Pagine Moncalvesi n.1-1996; Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Alessandro ALLEMANO


LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO

Questo articolo prende lo spunto da una serie di lezioni tenute nell'aprile 1994 nell'ambito del I Corso informativo di Diritto internazionale umanitario dei Conflitti armati per il personale militare CRI, organizzato dal Corpo Militare della Croce Rossa Italiana al quale l'Autore appartiene come ufficiale. In quella sede due docenti, il tenente colonnello Giovanni Piazzi del I Centro di Mobilitazione e il tenente Enrico Forti dell'VIII Centro, affrontarono il problema della protezione dei beni di interesse storico-artistico nel corso di operazioni belliche.
Questi appunti non sono altro che la riorganizzazione di quanto esposto nelle lezioni e nel caso pratico proposto ai gruppi di studio con alcuni ampliamenti illustrativi e non vuole assolutamente esaurire l'argomento, bensi` costituire una prima introduzione alla materia; per una trattazione piu` completa si rimanda alle opere riportate nella bibliografia.


Introduzione

Le guerre e, piu` in generale, tutte le situazioni che implicano scontro violento tra due o piu` fazioni in lotta oltre ad implicare grave danno per le persone coinvolte rappresentano anche serio pericolo per le cose (edifici, stabilimenti, installazioni) situate nei territori teatro della contesa.
Tra gli oggetti che possono restare "vittime" dei conflitti armati il Diritto internazionale umanitario a ragione annovera anche i beni di interesse culturale, che sono patrimonio dell'intero genere umano e la cui perdita costituisce danno incalcolabile, sebbene meno immediatamente percepibile rispetto alle perdite di vite umane. Nella recente lotta interetnica nella ex Jugoslavia i mezzi di informazione hanno portato all'attenzione della pubblica opinione, oltre che gli episodi di violenza contro le persone singole e le popolazioni, anche la distruzione avvenuta nel 1993 del ponte medievale di Mostar,(1) simbolo stesso della cittadina balcanica; questa azione, al di la del significato strategico-logistico, ha privato in primo luogo quella popolazione e piu in generale tutta l'umanita di una testimonianza lasciataci dal passato, tramite fra il passato e l'epoca attuale. La distruzione di quell'opera muraria, oltre che annullare un monumento significativo per bellezza e valore architettonico, ha leso profondamente il diritto che l'uomo ha di poter vedere le vestigia del suo passato, di potervisi confrontare, di non perdere la propria memoria storica, in una parola di poter verificare le proprie radici storiche.


Nel passato

Quello citato non e` che uno degli ultimi e piu` eclatanti esempi di coinvolgimento disastroso di beni culturali nel corso di guerre.

E` noto che sin dall'antichita` veniva considerato sommo dispregio da parte di un belligerante poter distruggere i segni della civilta` del nemico: in questa ottica criminale vanno viste le devastazioni e i saccheggi seguiti alle varie campagne di guerra in ogni parte del mondo tanto occidentale che orientale. Antichi documenti testimoniano come venisse regolamentata la spartizione del bottino tra i diversi partecipanti.

La mitica biblioteca di Alessandria d'Egitto, ricca di 700.000 opere, venne ridotta in cenere dalle truppe romane di occupazione. Durante la prima Crociata, nel 1099, venne assediata Gerusalemme e si devasto` di ineguagliabili tesori d'arte e di storia la citta` santa per tre religioni;(2) durante l'occupazione del Milanese (1498-1515) Luigi XII di Francia asporto` i piu` preziosi codici miniati trovati in archivi e biblioteche e che ora si trovano nella Biblioteca Nazionale di Parigi; nel 1622 nel corso della Guerra dei Trent'anni venne parzialmente distrutta la favolosa Biblioteca Palatina di Heidelberg (parte dei suoi volumi furono trasferiti a Roma). In tempi piu` vicini a noi vanno ricordati durante la II Guerra Mondiale i devastanti e indiscriminati attacchi aerei compiuti dagli angloamericani sulle citta` d'arte della Germania (una per tutte, basti citare Dresda) e le altrettanto nefaste devastazioni compiute ai danni dell'Archivio di Stato di Napoli e dell'abbazia di Montecassino nel febbraio 1944.(3)

