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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI ASTI
Direzione Provinciale dei Servizi Vari
Servizio 3°: Pensioni
tel. : 0141/53381 - fax: 0141/34926 - e-mail: dptasti@tin.it
Capo servizio: Bubbio Nerella - Collaboratore Amministrativo
Concessione Pensioni di Guerra Dirette, di reversibilità e relativi trattamenti economici accessori;
Concessione assegni annessi alle decorazioni al valor Militare;
Revoca e modifica dei provvedimenti emessi nelle materie sopraindicate;
Gestione delle partite di pensioni di Guerra e trattamenti congeneri;
Gestione delle partite di pensioni degli assegni di benemerenza e degli assegni straordinari;
Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilità;
Gestione degli assegni di cui alle leggi 302/90 e 407/98;
Attività connesse all'applicazione dei provvedimenti contenziosi nelle materie di competenza.
Nell'ambito delle gestioni sopraindicate effettua tutte le variazioni sulle partite a richiesta degli interessati o delle Autorità competenti o d'ufficio.
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Utilità nel sito |
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| Notiziario | Circolari | Normative | Moduli in linea |
TRATTAMENTI ECONOMICI DI GUERRA
Pensione Diretta e relativi assegni accessori
Pensione di reversibilità e relativi assegni accessori
Assegno vitalizio a favore
degli internati dei campi di sterminio K.Z. e assegno di benemerenza a favore
dei perseguitati politici e razziali (P.P.)
Assegno vitalizio indiretto ai familiari degli internati dei campi di sterminio K.Z. e assegno
di benemerenza a favore dei perseguitati politici e razziali (P.P.)
Assegno vitalizio di reversibilità ai familiari degli internati dei campi di sterminio K.Z. e assegno
di benemerenza a favore dei perseguitati politici e razziali (P.P.)
Assegno annesso alle decorazioni
al valor militare per fatto di guerra
Assegno annesso alle decorazioni
al valor militare per fatto di guerra - liquidazione della reversibilità
Pensione ordinaria privilegiata
tabellare e concessione della relativa reversibilità
Gestione degli assegni di cui alle leggi 302/90 e
407/98
Viene liquidata in favore di militari e civili che abbiano riportato, per causa di guerra, ferite o lesioni o che abbiano contratto infermità da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa.
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REQUISITI |
infermità dipendente da causa di servizio di guerra o riportata a causa della guerra |
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DECORRENZA |
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda |
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DURATA |
a vita |
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IMPORTO |
importo corrispondente ad una delle otto categorie di pensione previste dalla legge, a seconda della gravità delle infermità |
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COME SI OTTIENE |
presentazione di domanda al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio. Il termine per la presentazione delle prime domande è chiuso a far data dall'1.2.1981. |
| AGGRAVAMENTO | Coloro che già percepiscono la pensione possono presentare domanda di aggravamento indirizzandola al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio, corredata da un certificato medico o da altra documentazione sanitaria attestante l'aggravamento dell'infermità che dà titolo a pensione, ovvero riconosciuta dipendente da causa di servizio di guerra, o che attesti lo stato di inabilità del richiedente. |
ASSEGNI ACCESSORI ALLA PENSIONE DI GUERRA DIRETTA
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COME SI OTTENGONO |
vengono concessi d'ufficio o a domanda ai titolari di specifici trattamenti pensionistici |
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A CHI SPETTANO |
1) a coloro cui si riconosce il diritto alla
pensione di guerra di 1^ categoria, oltre all'assegno integrativo,
spettano d'ufficio anche :
assegno di superinvalidità, qualora abbiano riportato menomazioni gravissime; indennità di assistenza e accompagnamento, per chi fruisce di assegno di superinvalidità; agli invalidi che oltre, all'infermità principale hanno una o più infermità riconducibili alla tab. annessa al DPR n.915 del 1978 e alla legge n.656 del 1986, spetta l'assegno di cumulo; 2) agli invalidi che soffrono di particolari e gravi infermità, in aggiunta all'indennità di accompagnamento, a domanda, spettano anche: integrazione all'indennità di assistenza e di accompagnamento indennità aggiuntiva ulteriori integrazioni; 3) ai titolari di pensione di guerra che, per causa dell'infermità riconosciuta, non possono svolgere alcuna attività lavorativa spetta, a domanda: assegno di incollocabilità fino al 65° anno di età, assegno compensativo oltre i 65 anni; 4) ai titolari della pensione di guerra di prima categoria con moglie e /o figli a carico spetta, a domanda: aumento di integrazione; 5) ai titolari della pensione di guerra di prima categoria spetta, a domanda, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile dalle infermità ascrivibili alle lettere A numeri 1) 2) 3) 4) secondo comma, A-bis, B numero 1, C, D, E numero 1 della Tabella E. L'importo è di Euro 878,00 mensili per 12 mensilità per i grandi Invalidi affetti dalle infermità ascrivibili alle lettere A numeri 1) 2) 3) 4) secondo comma, A-bis. L'assegno è ridotto del 50% per gli Invalidi affetti dalle infermità ascrivibili alle lettere B numero 1, C, D, E numero 1 della Tabella E; 6) agli invalidi di prima categoria spetta d'ufficio: indennità speciale annua, pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ogni anno, compresi i relativi assegni accessori; 7) agli invalidi che percepiscono pensioni di guerra dalla seconda all'ottava categoria che non svolgono attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, se si trovano nelle condizioni economiche previste dalla legge, a domanda (vedi domanda per ISA), spetta: indennità speciale annua, pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ogni anno. |
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REQUISITI |
stessi requisiti previsti per la pensione; viene conferito a coloro i quali risultano affetti da un'infermità per la quale è presumibile un'evoluzione clinica e la cui entità non consente l'immediata concessione di un trattamento vitalizio |
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DECORRENZA |
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda |
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DURATA |
da uno a quattro anni, da rinnovare alla scadenza, previa visita medica |
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IMPORTO |
stesso importo della pensione |
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COME SI OTTIENE |
eventualmente concesso in alternativa alla pensione |
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NOTIZIE UTILI |
alla scadenza, l'assegno è trasformato in pensione vitalizia ovvero in indennità una tantum se si riscontrano i necessari requisiti sanitari; in mancanza di detti requisiti, l'assegno è soppresso |
