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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI ASTI
Direzione Provinciale dei Servizi Vari
Servizio 4°:
Segreteria della Commissione Medica di Verifica
ASTI - Vicolo Goito N° 20 - tel. 0141/53381 - fax 0141/355265
Ambulatorio della Commissione Medica di Verifica
ASTI - Vicolo Goito N° 20
QUALI
SONO LE AGEVOLAZIONI
LE
AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO
1 Chi sono i disabili ammessi alle
agevolazioni per il settore auto
2 Per quali veicoli
3 La detraibilità ai fini Irpef delle spese per mezzi di
locomozione
4 Le agevolazioni Iva
5 L ’esenzione permanente dal pagamento del bollo
6 L esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di
proprietà
7 Diritto alle agevolazioni
8 La documentazione
9 Regole particolari per i disabili con ridotte o impedite
capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla
capacità di deambulazione
Categorie
di veicoli agevolabili
LE ALTRE AGEVOLAZIONI
1
Maggiore detrazione per i figli a carico portatori di handicap
2 Agevolazioni Irpef per alcune spese sanitarie e
mezzi di ausilio
3 L ’aliquota Iva agevolata per ausili tecnici e informatici
4 Altre agevolazioni per i non vedenti
5 Eliminazione delle barriere architettoniche
6 Donazioni a favore di disabile grave
ANCHE A DOMICILIO
I SERVIZI DELL ’AGENZIA
QUADRO RIASSUNTIVO
DELLE AGEVOLAZIONI
PER SAPERNE DI
PIU'
Autocertificazione
per:
- acquisto auto nuova
con aliquota IVA agevolata
- acquisto
auto nuova adattata con aliquota IVA agevolata
- acquisto con
aliquota IVA agevolata di sussidi tecnici e informatici
In
questi ultimi anni le leggi finanziarie si sono dimostrate sempre più sensibili
ai problemi dei disabili ampliando e razionalizzando le agevolazioni fiscali
previste per loro.
In
base al recente riordino della normativa,le principali agevolazioni sono:
per
i figli a carico
- per
ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spetta una speciale
detrazione dall ’Irpef pari a 774,69 euro a prescindere dall ’ammontare del
reddito complessivo del genitore
per
i veicoli
- la
possibilità di detrarre dall ’Irpef il 19%della spesa sostenuta per l
’acquisto
- l
’Iva agevolata al 4%sull ’acquisto
- l
’esenzione dal bollo auto
- l
’esenzione dall ’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
per
gli altri mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici
- la
possibilità di detrarre dall ’Irpef il 19%della spesa sostenuta per i sussidi
tecnici e informatici
- l
’Iva agevolata al 4%per l ’acquisto dei sussidi tecnici e informatici
- la
possibilità di detrarre le spese di acquisto e mantenimento (quest’ultime in
modo forfetario)del cane guida per i non vedenti
- la
possibilità di detrarre dall ’Irpef il 19%delle spese sostenute per i servizi
di interpretariato dei sordomuti
per
l ’abbattimento delle barriere architettoniche
- detrazione
d ’imposta (del 36%)sulle spese sostenute per la realizzazione degli
interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche
per
le spese sanitarie
- la
possibilità di dedurre dal reddito complessivo l ’intero importo delle spese
mediche generiche e di assistenza specifica
per
l ’assistenza personale
- la
possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino
all’importo massimo di 1.549,37 euro)versati per gli addetti ai servizi
domestici e all’assistenza personale o familiare.
LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO
1.CHI SONO I DISABILI AMMESSI ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER IL SETTORE AUTO
L
’area dei disabili che hanno diritto alle agevolazioni per il settore auto è
stata notevolmente ampliata.
In
particolare,sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
1.i
non vedenti e sordomuti
2.i
disabili con handicap psichico o mentale titolari dell ’indennità di
accompagnamento
3.i
disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni
4.i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. In tale categoria devono comprendersi i disabili indicati agli articoli 2,3 e 4 della legge 3 aprile 2001,n.138. I citati articoli individuano esattamente le varie categorie di non vedenti,fornendo la definizione di ciechi totali,di ciechi parziali e di ipovedenti gravi.
Per quanto riguarda i sordomuti, l’articolo 1 della legge n.68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell ’articolo 3 della legge n.104 del 1992,che si ha quando la minorazione fisica,psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva,che è causa di difficoltà di apprendimento,di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione -abbia ridotto l'autonomia personale,correlata all'età,in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
In particolare,i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
La condizione di handicap grave deve essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’ handicap (di cui all’art.4 della citata legge n.104/1992)presso la ASL. I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non risultano,contemporaneamente,“affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione ”.Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all’adattamento del veicolo.
Nel seguito di questo capitolo esporremo dapprima le agevolazioni che si riferiscono alla generalità dei disabili,e successivamente daremo le indicazioni riguardanti i disabili,affetti da ridotte capacità motorie,per i quali continua a valere il requisito dell’adattamento.
2.PER
QUALI VEICOLI
Le
agevolazioni previste per il settore auto possono essere riferite,a seconda
dei casi (vedi la tabella a pag.12),oltre che agli autoveicoli anche ai seguenti
veicoli:
-motocarrozzette
-autoveicoli
o motoveicoli per uso promiscuo,o per trasporto specifico del disabile
-autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19 %).
3.LA
DETRAIBILITA' AI FINI IRPEF DELLE SPESE PER MEZZI DI LOCOMOZIONE
Spese
di acquisto
Le
spese riguardanti l ’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno
diritto a una detrazione di imposta pari al 19%del loro ammontare.
Per
mezzi di locomozione s ’intendono le autovetture,senza limiti di cilindrata,e
gli altri veicoli sopra elencati,usati o nuovi.
La
detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo)nel corso di un
quadriennio (decorrente dalla data di acquisto)e nei limiti di un importo di
18.075,99 euro.