Negli anni della I Guerra Mondiale la necessita` di proteggere i beni culturali, soprattutto quelli inamovibili, fu particolarmente sentita anche in Italia; le cronache del tempo ne danno testimonianza: "Il Colleoni a Venezia, la sua cappella funeraria a Bergamo e il Nettuno a Bologna sono protetti da impalcature; sono calati i cavalli di bronzo dalla facciata di San Marco [...] tutti i telai delle vetrate del Duomo di Milano sono tolti e il Cenacolo Vinciano e` difeso da una trincea di sacchi di sabbia e i piu` preziosi dipinti delle gallerie sono messi in salvo".(4)

Purtroppo nonostante le precauzioni i primi bombardamenti aerei non risparmiarono i tesori d'arte del Veneto: "La notte del 25 ottobre [1915] una bomba austro-ungarica [...] distrugge uno dei maggiori capolavori di Giambattista Tiepolo, Il trasporto della Santa Casa di Loreto".(5) Anche il passaggio delle truppe nemiche provoco` disastri di proporzioni gigantesche, come avvenne nella Villa Castelbarco di Loppio nel Trentino invaso dalle milizie austro-ungariche: "I tesori annientati non si potranno piu` ricuperare: la rovina e` stata troppo vasta, i danni troppo gravi: calcolati in cifre si fanno ascendere a un milione e mezzo. Alcuni colti ufficiali nostri hanno raccolto i dispersi frammenti, specialmente i documenti dell'archivio che si cerca di riordinare, ma che sara` impossibile ricostituire".(6)


Primi provvedimenti protettivi

Gia` all'inizio dell'Evo moderno, di fronte alla brutalita` dei saccheggi e delle devastazioni indiscriminate, si tento` di regolamentare sebbene in forma molto generica la protezione dei beni culturali. Addirittura nel 1158 Federico I di Germania aveva emanato un editto nel quale vietava la spoliazione delle chiese; i Lanzichenecchi, milizia di fanteria mercenaria, ai tempi dell'imperatore Massimiliano II si erano dato un regolamento che puniva con pene corporali chiunque avesse saccheggiato i beni del nemico; con l'Ordine del 1613 Carlo Emanuele di Savoia bandiva per le proprie truppe ogni forma di saccheggio "sotto pena della vita". Tali tentativi di regolamentazione furono tuttavia sporadici e spesso contraddittori tra di loro e comunque sanciti unilateralmente da una parte, privi quindi di validita` universale.

Lo zar Alessandro II di Russia durante la Conferenza di Bruxelles del 1874 propose una bozza di accordo in base al quale i beni culturali, anche se di proprieta` pubblica del nemico, dovevano essere trattati come proprieta` privata e come tali rispettati; inoltre ogni eventuale sequestro, distruzione o degrado di monumenti e opere d'arte avrebbe dovuto essere perseguito dalle autorita` competenti, mentre si sarebbe dovuto segnalare la presenza di tali beni di interesse culturale con appositi segni distintivi. L'idea, seppure lodevole, non venne presa in seria considerazione dai vari Stati che non ratificarono la dichiarazione: tuttavia per la prima volta in ambito internazionale si era posta la questione della protezione dei beni culturali e questo contribui` a sensibilizzare la coscienza dei governanti su tale problema.

