REGIO DECRETO LEGGE
10 ottobre 1935-XIV, n. 2472.
(Gazz. Uff 8/2/1936, n. 32).
Organizzazione provinciale e
coordinazione nazionale dei servizi pompieristici.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla organizzazione provinciale alla coordinazione nazionale di servizi pompieristici, che rispondano ad esigenze civili militari;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'interno e per le corporazioni, di concerto coni Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
TITOLO I
Ordinamento generale.
Art.1
E' istituito e posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno il Corpo pompieri per la prevenzione ed estinzione incendi e per soccorsi tecnici in genere.
I servizi del Corpo hanno organizzazione provinciale, con comando nel capoluogo delle Provincie e distaccamenti nei centri più importanti; vengono effettuati mediante contributo obbligatorio di tutti i Comuni della Provincia.
Art.2
Ordinamento del Corpo:
Gli ispettori e gli ufficiali permanenti dei corpi pompieri fanno parte del personale statale.
TITOLO II
Ispettorato centrale pompieri.
Art.3
L'ispettorato centrale pompieri funziona come organo del Ministero dell'interno, dal quale dipende.
Sono di sua competenza le direttive tecniche per la prevenzione, estinzione incendi e soccorsi tecnici in genere, nonché gli studi e le decisioni sulle questioni tecniche, di indole generale, nella mira di unificare, nei limiti delle varie esigenze locali, il servizio, il materiale ed il funzionamento in genere del Corpo pompieri.
Stabilisce altresì, in seguito a proposte dei Comandi provinciali, quali industrie, stabilimenti, depositi, ecc., debbono avere servizio e materiale) di detto servizio.
Art. 4
L'ispettorato centrale propone al Ministero dell'interno le norme di carattere generale per gli acquisti di materiali e per i collaudi, per la sorveglianza ed il coordinamento amministrativo e del servizio nell'ambito di ciascuna Provincia e fra le varie Provincie.
Provvede inoltre alla preparazione tecnica del personale ufficiali del Corpo pompieri, indicendo appositi corsi teorico-pratici.
Organizza infine l'esame sperimentale e tecnico, nei riguardi della protezione antincendi, di materiali da costruzione, macchinari, apparecchi e materie in genere.
Art.5
Il Ministero dell'interno su proposta dell'Ispettorato centrale pompieri, emanerà inoltre, di concerto con il Ministero delle finanze, tutte le norme di carattere permanente e transitorio, che saranno o si renderanno necessarie per la prima applicazione del presente decreto all'atto della sua entrata in vigore e per l'ulteriore sua uniforme esecuzione.
TITOLO III
Corpi provinciali.
Art.6
Il Ministero dell'interno, su proposta dell'Ispettorato centrale pompieri provvederà di concerto con il Ministero delle finanze a stabilire l'organico di tutti gli ufficiali del Corpo pompieri, fissandone la gerarchia e determinandone l'assegnazione ai Comandi provinciali, ai Corpi dei capiluoghi di Provincia ed ai distaccamenti.
Provvederà altresì a stabilire la gerarchia del rimanente personale (sottufficiali e truppa), permanente e volontario.
Il Corpo dei pompieri della Capitale, pure rimanendo inquadrato funzionalmente nel nuovo ordinamento di cui al comma precedente, resterà alle dirette dipendenze del Governatorato di Roma.
TITOLO IV
Attribuzioni del Corpo pompieri
Art. 7
Per le misure preventive contro gli incendi verranno emanate apposite norme obbligatorie da approvarsi con Regio decreto su proposta dei Ministri per l'interno per i lavori pubblici.
Tali norme dovranno essere tenute presenti nella compilazione di progetti di nuova costruzioni di carattere pubblico o privato con qualsiasi destinazione e nell'esecuzione dei lavori.
Il Comando del corpo dei pompieri provinciale provvederà alla organizzazione del servizio di prevenzione incendi su direttive dell'Ispettorato centrale.
Il servizio stesso sarà di massima esplicato con visite
A queste attribuzioni il comandante può delegare ufficiali dipendenti.
Art.8
Il servizio di estinzione incendi in ciascuna Provincia viene effettuato dal corpo del capoluogo e dai vari distaccamenti del Corpo pompieri provinciale, oltre che nella città in cui il Corpo ed i distaccamenti hanno sede, in una zona i cui limiti sono proposti dal Comando del corpo pompieri provinciale ed approvati dall'Ispettorato centrale.
Il predetto servizio si intende obbligatorio anche per gli stabilimenti provvisti di un proprio servizio interno di difesa incendi.