È
possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il
quadriennio,qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente
cancellato dal Pra. In caso di furto,la detrazione per il nuovo veicolo che
venga riacquistato entro il quadriennio spetta,sempre entro il limite di
18.075,99 euro,al netto dell ’eventuale rimborso assicurativo. Per i disabili
per i quali,ai fini della detrazione,non è necessario l'adattamento del
veicolo,la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del
veicolo,restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento
necessari a consentirne l'utilizzo da parte del disabile (tipo pedana
sollevatrice,ecc.); spese che,a loro volta,possono fruire della detrazione del
19%, in base al successivo paragrafo 2.
Si
può fruire dell ’intera detrazione per il primo anno oppure si può
optare,alternativamente,per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari
importo.
Spese
per riparazioni
Oltre
che per le spese di acquisto,la detrazione spetta anche per le
riparazioni,escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi
di esercizio quali il premio assicurativo,il carburante e il lubrificante.
Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa
di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d ’acquisto
del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso.
Intestazione
del documento comprovante la spesa
Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51
euro,il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se,invece,il disabile
è fiscalmente a carico,il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente
intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulta a
carico.
4.LE
AGEVOLAZIONI IVA
È
applicabile l ’Iva al 4 per cento,anziché al 20 per cento,all’acquisto di autovetture,
aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici,se con motore a benzina,e fino
a 2800 centimetri cubici,se con motore diesel, nuove o usate. È applicabile
l ’IVA al 4 per cento anche alle prestazioni di adatta-mento di veicoli non
adattati già posseduti dal disabile. L ’aliquota agevolata si applica solo per
acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia
fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).
Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente
destinati al trasporto di disabili)intestati ad altre persone,a società commerciali,cooperative,enti
pubblici o privati. L ’Iva ridotta per l ’acquisto di veicoli si applica,senza
limiti di valore,per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla
data di acquisto),salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio,qualora
il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pra.
Gli
obblighi dell ’impresa
L
’impresa che vende veicoli con applicazione dell ’aliquota agevolata deve:
-emettere
fattura (anche quando non richiesta dal cliente)con l ’annotazione che si
tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97,ovvero
della legge 42/2000 o della legge 388/2000.Nel caso di importazione gli
estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale;
-comunicare
all’ufficio locale dell ’Agenzia delle Entrate la data dell ’operazione,la
targa del veicolo,i dati anagrafici e la residenza del cessionario.
La
comunicazione va eseguita entro il termine di trenta giorni dalla data della
vendita o della importazione.
Essa va effettuata nei confronti dell ’ufficio territorialmente competente in
ragione della residenza dell’acquirente.
5.L
’ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO
L
’esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati nel paragrafo
2,con i limiti di cilindrata previsti per l ’applicazione dell ’aliquota Iva
agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri
cubici per quelle diesel)e spetta sia quando l ’auto è intestata allo stesso
disabile,sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente
a carico.
L’ufficio competente
L’ufficio competente ai fini dell ’istruttoria di nuove pratiche di esenzione
dal bollo auto cui il disabile dovrà rivolgersi è l ’Ufficio Tributi dell
’ente Regione. Nelle province di Trento e Bolzano la competenza è dell
’ente Provincia. Tuttavia,nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati
istituiti il disabile può rivolgersi all ’Ufficio locale dell ’Agenzia
delle Entrate. Se il disabile possiede più veicoli,l ’esenzione spetta per un
solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile. La targa dell ’auto
prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio,al momento della
presentazione della documentazione. Restano esclusi dall ’esenzione gli
autoveicoli intestati ad altri soggetti,pubblici o privati (come enti
locali,cooperative,società di trasporto,taxi polifunzionali,eccetera).
Quello
che deve fare il disabile
Il disabile che ha fruito dell ’esenzione deve,per il primo anno,presentare
o spedire per raccomandata AR all’Ufficio competente (della Regione o dell ’Agenzia
delle Entrate)la documentazione indicata più avanti,nell ’apposito paragrafo.
La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per
il paga- mento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella
presentazione dei documenti non comporta,tuttavia,la decadenza dall ’agevolazione).
Pertanto,se è prodotta oltre il termine di 90 giorni ha validità anche per i
periodi precedenti in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa
vigente al momento.
Gli uffici che ricevono le istanze sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell ’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella richiesta stessa (protocollo e data,codice fiscale del richiedente,targa e tipo veicolo,eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico).
Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell ’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione,sia dell ’eventuale non accoglimento dell ’istanza di esenzione. L ’esenzione dal pagamento del bollo auto,una volta riconosciuta per il primo anno,prosegue anche per gli anni successivi,senza che il disabile sia tenuto a rifare l ’istanza e ad inviare nuovamente la documentazione. Dal momento in cui vengono meno,però,le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio,perché l ’auto viene venduta)l ’interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l ’esenzione.
Non è necessario esporre sul parabrezza dell'auto alcun avviso circa il diritto alla esenzione del bollo.
6.L
’ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETA'
Parallelamente all’esenzione dal bollo auto,i veicoli destinati al trasporto
o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione,però,di
non vedenti e sordomuti)sono esentati anche dal pagamento dell ’imposta di trascrizione
al Pra in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio
compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un ’auto nuova,sia
nella trascrizione di un “passaggio” riguardante un ’auto usata. L ’esenzione
spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile
sia fiscalmente a carico. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente
al PRA territorialmente competente.
7.DIRITTO
ALLE AGEVOLAZIONI
Potrà
beneficiare di tutte le agevolazioni previste (cioè,ai fini Irpef,Iva e bollo
auto)anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell ’interesse del disabile,a
condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali. Per essere
ritenuto “a carico ”del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo
annuo entro la soglia di 2.840,51 euro. Tuttavia,ai fini del limite,non si tiene
conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali,le indennità (comprese
quelle di accompagnamento),gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili,ai
sordomuti e agli invalidi civili. Superando il tetto è necessario,per poter
beneficiare delle agevolazioni,che i documenti di spesa siano intestati al disabile
(e non al suo familiare).