Solamente nel 1907 con la II Conferenza internazionale della Pace tenuta all'Aja si addivenne ad un primo tentativo di uniformare il concetto di "saccheggio" e dettarne alle Nazioni contraenti il divieto per il futuro. La IV e la IX Convenzione(7) stipulate in quella sede dettarono norme sulle leggi e gli usi della guerra terrestre e sul bombardamento di obiettivi terrestri da parte di forze navali, escludendo per la prima volta il diritto di fare bottino delle cose appartenenti al nemico.(8)

Nel 1919, memori delle devastazioni compiute nel corso della Grande Guerra, i soci della Societa` Olandese di Archeologia proposero la creazione di "santuari dell'arte" per proteggere un patrimonio che appartiene a tutti gli uomini civili viventi e futuri. Il 16 aprile 1935, mentre nel mondo si verificano circostanze che fanno temere per la pace, alcune Nazioni ratificarono a Washington un accordo per la protezione dei monumenti artistici, detto Patto interamericano; in questa occasione venne proposta l'adozione di un distintivo, detto segno di Roerich [fig. 2], da applicarsi alle opere sotto protezione.(9) Tuttavia le autorita` delle Nazioni che aderirono all'accordo tralasciarono di apporre il distintivo e questo risulta pressoche` sconosciuto ai piu`.

 

La Conferenza dell'Aja del 1954

Il secondo conflitto mondiale porto` a nuove e piu` gravi perdite del patrimonio storico e artistico mondiale; percio` quando la guerra fu terminata risulto` relativamente piu` facile far accettare ad un consesso di Nazioni l'idea che fosse necessario proteggere i beni culturali almeno in previsione di conflitti futuri, specialmente ridefinendo la nozione di "bene culturale" come patrimonio non del solo stato detentore ma dell'intera umanita`.

La conferenza venne organizzata dall'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e si svolse all'Aja dal 21 aprile al 14 maggio 1954; vi presero parte rappresentanti di 46 Nazioni, tra le quali l'Italia e la Santa Sede. Al termine dei lavori venne approvata una Convenzione che costituisce l'atto ufficiale ancora oggi valido per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

Il testo della Convenzione consta di una introduzione e 40 articoli, oltre ad un Regolamento di esecuzione composto di 21 articoli; un Protocollo finale aperto alla firma di qualunque Nazione interessata all'adesione, sebbene non partecipante alla Conferenza, conclude la documentazione.


La Convenzione

Nelle premesse viene constatato come nel secondo conflitto mondiale il patrimonio culturale ha subito danni assai gravi; si afferma che l'offesa recata ai beni culturali "costituisce danno al patrimonio culturale dell'umanita` intera" e che la salvaguardia di tali beni dovrebbe essere accettata da tutte le Nazioni del mondo, sulla base di quanto espresso nelle Convenzioni dell'Aja (1899 e 1907) e nel Patto di Washington del 1935.

Nell'articolo 1 si precisa la nozione di "bene culturale", comprendendo nella dizione i monumenti architettonici, le localita` di interesse archeologico, le opere d'arte, i libri e i manoscritti, le collezioni scientifiche e gli archivi. Contestualmente alla definizione intrinseca vengono equiparati a beni culturali e come tali soggetti a protezione anche i luoghi deputati ad accogliere i beni culturali mobili (biblioteche, archivi, musei, pinacoteche, chiese).

L'impegno alla salvaguardia del patrimonio culturale e` affermato negli articoli successivi ed in particolare dall'articolo 4 ("Rispetto dei beni culturali") nel quale i firmatari "si impegnano a rispettare i beni culturali, situati sia sul loro proprio territorio, che su quello delle Alte Parti contraenti, astenendosi dall'utilizzazione di tali beni, dei loro dispositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze, per scopi che potrebbero esporli a distruzione o a deterioramento in caso di conflitto armato, ed astenendosi da ogni atto di ostilita` a loro riguardo". Inoltre viene dichiarato l'impegno ad astenersi dal saccheggio e dalla devastazione, nonche` dal compiere rappresaglia nei confronti di obiettivi protetti. Nel caso di occupazione militare da parte di una Nazione nei confronti di un'altra, l'occupante dovra` adoperarsi -per quanto possibile- affinche` vengano tutelati i beni culturali del Paese occupato.(10)