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REQUISITI |
gli stessi della pensione e nell'ipotesi che il grado di invalidità non dia diritto a pensione o ad assegno temporaneo |
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DECORRENZA |
dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda |
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DURATA |
da una a un massimo di cinque annualità a seconda della gravità delle infermità |
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IMPORTO |
una annualità = importo pari all'assegno di 8^ categoria di pensione |
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COME SI OTTIENE |
eventualmente concesso in alternativa alla pensione |
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NOTIZIE UTILI |
nell'ipotesi di aggravamento dell'infermità, è possibile presentare domanda per conseguire la liquidazione di altre annualità (se non sono state già percepite tutte e cinque) o della pensione. Questi benefici vengono riconosciuti dopo l'accertamento dei requisiti sanitari da parte della Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'economia e delle Finanze competente per territorio. |
La pensione di guerra di reversibilità può essere concessa:
1) ai congiunti di militari e civili deceduti per causa di guerra o per le stesse infermità per cui fruivano di pensione di guerra;
2) ai congiunti di militari e civili, già titolari di pensione di guerra diretta dalla 2^ all'8^ categoria, deceduti per cause diverse dalle infermità per le quali fruivano di pensione.
Pensioni di reversibilità concessa ai congiunti di militari e civili deceduti per causa di guerra o per le stesse infermità per cui fruivano di pensione di guerra
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A CHI SPETTA |
-vedova/vedovo
-orfani -genitori -altri soggetti equiparati o assimilati ai genitori (adottanti, affilianti e chi ha provveduto al mantenimento e all'educazione del dante causa) |
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COME SI OTTIENE |
a domanda (vedi "reversibilità Pens. Guerra) da inoltrare al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio. I documenti di stato civile possono essere sostituiti da una dichiarazione di parte, resa ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni, ad eccezione del certificato necroscopico |
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REQUISITI |
per la vedova o vedovo:
mancanza di sentenza di separazione personale addebitabile al coniuge superstite, passata in giudicato; per gli orfani: a) minorenni (21 anni) e studenti universitari (fino al 26° anno); b) maggiorenni giudicati inabili a proficuo lavoro dalla competente Commissione Medica di Verifica del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'economia e delle Finanze territorialmente competente. Essi devono percepire un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge; per il padre: purché 58enne o inabile a proficuo lavoro, previa verifica delle condizioni economiche; per la madre: purché vedova o se risposata, purché il marito sia inabile a proficuo lavoro e previa verifica delle condizioni economiche; per i soggetti equiparati ai genitori: purché nei loro confronti si verifichino le condizioni previste per i genitori |
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NOTIZIE UTILI |
a) per il genitore coesistente con la vedova o prole
del dante causa è prevista una pensione d'importo ridotto
b) per il genitore che abbia perduto più figli (o l'unico figlio) a causa della guerra è previsto, invece, un trattamento di importo maggiorato, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche. |
ASSEGNI ACCESSORI ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA'
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A CHI SPETTANO |
alle vedove:
assegno di maggiorazione se non superano i limiti di reddito previsti dalla legge; assegno supplementare per le vedove di pensionati di 1^ ctg con superinvalidità, se hanno convissuto ed assistito il dante causa; aumento di integrazione per gli orfani minorenni ed anche per quelli maggiorenni, se universitari o se inabili ed in possesso dei requisiti economici; agli orfani: assegno di maggiorazione se non superano i limiti di reddito previsti dalla legge; aumento di integrazione ripartito, in caso di concorso di più orfani aventi diritto |
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COME SI OTTENGONO |
vengono, di norma, concessi su domanda degli interessati |
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NOTIZIE UTILI |
anche ai titolari di trattamento indiretto che non svolgono attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che percepiscono un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge, è liquidata, a domanda (vedi domanda per ISA), un'indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico spettante alla data del 1° dicembre di ogni anno. |
La pensione di reversibilità concessa ai congiunti di militari e civili, già titolari di pensione di guerra diretta dalla 2^ all'8^ categoria, deceduti per cause diverse dalle infermità per le quali fruivano di pensione.
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A CHI SPETTA |
vedova/o e orfani |
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COME SI OTTIENE |
presentazione di domanda (vedi reversibilità Tab. N) al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari territorialmente competente entro cinque anni dalla data in cui nasce il diritto |
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REQUISITI |
per la vedova o vedovo:
mancanza di sentenza di separazione personale addebitabile al coniuge superstite, passata in giudicato; per gli orfani: a) minorenni (21 anni) e studenti universitari (fino al 26° anno); b) maggiorenni giudicati inabili a proficuo lavoro dalla competente Commissione Medica di Verifica del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'economia e delle Finanze territorialmente competente. Essi devono percepire un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge; per il padre: purché 58enne o inabile a proficuo lavoro, previa verifica delle condizioni economiche; per la madre: purché vedova o se risposata, purché il marito sia inabile a proficuo lavoro e previa verifica delle condizioni economiche; per i soggetti equiparati ai genitori: purché nei loro confronti si verifichino le condizioni previste per i genitori |
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NOTIZIE UTILI |
l'importo del trattamento è commisurato alla pensione (dalla 2^ all'8^ ctg.) percepita in vita dal dante causa. Al trattamento spettante alla vedova o al vedovo si aggiunge una integrazione, in caso di coesistenza di prole minorenne ovvero di prole maggiorenne inabile che si trova nelle condizioni economiche richieste dalla legge. Il trattamento economico di reversibilità non è previsto per i genitori. La vedova o il vedovo perdono il trattamento in questione se si risposano. |
Assegno vitalizio a favore degli internati dei campi di sterminio K.Z.e assegno di benemerenza a favore dei perseguitati politici e razziali (P.P.)
