LE INADEMPIENZE ITALIANE NEI CONFRONTI DEGLI IMPEGNI INTERNAZIONALI ASSUNTI CON LA RATIFICA DELLA CONVENZIONE DELL'AJA DEL 1954, SULLA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI.
IL CONTRIBUTO DELLA CITTÀ DI PITIGLIANO PER PORVI RIMEDIO E SOLLECITARE GLI ORGANI COMPETENTI DELLO STATO.
Proseguendo nel discorso intrapreso sul primo numero delle "Pagine", ospitiamo un articolo del generale Arturo Marcheggiano, Presidente della Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali. L'alto ufficiale, che ha voluto essere autorevole nostro collaboratore, ha presentato questo intervento in un convegno interregionale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato svoltosi dal 6 all'8 dicembre 1996 a Pitigliano, Acquapendente e Orvieto.
Pitigliano, cittadina che vuole porsi come esempio alla comunità internazionale come promotrice della salvaguardia delle bellezze storico-architettoniche di cui è ricca, si trova in provincia di Grosseto, costruita su uno sperone tufaceo. Possiede un suggestivo borgo medievale, oltre al Palazzo Orsini dei secoli XIV e XV, la secentesca Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo , la Chiesa di Santa Maria e l'acquedotto fatto costruire nel 1545 dalla nobile famiglia Orsini che l'ebbe in feudo. Il 10 dicembre 1996 la Giunta Comunale ha deliberato di richiedere al Governo Italiano ed all'UNESCO l'iscrizione del Centro Storico della Città di Pitigliano nel "registro Internazionale dei Beni Culturali sotto protezione speciale" in caso di conflitto armato.
Il generale Arturo Marcheggiano è stato Comandante del 14° Gruppo artiglieria "Murge", Vice Comandante della Brigata Corazzata "Vittorio Veneto" e Comandante della 21ª Zona Militare (Campania e Basilicata). Successivamente passò a ricoprire l'incarico di Direttore del Centro Analisi dei Conflitti della Scuola di Guerra di Civitavecchia. Ha prestato servizio presso l'Ufficio Ricerche e Studi dello Stato Maggiore dell'Esercito ed è stato Docente di Strategia globale e di Diritto Umanitario presso la Scuola di Guerra. Ha ricoperto l'incarico di Capo Ufficio Bilancio dello Stato Maggiore della Difesa.
Il generale Marcheggiano è il fondatore del "Centro Studi e Diffusione del Diritto Umanitario dei Conflitti Armati" della Scuola di Guerra dell'Esercito Italiano, che fin dalla nascita ha avuto una spiccata caratterizzazione interforze, essendogli stata affidata, tra l'altro, la formazione dei Consiglieri Giuridici delle Forze Armate in materia di Diritto Umanitario dei Conflitti Armati. Autore del Manuale di Dititto Umanitario dello Stato Maggiore della Difesa attualmente in uso, continua a collaborare con vari Enti della Difesa e con l'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di San Remo.
E' autore di 26 oubblicazioni di carattere vario, tra cui spicca "Diritto Umanitario e sua introduzione nei Regolamenti dell'Esercito italiano" (opera in tre volumi) oltre che di articoli, saggi, interventi in occasione di convegni, conferenze, ecc. in ambienti accademici e/o specializzati in materia di diritto umanitario dei conflitti armati
1. Premessa
La "Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali nei conflitti armati" (SIPBC) si è costituita in Viterbo il 18 aprile 1996. Ha lo scopo di concorrere a diffondere tra i membri delle Forze Armate e la popolazione civile il dettato ed i principi della Convenzione dell'Aja (UNESCO) del 14 febbraio 1954, per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, ratificata dall'Italia il 7 febbraio 1958, e di promuovere e sostenere tutti gli sforzi che hanno come scopo, in ogni tempo, la salvaguardia ed il rispetto dei beni culturali nazionali. Ha sede, sia pur provvisoria, presso l'Università della Tuscia di Viterbo.