I contraenti si impegnano inoltre ad istruire convenientemente le loro Forze armate affinche` in caso di conflitto sappiano come agire in merito alla salvaguardia dei beni di interesse culturale; addirittura sin dal tempo di pace si impegnano a predisporre in ambito militare personale specializzato al fine di "assicurare il rispetto dei beni culturali e di collaborare con le autorita` civili incaricate della loro salvaguardia".(11)

Il capo II della Convenzione riguarda la protezione speciale, accordata "in numero limitato" a "rifugi destinati a proteggere beni culturali mobili in caso di conflitto armato, centri culturali ed altri beni culturali immobili di altissima importanza" che soddisfino a due condizioni essenziali: si trovino ad adeguata distanza da centri industriali ed obiettivi militari (quali un aeroporto, una stazione di radiotrasmissione, un porto) e non siano usati a scopi militari (cioe` non vengano adoperati ad esempio per nascondere uomini armati o come deposito di munizioni)(12) .

Un parte contraente puo` derogare dalle disposizioni relative alla protezione speciale quando un centro di rilevante importanza culturale si trovi nei pressi di un obiettivo militare, purche` essa si impegni, in caso di conflitto armato, a non fare alcun uso di quell'obiettivo.

"La protezione speciale e` accordata ai beni culturali mediante la loro iscrizione nel Registro internazionale dei beni culturali posti sotto protezione speciale" (art. 8.6).

Ai beni posti sotto protezione speciale viene accordata l'immunita` a partire dalla data della loro iscrizione nel Registro che dovra` essere attivato presso l'UNESCO. L'immunita` cessa nel caso in cui una parte contraente violi nei confronti di un bene culturale sottoposto a protezione speciale gli impegni assunti.

I beni sottoposti a protezione speciale e quelli che debbano per motivi di sicurezza essere trasportati d'urgenza da un luogo ad un altro "godono dell'immunita` dal sequestro, dalla cattura e dalla presa".

Il capo V (articoli 16 e 17) tratta del contrassegno che dovra` distinguere i beni protetti; in particolare si stabilisce che sara` considerato segno internazionale di protezione "uno scudo, appuntito in basso, inquartato in croce di S. Andrea, di blu-reale e bianco (uno stemma, formato da un quadrato di blu-reale, uno dei cui angoli e` inscritto nella punta dello stemma, e da un triangolo blu-reale al di sopra del quadrato, entrambi delimitanti dei triangoli bianchi ai due lati)". Il contrassegno puo` essere impiegato da solo oppure ripetuto tre volte in formazione triangolare (uno scudo in basso) [fig. 3].

Il contrassegno triplice puo` soltanto essere adoperato per distinguere i beni sottoposti a protezione speciale, i trasporti di beni culturali e i rifugi improvvisati per causa d'urgenza; il contrassegno semplice puo` essere adoperato per indicare beni non sottoposti a protezione speciale, il personale incaricato di funzioni di controllo, il personale addetto alla protezione dei beni e le carte d'identita`.(13)

L'articolo 18 prevede i casi di applicazione della Convenzione, che sono quelli in cui una delle parti contraenti dichiari aperte le ostilita` contro una o piu` altre parti, ancorche` qualcuna di esse non riconosca legittima la dichiarazione di guerra, oppure quando una delle parti veda invaso militarmente il proprio territorio (anche se tale invasione non incontra resistenza armata).

Nel successivo capo VII si tratta dell'esecuzione della Convenzione e si introduce la figura della "Potenza protettrice", firmataria della stessa Convenzione ed incaricata dell'applicazione di quanto in essa contenuto: "le Potenze protettrici prestano i loro buoni uffici in tutti i casi in cui lo giudicano utile nell'interesse dei beni culturali, specialmente se vi sia disaccordo tra le Parti in conflitto sull'applicazione o l'interpretazione" di quanto previsto dalle norme sulla protezione.

Inoltre viene riconosciuto il ruolo fondamentale dell'UNESCO nell'attuazione pratica della Convenzione mediante prestazione della propria collaborazione tecnica in tutti i casi in cui l'intervento sia richiesto oppure anche di propria iniziativa.