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A CHI SPETTA |
cittadini italiani ex deportati nei campi di sterminio K.Z. o ristretti nella Risiera di S.Sabba di Trieste e ai perseguitati politici e razziali di cui alla legge 932/80 art.1 |
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REQUISITI |
55 anni di età per gli uomini e 50 per le donne |
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COME SI OTTIENE |
presentazione della domanda ad apposita Commissione dell'Ufficio VII presso la Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, Via Casilina 3 - ROMA |
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DECORRENZA |
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda |
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DURATA |
a vita |
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IMPORTO |
l'assegno vitalizio è pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale |
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NOTIZIE UTILI |
altre provvidenze riconosciute:
- agli stessi soggetti è, altresì, assicurato il diritto al collocamento obbligatorio ed al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra; - per poter ottenere i benefici dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati validi i periodi senza contributi a partire dalla prima persecuzione che portò alla deportazione, fino alla data del rimpatrio, se non affetti da malattie, o fino alla data della conseguita guarigione clinica, se ammalati. |
Assegno vitalizio indiretto ai familiari degli internati dei campi di sterminio K.Z. e assegno di benemerenza a favore dei perseguitati politici e razziali (P.P.)
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A CHI SPETTA |
ai familiari di quanti sono stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. e non hanno potuto percepire il beneficio perché deceduti in deportazione o, successivamente, dopo il rientro in patria, ma prima della data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1980, n.791 |
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REQUISITI |
i richiedenti devono essere cittadini italiani, devono aver raggiunto il limite di età pensionabile o devono essere riconosciuti inabili a proficuo lavoro dalle competenti Commissioni Mediche di Verifica dei Dipartimenti Provinciali del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per ottenere detto assegno gli orfani maggiorenni inabili devono percepire un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge, così come si richiede per ottenere trattamento pensionistico di guerra indiretto |
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COME SI OTTIENE |
presentazione della domanda alla Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servi del tesoro, Via Casilina 3, Roma. |
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DURATA |
finché permangono le condizioni previste dalla legge |
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IMPORTO |
l'assegno vitalizio è pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale |
Assegno vitalizio di reversibilità ai familiari degli internati dei campi di sterminio K.Z. e assegno di benemerenza a favore dei perseguitati politici e razziali (P.P.)
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A CHI SPETTA |
ai familiari di quanti sono stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. e perseguitati politici e razziali già titolari di assegno vitalizio |
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REQUISITI |
i richiedenti devono essere cittadini italiani, devono aver raggiunto il limite di età pensionabile o devono essere riconosciuti inabili a proficuo lavoro dalle competenti Commissioni Mediche di Verifica dei Dipartimenti Provinciali del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per ottenere detto assegno gli orfani maggiorenni inabili devono percepire un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge, così come si richiede per ottenere trattamento pensionistico di guerra indiretto |
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COME SI OTTIENE |
presentazione della domanda (vedi reversibilità vedova KZ) al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari territorialmente competente. |
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DURATA |
finché permangono le condizioni previste dalla legge |
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IMPORTO |
l'assegno vitalizio è pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale |
Assegno annesso alle decorazioni al valor militare per fatto di guerra - DIRETTO
| A CHI SPETTA | l'assegno spetta ai cittadini italiani insigniti di decorazioni al valor militare (medaglia d'oro, d'argento, di bronzo e croce di guerra al valor militare |