8.LA
DOCUMENTAZIONE
Per
le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità
di adattamento,la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto
alle agevolazioni è la seguente:
• certificazione attestante la condizione di disabilità, in particolare
-
per i non vedenti e
sordomuti:
certificato
di invalidità che attesti la loro condizione,rilasciato da una commissione
medica pubblica;
-
per
disabili psichici o mentali:
verbale
di accertamento dell ’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL
di cui all’art.4 della legge n.104 del 1992,dal quale risulti che il soggetto
si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3,dell ’art.3
della legge n.104 del 1992)derivante da disabilità psichica e certificato di
attribuzione dell ’indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n.18 del
1980 e n.508 del 1988)emessa dalla commissione a ciò preposta (commissione per
l ’accertamento dell ’invalidità civile di cui alla legge n.295 del 1990);
-
per
disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione,o pluriamputati:
verbale di accertamento dell ’handicap emesso dalla commissione
medica presso la ASL di cui all’art.4 della legge n.104 del 1992,dal quale risulti
che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma
3,dell ’art.3 della legge n.104 del 1992)derivante da patologie (ivi comprese
le pluriamputazioni)che comportano una limitazione permanente della deambulazione;
• ai soli fini dell ’agevolazione Iva,dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato.Nell ’ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
• fotocopia dell ’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell ’auto,ovvero autocertificazione in tal senso (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile). Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni solo sui veicoli adattati,la documentazione da produrre è specificata nel paragrafo seguente.
9.REGOLE
PARTICOLARI PER I DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE MA NON AFFETTI
DA GRAVE LIMITAZIONE ALLA CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE
Come
illustrato più sopra, alle persone pluriamputate o la cui disabilità motoria
comporti una grave limitazione nella capacità di deambulazione è consentito di
accedere alle agevolazioni sui veicoli a prescindere dall ’adattamento del
veicolo se versano nella condizione di “particolare gravità ”prevista dal
comma 3 dell ’articolo 3 della legge 104/92.Nel caso,invece,che queste
condizioni personali non si configurino,ma sussiste comunque la disabilità
motoria,gli interessati sono ammessi alle agevolazioni auto descritte nei
paragrafi precedenti a condizione di utilizzare veicoli adattati. Va detto che
non è necessario che il disabile fruisca dell ’indennità di accompagnamento.
Ai sensi dell ’articolo 3 della legge 104/92,per disabile,secondo la
definizione generale,contenuta nel comma 1 dello stesso articolo 3,deve
intendersi “colui che presenta una minorazione fisica,psichica o
sensoriale,stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento,di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un
processo di svantaggio sociale o di emarginazione ”. Nel quadro della
categoria generica dei disabili,ai fini dell ’agevolazione fiscale in discorso
è necessario che il disabile sia affetto da un handicap di carattere “motorio
”.Vi potrà essere diritto alle agevolazioni anche senza che sia accertata la
necessità dell ’intervento assistenziale “permanente ”,
previsto,invece,per situazioni di particolare gravità. La natura motoria della
disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità
rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o anche da parte di altre
Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell
’invalidità.
Per
quali veicoli
Oltre
che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli le agevolazioni
sono solo ai fini della detrazione Irpef ),i disabili con ridotte capacità
motorie ma non affetti da gravi limitazioni alla capacità di
deambulazione,possono godere delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli:
-motocarrozzette
-autoveicoli
o motoveicoli per uso promiscuo,o per trasporto specifico del disabile.
Le categorie dei veicoli agevolabili sono riportate in dettaglio nella tabella.
L
’adattamento del veicolo
Come
già detto,per questa categoria di disabili,l ’adattamento del veicolo è una
condizione necessaria per tutte le agevolazioni (Iva,Irpef,bollo e imposta di
trascrizione al Pra). Per i disabili titolari di patente speciale,si considera
ad ogni effetto “adattata ”anche l ’auto dotata di solo cambio automatico
(o frizione automatica)di serie,purché prescritto dalla Commissione medica
locale competente per l ’accertamento dell’idoneità alla guida. Gli
adattamenti,che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione,possono
riguardare sia le modifiche ai comandi di guida,sia solo la carrozzeria o la
sistemazione interna del veicolo,per mettere il disabile in condizione di
accedervi.
Tra
gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i
seguenti,avvertendo che si tratta di indicazione esemplificativa:
-pedana
sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
-scivolo
a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
-braccio
sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
-paranco
ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
-sedile
scorrevole/girevole atto a facilitare l ’insediamento del disabile nell
’abitacolo;
-sistema
di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile
(cinture di sicurezza);
-sportello scorrevole;
-altri adattamenti non elencati,purché gli allestimenti siano caratterizzati
da un collegamento permanente al veicolo,e tali da comportare un suo adattamento
effettivo.
Pertanto,non dà luogo ad “adattamento ”l ’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional ”,ovvero l ’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo,montabili in alternativa e su semplice richiesta dell ’acquirente.
L
’Iva agevolata per gli acquisti
Per
i disabili con ridotte capacità motorie che però non risultino affetti da
gravi limitazioni della capacità di deambulazione,si applicano le seguenti
regole particolari:
1.l’acquisto
può riguardare -oltre agli autoveicoli -anche motocarrozzette,autoveicoli o
motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile;
2.i
veicoli devono essere adattati prima dell ’acquisto (o perché così prodotti
in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso
rivenditore)alla ridotta capacità motoria del disabile;
3.il
diritto all’Iva agevolata al 4%riguarda anche le prestazioni,rese da officine
per adattare i predetti veicoli,anche non nuovi di fabbrica,e relativi acquisti
di accessori e strumenti.
Gli
obblighi dell’impresa
L
’impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati,ovvero
che effettua prestazioni di servizio con applicazione dell ’aliquota
agevolata,deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente)con l’annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della
legge 449/97 (nella vendita di accessori o nelle prestazioni da parte di
officine è sufficiente menzionare la legge 449/97),ovvero della legge
342/2000.Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati
sulla bolletta doganale.