Il comandante della squadra di soccorso sul posto dell'incendio applica tutte le misure per i provvedimenti necessari alla attuazione dell'estinzione dell'incendio.
I comandanti delle Forze armate e di Polizia eventualmente intervenuti sul luogo dell'incendio per mantenere l'ordine pubblico, devono agire in conformità delle disposizioni di carattere tecnico date dallo stesso comandante.
Art. 9
Il servizio dei soccorsi tecnici implica essenzialmente:
Rimangono ferme le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 2 settembre 1919 n.1915 e 9 dicembre 1926, n. 2389, per quanto riguarda l'intervento dei pompieri nei casi di pubbliche calamità, in cui la direzione dei servizi di pronto soccorso sia assunta dal
Ministero dei lavori pubblici.
Art.10
Ai fini del presente decreto e nell'esercizio delle loro funzioni, gli ufficiali ed il rimanente personale (sottufficiali e truppa), permanente e volontario, sono agenti di P.S., colle modalità che verranno fissate dal regolamento.
TITOLO V
Personale dell'ispettorato centrale
Art.11
Il Ministero dell'interno provvede alla nomina dell'ispettore centrale, designando a tale carica persona di provata capacità e di specifica competenza, la quale persona rivesta nei ruoli statali di gruppo A almeno il grado immediatamente inferiore.
Alla nomina degli ispettori capi provvede mediante concorso per titoli fra tutti gli ufficiali ingegneri del Corpo pompieri, che rivestano il grado finale nel relativo ruolo. In transitoria la nomina degli ispettori capi si effettuerà mediante concorso per titoli fra tutti gli ufficiali ingegneri dei Corpi pompieri che contino almeno otto anni di servizio.
TITOLO VI
Personale del Corpo pompieri
Art.11
Per la prima costituzione dei Corpi pompieri provinciali tutto il personale, compreso quello dirigente, esistente all'atto della promulgazione del presente decreto, passa nei Corpi pompieri con le rispettive attuali attribuzioni, salvo le successive eliminazioni, seguendo criteri che saranno stabiliti con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'Interno, di concerto con quello per le finanze.
Al personale che verrà eliminato prima dell'inquadramento definitivo non potrà comunque essere liquidato un trattamento di quiescenza più favorevole di quello spettantegli in base alle attuali disposizioni.
Entro un anno dalla data di costituzione dell'Ispettorato centrale, il Ministro per l'interno è tenuto ad emanare, di concerto con quello per le finanze, norme transitorie per la prima sistemazione di tutto il personale permanente e volontario, nonché per l'arruolamento del nuovo personale ritenuto necessario, ferma l'osservanza delle disposizioni contenute nel secondo comma dell' art.10 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, circa il divieto di adottare provvedimenti che possano comunque annullare od attenuare le riduzioni del trattamento economico stabilite dal decreto stesso e dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.
Art. 13
Tutti gli ufficiali permanenti del Corpo pompieri formano un ruolo unico.
Debbono essere cittadini italiani muniti d laurea in ingegneria conseguita nel Regno, o di altri titoli legalmente equivalenti, ed essere legalmente abilitati all'esercizio professionale.
Le nomine degli ufficiali permanenti del Corpo sono fatte con decreto Reale su proposta del Ministro per l'interno, e vengono conferite in seguito a pubblico concorso per esami.
Art. 14
Il personale permanente dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio pompieristico.
Il personale volontario presta servizio - e viene retribuito - ogni qual volta se manifesti il bisogno.
TITOLO VII
Organizzazione dei servizi
Art.15
All'entrata in vigore del presente decreto, tutti i servizi pubblici di prevenzione ed estinzione incendi e dei soccorsi tecnici, nonché gli impianti ed i materiali di tutti i servizi esistenti in ciascuna provincia, passano alla dipendenza dei Comandi provinciali pompieri, costituti a senso dell'art.2.
Tali impianti e materiali rimangono però di proprietà dei rispettivi Comuni.
AlI'uopo i suddetti Comandi provinciali si porranno in relazione con gli altri Comandi di corpo pompieri già esistenti nelle rispettive Provincie e provvederanno alla continuità dei servizi in atto.
Nessun altro pubblico servizio pompieri o similare è più ammesso. Nulla viene però innovato nei riguardi di formazioni del genere, costituite da ditte o singoli per esclusivo servizio, o direttamente dipendenti dalle Forze armate.