Tra i Soci fondatori figurano tra gli altri l'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di San Remo, la Fondazione Europea Dragan, il Comune e la Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano, il Presidente ed il Direttore del Centro Alti Studi della Difesa, il Comandante ed il Vice Comandante della Scuola di Guerra dell'Esercito, docenti universitari di numerose università italiane, eminenti esponenti del mondo culturale, qualificati specialisti di Diritto Umanitario delle Forze Armate, della Croce Rossa Italiana, del Sovrano Ordine Militare di Malta, nonché Presidenti di Club UNESCO italiani.
In novembre a Vienna si sono poste le basi per formare un "Lega" delle analoghe Società europee, al fine non solo di diffondere la Convenzione, ma anche per predisporre, in tempo di pace, tutte quelle misure di salvaguardia, specie nel campo della protezione civile, atte ad agevolare la protezione dei beni culturali in tempo di guerra, che rimane pur sempre il più grave disastro al quale possa essere soggetto il genere umano e con esso i suoi beni culturali.
La Convenzione dell'Aja del 1954 sulla protezione dei beni culturali nei conflitti armati è tra le leggi dello Stato più disattese, pur essendo l'unica, tra le troppe convenzioni internazionali in materia, ad occuparsi della loro protezione anche in tempo di guerra. Essa è ripresa nei Protocolli di Ginevra del 1977, aggiuntivi alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, anch'essi ratificati dall'Italia, ma del problema in Italia non se ne parla, né in sede di Difesa, né in sede di Protezione Civile, né nelle più appropriate sedi accademiche o del Ministero dei Beni Culturali, malgrado gli impegni internazionalmente assunti, e ciò non contribuisce sicuramente a dare credibilità al Paese, né alla migliore formazione dei cittadini, malgrado gli alti costi della loro istruzione.
2. La Convenzione:
stabilisce che il bene culturale non appartiene né allo Stato, né all'individuo che lo detiene, ma all'umanità intera, per la quale esso deve essere preservato;
sanziona per i beni culturali, in tempo di guerra, una "protezione semplice" ed una "protezione speciale";
fissa un segno internazionale di riconoscimento per i beni culturali e per il personale addetto agli stessi, al fine di agevolare la loro identificazione e la loro protezione in tempo di guerra;
istituisce un "Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale.". In tale registro che riporta al n.1 l'intero Stato della Città del Vaticano, non figura nessun bene italiano;
impegna gli Stati a prendere misure di salvaguardia da predisporre fin dal tempo di pace per agevolare la protezione dei beni culturali in tempo di guerra;
impegna gli Stati alla diffusione della Convenzione, in ambito militare e civile.
Il bene culturale può godere di protezione speciale purché si trovi a distanza sufficiente da obiettivi militari e purché non sia usato a fini militari. L'immunità ad un bene culturale sotto protezione speciale può essere tolta solo con atto scritto da parte di un generale di Divisione o equivalente, che poi sarà chiamato a risponderne.
3. Le inadempienze italiane
Le principali inadempienze italiane sembrano essere le seguenti:
mancata predisposizione o costituzione, nell'ambito delle Forze Armate di servizi o personale specializzati in materia (art. 7);
il personale addetto ai beni culturali (direttori di museo, biblioteca, di archivio, di pinacoteca, compreso il personale impiegato) ignorano la convenzione ed i loro diritti e doveri in tempo di guerra;
i segni distintivi internazionali non solo non predisposti, ma non sono neppure conosciuti, né dal personale addetto ai lavori, né dalla popolazione civile (art. 16);
il personale addetto ai beni culturali non é munito né di carta di identità né di bracciali vidimati dalle autorità come è previsto dal diritto internazionale (art. 16);
la Convenzione non é adeguatamente diffusa e sufficientemente conosciuta non solo dalle popolazioni civili, ma neppure dagli addetti ai lavori (art. 25). Si arriva al ridicolo quando si pensa che non è neppure oggetto di insegnamento e di studio in ambito universitario nella facoltà che si interessa di protezione dei beni culturali;
la Convenzione ratificata, che doveva essere integralmente applicata (art. 35) sei mesi dopo la data della ratifica (avvenuta il 2 febbraio 1958), é ancora in Italia totalmente disattesa da tutti i Ministeri competenti (Beni Culturali, Pubblica Istruzione, Università), salvo il Ministero della Difesa.