| REQUISITI | il conferimento di una decorazione al valor militare di importo stabilito dalle norme in materia |
| COME SI OTTIENE | -
d'ufficio, qualora pervenga il modello 626 dall'amministrazione militare
che informa che la stessa ha sospeso il pagamento dell'assegno per
collocamento in pensione del decorato - a domanda, con valore sollecitatorio alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio. Allegare: a) copia del foglio matricolare aggiornato o, per gli ufficiali, copia dello stato di servizio, con l'indicazione della data di cessazione del pagamento degli assegni; b) brevetto originale della decorazione, o copia rilasciata in forma autentica. |
| DECORRENZA | dalla cessazione dell'attività lavorativa, se l'assegno era già conferito e veniva percepito sul trattamento di attività; ovvero dalla diversa decorrenza a seconda del momento della richiesta o del conferimento della decorazione. |
| DURATA | a vita purché permanga il diritto a fregiarsi della decorazione |
| IMPORTO | importo stabilito dalle norme in materia |
| ESCLUSIONI | sono escluse le croci di guerra al merito. L'assegno non compete inoltre agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N., sue specialità e milizie speciali, in dipendenza di atti compiuti nella guerra civile di Spagna. |
Assegno annesso alle decorazioni al valor militare per fatto di guerra - reversibilità
| A CHI SPETTA | 1) coniuge
superstite, non separato legalmente per sua colpa, che mantenga lo stato
vedovile; 2) orfani; 3) genitori o assimilati; 4) collaterali |
| REQUISITI | 1) coniuge non
separato non separato legalmente per sua colpa 2) orfani: minori di anni 21; universitari; inabili 3) genitori: a) al padre che abbia raggiunto l'età di anni 58 oppure sia comunque inabile a qualsiasi lavoro proficuo; b) alla madre vedova; 4) collaterali: fratelli e sorelle, anche naturali, minorenni o maggiorenni inabili. |
| COME SI OTTIENE | a domanda da inoltrare al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio. I documenti di stato civile possono essere sostituiti da una dichiarazione di parte, resa ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni |
| DECORRENZA | dal giorno successivo al decesso del dante causa. Se la domanda è presentata dopo un anno, la reversibilità decorre dal primo del mese successivo la data della domanda |
| DURATA | finché permangono le condizioni previste |
| IMPORTO | importi stabiliti dalle norme in materia |
Pensione ordinaria privilegiata tabellare e concessione della relativa reversibilità
Viene liquidata in favore di coloro che, a causa di servizio di leva obbligatorio hanno subito un danno diretto (infermità) o indiretto (in caso di decesso determinato dall’evento) (D.P.R. 1092/73 - D.P.R. 461/2001) oppure ai cittadini italiani divenuti invalidi a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni o ai congiunti ( in caso di decesso determinato dall’evento). (Legge 437/91 – D.P.R. 749/93)
| Requisiti |
1)Infermità dipendente
da causa di servizio di leva |
| Decorrenza |
1)Data
di cessazione dal servizio salvo i casi per i quali è diversamente
disposto. Dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, se
la domanda è presentata dopo due anni dal giorno in cui è sorto il
diritto (art. 191, comma 1-3, D.P.R. 1092/73). |
| Durata | A vita |
| Importo | Importo corrispondente ad una delle otto categorie di pensione previste dalle leggi che regolamentano le pensioni di guerra ( legge 313/68,D.P.R. 915/78 e D.P.R. 834/81 tabella A) |
| Come si ottiene | Presentazione di domanda Al Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Militare- Piazzale Sturzo,31 - ROMA |
| Aggravamento | Coloro che percepiscono la pensione possono presentare domanda di aggravamento senza limiti di tempo indirizzandola Al Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Militare- Piazzale Sturzo,31 – ROMA, corredata da un certificato medico od altra documentazione sanitaria attestante l’aggravamento dell’indennità che dà titolo a pensione e che attesti lo stato di inabilità del pensionato |
| Come si ottengono | vengono concessi d'ufficio o a domanda ai titolari di specifici trattamenti pensionistici |
| A chi spettano |
1)
a coloro cui si riconosce il diritto alla pensione tabellare di 1^
categoria, oltre all'assegno integrativo, spettano d'ufficio anche : 2) agli
invalidi che soffrono di particolari e gravi infermità, in aggiunta
all'indennità di accompagnamento, a domanda, spettano anche: 3) ai
titolari di pensione tabellare che, per causa dell'infermità
riconosciuta, non possono svolgere alcuna attività lavorativa spetta, a
domanda:
N.B: La