Sebbene l'articolo 28 preveda la possibilita` di applicare sanzioni nei confronti di chi violi le norme della Convenzione, trattandosi di sistemi penali estremamente eterogenei, la possibilita` di punizione effettiva resta assai aleatoria e quantomeno improbabile.

 

Il Regolamento e il Protocollo

Annesso alla Convenzione e` un Regolamento che detta norme pratiche per l'esecuzione delle norme stabilite in sede di Conferenza internazionale.

Esso tratta del controllo internazionale, entra nel dettaglio della protezione speciale, trattando dei rifugi impovvisati, del registro internazionale e delle relative norme per l'iscrizione e la cancellazione, oltre a stabilire le modalita` per il trasporto dei beni culturali nel corso del conflitto.

In particolare il capo IV riguarda il contrassegno gia` descritto, specificando che potra` figurare su bandiere e bracciali ed essere apposto o dipinto, purche` risulti agevolmente visibile da terra, "a intervalli regolari tali da indicare chiaramente il perimetro di un centro monumentale sotto protezione speciale" e "all'entrata di altri beni culturali immobili posti sotto protezione speciale".

Una speciale carta d'identita` dovra` essere rilasciata al personale di controllo(14) e al personale addetto alla protezione; anche il documento identificativo reca il contrassegno internazionale bianco-blu [fig. 4].

Il Protocollo aggiuntivo stabilisce infine ulteriori norme di tutela riguardanti trasferimenti di beni culturali e la proibizione di trattenere presso di se` tali beni a titolo di indennizzo o riparazione.


I Protocolli aggiuntivi del 1977

Nel 1977 vennero firmati a Ginevra due Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni del 1949.(15)

Essi poco aggiungono di importante alla Convenzione dell'Aja del 1954 per quanto concerne la protezione dei beni culturali;(16) percio` le norme sinteticamente esposte in precedenza restano pienamente valide a tutt'oggi e sta alla sensibilita` dei capi della singole Potenze e al loro rispetto del senso di civilta` attuarle in caso di conflitto o, ancora meglio, conoscerle per impedire che si verifichi l'opportunita` di metterle in pratica. A tal fine risulta essenziale la diffusione soprattutto in tempo di pace dei principi del Diritto internazionale umanitario, in ambito militare ma ancor piu` in quello civile. Il potere sanzionatorio delle autorita` sovranazionali e degli organismi internazionali si e` rivelato in piu` occasioni assai limitato, viziato da incompatibilita` tra sistemi penali affatto diversi tra loro: percio` si rende piu` che mai necessario prevenire il problema della protezione in caso di guerra evitando in primo luogo -se possibile- che i conflitti insorgano ed assumano proporzioni disastrose e -questo sempre- istruendo la popolazione civile e i potenziali combattenti sulle norme internazionali di tutela e salvaguardia.

Data la grandissima quantita` di beni di interesse storico-culturale esistenti anche nelle piu` piccole localita` del nostro Paese (circa il 40% del patrimonio culturale dell'intera umanita`, stando ad una stima indicativa), e` indispensabile che non solo i militari, ma anche il personale addetto alla custodia di questi beni -direttori di biblioteche, archivi, musei e gallerie d'arte, ecclesiastici responsabili dei beni culturali di proprieta` della Chiesa, privati possessori e detentori legittimi- sia istruito sulle Convenzioni che li tutelano in caso di conflitto.


L'Italia e la protezione dei beni culturali

Nel nostro Paese la Convenzione dell'Aja divenne legge dello stato a partire dal 9 agosto 1958, data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tuttavia per una ventina di anni lo sviluppo delle tecnologie belliche, rivolto all'aspetto nucleare e globale della conduzione di un futuro conflitto, fece restare pressoche` inapplicate le normative approvate al termine della Conferenza; solo negli anni '70, con una sostanziale rivalutazione dello strumento bellico convenzionale, si pote` riproporre il Diritto umanitario ed apprezzarne i suoi giusti obiettivi.

