LEGGE 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416. (Pubbl. Gazz. Uff. 23/10/1940,n.249).
Organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra ©
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E Dl ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art.1
Ad integrare la forza del personale permanente del Corpo nazionale vigili del fuoco, il Ministro per l'interno è autorizzato a disporre, di concerto con i Ministri per le finanze e per la guerra e con le limitazioni indicate da questo ultimo, il richiamo in servizio continuativo di personale delle categorie dei volontari e degli incaricati, nonchè dei pensionati del Corpo stesso che risultino idonei allo speciale servizio, nella misura complessiva di 150 ufficiali, 2350 sottufficiali 7500 fra vigili scelti e vigili.
Rimangono fermi i richiami già effettuati alla data di pubblicazione della presente legge, semprechè si tratti di personale per il quale sia stata concessa e non revocata la disponibilità da parte dell'Autorità militare.
Art.2
I datori di lavoro e le Amministrazioni, Istituti ed Enti indicati nell'art.2 del R. decreto-legge 1 giugno 1933-XI, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XI, n.1808, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i loro dipendenti richiamati in servizio a norma dell'art.1e di conservare ai medesimi il posto occupato.
Agli stessi è applicabile il trattamento previsto per gli impiegati ed operai richiamati alle armi per esigenze eccezionali.
Art. 3.
Il personale permanente ed avventizio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nouchè quello richiamato in servizio continuativo ai sensi detl'art.1, può essere impiegato a prestare ininterrotto servizio,restando aboliti i normali turni di servizio.
Al personale suddetto, per le conseguenti maggiori prestazioni, sarà corrisposto un
compenso speciale giornaliero nella misura prevista dallArt. 5, il quale - salvo quanto stabilito dall'ultimo comma del presente articolo - sostituisce qualsiasi compenso, indennità e soprassoldo eventualmente previsti dalle vigenti disposizioni.
E' in facoltà del Ministro per l'interno di disporre movimenti dì personale anche fuori della provincia di origine.
Per tali spostamenti spetterà la indennità di trasferta prevista nellArt. 5,.
Col trattamento economico stabilito dala presente legge sono cumulabili soltanto:
le indennità e soprassoldo per servizi e posizioni speciali previsti dai regolamenti
organici in vigore per ciascun Corpo, riguardanti compensi di specializzazione, dì mestiere e di categoria e come tali rappresentanti un vero e proprio complemento degli assegni ordinari degli interessati; le indennità per servizi teatrali e per verifiche tecniche.
Art. 4
Il trattamento economico da corrispondersi al personale richiamato in servizio continuativo verrà fissato dal Ministro per l'interno e non potrà, comunque superare quello stabilito per i pari grado in servizio permanente.
Ai pensionati richiamati in servizio spetta soltanto la differenza fra il trattamento economico di cui al precedente comma e il trattamento di quiescenza in godimento. Il servizio prestato dai pensionati stessi non dà diritto a nuova liquidazione del trattamento di quiescenza.
Art.5
A tutto il personale non volontario comandato a prestare ininterrotto servizio
ai sensi dellArt. 3 verrà corrisposto un compenso speciale giornaliero stabilito nella seguente misura massima:
Sottufficiali e vigili:
Maresciallo L. 7
Brigadiere L. 5
Vicebrigadiere L. 3,50
Vigile scelto e vigile L. 2,50
Ufficiali
I premi di operosità e di rendimento nella
Misura e con le norme in vigore per i dipendenti statali.
Al personale comandato a prestare servizio fuori sede verrà invece corrisposta una indennità di trasferta nella seguente misura:
Ufficiali:
Le normali diarie di missione con le riduzioni previste dopo il primo ed il terzo mese di permanenza nella stessa località ai sensi dellArt. 6 del R. decreto-legge 14 settembre 1918, n. 1311.
Sottufficiali e vigili:
Marescialli L.18
Brigadieri e vice brigadieri L.14
Vigili scelti e vigili L.10
con le riduzioni previste per i pari grado del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.
Nei normali turni di servizio il vitto resta a carico del personale, salvo per coloro che avevano diritto al vitto gratuito o semigratuito in base ai regolamenti organici.
Per il personale che fruisce di indennità di missione il vitto è a proprio carico.
Art. 6.
Sono a carico del Ministero dell'interno le spese per l'acquisto del materiale necessario per lappressamento di speciali unità antincendi da assegnare alle località maggiormente minacciate dallo stato di guerra, ad integrazione dei mezzi già in possesso dei Corpi provinciali vigili del fuoco
Art.7
Per i fini di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge il Ministero dellinterno corrisponderà alla Cassa sovvenzioni di cui allArt. 34 del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, i seguenti fondi:
Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alle variazioni del bilancio occorrenti per gli stanziamenti delle somme di cui alle lettere a), b) e c).
Art. 8
Il materiale di cui allArt. 6, alla fine della guerra, rimarrà in proprietà della Cassa sovvenzioni di cui al precedente articolo. La Cassa stessa rimborserà a favore dell'Erario la somma di lire dodici milioni in dodici annualità e senza gli interessi a decorrere dall'anno successivo a quello in cui avrà termine l'attuale stato di guerra.
Art.9
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate, ove occorrano, a norma dellArt. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, particolari disposizioni per quanto riguarda il trattamento da farsi al personale del Corpo nazionale di vigili del fuoco che abbia riportato a causa di guerra ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità (li lavoro ed alle famiglie del personale stesso, quando da tali ferite, lesioni o infermità sia derivata al morte.
Art. 10
Fermo restando i provvedimenti disciplinari previsti dai vigenti regolamenti, il comandante del Corpo provinciale può infliggere le sanzioni del rimprovero, della censura e della sospensione dal servizio, anche per il personale aggregato al Corpo e per infrazioni diverse da quelle previste dai regolamenti stessi o da questi non previste.
Per i comandanti e per il personale in servizio al Ministero le sanzioni di cui al precedente comma sono inflitte dal direttore generale dei servizi antincendi.
Art.11
La presente legge ha effetto dall'11 giugno 1940-XVIII e per tutta la durata dell'attuale stato di guerra.
Ordiniamo, ecc. data a Roma, addì 2 ottobre 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel
© Legge 2 ottobre 1940-XVIII, n.1416
M° Interno e Guerra: Mussolini;
Camera: Pres. 30 agosto 1940 (n.1038); Rel. Bruni Giuseppe; disc. e appr. 4 settembre 1940;
Senato: Pres. 7 settembre 1940 (n.1039) Rel. Geremicca; Disc. e appr.19 settembre 1940.