disciplina per l’erogazione della I.I.S. è la stessa che riguarda le
pensioni del settore pubblico. Pertanto fino al 31/12/78 sussisteva
il divieto di cumulo con stipendi erogati dallo Stato, Amministrazioni
Pubbliche e Enti Pubblici
escludendo gli stipendi dei dipendenti privati ed il lavoro autonomo.
Dall’1/1/79 l’assegno restò cumulabile soltanto per il lavoro
autonomo mentre in caso di lavoro dipendente veniva garantito il minimo
INPS. La Corte costituzionale con sentenza 556/89 dichiarò
incostituzionale il divieto di cumulo ma successivamente non hanno fatto
seguito interventi legislativi in merito e pertanto le DPSV continuano a
corrispondere il minimo INPS nei casi della specie in attesa che il
Legislatore si esprima nel merito.Di fatto gli interessati devono
continuare a far valere la propria pretesa in sede contenziosa presso la
Corte dei Conti a competenza regionale e con sede presso il capoluogo di
Regione. |
L'ASSEGNO RINNOVABILE
| Requisiti | stessi requisiti previsti per la pensione; viene conferito a coloro i quali risultano affetti da un'infermità per la quale è presumibile un'evoluzione clinica e la cui entità non consente l'immediata concessione di un trattamento vitalizio |
| Decorrenza |
1)Data
di cessazione dal servizio salvo i casi per i quali è diversamente
disposto. Dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, se
la domanda è presentata dopo due anni dal giorno in cui è sorto il
diritto (art. 191, comma 1-3, D.P.R. 1092/73). |
| Durata | Non inferiore a due e non superiore a quattro anni ( art. 5 Legge 9/1980) con proroga d’ufficio, da parte della DPSV, pari a tre anni se alla scadenza dell’assegno non sia compiuto il procedimento per una nuova valutazione dell’invalidità ( art. 6 Legge 9/1980) |
| Importo | stesso importo della pensione |
| Come si ottiene | eventualmente concesso in alternativa alla pensione |
| Notizie Utili | alla scadenza, l'assegno è trasformato in pensione vitalizia ovvero in indennità una tantum se si riscontrano i necessari requisiti sanitari; in mancanza di detti requisiti, l'assegno è soppresso |
INDENNITA' UNA TANTUM
| Requisiti | gli stessi della pensione e nell'ipotesi che il grado di invalidità non dia diritto a pensione o ad assegno temporaneo |
| Decorrenza |
1)Data
di cessazione dal servizio salvo i casi per i quali è diversamente
disposto. Dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, se
la domanda è presentata dopo due anni dal giorno in cui è sorto il
diritto (art. 191, comma 1-3, D.P.R. 1092/73). |
| Durata | da una a un massimo di cinque annualità a seconda della gravità delle infermità |
| Importo | una annualità = importo pari all'assegno di 8^ categoria di pensione |
| Come si ottiene | eventualmente concesso in alternativa alla pensione |
| Notizie utili | nell'ipotesi di aggravamento dell'infermità, è possibile presentare domanda per conseguire la liquidazione di altre annualità (se non sono state già percepite tutte e cinque) o della pensione. Questi benefici vengono riconosciuti dopo l'accertamento dei requisiti sanitari da parte della Commissione Medica stabilita dal Ministero della Difesa. |
PENSIONE TABELLARE DI REVERSIBILITA'
| A chi spetta |
-vedova/vedovo |
| Come si ottiene | a domanda (vedi "reversibilità Pens. tabellari) da inoltrare al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio. I documenti di stato civile possono essere sostituiti da una dichiarazione di parte, resa ai sensi della legge 445/2000 . |
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Requisiti |
per la
vedova o vedovo: per i soggetti equiparati
ai genitori: per i collaterali: |
| Decorrenza | Dal giorno successivo a quello della morte del dante causa. |
| Misura della reversibilità |
a) 50%
al coniuge superstite ovvero ai genitori |
| Notizie Utili | Alla vedova/o ed agli orfani del dante causa deceduto per fatti di servizio oppure del titolare di trattamento privilegiato di I° ctg. è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso, un trattamento di importo pari a quello della pensione di I° ctg. (art.93 DPR 1092/73) |
ASSEGNI ACCESSORI ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA'
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A chi spettano |
Agli
aventi diritto alla pensione dei reversibilità spetta :
N.B:
La disciplina per l’erogazione della I.I.S. è la stessa che
riguarda le pensioni del
settore pubblico. Pertanto fino al 31/12/78 sussisteva il divieto di
cumulo con stipendi erogati dallo Stato, Amministrazioni Pubbliche e
Enti Pubblici escludendo gli stipendi dei dipendenti privati ed il
lavoro autonomo. Dall’1/1/79 l’assegno restò cumulabile soltanto per
il lavoro autonomo mentre in caso di lavoro dipendente veniva garantito il