La
documentazione
I
disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave
limitazione alla capacità di deambulazione,in aggiunta ai documenti indicati al
paragrafo 8 dovranno presentare:
1.fotocopia
della patente di guida speciale .Per i disabili che non sono in grado di guidare
(o perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente il
conseguimento),non è necessario il possesso della patente di guida speciale.Ai
fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente
di guida da parte sia del portatore di handicap che del contribuente cui risulta
a carico;
2.ai
soli fini dell ’agevolazione Iva,in caso di prestazioni di servizi o nell
’acquisto di accessori,autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di
invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti .Nella stessa
dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a
carico dell ’acquirente o del committente (ove ricorra questa ipotesi);
3.fotocopia
della carta di circolazione ,da cui risulta che il veicolo dispone dei
dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione di veicoli da parte di
disabili titolari di patente speciale ovvero che il veicolo è adattato in
funzione della minorazione fisico/motoria;
4.copia
della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione
pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni,in cui sia
esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.
CATEGORIE DI VEICOLI AGEVOLABILI
| autovetture (*) | Veicoli destinati al trasporto di persone,aventi al massimo nove posti,compreso quello del conducente |
| autoveicoli per trasporto promiscuo (*) | Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate,se a trazione elettrica o a batteria),destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti,compreso quello del conducente |
| Autoveicoli specifici (*) | Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall ’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo |
| Autocaravan (*) (1) | Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo,compreso il conducente |
| motocarrozzette | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti,compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria |
| Motoveicoli per trasporto promiscuo | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose,capaci di contenere al massimo quattro posti,compreso quello del conducente |
| Motoveicoli per trasporti specifici | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall ’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. |
(*)Per
i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con
l ’asterisco
(1)Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del
19%
1.MAGGIORE
DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO PORTATORI DI HANDICAP
Dal
2002 è stata introdotta una particolare detrazione dall ’Irpef in caso di figli
portatori di handicap.La nuova detrazione,di 774,69 euro,spetta per ogni figlio
fiscalmente a carico portatore di handicap (riconosciuto tale ai sensi della
legge n.104 del 1992),a prescindere dall ’ammontare del reddito complessivo,in
sostituzione di quella (di importo minore) che spetterebbe per lo stesso figlio
in assenza dell ’handicap.Si ricorda che per essere considerati fiscalmente
a carico è necessario che il reddito personale complessivo,al lordo degli oneri
deducibili e della deduzione per l ’abitazione principale e pertinenze,non sia
superiore a 2.840,51 euro. Tuttavia,ai fini del limite,non si tiene conto dei
redditi esenti,come ad esempio le pensioni sociali,le indennità (comprese quelle
di accompagnamento),gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili,ai sordomuti
e agli invalidi civili.
2.AGEVOLAZIONI
IRPEF PER ALCUNE SPESE SANITARIE E MEZZI DI AUSILIO
Le
spese mediche generiche (es.:prestazioni rese da un medico generico,acquisto
di medicinali)e di assistenza specifica (resa da personale paramedico in possesso
di una qualifica professionale specialistica,es.:infermieri professionali o
personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche come
prelievi ai fini di analisi e applicazioni con apparecchiature elettromedicali)sostenute
dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo. Tali spese,inoltre,sono
deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei
disabili che non risultano fiscalmente a carico. È bene ricordare che in caso
di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero
non è possibile portare in deduzione l ’intera retta pagata ma solo la parte
che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica.
A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella
documentazione rilasciata dall ’istituto di assistenza. Le spese sanitarie specialistiche
(es.:analisi,prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece,danno diritto
ad una detrazione Irpef del 19%sulla parte che eccede 129,11 euro; la detrazione
è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico (cioè
quando il reddito complessivo,al lordo degli oneri deducibili e della deduzione
per l ’abitazione principale e pertinenze,non è superiore a 2.840,51 euro).Oltre
alle spese viste in precedenza sono ammesse alla detrazione del 19%,per l ’intero
ammontare (senza toglie re la franchigia di 129,11 euro)le spese sostenute per:
-trasporto
in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche
effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie,e danno
diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro);
-acquisto
di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il
contenimento di fratture,ernie e per la correzione dei difetti della colonna
vertebrale;
-acquisto
di arti artificiali per la deambulazione;
-costruzione
di rampe per l ’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne
alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e
di quella del 36%di cui all’art.1 della L.449/97 e successive modifiche,per
cui la detrazione del 19%per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente
la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36%per
ristrutturazioni);
-trasformazione
dell ’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;
-sussidi
tecnici e informatici rivolti a facilitare l ’autosufficienza e le possibilità
di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell
’articolo 3 della legge n. 104/92.Sono tali ad esempio,le spese sostenute per
l ’acquisto di fax,modem,computer,telefono a viva voce,schermo a
tocco,tastiera espansa.
Sono
inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19%le altre spese riguardanti
i mezzi necessari:
- all’
accompagnamento,
- alla
deambulazione,
- al
sollevamento,dei disabili accertati ai sensi dell ’articolo 3 della legge
n.104/92,indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell ’assegno di
accompagnamento.
Dal 2002 è prevista la detrazione del 19 per cento anche per le spese sostenute
dai sordomuti (riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970,n.381)per i
servizi di interpretariato.Per poter fruire della detrazione,occorre essere
in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi
di interpretariato. Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente
ed essere esibite agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta
La detrazione del 19%sull ’intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.
Spese
sanitarie per particolari patologie sostenute dal familiare
Il
familiare che,nell ’interesse di un portatore di handicap titolare di redditi
tali da non poter essere considerato fiscalmente a carico,sostenga spese
sanitarie relative a patologie esenti dal ticket (e che quindi possono
riguardare anche i disabili),può considerare onere detraibile dall ’Irpef la
parte di spesa che non trova capienza nell ’imposta dovuta dal disabile
stesso.