4. Il contributo della città di Pitigliano per porvi rimedio
É bene ricordare innanzitutto che a Pitigliano le Forze Armate italiane debbono la redazione della massa dei regolamenti in materia di diritto umanitario oggi in uso, che solo in questa pace ed in questa armoniosa serenità potevano essere concepiti e redatti.
Nella élite culturale di una Pitigliano, che considera la città "Monumento all'uomo" (pensosa del fatto che:
la guerra ha portato i più significativi insulti degli ultimi cinquecento anni al proprio centro storico;
la guerra ha allontanato gran parte della fiorente comunità ebraica e del suo secolare retaggio culturale, cercando anche di distruggerlo;
la guerra ha cancellato per sempre città e centri viciniori, come, ad esempio, Votiva e Castro),
è nata l'idea di creare la Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali nei conflitti armati, al fine di sollecitare tutti (a tutti i livelli) non solo al rispetto del diritto internazionale , ma anche ad applicare le ottime leggi dello Stato, che esistono, allo scopo ultimo di iscrivere la città nel Registro Internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale in caso di conflitto armato, per non lasciare nullo di intentato per garantire nel tempo la sopravvivenza di questo splendido monumento. A questa Società hanno aderito il Sindaco, il Comune e "l'intellighenzia" cittadina.
5 ConclusioniMalgrado la ratifica italiana della Convenzione, nell'agenda 1996 edita dal Ministero dei Beni Culturali e realizzata dal Poligrafico dello Stato, nel "Consiglio Nazionale per i Beni Culturali ed Ambientali" (pag. 16), mancano sia il rappresentante del Ministero della Difesa, sia quello della Protezione Civile. Sembra il tempo che tali vistose lacune siano colmate, in quanto la difesa del Paese e dei suoi beni culturali ed ambientali é un tutto unitario e deve essere preparata fin dal tempo di pace, nella speranza non solo che mai più si debba combattere una guerra , ma anche una grande catastrofe naturale non debba cogliere impreparati o scollegati gli organi della difesa dello Stato.
Sembra finito il tempo in cui, finita la guerra, si cancellavano finendo nell'oblio tutti i crimini e le atrocità commesse. Oggi addirittura il criminale di guerra, viene giudicato e condannato, guerra durante, da tribunali internazionali istituiti ad hoc. Anche se riesce a sopravvivere, a trovare asilo ed a restare impunito, il criminale viene bollato, é soggetto a mandati di cattura internazionali, resta additato per tutto il resto della sua vita alla esecrazione mondiale. Poiché attaccare senza un giusto motivo un bene culturale sotto protezione speciale, per l'art. 85 del Protocollo di Ginevra del 1977, é diventato un crimine di guerra, sembra particolarmente importante l'iscrizione dei beni culturali italiani nel "Registro Internazionale" della protezione speciale, e non in altri fantomatici elenchi di nessuna garanzia in tempo di guerra.
A parte la Città del Vaticano, tale Registro Internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale, conservato dall'UNESCO, anziché contenere elenchi di centri storici e di beni culturali di ciascuno Stato, come indicato nel Capitolo II del "Regolamento" della Convenzione, contiene un elenco di rifugi nucleari nei quali gli Stati pensano di concentrare all'emergenza i grandi beni culturali mobili. Speriamo che l'iscrizione di Pitigliano, vero e proprio "Monumento all'uomo", quando sarà richiesta dal Consiglio Comunale prima, e dal Governo Italiano poi, secondo la prassi stabilita dalla Convenzione, rompa per sempre la logica del terrore dell'impiego dell'arma nucleare.