minimo INPS. La Corte costituzionale con sentenza 556/89 dichiarò
incostituzionale il divieto di cumulo ma successivamente non hanno fatto
seguito interventi legislativi in merito e pertanto le DPSV continuano a
corrispondere il minimo INPS nei casi della specie in attesa che il
Legislatore si esprima nel merito.Di fatto gli interessati devono
continuare a far valere la propria pretesa in sede contenziosa presso la
Corte dei Conti a competenza regionale e con sede presso il capoluogo di
Regione. A tutti titolari della pensione
tabellare spetta a domanda: |
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Come si ottengono |
Vengono concessi d’ ufficio o su domanda degli interessati |
Gestione degli assegni di cui alle leggi 302/90 e 407/98
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Prontuario delle
competenze dovute ai pensionati di guerra ed ai loro aventi causa in
applicazione della legge 10/10/1989 n.342 |
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| P E N S I O N I D I R E T T E | TRATT. TABELLARE ANNUO 2003 | TRATT. TABELLARE ANNUO 2004 | TRATT. TABELLARE MENSILE 2004 |
| EURO | EURO | EURO | |
| TABELLA C | |||
| 1^ CATEGORIA CON O SENZA ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA' | 5.566,32 | 5.702,14 | 475,18 |
| 2^ CATEGORIA | 5.008,70 | 5.130,91 | 427,58 |
| 3^ CATEGORIA | 4.445,17 | 4.553,63 | 379,47 |
| 4^ CATEGORIA | 3.902,11 | 3.997,32 | 333,11 |
| 5^ CATEGORIA | 3.344,48 | 3.426,09 | 285,51 |
| 6^ CATEGORIA | 2.787,84 | 2.855,86 | 237,99 |
| 7^ CATEGORIA | 2.229,52 | 2.283,92 | 190,33 |
| 8^ CATEGORIA | 1.671,89 | 1.712,68 | 142,72 |
| TABELLA F - ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITA' | |||
| PER DUE SUPERINVALIDITA' CONTEMPLATE NELLE LETTERE A-A/BIS-B | 21.284,86 | 21.804,21 | 1.817,02 |
| PER DUE SUPERINVALIDITA' DI CUI UNA CONTEMPLATA NELLA LETT. A E A/BIS E L'ALTRA NELLE LETTERE C-D-E | 16.210,61 | 16.606,15 | 1.383,85 |
| PER DUE SUPERINVALIDITA' DI CUI UNA CONTEMPLATA NELLA LETT. B E L'ALTRA NELLE LETTERE C-D-E | 8.916,90 | 9.134,47 | 761,21 |
| PER DUE SUPERINVALIDITA' CONTEMPLATE NELLA TABELLA E | 6.696,66 | 6.860,06 | 571,67 |
| PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 1^ CATEG. TAB. A | 5.074,93 | 5.198,76 | 433,23 |
| PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 2^ CATEG. TAB. A | 4.568,59 | 4.680,06 | 390,01 |
| PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 3^ CATEG. TAB. A | 4.059,25 | 4.158,30 | 346,52 |
| PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 4^ CATEG. TAB. A | 3.552,80 | 3.639,49 | 303,29 |
| PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 5^ CATEG. TAB. A | 3.045,65 | 3.119,96 | 260,00 |
| PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 6^ CATEG. TAB. A | 2.537,04 | 2.598,94 | 216,58 |
| PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 7^ CATEG. TAB. A | 2.029,12 | 2.078,63 | 173,22 |
| PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 8^ CATEG. TAB. A | 1.522,83 | 1.559,99 | 130,00 |
| TABELLA E - ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA' | |||
| LETTERA A | 16.045,17 | 16.436,67 | 1.369,72 |
| LETTERA A/BIS | 14.440,40 | 14.792,75 | 1.232,73 |
| LETTERA B | 12.835,62 | 13.148,81 | 1.095,73 |
| LETTERA C | 11.230,85 | 11.504,88 | 958,74 |
| LETTERA D | 9.626,92 | 9.861,82 | 821,82 |
| LETTERA E | 8.022,16 | 8.217,90 | 684,83 |
| LETTERA F | 6.417,38 | 6.573,96 | 547,83 |
| LETTERA G | 4.813,47 | 4.930,92 | 410,91 |
| LETTERA H | 3.208,69 | 3.286,98 | 273,92 |
| ASSEGNO INTEGRATIVO DI 1^ CATEGORIA | 1.604,34 | 1.643,49 | 136,96 |
| INDENNITA` DI ASSISTENZA E DI ACCOMPAGNAMENTO | |||
| LETTERA A | 7.604,04 | 7.789,58 | 649,13 |
| LETTERA A/BIS | 6.633,73 | 6.795,59 | 566,30 |
| LETTERA B | 5.861,44 | 6.004,46 | 500,37 |
| LETTERA C | 5.148,56 | 5.274,18 | 439,52 |
| LETTERA D | 4.356,48 | 4.462,78 | 371,90 |
| LETTERA E | 3.604,00 | 3.691,94 | 307,66 |
| LETTERA F | 2.831,71 | 2.900,80 | 241,73 |
| LETTERA G | 2.079,23 | 2.129,96 | 177,50 |
| LETTERA H | 1.366,35 | 1.399,69 | 116,64 |
| INTEGRAZIONE ALLA INDENNITA` DI ASSISTENZA E ACCOMP.TO - INDENNITA' DI ACCOMP.TO AGGIUNTIVA ED ULTERIORE INTEGRAZ. - ART.2 - C. 2 °E 3° L. 422/90, DA CONGLOBARE NELL'ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA' DI CUI ALL'ART. 3 - L.236/2000 | |||
|
ART.3-LEGGE 656/86 |
|||
| A N.1-CIECHI CON MANCANZA DEI DUE ARTI INFER. O SORDITA' BILATERALE CON 1^ INTEGRAZ. | 27.944,53 | 28.626,38 | 2.385,53 |
| IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR. | 55.889,06 | 57.252,75 | 4.771,06 |
| IDEM CON 1 INTEGR.E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGRAZ. ART.2-COMMA 2°- LEGGE 422 (*) | 30.502,52 | 31.246,78 | 2.603,90 |