In questo caso, l ’ammontare massimo delle spese sanitarie,sulle quali il familiare può fruire della detrazione del 19%(dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro),è complessivamente pari a 6.197,48 euro.
La
documentazione da conservare
Ai
fini della deduzione e della detrazione sono considerati disabili,oltre alle
persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita
ai sensi dell ’articolo 4 della legge n.104/92,anche coloro che sono stati
ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del
riconoscimento dell ’invalidità civile,di lavoro,di guerra,eccetera.Anche i
grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del T.U.n.915 del 1978,e le
persone ad essi equiparate,sono considerati portatori di handicap e non sono
assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica
istituita ai sensi dell ’articolo 4 della legge n.104/92.In tal caso è
sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri
competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. I soggetti
riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell ’articolo 3 della legge
n.104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste
anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti
dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può
non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti accertamenti
sanitari effettuati da organi abilitati all’ accertamento di invalidità. Sia
per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d ’imposta sia per le
spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo (v.righi 6 e 7 del Quadro
riassuntivo delle agevolazioni)occorre conservare la documentazione fiscale
rilasciata dai percettori delle somme (fatture,ricevute o quietanze)per poi
poterla esibire o trasmettere,a richiesta degli uffici finanziari.In
particolare:
-
per
le protesi,oltre alle relative fatture,ricevute o quietanze,occorre acquisire e
con-servare anche la prescrizione del medico curante,salvo che si tratti di
attività svolte,in base alla specifica disciplina,da esercenti arti ausiliarie
della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il
paziente.In questo caso,se la fattura,ricevuta o quietanza non è rilasciata
direttamente dall ’esercente l ’arte ausiliaria,il medesimo dovrà attestare
sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.Anche in questa
ipotesi,in alternativa alla prescrizione medica,il contribuente può rendere,a
richiesta degli uffici,un ’autocertificazione,la cui sottoscrizione può non
essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità
del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture,ricevute e
quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari),per
attestare la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a
carico,e la causa per la quale è stata acquistata;
-per
i sussidi tecnici e informatici,oltre alle relative fatture,ricevute o
quietanze,occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante
che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l ’autosufficienza e la
possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai
sensi dell ’articolo 3 della legge n.104 del 1992.
Anche i grandi invalidi di guerra di cui all’articolo del T.U.n.915 del 1978,
e le persone ad essi equiparate, sono considerati portatori di handicap e non
sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica
istituita ai sensi dell ’art.4 della legge n.104/92.
3.L
’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI
3.1
L ’aliquota agevolata per i mezzi di ausilio
Si applica l ’aliquota Iva agevolata del 4%per l ’acquisto di mezzi necessari
alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (es. servoscala). Per l ’individuazione
dei beni si veda l ’apposita nota del Quadro riassuntivo delle agevolazioni.
3.2 L ’aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici
Si applica l ’aliquota Iva agevolata al 4 per cento ai sussidi tecnici
e informatici rivolti a facilitare l ’autosufficienza e l ’integrazione dei
portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n.104 del 1992.Rientrano
nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche,elettroniche
o informatiche sia di comune reperibilità,sia appositamente fabbricati. Deve
inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate (o
anche impedite)da menomazioni permanenti di natura motoria,visiva,uditiva o
del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:
a)facilitare
- la
comunicazione interpersonale
- l’elaborazione scritta o grafica
- il
controllo dell ’ambiente
- l’accesso all’informazione e alla cultura
b)assistere la riabilitazione.
3.3
La documentazione da consegnare per i sussidi tecnici e informatici
Per fruire dell ’aliquota
ridotta il disabile deve consegnare al venditore,prima dell ’acquisto,la seguente
documentazione:
-specifica
prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell ’ASL di
appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e
il sussidio tecnico e informatico;
-certificato,rilasciato
dalla competente ASL,attestante l ’esistenza di una invalidità funzionale
rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio,visivo,uditivo o
del linguaggio)e il carattere permanente della stessa.
4.ALTRE
AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI
In
favore dei non vedenti sono state da ultimo introdotte le seguenti agevolazioni:
• la detrazione dall ’Irpef del 19%delle spese sostenute per l ’acquisto del
cane guida.
La
detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni,salvo i casi di
perdita dell ’animale.
La
detrazione spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo
di 18.075,99 euro entro il quale devono rientrare anche le spese per l
’acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente.
La
detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente
risulta fiscalmente a carico;
•
detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento
del cane guida.
La
detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario
documentare l ’effettivo sostenimento della spesa.
Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria
anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso;
•
aliquota Iva agevolata del 4%.
L
’agevolazione è prevista per l ’acquisto di particolari prodotti editoriali
destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti,anche se non
acquistati direttamente da loro:
giornali e notiziari quotidiani,libri,periodici,ad esclusione dei giornali e
dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione
libraria,realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici
per non vedenti ed ipovedenti. L ’applicazione dell ’aliquota Iva del 4%si estende
alle prestazioni di composizione,legatoria e stampa dei prodotti editoriali,alle
prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi,anche se realizzati in
scrittura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.
5.ELIMINAZIONE
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Fino
a tutto il 2003 (salvo ulteriori proroghe)si ha diritto alla detrazione Irpef
del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia.Rientrano tra queste oltre
alle spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti
ascensori e montacarichi,anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti
che,attraverso la comunicazione,la robotica e ogni altro mezzo tecnologico,siano
adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di
handicap qualora questo sia stato riconosciuto grave, ai sensi dell'art.3,comma
3,della legge 5 febbraio 1992,n.104.La detrazione del 36% per l ’eliminazione
delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione
del 19%a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento
del disabile. La detrazione del 19%su tali spese,pertanto,spetta solo sulla
eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione
del 36 per cento,ai sensi dell ’articolo 1 della legge 449 del 1997 e successive
modifiche. Si ricorda che la detrazione del 36%,inoltre,è applicabile alle spese
sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili,per favorire
la mobilità interna ed esterna del disabile. Non si applica,invece,alle spese
sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili,sia pure ugualmente
diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile;non
rientrano,pertanto,in questa tipologia di agevolazione,ad esempio,l ’acquisto
di telefoni a viva voce,schermi a tocco,computer o tastiere espanse. Tali beni,infatti,sono
inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è
già previsto l ’altro beneficio consistente nella detrazione del 19 per cento.