Art. 16
La forza del Corpo provinciale e la forza e dislocazione dei suoi distaccamenti vengono stabilite dal prefetto, su proposta del Comando provinciale pompieri, ed approvate dal Ministro per l'interno nei limiti dell'organico da stabilire per ciascuna provincia, con le norme previste nel successivo art. 22.
Nel capoluogo di Provincia risiedono il Comando ed il contingente principale, costituito di massima da personale in tutto o in parte permanente e dotato di materiale automobile, officine di riparazioni, magazzini di rifornimento, nonché di tutto il necessario al buon funzionamento del servizio.
I distaccamenti, al comando di ufficiali o sottufficiali, secondo la loro importanza muniti di materiale automobile (autopompe con carri attrezzati), sono costituiti da personale permanente, volontario o misto.
Potranno altresì essere dislocate piccole aliquote di materiale di estinzione incendi in località opportune, per costituire piccoli posti serviti da personale volontario reclutato localmente.
TITOLO VIII
Attività finanziarie
Art. 17
Presso il Ministero dell'interno è istituita una Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione ed estinzione incendi, e per i soccorsi tecnici in genere.
A detta Cassa sono conferiti:
Con i fondi di cui dispone la Cassa sovvenzioni si provvede a sovvenzionare i corpi provinciali, secondo i criteri tecnici stabiliti annualmente dall'ispettorato centrale e secondo le necessità dei servizi locali, e ad organizzare particolari istituzioni di carattere generale, nonché al rimborso, a favore dell'erario, della spesa per il trattamento, a qualsiasi titolo, compresa la quiescenza, del personale dell'Ispettorato centrale e del ruolo degli ufficiali del corpo pompieri.
Art.18
Il contributo dovuto alla Cassa sovvenzioni, di cui all'articolo precedente, sull'assicurazione incendio, è commisurato al per cento dei premi introitati annualmente nel Regno dalle società di assicurazione, nell'ammontare accertato dal Ministero delle corporazioni. Il versamento del contributo sarà regolato con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze.
Art. 19
Le attività finanziarie dei Corpi pompieri provinciali sono costituite:
In nessun caso per il pagamento dei contributi di cui alla lettera a), potrà aumentarsi la sovrimposta nei Comuni in cui essa è applicata con le aliquote massime consentite dall' art. 1 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737.
Art. 20
All'amministrazione dei Corpi pompieri provinciali si provvede come segue:
Le somme introitate sono versate alla cassa dellAmministrazione Provinciale.
Dei fondi è tenuta contabilità separata.
Nel regolamento verranno fissate le norme per la gestione dei fondi stessi.
Il comandante del Corpo pompieri provinciale, nell'organizzare secondo le direttive dell'ispettorato centrale il servizio nella propria Provincia cura che le spese da destinare al funzionamento del Corpo nel capoluogo e nelle sedi di distaccamento siano, per quanto possibile, messe in relazione ai contributi versati dai Comuni o gruppi di Comuni, nella cui zona - delimitata secondo le prescrizioni dell'art. 8 -- i Corpi e distaccamenti stessi effettuano il servizio di estinzione incendi.
TITOLO IX
Disposizioni per il caso di mobilitazione
Art. 21
I Comandi dei corpi pompieri provinciali compileranno fin dal tempo di pace un proprio progetto di mobilitazione, secondo norme che saranno stabilite dal regolamento e secondo le direttive dell'Ispettorato centrale.
Tali progetti diverranno esecutive dopo l'approvazione del Ministero della guerra.
All'atto della mobilitazione il personale permanente del Corpo dei pompieri e quello volontario in servizio da almeno 6 mesi nel Corpo stesso, è militarizzato.
Esso sarà perciò soggetto, in ragione del grado cui, a norma del regolamento, si trova equiparato, alle leggi penali ed al regolamento di disciplina militari, sia nei rapporti fra il personale medesimo, sia reciprocamente nei rapporti con i militari di tutte le forze armate.
I Corpi provinciali così militarizzati possono essere impiegati anche fuori del territorio della propria provincia.
TITOLO X
Norme esecutive
Art. 22
Il Ministro per l'interno, valendosi dell'Ispettorato centrale, provvede, di concerto col Ministro per le finanze, alla emanazione delle norme:
1939 25 milioni
1940 30 milioni
anni successivi 40 milioni;
Le norme di cui al comma precedente verranno adottate per decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze e degli altri Ministri eventualmente interessati.
Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per, la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo, ecc. Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - SOLMI Di REVEL -COBOLLI-GIGLI