| IDEM CON 1 E 2 INTEGR.E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ. ART.2- COMMA 2° - LEGGE N. 422 (*) | 61.005,03 | 62.493,55 | 5.207,80 |
| A N.2-PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DEI QUATTRO ARTI FINO AL LIMITE DELLA PERDITA TOTALE DELLE MANI E DEI PIEDI INSIEME, CON 1^ INTEGR. | 27.944,53 | 28.626,38 | 2.385,53 |
| IDEM CON 1^ E 2^ INTEGRAZIONE | 55.889,06 | 57.252,75 | 4.771,06 |
|
ART.8 - LEGGE 656/86 |
|||
| A N.1-CIECHI CON PERDITA DI AMBO GLI ARTI SUPER. FINO AL LIMITE DELLA PERDITA DELLE DUE MANI (A/BIS N.1),CON INDENNITA' AGGIUNTIVA | 27.944,53 | 28.626,38 | 2.385,53 |
| IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ INTEGRAZIONE | 55.889,06 | 57.252,75 | 4.771,06 |
| IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ E 2^ INTEGR. | 83.833,59 | 85.879,13 | 7.156,59 |
| IDEM CON INDENNITA` AGG. E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGR.- ART. 2- COMMA 2°- LEGGE 422 (*) | 30.502,52 | 31.246,78 | 2.603,90 |
| IDEM CON INDENNITA` AGG.-1 INTEGR. E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ.- ART.2 -COMMA 2°- LEGGE 422 (* ) | 61.005,03 | 62.493,55 | 5.207,80 |
| IDEM CON INDENNITA` AGG.-1^ E 2^ INTEGR.E ULTERIORI IMPORTI DI 1^- 2^-3^ INTEGRAZ.-ART.2 - COMMA 2°- LEGGE 422 (*) | 91.507,55 | 93.740,33 | 7.811,69 |
| A N. 1-CIECHI CON DISARTICOLAZIONE DI AMBO LE COSCE O L'AMPUTAZIONE DI ESSE CON IMPOSSIBILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE DELL'APPLICAZIONE DELL'APPARECCHIO DI PROTESI (A/BIS N.2), CON INDENNITA' AGGIUNTIVA | 27.944,53 | 28.626,38 | 2.385,53 |
| IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ INTEGR. | 55.889,06 | 57.252,75 | 4.771,06 |
| IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ E 2^ INTEGR. | 83.833,59 | 85.879,13 | 7.156,59 |
| IDEM CON INDENNITA` AGG. E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGRAZ.- ART.2 - COMMA 2°- LEGGE 422 (*) | 30.502,52 | 31.246,78 | 2.603,90 |
| IDEM CON INDENNITA` AGG.-1 ^INTEGR. E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ.- ART. 2 -COMMA 2°- LEGGE 422 (*) | 61.005,03 | 62.493,55 | 5.207,80 |
| IDEM CON INDENNITA` AGG.-1^ E 2^ INTEGR. E ULTERIORI DI 1^- 2^- 3^ INTEGRAZ. ART.2 -COMMA 2°- LEGGE 422 (*) | 91.507,55 | 93.740,33 | 7.811,69 |
| A N.2-PERDITA ANATOMICA DEI QUATTRO ARTI FINO AL LIMITE DEL TERZO SUPERIORE DELLA GAMBA E DEGLI AVAMBRACCI - CON INDENNITA' AGGIUNTIVA | 27.944,53 | 28.626,38 | 2.385,53 |
| IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ INTEGR. | 55.889,06 | 57.252,75 | 4.771,06 |
| IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ E 2^ INTEGR. | 83.833,59 | 85.879,13 | 7.156,59 |
|
ART. 3 - LEGGE 656/86 DA CONGLOBARE NELL'ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA' DI CUI ALL'ART. 3 - L.236/2000 |
|||
| A NN. 1-3-4 (COMMA 2 °E 3°)- CON 1^ INTEGRAZ. | 18.629,68 | 19.084,24 | 1.590,35 |
| IDEM CON 1^ E 2^ INTEGRAZIONE | 37.259,37 | 38.168,50 | 3.180,71 |
| A N.1-CIECHI CON PERDITA FUNZIONALE DEI DUE ARTI INFERIORI FINO AL LIMITE DELLA PERDITA DEI DUE PIEDI - CON 1^ INTEGRAZ. | 18.629,68 | 19.084,24 | 1.590,35 |
| IDEM CON 1^ E 2^ INTEGRAZIONE | 37.259,37 | 38.168,50 | 3.180,71 |
| IDEM CON 1^ INTEGRAZ. E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGRAZ.- ART. 2 - COMMA 2° - LEGGE 422 (*) | 21.187,67 | 21.704,65 | 1.808,72 |
| IDEM CON 1 E 2 INTEG. E ULTERIORI IMPORTI 1^ E 2^ - INTEGRAZ. ART.2 -COMMA 2°- LEGGE 422 (*) | 42.375,34 | 43.409,30 | 3.617,44 |
| A N.1-CIECHI CON PERDITA DI UN ARTO FINO AL LIMITE DI UNA MANO O DI UN PIEDE CON 1^ INTEGRAZ. (**) | 18.629,68 | 19.084,24 | 1.590,35 |
| IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR. | 37.259,37 | 38.168,50 | 3.180,71 |
| IDEM CON 1^ INTEGR. E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGR. ART.2 -COMMA 3°- LEGGE 422 (*) | 19.908,68 | 20.394,45 | 1.699,54 |
| IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR. E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ. ART.2 - COMMA 3°- LEGGE 422 (*) | 39.817,35 | 40.788,89 | 3.399,07 |
| A/BIS N. 1 - CON 1^ INTEGR. | 12.416,38 | 12.719,34 | 1.059,94 |
| IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR. | 24.832,76 | 25.438,68 | 2.119,89 |
| A/BIS N. 2 - CON 1^ INTEGR. | 6.203,07 | 6.354,42 | 529,54 |
|
ASSEGNO PER CUMULO-ART.17 DPR 23/12/1978,N. 915 |
|||
| CUMULI DI SECONDA CATEGORIA | |||
| 2/10 | 432,39 | 442,94 | 36,91 |
| 3/10 | 648,59 | 664,42 | 55,37 |
| 5/10 | 1.080,98 | 1.107,36 | 92,28 |
|
ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA' O COMPENSATIVO ART. 20 - D.P.R. 23/12/78 N.915 |
|||
| 1^ CATEGORIA | 1.604,34 | 1.643,49 | 136,96 |
| 2^ CATEGORIA | 3.766,32 | 3.858,22 | 321,52 |
