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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI ASTI
Direzione Provinciale dei Servizi Vari
Servizio 1°: Servizi Amministrativi
Cassa Depositi e Prestiti
Depositi provvisori
Entrate tesoro
Capo servizio: Bubbio Nerella - Collaboratore Amministrativo
Gestione amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa Deposti e Prestiti;
Servizi in materia di Depositi Provvisori, Entrate Tesoro e Debito Pubblico;
Autorizzazioni all'emissione dei duplicati dei titoli di spesa;
Voltura dei ruoli di Spesa Fissa relativi a fitti passivi, annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato;
Per la gestione amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza delle operazioni di Cassa Depositi e Prestiti, Depositi Provvisori e Debito Pubblico, la responsabile è Zago Paola - Collaboratore Amministrativo
L’Ufficio gestisce i depositi amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti; dispone la restituzione dei depositi provvisori; tratta le Entrate Tesoro; rimborsa le somme erroneamente affluite all’Erario; si occupa del Debito Pubblico.
Inoltre:
· emette i decreti di autorizzazione all’emissione dei duplicati dei titoli di spesa smarriti o distrutti e provvede all’emissione dei decreti di voltura delle partite di spesa fissa le cui trattazioni sono di carattere interno all’Ufficio;
·
segue la rifusione dei
crediti erariali accertate su partite chiuse di spesa fissa.
L’Ufficio amministra i depositi definitivi.
A proposito di depositi definitivi:
COSA SONO I DEPOSITI DEFINITIVI E CHI NE FRUISCE?
I depositi definitivi comprendono: i depositi cauzionali, giudiziari ed amministrativi.
Per quanto riguarda i depositi cauzionali, a fruirne sono le persone fisiche o giuridiche a cui viene chiesta una cauzione per una concessione rilasciata da un Ente (per es.: licenza P.S. da Questura; accise su vini da U.T.I.F.; rivendita tabacchi da Monopoli; etc. ).
Per quanto concerne i depositi giudiziari, ne fruiscono le persone fisiche per le quali e’ stata effettuata una vendita mobiliare disposta da Autorità giudiziaria .
Per i depositi amministrativi, i proprietari sono le persone fisiche o giuridiche a carico della quali e’ stato disposto esproprio od asservimento, per i quali non sono stati accettati gli indennizzi proposti da parte di Comune, Regione od altri Enti Pubblici.
Presso qualsiasi sede della Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato, versando il contante , eventualmente maggiorato degli importi dei bolli laddove previsti:
- per i depositi cauzionali ed amministrativi la costituzione avviene previa compilazione del modello 125 bis T;
- per i depositi giudiziari la costituzione avviene d’ufficio, al pervenire dei vaglia postali corrispondenti.
COSA AVVIENE DOPO?
La Tesoreria Provinciale
rilascia la quietanza mod. 81 septies T al versante per la consegna all’Ente
cauzionato e ne invia l’estratto
alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari. La medesima effettua l’iscrizione
del deposito dandone informazione
al proprietario ed all’Ente cauzionato.
I DEPOSITI HANNO UN RENDIMENTO?
Non hanno rendimento se di importo inferiore a Euro 250,00. Se il deposito e’ di importo superiore spettano gli interessi nella misura dell’1,75% sui depositi cauzionali, liquidati periodicamente e solo su richiesta di parte e dell’1,50% sui depositi giudiziari ed amministrativi, liquidati solo in sede di restituzione del capitale.
QUANDO SARA’ RESTITUITO IL DEPOSITO E QUALE DOCUMENTAZIONE PRODURRE?
Al cessare della motivazione per la quale e’ stato costituito, l’Ente che aveva disposto la costituzione, esproprio, etc. ne autorizza la restituzione mediante emissione di decreto o delibera.
Per la restituzione si deve presentare alla Direzione Provinciale dei Servizi vari :
1. il decreto o delibera di cui sopra;
2. l’istanza di restituzione, completa di generalità, codice fiscale e coordinate bancarie del proprietario del deposito;
3. la quietanza originale.
N.B. I documenti di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere prodotti in bollo nel caso di deposito cauzionale.
Presso la Direzione Provinciale Servizi Vari si può denunciarne lo smarrimento, ovvero richiedere il certificato di esistenza del deposito, che viene rilasciato in bollo, con istanza da presentare in bollo.
Entro trenta giorni dalla richiesta.
· Sono somme versate e depositate temporaneamente da persone fisiche e giuridiche presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, in attesa di definizione, per concorrere ad aste, gare, lotterie, etc.
· Si può inoltre verificare un erroneo o incompleto versamento, a seguito del quale si costituisce “d’ufficio” il deposito provvisorio.
L’Ente che aveva disposto la costituzione del deposito, al cessare della motivazione per la quale era stato richiesto, stabilisce se deve essere restituito o incamerato dandone comunicazione alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari, apponendo il “Nulla Osta” sul retro della quietanza.
Alla suddetta, nel caso di restituzione, i diretti interessati dovranno inoltrare apposita istanza in carta semplice.
Entro due giorni dal ricevimento della documentazione completa.
La Tesoreria Provinciale dello Stato trasmette la quietanza alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari, che tenterà di contattare la parte interessata alla restituzione; nel caso in cui tali tentativi falliscono, le somme saranno incamerate a favore dell’Erario.
I depositi che non sono definiti entro la fine dell’anno successivo a quello di costituzione, diventano depositi di data remota; la Banca d’Italia li trasmette alla Direzione Provinciale Servizi Vari, che contatterà le parti interessate alla definizione dei medesimi al fine di provvedere alla restituzione o all’incameramento.
QUAL
E’
LA DIFFERENZA TRA DEPOSITO CAUZIONALE E PROVVISORIO?
·
IL
MOTIVO DELLA COSTITUZIONE;
·
LA
DURATA;
·
LA
DOCUMENTAZIONE , CHE SOLO PER I DEPOSITI CAUZIONALI DEVE ESSERE PRODOTTA IN
BOLLO.
· LA GESTIONE DEL DEPOSITO. LA D.P.S.V. GESTISCE I DEPOSITI CAUZIONALI DALLA LORO COSTITUZIONE FINO ALLO SVINCOLO, MENTRE HA COMPETENZA PER I DEPOSITI PROVVISORI SOLO IN MERITO AL LORO INCAMERAMENTO O RESTITUZIONE
Sono le somme che entrano nelle casse dello Stato, dovute per motivazioni diverse.
·
Se non e’ ancora stata emessa la
quietanza di entrata, a seguito di comunicazione della locale Tesoreria
Provinciale dello Stato , la Direzione Provinciale Servizi Vari provvede alla
restituzione se a conoscenza degli elementi essenziali (generalità, modalità di rimborso);
·
Se e’ stata emessa la quietanza di entrata la Direzione
Provinciale Servizi Vari, a conoscenza del disguido, provvede a richiedere entro
il 31/5 e 30/11 di ogni anno, lo stanziamento della somma, al fine della restituzione
all’avente diritto. Il medesimo dovrà comunque aver dimostrato l’erroneo versamento
con esplicita richiesta, completa di accreditamento sul c/c bancario, aver inoltrato
la quietanza originale e la nota autorizzativa al rimborso.
La Direzione Provinciale Servizi Vari opera come tramite con la Sede Centrale in materia di titoli dello Stato.
Il
servizio è comunque a disposizione per approfondimenti e per consegnare la
modulistica esistente per i singoli casi che potranno presentarsi.
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