LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 690. (Pubbl. Gazz. Uff. 02/07/1940,n.153).

Organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra ©

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E Dl ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art.1

Il servizio antincendi nei porti del Regno, esclusi quelli delle provincie della Libia, dipende ai comandanti di porto ed è esplicato dai Corpi provinciali dei vigili del fuoco.

Tale servizio comprende la prevenzione e la estinzione degli incendi nei porti e loro dipendenze , sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, nonché la prestazione dei servizi tecnici in genere, a mente del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVlI, n.333 convertito nella legge 22 maggio 1939-XVlI, n. 960.

Art. 2

I porti, ai fini della presente legge, sono classificati in tre categorie secondo la tabella allegata A.

Le modificazioni eventualmente necessarie alla tabella stessa, saranno apportate con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quelli dell’interno e per le finanze, da emanarsi a termini dell'art.1 della legge 31 gennaio 1926-IV numero 100.

Nei porti di 1a e 2a categoria, saranno costituiti distaccamenti dei Corpi provinciali dei vigili del fuoco, dotati, oltre che di materiale terrestre, anche di materiale antincendi e specialmente addestrati allo speciale servizio di prevenzione e di estinzione degli incendi a bordo delle navi,

Nei porti di 3a categoria, sarà provveduto al servizio con i mezzi normali dei Corpi provinciali dei vigili del fuoco, integrati ove occorra da mezzi sussidiari.

Art.3

I Corpi provinciali dei vigili del fuoco provvedono, a norma del R. decreto-legge 27 febbraio 1939.XVII, n.333, convertito nella legge 22 maggio 1939.XVII, n.960 a tutte le spese necessarie per il servizio antincendio nei porti.

I fondi a tal uopo necessari, saranno assegnati ai Corpi provinciali della Cassa sovvenzioni, istituita presso il Ministero dell’interno, a mente dell’art.34 del sopra citato Regio decreto-legge.

Per le caserme e gi altri locali occorrenti ai distaccamenti portuari dei vigili del fuoco, rimangono ferme le disposizioni di cui all’art.20 del Regio decreto-legge sopraddetto.

Art.4

Peri i fini di cui all’articolo precedente, il Ministero dell’interno corrisponderà alla cassa sovvenzioni:

  1. la somma di lire 18.500.000, per le spese di impianto, da ripartirsi nei due esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41;
  2. una somma annua per le spese di esercizio.

Il Ministro delle finanze provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per lo stanziamento della somma di cui alla lettera a).

La somma di cui alla lettera b) sarà annualmente determinata con la legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno. Le deliberazioni prese dl Consiglio di amministrazione della Cassa sovvenzioni, a mente dell’art.35 del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n.333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n.960,su materie interessanti il servizio antincendi sono soggette all’approvazione del Ministero delle comunicazioni oltre che di quello dell’interno.Le proposte di spese di carattere straordinario e le proposte di alienazione di materiale nei distaccamenti portuali sono fatte dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, previo concerto con il comandante del porto.

Art.5Gli impianti idrici dei porti devono essere dotati delle bocche da incendio nel numero ritenuto necessario.

L’Amministrazione della marina mercantile può, con proprio provvedimento fare obbligo ai concessionari di aree o di manufatti o di altri impianti demaniali nell’ambito dei porti di organizzare propri servizi di prevenzione di estinzione incendi, anche nel caso di validità dei contratti di concessione e senza variazione delle altre clausole contrattuali. Può ugualmente fare obbligo ai concessionari degli impianti idrici di organizzare un proprio servizio in rapporto alle necessità di quello antincendio.

Art.6

I comandanti di porto possono disporre che nell'esecuzione di lavori per la costruzione, l’allestimento, la riparazione e la manutenzione delle navi, siano osservate speciali norme e cautele ai fini della prevenzione degli incendi.

