MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI  ASTI

Direzione Provinciale dei Servizi Vari

 

Servizio 4°:

Segreteria della Commissione Medica di Verifica

ASTI - Vicolo Goito N° 20 - tel. 0141/53381 - fax 0141/355265

Ambulatorio della Commissione Medica di Verifica

ASTI - Vicolo Goito N° 20

Nuove norme sui congedi parentali e per formazione 

L'8/3/2000 è stata approvata la legge n°53 recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città". Si tratta di un provvedimento atteso da tempo e non solo dalle persone con disabilità e dai loro familiari.

La norma tenta di rispondere alle istanze di maggiore flessibilità nell’organizzazione sociale promuovendo "un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione".

Gli strumenti adottati sono:

 

Congedi per educazione e assistenza ai figli

I genitori anche adottivi o affidatari possono avvalersi di nuove forme di congedo per assistere i figli fino agli otto anni di età.

La lavoratrice madre, trascorso il periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, può richiedere un periodo di congedo, frazionato o continuativo, non superiore ai sei mesi complessivi, cioè nell’arco di vita del bambino che va dal termine dell’astensione obbligatoria per maternità agli otto anni di vita del bambino. Analogo periodo di astensione può essere richiesto dal lavoratore padre. Va sottolineato che entrambi i genitori possono ottenere contemporaneamente i permessi senza però eccedere il limite complessivo di dieci mesi.

Vi sono due particolarità:

Per fruire dei permessi il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai Contratti collettivi nazionali di lavoro, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

Retribuzione e contributi figurativi: fino al terzo anno di età del bambino spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo, complessivo fra genitori, di sei mesi. Per questo periodo vengono anche versati i relativi contributi figurativi. Dopo i tre anni di età l’indennità del 30% e i contributi figurativi sono riconosciuti solo in caso di redditi particolarmente bassi.

I contributi figurativi sono utili per il raggiungimento del diritto alla pensione; questo aspetto sarà sicuramente oggetto di circolari interpretative che meglio definiranno le modalità per richiedere l’eventuale riscatto o la prosecuzione volontaria.

Rimangono esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

 

Congedi per malattia del figlio

Ai permessi citati più sopra si aggiunge la possibilità per entrambi i genitori, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni.

Se il bambino è di età compresa fra tre e otto anni l’astensione è però limitata a cinque giorni l’anno per ciascun genitore.

Per fruire di questa agevolazione è necessario presentare un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, oltre ad un’autocertificazione in cui si dichiari che l'altro genitore non si è assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

Quando la malattia del bambino dà luogo ad un ricovero ospedaliero si interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.

Contributi figurativi: fino ai tre anni di età del bambino i permessi sono coperti da contribuzione figurativa. I contributi figurativi sono utili per il raggiungimento del diritto alla pensione. Dopo i tre anni di età del bambino, i permessi sono coperti solo parzialmente a seconda del reddito dei richiedenti. Anche in questo caso sono da attendere circolari applicative.

Rimangono esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

Astensione dal lavoro del padre lavoratore

Anche al padre lavoratore viene concesso di astenersi nei primi tre mesi dalla nascita del figlio nel caso che:

In precedenza questa astensione era prevista (anzi, obbligata) per la sola madre.

Nel primo anno di vita del bambino vengono riconosciuti alla lavoratrice due periodi di riposo giornalieri, anche cumulabili nella giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario di lavoro è inferiore alle sei ore. I periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno; questo beneficio era già riconosciuto in precedenza.

Questi periodi di riposo, e i relativi trattamenti economici, vengono ora riconosciuti al padre lavoratore anche:

Nel caso poi di parto plurimo i periodi di riposo vengono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal lavoratore padre.

Genitori adottivi o affidatari

Le disposizioni che permettono i congedi per cura, educazione, assistenza, malattia e allattamento sono estese anche ai genitori adottivi o affidatari.

Il limite di età del bambino, di solito fissato a otto anni, è in questo caso più elastico: se il minore ha un'età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro per cura, educazione, assistenza o malattia può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

Congedi per eventi e cause particolari

La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.

Se non risulta la convivenza è possibile concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

I dipendenti pubblici o privati possono poi richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi.

Un decreto interministeriale fisserà le modalità di fruizione di questi congedi individuando anche le patologie che possono essere motivo del congedo.

Parti prematuri e astensione obbligatoria

Fino ad oggi, anche se vi sono state alcune Sentenze di Cassazione di segno contrario, l’astensione obbligatoria per maternità consisteva in due mesi dalla data presunta del parto e in tre mesi dopo il parto. Con la nuova norma, nel caso il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.

Per fruire di questa opportunità la lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto.