Si deve attendere il 1973 perche` lo Stato maggiore dell'Esercito italiano affronti il problema della tutela dei beni culturali nella pubblicazione n. 6008 intitolata "Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato". La pubblicazione riportava i testi degli atti approvati nel 1954 corredati da alcune aggiunte e varianti (particolarmente importante e` quella riguardante l'impegno preso dal governo italiano per impedire in caso di guerra il traffico militare sul tratto della Via Aurelia che costeggia le mura vaticane(17) ).

Al 1979 risale un'altra pubblicazione, la n. 6206, intitolata "I centri abitati nelle operazioni - n. 901 della serie dottrinale". In essa si fa un breve cenno alla tutela dei beni culturali coinvolti in azioni militari e sempre facendo riferimento alla IV Convenzione del 1949 e alla Convenzione del 1954.

Nel "Manuale del combattente" -pubblicazione 1000/A/2 del 1988- nel capitolo riguardante il comportamento del militare in guerra viene citato l'obbligo del rispetto per i beni artistici e culturali in genere: vengono riproposti i segni distintivi per i beni protetti sia in modo semplice che in modo speciale e si elencano fra i crimini di guerra gli attacchi indiscriminati contro i beni culturali.

Infine un ampio cenno alle leggi internazionali volte alla tutela dei beni di interesse culturale e` fatto nella pubblicazione n. 6420 del 1989, "Raccolta delle convenzioni internazionali che riguardano la guerra terrestre", in cui si riportano anche le riserve opposte dall'Italia all'atto della ratifica dei Protocolli aggiuntivi del 1977.


La salvaguardia dei beni culturali nella dottrina precedente

Se, come si puo` vedere, il problema della salvaguardia del patrimonio culturale di un popolo e dell'intera umanita` ha avuto negli ultimi decenni particolare risalto, tuttavia gia` in epoca antecedente al 1954 le autorita` politiche e militari del nostro Paese non erano rimaste insensibili a questo genere di argomento.

Nel cosiddetto Regolamento albertino ("Regolamento di servizio per le truppe in campagna", 1833) le norme di protezione sono alquanto disperse e prive di organicita`; tuttavia non mancavano precisi riferimenti alle salvaguardie di cui dovevano godere alcuni edifici particolari, tra cui "spedali, pubblici stabilimenti d'istruzione e di beneficenza, case religiose, presbiteri". Anche la legislazione penale militare del Regno sardo prevedeva, nelle sue varie edizioni del 1822, 1840 e 1859, era previsto e punito l'insieme dei reati compiuti dalle truppe ai danni delle opere di interesse culturale.

Il merito che va all'Italia di essere tra le prime Nazioni a recepire l'esigenza della tutela dei beni culturali viene concretato nel "Regolamento di servizio in guerra" del 1882. In questa pubblicazione sono fatti propri gli intenti proposti alla Conferenza di Bruxelles del 1874 (non ratificati dai partecipanti): dalle azioni di offesa venivano tassativamente esclusi gli edifici destinati al culto, alle scienze e alle arti, purche` convenientemente segnalati da contrassegni speciali.

La pubblicazione n. 103 del 1912 riaffermava quanto proposto nel regolamento di trent'anni prima: in particolare l'articolo 27 trattando delle salvaguardie concesse in nome del Re a persone, cose o localita` specificava che tali salvaguardie sono concesse "a quei luoghi o a quelle cose che nell'interesse dell'umanita`, del decoro nazionale o dell'esercito stesso e` conveniente porre sotto la speciale protezione" dell'esercito, "come ad esempio: pubblici stabilimenti di istruzione e di beneficenza, opifici, luoghi sacri, conventi di donne, collegi femminili, archivi, musei, monumenti, opere d'arte". Il Regolamento del 1912 resto` in vigore fino al 1937, quando venne sostituito da un analogo "Regolamento per il servizio in guerra" e , un anno dopo, dalla Legge italiana di guerra.

