R. DECRETO LEGGE

16 giugno 1938-XVI, a. 1021.

(Gazz. Uff. 22.7.1938, n.165).

Modificazioni al Regio decreto legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472,

sulla organizzazione provinciale e la coordinazione nazionale dei servizi pompieristici

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 19355-XIII, n. 2472, convertito nella legge 10 aprile 1936-XIV, n. 833;

Ritenuta la necessità urgente ad assoluta di apportarvi alcune modificazioni ed aggiunte; Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n.100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni,

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art.1

Nel R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472, ed in ogni altro Provvedimento, che vi abbia attinenza, alla parola ´pompieriª si intendono sostituite le altre ´vigili del fuocoª.

Art.2

Il secondo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n.2472 è soppresso.

Il Governatorato di Roma consoliderà a favore del bilancio del Corpo provinciale dei vigili del fuoco la somma riguardante a qualsivoglia titolo, il servizio pompieristico, in base agli stanziamenti del bilancio preventivo 1936.

 

 

Art.3

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano anche per il periodo intercorso dalla data di pubblicazione del R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472, a quella del presente decreto.

Restano tuttavia in vigore i provvedimenti adottati dal Governatore di Roma nel periodo su detto, purché non contrastino con le disposizioni del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472; peraltro il contributo dovrà essere corrisposto ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, ecc. Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Solmi — Di Revel — Cobolli-Gigli - Lentini