Alle lavoratrici è anche concesso di scegliere se astenersi solo un mese prima del parto e nei successivi quattro mesi al parto. In tal caso è necessario che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Permessi per l'assistenza a portatori di handicap

I permessi lavorativi per i familiari di persone disabili era finora regolato dall’articolo 33 della legge quadro sull’handicap e da una lunga serie di sentenze, pareri e circolari applicative che hanno lasciato comunque aperte molte lacune e hanno generato sostanziali paradossi. Vediamo le novità.

Aventi diritto: i permessi vengono concessi anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. Un esempio: adesso ha diritto ai permessi anche il padre di un disabile (grave) la cui moglie sia casalinga.

La convivenza: non è più necessaria la convivenza del lavoratore con il familiare (parente o affine entro il terzo grado) con handicap in situazione di gravità per poter fruire dei tre giorni di permesso mensile.

Contributi figurativi: i permessi mensili oltre che retribuiti sono coperti da contributi figurativi. I contributi figurativi sono utili per il raggiungimento del diritto alla pensione. Fino ad oggi questi permessi non erano coperti da contributi figurativi, pertanto al momento di richiedere la pensione i congedi richiesti ai sensi della legge 104/1992 non venivano conteggiati né potevano essere riscattati, né si poteva chiedere la prosecuzione volontaria dell’attività lavorativa. Sicuramente dovranno esservi ora delle circolari applicative che precisano le modalità per "recuperare" quei contributi figurativi.

Disabili lavoratori: viene definitivamente chiarito che i disabili lavoratori possono usufruire o dei permessi lavorativi di due ore al giorno oppure dei tre giorni mensili. Non è ammessa la cumulabilità fra i due tipi di benefici.

Ferie e tredicesima mensilità: i permessi lavorativi per i genitori e parenti di persone con handicap grave e per i lavoratori disabili incidono, in generale, negativamente sulle ferie e la tredicesima mensilità, salvo che i singoli Contratti collettivi nazionali di lavoro abbiano disposto diversamente.

Congedi per la formazione

Vengono previste nuove opportunità per la formazione e l’aggiornamento professionale.
I dipendenti sia pubblici che privati, con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

Il "congedo per la formazione" è quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione. Una grave e documentata infermità intervenuta durante il periodo di congedo dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.

Il congedo per formazione non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Il lavoratore può procedere al riscatto oppure al versamento dei relativi contributi relativi al periodo di congedo.

Chi fruisce di questi congedi previsti, può, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento. Questa opportunità consente di evitare il riscatto o il versamento volontario dei contributi.

Nel caso di comprovate difficoltà organizzative il datore di lavoro può rifiutare la domanda di congedo o può differirla. I singoli Contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.

La norma inoltre afferma con chiarezza il diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali.

Anticipazione del trattamento di fine rapporto

Il Codice Civile (articoli 2120) prevede la possibilità di ottenere l’anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in caso di grave malattia del lavoratore o di un congiunto e per l’acquisto dell’abitazione.

Viene ora introdotta una terza possibilità: l’anticipazione del TFR contestualmente alla richiesta dei permessi per educazione e assistenza ai figli oppure per congedi per la formazione.

Per i dipendenti pubblici questa nuova opportunità sarà disciplinata da uno specifico decreto.

Misure a sostegno della flessibilità di orario e agevolazioni per le imprese

Vengono incentivate con uno specifico finanziamento, azioni positive che favoriscano la flessibilità degli orari, il telelavoro, il lavoro a domicilio, la flessibilità dei turni, l’orario concentrato.

Alle imprese sono concessi inoltre sgravi contributivi per le assunzioni di personale a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori in astensione.

Tempi delle città

La qualità della vita dei singoli e dei nuclei familiari può essere migliorata anche intervenendo sull’organizzazione delle città. Questo è lo spirito della seconda parte della nuova norma.

In tal senso Regioni e Comuni sono chiamati a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, attraverso la progettazione di specifici "Piani territoriali degli orari", cioè una pianificazioni che permetta di ridurre i tempi negli spostamenti, di poter utilizzare i negozi e gli uffici pubblici in orari più ampi e articolati.

Banche dei tempi

Vengono incentivate forme innovative di solidarietà che prevedano lo scambio del tempo fra singoli per mutuo aiuto, per i servizi di vicinato, per facilitare l'accesso e la fruizione dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali e per agevolare il rapporto con le pubbliche amministrazioni. La norma riprende lo spirito di alcune esperienze già avviate note come "banche dei tempi". Anche la nuova norma riprende questa definizione: le "banche dei tempi" possono essere promosse e sostenute dagli Enti Locali.

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