Da piu` parti si e` affermato che questa legge(18) e` una delle piu` avanzate in fatto di tutela delle persone e delle cose in caso di conflitto, a riprova che il nostro Paese ha recepito in notevole anticipo la necessita` di "umanizzare" la guerra qualora proprio non sia possibile evitarla del tutto.

Nel testo vengono riaffermati i concetti di garanzia offerta agli edifici e monumenti previsti dalle convenzioni, che veniva meno qualora fossero adibiti a scopi militari. Inoltre si ribadiva che i beni culturali e gli edifici atti a contenerli, sebbene appartenenti allo Stato nemico o a Enti pubblici nemici, devono essere considerati come proprieta` privata; restano ovviamente bandite tutte le forme di saccheggio, sottrazione indebita e distruzione arbitraria delle opere che costituiscono patrimonio storico-culturale del nemico.


Conclusione

Da questo sintetico esame della situazione risulta chiaro che ad iniziare dagli albori dell'Evo moderno i governanti e i capi militari delle Nazioni hanno dovuto affrontare il problema della salvaguardia dei beni di interesse culturale posti in territorio "nemico"; tuttavia, come piu` volte si e` detto, molte normative sono state poco piu` che semplici dichiarazioni di intenti, assolutamente non seguite da chiare e vere applicazioni al caso pratico.

Anche se gli atti della Conferenza dell'Aja affermano in forma quanto mai precisa l'obbligo da parte dei singoli stati di adoperarsi per la tutela di beni che ormai non vanno piu` visti come proprieta` esclusiva di una sola Nazione ma del genere umano nella sua totalita`, tuttavia anche queste normative sono molte volte rimaste valide solo sulla carta: basti pensare che a tutt'oggi nessun bene o centro culturale italiano e` mai stato iscritto nel Registro dell'UNESCO.(19)

Percio` a maggiore motivo si rende indispensabile la diffusione dei principi del Diritto internazionale umanitario specialmente in tempo di pace per sensibilizzare le coscienze dei responsabili della "cosa pubblica" per impedire che perdite irreparabili come quelle accadute sull'altra sponda dell'Adriatico abbiano a ripetersi tra la totale indifferenza.

"E` bene che tutti sappiano che per la protezione di un grande bene culturale puo` anche essere richiesta all'Autorita` militare occupante una consistente guardia armata che, come forza di polizia specializzata, godrebbe anch'essa di adeguate protezioni derivanti dal diritto internazionale".(20)

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BIBLIOGRAFIA

Gen. Arturo MARCHEGGIANO "Diritto umanitario e sua introduzione nella regolamentazione dell'esercito italiano" Vol. I e vol. II (parte I e parte II), Stato Maggiore Esercito, Roma, 1990-1991

Gen. Arturo MARCHEGGIANO "Diritti e doveri del cappellano militare in tempo di guerra", Rivista Militare, Roma, 1992

Gen. CC Pietro VERRI "Appunti di diritto bellico", Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, Roma, 1990

CROCE ROSSA ITALIANA - CORPO MILITARE Appunti dalle lezioni del "I Corso informativo di Diritto internazionale umanitario dei Conflitti armati", Cogoleto, aprile 1994

Arnold RABBOW "Dizionario dei simboli politici", Sugar, Milano, 1973




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N O T E      A L      T E S T O


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1) Si tratta solo di un caso emblematico avvenuto durante la guerra etnico-religiosa tra le popolazioni gia` costituenti la Federazione Iugoslava: si potrebbero ugualmente citare la distruzione delle splendide architetture gotiche di Dubrovnik (la Ragusa di Dalmazia) oppure la irreparabile perdita di migliaia di volumi contenuti nella biblioteca di Sarajevo.ritorno al testo

2) "I crociati, resi come pazzi da una vittoria cosi` esaltante dopo tante sofferenze, si precipitarono per le strade, nelle case e nelle moschee uccidendo tutti quelli che incontravano, uomini, donne e bambini senza distinzioni.[...] Nessuno puo` dire quante siano state le vittime, ma la citta` venne svuotata dei suoi abitanti musulmani ed ebrei" (da RUNCIMAN "Storia delle crociate", Einaudi, Torino, 1993; vol. I, pp. 247-248). ritorno al testo