La sostituzione di gradini con rampe,sia negli edifici che nelle singole unità
immobiliari, può essere considerata intervento che determina il diritto alla
detrazione del 36%ogni qualvolta risulti conforme alle prescrizioni tecniche
previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche (fermo
restando,tuttavia,il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti,qualora
gli stessi interventi possano ugualmente configurarsi quali interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria). Tra gli interventi di abbattimento delle barriere
architettoniche che danno diritto alla detrazione del 36 per cento rientra anche
la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione.In tal caso,relativamente
alle prestazioni di servizi dipendenti dall ’appalto relativo ai lavori in questione,è
applicabile l ’aliquota Iva agevolata del 4%,anziché quella ordinaria del 20
per cento.
6.DONAZIONI
A FAVORE DI DISABILE GRAVE
La
legge n.383 del 2001 oltre ad avere soppresso l ’imposta di successione ha previsto
che per le donazioni non esenti (cioè quelle tra estranei),il beneficiario deve
corrispondere,sul valore dei beni donati eccedente 180.759,91 euro,l ’imposta
di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni dal testo
unico delle disposizioni concernenti l ’imposta di registro. L ’importo della
franchigia è elevato da 180.759,91 euro a 516.456,90 euro per i beneficiari
con handicap riconosciuto grave ai sensi dell ’articolo 3,comma 3,legge n.104
del 1992. Per le donazioni per le quali non sono dovute le imposte sui trasferimenti
ordinariamente applicabili,l ’imposta di registro non è dovuta nemmeno in misura
fissa.
ANCHE A DOMICILIO I SERVIZI DELL ’AGENZIA
L
’Agenzia delle Entrate ha attivato un servizio di assistenza per i contribuenti
con disabilità,impossibilitati a recarsi presso gli sportelli degli Uffici o
che hanno comunque difficoltà ad utilizzare gli altri servizi di assistenza
dell ’Agenzia delle Entrate. Per il contribuente i vantaggi immediati di questa
iniziativa sono due:evitare code agli sportelli e,allo stesso tempo,ricevere
presso il proprio domicilio assistenza fiscale da parte di funzionari qualificati.
I contribuenti che intendono avvalersi del servizio possono rivolgersi alle
Associazioni che operano nel settore dell ’assistenza alle persone con disabilità,ai
servizi sociali degli enti locali,ai patronati o eventualmente ai coordinatori
del servizio delle Direzioni Regionali dell ’Agenzia. Le associazioni e gli
enti interessati,che vogliono svolgere un ruolo di collegamento fra i contribuenti
e l ’Agenzia dovranno accreditarsi presso i coordinatori di ciascuna Direzione
Regionale. Il servizio è stato attivato in almeno due Uffici Locali,per ciascuna
Direzione Regionale,che svolgeranno il nuovo servizio nell ’ambito territoriale
di propria competenza. Informazioni aggiornate sul servizio di assistenza domiciliare,si
possono conoscere consultando il sito Internet www.agenziaentrate.it.
Resta
ferma la possibilità di ottenere informazioni e chiarimenti rivolgendosi ai
Centri di assistenza telefonica,che rispondono al numero 848.800.444 dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 17,il sabato dalle 9 alle 13,ovvero direttamente agli
sportelli degli Uffici locali dell ’Agenzia.
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI
|
Tipo di handicap (vedi note 1 e 2) |
Aliquota Iva agevolata al 19% | Detrazione Irpef del 19% | Detrazione Irpef in misura fissa | Deduzione per intero del reddito complessivo | |
| 1.Acquisto di auto o motoveicolo,nuovo o usato (per l ’esenzione dal bollo auto si veda nota 3 ) | B e C | Si (4) | Si (5) | = | = |
| 2.Prestazioni di servizio rese da officine per l ’adattamento dei veicoli,anche usati,alla minorazione del disabile e acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni di adattamento | C | Si (4) | Si (5) | = | = |
| 3.Spese per riparazioni eccedenti l ’ordinaria manutenzione (con esclusione quindi,ad esempio,del premio assicurativo,del carburante e del lubrificante) | B e C | no | si | = | = |
| 4 .Spese per i mezzi necessari per l ’accompagnamento,la deambulazione,il sollevamento (quali ad esempio,trasporto in ambulanza del portatore di handicap,acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture,ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale,acquisto di arti artificiali per la deambulazione,costruzione di rampe per l ’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni,trasformazione dell ’ascensore adattato al contenimento della carrozzella) | A | si | si | = | = |
| 5 .Acquisto di sussidi tecnici e informatici (ad esempio:computer,fax,modem o altro sussidio telematico) | A | si (6) (7) | si | = | = |
| 6 .Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.Si considerano di “assistenza specifica ”le spese relative all’assistenza infermieristica e riabilitativa;al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;al personale con la qualifica di educatore professionale;al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale | A | = | = | = | si |
| 7 .Spese mediche generiche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero.In caso di retta pagata all’istituto,la deduzione spetta solo per le dette spese mediche e paramediche che debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall ’istituto | A | = | = | = | si |
| 8.Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana (se disabile,si applica la precedente riga 7)in istituti di assistenza e ricovero (in caso di retta pagata all’istituto,la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero,ma solo per le spese mediche e di assistenza specifica,le quali debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall ’istituto) | D | = | Per l'importo che eccede euro 129,11 | = | = |
| 9.Acquisto o affitto di protesi sanitarie (ad esempio:protesi dentarie e apparecchi ortodontici,comprese le dentiere e le capsule; occhi o cornee artificiali;occhiali da vista,lenti a contatto e relativo liquido;apparecchi auditivi,compresi modelli tascabili a filo e auricolare a occhiali;apparecchi ortopedici, comprese le cinture medico/chirurgiche,le scarpe e i tacchi ortopedici,fatti su misura;arti artificiali,stampelle,bastoni canadesi e simili; apparecchi da inserire nell ’organismo,come stimolatori e protesi cardiache e simili),ovvero di attrezzature sanitarie (ad esempio: apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) | D | (8) | Per l'importo che eccede euro 129,11 | = | = |
| 10.Prestazioni chirurgiche;analisi,indagini radioscopiche,ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche;prestazioni rese da un medico generico;acquisto di medicinali; degenze o ricoveri collegati a operazioni chirurgiche,trapianto di organi.Se le spese di riga 9 e 10 sono state sostenute nell ’ambito del servizio sanitario nazionale è detraibile l ’importo del ticket pagato | D | = | Per l'importo che eccede euro 129,11 | = | = |
|
11.Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti,ai sensi della Legge 26/5/70 n.381 |
B | = | si | = | = |
| 12.Contributi obbligatori previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale e familiare (fino a 1.549,37 euro) | D | = | = | = | si |
| 13.Spese sostenute per l ’acquisto del cane guida | B | = | si (9) | = | = |
| 14.Spese di mantenimento per il cane guida | B | = | = | pari a euro 516,46 | = |
NOTE AL QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI
1.TIPO
DI HANDICAP:
A.
Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile in senso
generale,definito dalla legge come "colui che presenta una minorazione
fisica,psichica o sensoria-le,stabilizzata o progressiva,che è causa di difficoltà
di apprendimento,di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare
un processo di svantaggio sociale o di emarginazione"(indipendentemente
dalla circostanza che fruisca o meno dell ’assegno di accompagnamento).
B. Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il non vedente,il
sordomuto,i portatori di handicap psichico o mentale (di gravità tale da aver
determinato il riconoscimento dell ’indennità di accompagnamento)e i disabili
con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni)riconosciuti
affetti da handicap grave ai sensi dell ’art.3,comma 3 della legge n.104 del
1992.
C. Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile con impedite o ridotte capacità motorie ma non affetto da handicap grave,indipendentemente dalla circo- stanza che fruisca o meno dell ’assegno di accompagnamento.Per questi disabili il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria),ovvero dotato di cambio automatico (prescritto dalla commissione ASL).
D. Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente,a prescindere dalla condizione di disabile.
2.FAMILIARE
DEL DISABILE
Le
agevolazioni (Iva,Irpef,bollo auto e imposta sui passaggi di proprietà)sono
sempre fruibili anche da parte di un familiare del disabile (cioè:coniuge,fratelli,sorelle,suoceri,
nuore e generi,adottanti,nonché figli e genitori,in mancanza dei quali subentrano
i discendenti o ascendenti più prossimi),quando il disabile stesso sia da considerare
a carico in quanto il proprio reddito personale complessivo,al lordo degli oneri
deducibili e della deduzione per l ’abitazione principale e pertinenze,è non
superiore a 2.840,51 euro.
Fanno parzialmente eccezione a questa regola le spese di riga 6 e 7,le quali sono deducibili dal reddito complessivo se sostenute per familiari rientranti nell ’elencazione precedente anche quando questi non sono fiscalmente a carico.La detrazione forfetaria per il mantenimento del cane guida spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone cui risulta fiscalmente a carico)a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.
Per quanto riguarda l ’applicazione dell ’aliquota Iva agevolata,nei casi in cui il beneficio è subordinato al fatto che la cessione o prestazione sia effettuata personalmente nei confronti del disabile (cioè per le agevolazioni di riga 1 e 2)è stabilito,limitatamente alle agevolazioni auto,che il beneficiario dell ’operazione può anche essere un familiare del disabile rispetto al quale il disabile stesso sia da considerare fiscalmente a carico.
3.ESENZIONE
BOLLO AUTO E TRASCRIZIONE AL PRA
Per
poter fruire della esenzione permanente dal pagamento del bollo auto l ’auto
deve essere adattata se il disabile è affetto da minorazione di tipo fisico/motorio.Per
i disabili affetti dal tipo di handicap indicato alla lettera B della nota n.1
l ’agevolazione spetta anche senza che il veicolo risulti adattato. L ’agevolazione
spetta senza limiti di valore dell’autoveicolo. I limiti di cilindrata sono
quelli previsti per le agevolazioni Iva (2000 cc se a benzina,o 2800 cc se diesel).Nel
caso in cui il disabile possieda più auto,l ’esenzione spetta per una sola di
esse,a scelta dell ’interessato,che dovrà indicare nella comunicazione all’ufficio
finanziario la sola targa del veicolo prescelto. L esenzione dalle imposte di
trascrizione per la registrazione al pubblico registro automobilistico spetta
per l ’acquisto di auto sia nuove che usate,ma non compete a sordomuti e non
vedenti.
4.AGEVOLAZIONI
IVA 4% AUTO
L
’aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati,purché,per i disabili con
ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da “handicap grave ”,si tratti
di veicoli adattati prima dell ’acquisto (o perché così prodotti in serie o
per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore),alla
particolare minorazione di tipo motorio da cui è affetto il disabile.In questi
casi si richiede il possesso della patente speciale (che potrà essere conseguita
anche entro un anno dall ’acquisto),salvo che il disabile non sia in condizioni
di conseguirla (perché minore,o perché impedito dall ’handicap stesso). Non
ci sono ai fini Iva limiti di valore,ma limiti di cilindrata (fino a 2000 cc,se
a benzina, ovvero fino a 2800 cc,se con motore diesel).L ’agevolazione spetta
per un solo veicolo nel corso di quattro anni. È possibile riottenere il beneficio
per acquisti effettuati entro il quadriennio,qualora il primo veicolo beneficiato
risulti precedentemente cancellato dal Pra.
