336,73
per il secondo figlio |
€.516,46
X 3 |
€.516,46
X 4 |
|
oltre
€. 46.481,12 e
fino a €. 51.645,69 |
€.303,68 |
€.303,68 per il primo figlio €.336,73
per il secondo figlio |
€.303,68
per il primo figlio più
€.336,73 X 2 |
€.516,46
X 4 |
|
oltre €.
51.645,69 |
€.285,08 |
€.285,08
X 2 |
€.285,08
X 3 |
€.516,46
X 4 |
|
Per
ogni figlio portatore di handicap (art.3 L. 5/2/1992, n. 104) la
detrazione viene aumentata a €. 774,69 |
||||
|
Per ogni figlio minore di tre anni la detrazione viene aumentata di €. 123,95. Tale
aumento non spetta nei seguenti casi:
|
||||
DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO |
|||
|
fino
a €. 51.645,69 |
303,68 |
oltre
€. 51.645,69 |
285,08 |
6)
In
conclusione, stabilito il reddito complessivo da cui viene detratta la deduzione
spettante, si determina il reddito imponibile. Su questo si calcola
l’imposta lorda.
Dall’imposta
lorda si detraggono le “ulteriori detrazioni” se spettanti e le “detrazioni
per familiari a carico” se spettanti determinando l’imposta netta da
pagare.
Si
segnala che, a seguito dell’introduzione della deduzione di cui al punto 3,
sono state abolite le vecchie “detrazioni per lavoro dipendente”.
|
PRIMO
ESEMPIO Stipendio
lordo complessivo (al
netto dei contributi prev. e ass.li) = €. 17.000,00 Coniuge
e un figlio a carico A)
Calcolo della deduzione: 1)
33.500,00 – 17.000,00 = 16.500,00 2)
16.500,00 : 26.000,00 = 0,6346 3)
7500 X 0,6346 = 4.759,50 deduzione spettante B)
Calcolo dell’imponibile: 17.000,00
– 4.759,50 = 12.240,50 imponibile netto C)
Calcolo dell’imposta lorda: 12.240,50
X 23% = 2.815,32 imposta lorda D)Calcolo
dell’ulteriore detrazione Essendo
il reddito complessivo di euro 17.000,00 (e quindi inferiore a 27.000,00
euro) non competono E)
Calcolo detrazioni per familiari a carico (reddito complessivo = 17.000,00) Coniuge
a carico 496,60 + un figlio a carico 516,46
= 1.013,06 F)
Calcolo imposta netta 2.815,32
– 1.013,06 = 1.802,26 imposta netta |
SECONDO
ESEMPIO Stipendio
lordo complessivo (al
netto dei contributi prev. e ass.li)
= €. 28.518,00 3
figli a carico di cui uno sotto i tre anni, tutti al 50
% A)
Calcolo della deduzione: 4)
33.500,00 – 28.518,00 = 4.982,00 5)
4.982,00 : 26.000,00 = 0,1916 6)
7500 X 0,1916 = 1.437,12 deduzione spettante B)
Calcolo dell’imponibile: 28.518,00
– 1.437,12 = 27.080,88 imponibile netto C)
Calcolo dell’imposta lorda: 15.000,00
X 23% = 3.450,00 12.080,88
X 29% = 3.503,45
6.953,45 imposta lorda D)Calcolo
dell’ulteriore detrazione Essendo
il reddito complessivo di euro 28.518,00 ( e quindi superiore a 27.000,00
euro ma non a 29.500,00 euro) competono euro 130,00 ulteriore
detrazione E)
Calcolo detrazioni per familiari a carico (reddito complessivo = 28.518,00) tre
figli a carico 516,46 X 3 = 1.549,38 x 50% = 774,69(non si
applica la maggiorazione per il figlio sotto i tre anni) F)
Calcolo imposta netta
6.953,45 –(130,00 +
774,69) = 6.048,76 imposta netta |
|
Qualora
il contribuente si rendesse conto che la precedente normativa era più
favorevole rispetto a quella introdotta dalla finanziaria 2003, potrà ,
in sede di dichiarazione dei redditi 2003 che presenterà nell’anno
2004, applicare le disposizione previste dal testo unico delle imposte dei
redditi in vigore al 31 dicembre 2002, pur dichiarando redditi dell’anno
2003. |
|
Tabella detrazioni per redditi di lavoro dipendente ANNO 2002
(legge finanziaria 2002)
|
Reddito (in milioni di lire) |
Importo detrazione |
| fino a 12 (€ 6.197,48) | 2.220.000 (€ 1.146,53) |
| oltre 12,0 fino a 12,3 (oltre € 6.197,48 fino a € 6.352,42) | 2.100.000 (€ 1.084,56) |
| oltre 12,3 fino a 12,6 (oltre € 6.352,42 fino a € 6.507,36) | 2.000.000 (€ 1.032,91) |
| oltre 12,6 fino a 15,0 (oltre € 6.507,36 fino a € 7.746,85) | 1.900.000 (€ 981,27) |
| oltre 15,0 fino a 15,3 (oltre € 7.746,85 fino a € 7.901,79) | 1.750.000 (€ 903,80) |
| oltre 15,3 fino a 15,6 (oltre € 7.901,79 fino a € 8.056,73) | 1.600.000 (€ 826,33) |
| oltre 15,6 fino a 15,9 (oltre € 8.056,73 fino a € 8.211,66) | 1.450.000 (€ 748,86) |
| oltre 15,9 fino a 16,0 (oltre € 8.211,66 fino a € 8.263,31) | 1.330.000 (€ 686,89) |
| oltre 16,0 fino a 17,0 (oltre € 8.263,31 fino a € 8.779,77) | 1.260.000 (€ 650,74) |