3) "Il bombardamento continua tutta la mattinata. Appena il dieci per cento delle bombe riesce a colpire il bersaglio, ma tanto basta a distruggerlo. Dentro la cattedrale le canne dell'antico organo del Catarinozzi, costato diecimila ducati, si accartocciano come fogli di carta; il grande altare, che include parti di un originale attribuito a Michelangelo, crolla in un mucchio di macerie intorno alla tomba di San Benedetto" (da CAUDANA - ASSANTE "Dal Regno del Sud al vento del Nord", C.E.N., Roma, 1964; vol. II p. 800). ritorno al testo

4) Da "Almanacco per tutti 1916", S.E.I. Milano, 1916 (sezione "L'arte", pp. 193-194).ritorno al testo

5) "Almanacco" cit., pag. 194.ritorno al testo

6) "La lettura" anno XVI n. 3 (marzo 1916) p. 284.ritorno al testo

7) Peraltro non stipulate dall'Italia.ritorno al testo

8) In particolare la IX Convenzione previde che i luoghi protetti -e tra questi i monumenti e le chiese- dovessero obbligatoriamente essere segnalati da pannelli rigidi di forma rettangolare divisi in diagonale in due triangoli di colore nero in alto e bianco in basso [fig. 1].ritorno al testo

9) Consisteva in tre cerchi rossi, posti due e uno, all'interno di un cerchio piu` grande bianco bordato di rosso.ritorno al testo

10) Si tratta, come si vede, di una pura e semplice dichiarazione di intenti, mai suffragata dalla pratica realizzazione: del resto una lunga serie di violazioni a queste norme si sono succedute nel mondo dal 1954 in poi perche` la ragione militare ha sempre prevalso sul buon senso.ritorno al testo

11) E` questo il compito svolto in Italia particolarmente dalla Croce Rossa Italiana, che tramite gli ufficiali del proprio Corpo Militare promuove lo studio e la diffusione del Diritto internazionale umanitario (all'interno del quale e` classificata la protezione dei beni culturali).ritorno al testo

12) Va specificato che l'utilizzazione a scopi militari di un bene sottoposto alla protezione speciale e` un atto che va espressamente dichiarato mediante dichiarazione scritta di un Comandante di Grande Unita` (per l'Italia, da un Generale di Brigata).ritorno al testo

13) Sara` compito del Regolamento di esecuzione specificare piu` dettagliatamente in merito.ritorno al testo

14) Si tratta di personale delegato dalle varie Potenze impegnate nel conflitto e di funzionari dell'UNESCO.ritorno al testo

15) Tali 4 Convenzioni riguardavano il trattamento dei feriti in campagna (guerra terrestre) e sul mare, il trattamento dei prigionieri di guerra e la protezione della popolazione civile in caso di conflitto armato.ritorno al testo

16) Nel I Protocollo si definisce "infrazione grave" dirigere un attacco contro beni culturali, provocando distruzioni in grande scala, quando non esiste prova dell'utilizzazione da parte dell'avversario di tali beni in appoggio a sforzi militari. ritorno al testo

17) Difatti il traffico di uomini e mezzi militari nelle vicinanze di centri di interesse culturale implica la immediata decadenza dalla condizione di protezione speciale.ritorno al testo

18) Approvata con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415.ritorno al testo

19) Il Registro venne inaugurato nel 1970 e il primo bene che vi figura e` il territorio dello Stato della Citta` del Vaticano.ritorno al testo

20) Da MARCHEGGIANO "Diritti e doveri..." cit. in bibliografia, pag. 155.ritorno al testo




Fig. 1 Segno protettivo per edifici sacri (R.D. 17 giugno 1940)



Fig. 2 Simbolo di Roerich




...................Fig. 3 Simboli per beni sottoposti alla protezione speciale






Fig. 4 Carta d'identità per il personale addetto ai beni culturali


Sommario del Bollettino n. 1

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