| 3^ CATEGORIA | 4.329,84 | 4.435,49 | 369,62 |
| 4^ CATEGORIA | 4.872,91 | 4.991,81 | 415,98 |
| 5^ CATEGORIA | 5.430,54 | 5.563,05 | 463,59 |
| 6^ CATEGORIA | 5.987,17 | 6.133,26 | 511,10 |
| 7^ CATEGORIA | 6.545,50 | 6.705,21 | 558,77 |
| 8^ CATEGORIA | 7.103,13 | 7.276,45 | 606,37 |
| (
* ) - BENEFICIO DA CONCEDERE A DOMANDA DEGLI INTERESSATI E CON
PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
CENTRALE (ART.2 - COMMA 4° - LEGGE 422/90) (**) - LE ALTRE INVALIDITA' PREVISTE DAL COMMA 2° DELL'ART.2 DELLA LEGGE 422/90 RISULTANO ASSORBITE DA QUELLE INDICATE NEI PUNTI PRECEDENTI |
|||
| PENSIONI INDIRETTE | TRATT. TABELLARE ANNUO 2003 | TRATT. TABELLARE ANNUO 2004 | TRATTAMENTO TABELLARE MENSILE 2004 |
| EURO | EURO | EURO | |
| TABELLA G (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003) | |||
| VEDOVE ED ORFANI | 3.159,47 | 3.236,56 | 269,71 |
| VEDOVE GRANDI INVALIDI | 3.159,47 | 3.236,56 | 269,71 |
| ASSEGNO SUPPLEMENTARE VEDOVE GRANDI INVALIDI | |||
| LETTERA A | 8.022,58 | 8.218,33 | 684,86 |
| LETTERA A/BIS | 7.220,20 | 7.396,37 | 616,36 |
| LETTERA B | 6.417,81 | 6.574,40 | 547,87 |
| LETTERA C | 5.615,42 | 5.752,44 | 479,37 |
| LETTERA D | 4.813,47 | 4.930,92 | 410,91 |
| LETTERA E | 4.011,08 | 4.108,95 | 342,41 |
| LETTERA F | 3.208,69 | 3.286,98 | 273,92 |
| LETTERA G | 2.407,37 | 2.466,11 | 205,51 |
| LETTERA H E INCOLLOCABILITA' | 1.604,34 | 1.643,49 | 136,96 |
| 1^ CATEGORIA SENZA SUPERINVALIDITA' | 802,17 | 821,74 | 68,48 |
| ASSEGNO DI MAGGIORAZIONE | 782,19 | 801,28 | 66,77 |
| TABELLA N-RIVERSIBILITA` VEDOVE ED ORFANI | |||
| 2^ CATEGORIA (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003) | 1.838,66 | 1.883,52 | 156,96 |
| 3^ CATEGORIA (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003) | 1.624,68 | 1.664,32 | 138,69 |
| 4^ CATEGORIA (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003) | 1.426,05 | 1.460,85 | 121,74 |
| 5^ CATEGORIA (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003) | 1.223,09 | 1.252,93 | 104,41 |
| 6^ CATEGORIA (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003) | 1.018,78 | 1.043,64 | 86,97 |
| 7^ CATEGORIA | 935,47 | 958,30 | 79,86 |
| 8^ CATEGORIA | 910,06 | 932,27 | 77,69 |
| TAB. M - GENITORI CHE ABBIANO PERDUTO UNO O PIU' FIGLI | |||
| PER 1 FIGLIO CADUTO | 1.523,27 | 1.560,44 | 130,04 |
| PER 2 FIGLI CADUTI | 2.894,22 | 2.964,84 | 247,07 |
| PER 3 FIGLI CADUTI | 4.265,18 | 4.369,25 | 364,10 |
| PER 4 FIGLI CADUTI | 5.636,11 | 5.773,63 | 481,14 |
| PER 5 FIGLI CADUTI | 7.007,06 | 7.178,03 | 598,17 |
| PER 6 FIGLI CADUTI | 8.378,01 | 8.582,43 | 715,20 |
| PER 7 FIGLI CADUTI | 9.748,95 | 9.986,82 | 832,24 |
| PER 8 FIGLI CADUTI | 11.119,90 | 11.391,23 | 949,27 |
| TAB. M - GENITORI RIMASTI TOTALMENTE PRIVI DI PROLE | |||
| PER 1 FIGLIO CADUTO | 2.284,91 | 2.340,66 | 195,06 |
| PER 2 FIGLI CADUTI | 3.655,86 | 3.745,06 | 312,09 |
| PER 3 FIGLI CADUTI | 5.026,80 | 5.149,45 | 429,12 |
| PER 4 FIGLI CADUTI | 6.397,75 | 6.553,86 | 546,15 |
| PER 5 FIGLI CADUTI | 7.768,70 | 7.958,26 | 663,19 |
| PER 6 FIGLI CADUTI | 9.139,64 | 9.362,65 | 780,22 |
| PER 7 FIGLI CADUTI | 10.510,59 | 10.767,05 | 897,25 |
| PER 8 FIGLI CADUTI | 11.881,54 | 12.171,45 | 1.014,29 |
| TAB. S - GENITORI CHE ABBIANO PERDUTO UNO O PIU' FIGLI | |||
| PER 1 FIGLIO CADUTO | 1.494,95 | 1.531,43 | 127,62 |
| PER 2 FIGLI CADUTI | 2.840,40 | 2.909,71 | 242,48 |
| PER 3 FIGLI CADUTI | 4.185,85 | 4.287,98 | 357,33 |
| PER 4 FIGLI CADUTI | 5.531,30 | 5.666,26 | 472,19 |
| PER 5 FIGLI CADUTI | 6.876,76 | 7.044,55 | 587,05 |
| PER 6 FIGLI CADUTI | 8.222,21 | 8.422,83 | 701,90 |
| PER 7 FIGLI CADUTI | 9.567,66 | 9.801,11 | 816,76 |
| PER 8 FIGLI CADUTI | 10.913,11 | 11.179,39 | 931,62 |
| PENSIONI INDIRETTE | TRATT. TABELLARE ANNUO 2003 | TRATT. TABELLARE ANNUO 2004 | TRATTAMENTO TABELLARE MENSILE 2004 |
| LIRE | LIRE | EURO | |
| TAB. S - GENITORI RIMASTI TOTALMENTE PRIVI DI PROLE | |||
| PER 1 FIGLIO CADUTO | 2.242,42 | 2.297,14 | 191,43 |
| PER 2 FIGLI CADUTI | 3.587,87 | 3.675,41 | 306,28 |
| PER 3 FIGLI CADUTI | 4.933,32 | 5.053,69 | 421,14 |
| PER 4 FIGLI CADUTI | 6.278,78 | 6.431,98 | 536,00 |
| PER 5 FIGLI CADUTI | 7.624,23 | 7.810,26 | 650,86 |
| PER 6 FIGLI CADUTI | 8.969,68 | 9.188,54 | 765,71 |
| PER 7 FIGLI CADUTI | 10.315,13 | 10.566,82 | 880,57 |
| PER 8 FIGLI CADUTI | 11.660,59 | 11.945,11 | 995,43 |
| MEDAGLIE | |||
| MEDAGLIA D'ORO | 3.602,79 | 3.690,70 | 307,56 |
| MEDAGLIA D'ARGENTO | 640,49 | 656,12 | 54,68 |
| MEDAGLIA DI BRONZO | 200,15 | 205,03 | 17,09 |
| CROCE DI GUERRA | 120,09 | 123,02 | 10,25 |
|
LIMITE DI REDDITO |
ANNO 2003 | ANNO 2004 | |
| EURO | EURO | ||
| 11.779,51 | 12.066,93 | ||
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