| oltre 17,0 fino a 18,0 (oltre € 8.779,77 fino a € 9.296,22) | 1.190.000 (€ 614,58) |
| oltre 18,0 fino a 19,0 (oltre € 9.296,22 fino a € 9.812,68) | 1.120.000 (€ 578,43) |
| oltre 19,0 fino a 30,0 (oltre € 9.812,68 fino a € 15.493,71) | 1.050.000 (€ 542,28) |
| oltre 30,0 fino a 40,0 (oltre € 15.493,71 fino a € 20.658,28) | 950.000 (€ 490,63) |
| oltre 40,0 fino a 50,0 (oltre € 20.658,28 fino a € 25.822,84) | 850.000 (€ 438,99) |
| oltre 50,0 fino a 60,0 (oltre € 25.822,84 fino a € 30.987,41) | 750.000 (€ 387,34) |
| oltre 60,0 fino a 60,3 (oltre € 30.987,41 fino a € 31.142,35) | 650.000 (€ 335,70) |
| oltre 60,3 fino a 70,0 (oltre € 31.142,35 fino a € 36.151,98) | 550.000 (€ 284,05) |
| oltre 70,0 fino a 80,0 (oltre € 36.151,98 fino a € 41.316,55) | 450.000 (€ 232,41) |
| oltre 80,0 fino a 90,0 (oltre € 41.316,55 fino a € 46.481,12) | 350.000 (€ 180,76) |
| oltre 90,0 fino a 90,4 (oltre € 46.481,12 fino a € 46.687,70) | 250.000 (€ 129,11) |
| oltre 90,4 fino a 100,0 (oltre € 46.687,70 fino a € 51.645,69) | 150.000 (€ 77,47) |
| oltre 100,0 (€ 51.645,69) | 100.000 (€ 51,65) |
Tabella detrazioni per carichi di famiglia per l'Anno 2002 (finanziaria 2002)
|
Coniuge a carico |
Importo detrazioni |
| Reddito imponibile fino a 30 milioni (€ 15.493,71) | 1.057.552 (€ 546,18) |
| oltre 30 milioni fino a 60 milioni (da € 15.493,71 a € 30.987,41) | 961.552 (€ 496,60) |
| oltre 60 milioni fino a 100 milioni (da € 30.987,41 a € 51.645,69) | 889.552 (€ 459,42) |
| oltre 100 milioni ( € 51.645,69) | 817.552 (€ 422,23) |
Con decorrenza 2002 la detrazione per i figli , aumenta ad 1.000.000 (= € 516,46) per i contribuenti :
con un figlio a carico, purchè il reddito complessivo non superi £ 70.000.000 (= € 6.151,98);
con due figli a carico, “ “ “ “ “ £ 80.000.000 (= € 41.316.85);
con tre figli a carico , “ “ “ “ “ £ 90.000.000 (= € 46.481,12);
con quattro figli a carico, a prescindere dal reddito complessivo.
Qualora non si rientri nella doppia condizione (reddito complessivo e numero figli a carico), le detrazioni per i figli a carico rimangono invariate rispetto le previsioni del TUIR, Dpr 917/86.
Detrazioni d'imposta per carichi di famiglia (previsti dalla Finanziaria 2001) che hanno modificato l'art.12 del Testo Unico - TUIR Dpr 917/86
| 2001 | 2002 | EURO 2002 | |
| Primo figlio | 552.000* | 588.000* | 303,68 |
| dal secondo figlio in poi | 616.000* | 652.000* | 336,73 |
| maggiorazione per figli sotto i tre anni | 240.000 | 240.000 | *(a) 123,95 |
| maggiorazione per figlio portatore di handicap | 774,69 |
*) a condizione che il reddito non sia superiore a 100.000.000 (€ 51.645,69) altrimenti resta a 516.000 (€ 266,49) e 552.000 (€ 285,08).
* (a) la maggiorazione per i figli sotto i tre anni non spetta al contribuente che utilizza la detrazione di € 516,46.
N.B.: nulla viene modificato per quanto riguarda le detrazioni per gli altri familiari a carico rientranti nelle indicazioni dell'articolo 433 del Codice Civile, alle quali viene confermato l'aumento di L. 36.000 (€ 18,59).
1) Le detrazioni per gli altri familiari a carico non spettano se questi non risiedono con il dichiarante e se ricevono da lui un assegno alimentare risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
2) I familiari sono considerati a carico qualora rientrino nel limite di reddito di L. 5.500.000 (€ 2.840,51) annue e possono essere:
- genitori (anche adottivi);
- ascendenti prossimi, anche naturali;
- coniuge separato;
- generi e nuore;
- suoceri;
- fratelli e sorelle.
3) L'importo delle detrazioni va rapportato ai mesi dell'anno per i quali i familiari sono stati a carico come indicato al punto 2 e saranno revocate qualora sia superato il limite.
Tabella aliquota fiscale IRPEF ANNO 2001 (legge finanziaria 2001)
valide anche per il periodo di imposta Anno 2002 (legge finanziaria 2002)
|
Scaglioni (milioni di lire) |
(%) |
| fino a 20 (€ 10.329,14) | 18 |
| oltre 20 (€10.329,14) a fino a 30 (€ 15.493,71) | 24 |
| oltre 30 (€ 15.493,71) fino a 60 (€ 30.987,41) | 32 |
| oltre 60 (€ 30.987,41) fino a 135 (€ 69.721,68) | 39 |
| oltre 135 (€ 69.721,68) | 45 |
Per tornare alla pagina iniziale clicca su