5.DETRAZIONE
IRPEF AUTO
A
differenza di quanto stabilito per l ’Iva,non sono previsti limiti di cilindrata.La
detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti
di un importo di 18.075,99 euro.Si prescinde dal possesso di qualsiasi patente
di guida.Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno,ovvero si può
optare,alternativamente,per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali
di pari importo. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati
entro il quadriennio,qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente
cancellato dal Pra.In caso di furto,la detrazione per il nuovo veicolo che venga
riacquistato entro il quadriennio spetta,sempre entro il predetto limite,al
netto dell ’eventuale rimborso assicurativo.
6.CUMULO
AGEVOLAZIONI IVA - IRPEF
In
linea di principio,la detraibilità integrale della spesa ai fini Irpef su questa
riga coincide quasi sempre con l’applicabilità dell ’aliquota agevolata del
4%.Per maggiore precisione,tuttavia,si veda ai fini Iva la nota (8)comprendente
l ’elenco dei beni assoggettati ad Iva del 4 %.
7.SUSSIDI
TECNICI E INFORMATICI
Ai
soli fini Iva,devono sussistere le seguenti condizioni:per sussidi tecnici e
informatici s ’intendono quelli costituiti da apparecchiature e dispositivi
basati su tecnologie meccaniche,elettroniche o informatiche (sia di comune reperibilità,sia
appositamente fabbricati),da utilizzare a beneficio di soggetti impediti (o
anche limitati)da menomazioni PERMANENTI di natura motoria,visiva,uditiva o
del linguaggio. I sussidi debbono avere la finalità di assistere la riabilitazione,ovvero
di facilitare la comunicazione interpersonale, l ’elaborazione scritta o grafica,il
controllo dell ’ambiente,l ’accesso all’informazione e alla cultura.
8.IVA
AGEVOLATA
Al
di fuori dell ’Iva agevolata sui veicoli e sui sussidi tecnici e informatici
(già indicata nel Quadro riassuntivo delle agevolazioni)si elencano di seguito
gli altri beni soggetti ad Iva agevolata del 4 per cento:
- protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti,traverse,letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo,cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo,cateteri,ecc.,ceduti per essere utilizzati da soggetti per i quali sussista apposita documentazione probatoria in ordine al carattere permanente della menomazione);
- apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/chirurgiche),oggetti ed apparecchi per fratture (docce,stecche e simili),oggetti ed apparecchi di protesi dentaria,oculistica ed altre;apparecchi per facilitare l ’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano,da portare sulla persona o da inserire nell ’organismo,per compensare una deficienza o una infermità;
- poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione,compresi i servoscala ed altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
9.ACQUISTO
CANI GUIDA
La
detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni,salvo i casi
di perdita dell ’animale.La detrazione spetta per un solo cane e può essere
calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro.Tale limite comprende anche
le spese per l ’acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non
vedente
Legge 27 dicembre 1997,n.449,art.8 (S.O.255 alla G.U. del 30 dicembre 1997,n.302) D.P.R.22 dicembre 1986,n.917,(T.U.I.R.)artt.10,comma lettera b)e 13bis lettera c) (S.O. alla G.U. del 31 dicembre 1986,n.302)
D.P.R.24 ottobre 1998,n.403,(G.U.n.275 del 24 novembre 1998)riguardante le norme di semplificazione della documentazione amministrativa,come modificato dal Testo unico sull’autocertificazione approvato con D.P.R.28 dicembre 2000,n.445 (S.O. alla G.U.20 febbraio 2001,n.42)
Legge 28 febbraio 1997,n.30,conversione in legge,con modificazione del decreto-legge 31 dicembre 1996,n.669,recante disposizioni urgenti in materia tributaria,finanziaria pubblica per l ’anno 1997 (comma 1,art.1 e comma 9,art.21)
Decreto Ministeriale -Ministero delle finanze -14 marzo 1998 (determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l ’applicazione dell ’aliquota Iva ridotta al 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l ’autosufficienza e l ’integrazione dei soggetti portatori di handicap)
Legge 23 dicembre 1998,n.448,art.39,riguardante la facoltà di autocertificazione da parte del disabile,delle proprie condizioni personali (S.O.n.210/L alla G.U.n.302 del 29 dicembre 1998)
Legge 23 dicembre 1999,n.488,art.6 comma 1,lettere e)e g)(S.O.n.227/2 alla G.U.27-12-1999 n.302)
Legge 21 novembre 2000,n.342,art.50 (S.O. alla G.U. del 25 novembre 2000,n.276)
Legge 23 dicembre 2000,n.388,artt.30,comma 7,31 comma 1,81 comma 3 (S.O. alla G.U. del 29 dicembre 2000,n.302)
Legge 28 dicembre 2001,n.448,art.2,commi 1 e 3 (S.O. alla G.U. del 29 dicembre 2001,n.301 )
Legge 1 agosto 2003,n.200,art.1 bis,comma 1 (G.U. del 2 agosto 2003,n.178) Istruzioni per la dichiarazione dei redditi (per l ’applicazione delle disposizioni agevolative in materia Irpef )
Circolari n.186/E del 15 luglio 1998,n.197/E del 31 luglio 1998,n.74/E del 12 aprile 2000,n.207/E del 16 novembre 2000,n.1/E del 3 gennaio 2001,n.6/E e 7/E del 26 gennaio 2001,n.13/E del 13 febbraio 2001,n.46 dell ’11 maggio 2001,n.55/E del 14 giugno 2001,n.72/E del 30 luglio 2001;risoluzioni n.113/E del 9 aprile 2002,n. 169/E del 4 giugno 2002,n.306/E del 17 settembre 2002
Tutti i provvedimenti sopraindicati sono reperibili consultando il sito Internet dell’Agenzia: www.agenziaentrate.it
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