Art.7

I rimorchiatori in esercizio nei porti devono essere provveduti delle sistemazioni antincendi che, in relazione alle caratteristiche dei rimorchiatori stessi, saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni, Marina mercantile, sentito il Ministero dell’interno.

I comandanti di porto possono fare obbligo ai concessionari dei servizi di rimorchio, previsti dall’art.190 Codice per la marina mercantile, di mantenere uno o più rimorchiatori di guardia, anche permanente.

Art.8

Fermi restando i poteri loro conferiti dal Codice per la marina mercantile o da altri provvedimenti, i comandanti di porto, ai finii della prevenzione degli incendi, hanno facoltà di disporre:

  1. che i comandanti delle navi mercantili nazionali ed estere, durante la loro sosta nel porto presentino all'Ufficio marittimo i piani delle navi e i piani del carico e forniranno tutti i chiarimenti che siano loro richiesti, circa l'organizzazione del servizio antincendio di bordo;
  2. che le navi predette mantengano in efficienza e in stato di rapido funzionamento, durante la sosta in porto, gli impianti e i servizi di bordo per la segnalazione e l’estinzione degli incendi;

  1. che sulle navi stesse sia stabilito un servizio permanente di vigilanza a bordo o di personale del luogo, a ciò espressamente autorizzato;
  2. che le navi suddette si prestino ad esercitazioni antincendi a bordo dei vigili del fuoco e delle squadre ausiliarie di cui all’art.9.

I comandanti di porto possono, ai fini di cui sopra, disporre accertamenti a bordo a mezzo dei vigili del fuoco o di altri organi dipendenti.

Art.9

Per integrare l’opera dei vigili del fuoco, i comandanti di porto, di concerto col competente comandante provinciale, costituiranno, ove necessario, squadre ausiliarie antincendi, formate da personale volontario appartenente alla gente di mare o alle maestranze portuali. Il personale componente tali squadre, è chiamato a prestar servizio per addestramento o per prestazione di soccorso ed è retribuito limitatamente a tale servizio.

 

 

Art.10

In caso di incendio o di altro sinistro, che richieda l’applicazione di misure previste dalla presente legge, il comandante del porto assume la direzione dei soccorsi.

Egli può procedere, senza alcuna formalità, alla requisizione di ogni mezzo nautico o terrestre, esistente nell’ambito portuale.

Nella sua opera di direzione, il comandante del porto coordina, alla azione dei reparti dei vigili del fuoco, quella di tutti gli altri mezzi nautici e terrestri e le prestazioni delle persone che, a termine del Codice per la marina mercantile, sono tenute a rispondere alle richieste dell’autorità marittima.

I comandanti delle Forze armate e di Polizia, che intervengano sul luogo del sinistro per mantenere l'ordine pubblico o per concorrere nell'opera di soccorso, debbono agire in conformità delle disposizioni impartite dal comandante del porto.

Art.11

Il comandante dei reparti di soccorso dei vigili del fuoco assume la direzione e la responsabilità tecnica dell'impiego dei mezzi e degli uomini dei propri reparti e delle squadre ausiliarie previste dall'art.9.

Art.12

I comandanti delle navi mercantili, gli ufficiali di guardia e gli ufficiali preposti alle squadre dei vigili del fuoco di bordo, in caso di incendio sulla loro nave in porto, conservano i compiti e le responsabilità loro attribuite dalle vigenti norme ma devono conformarsi alle disposizioni impartite dal comandante del porto, per quanto si riferisce alla sicurezza del porto e delle altre navi.

Resta ferma la facoltà del comandante del porto, quando i mezzi della nave si dimostrassero deficienti, di inviare a bordo uomini e materiali della organizzazione antincendi ed anche di assumere la direzione dell'opera di spegnimento.

Trattandosi di nave estera, il comandante del porto ne darà notizia al console della Nazione cui la nave appartiene.

Art.13

In caso d'incendio su nave da guerra, la direzione delle operazioni a bordo spetta esclusivamente al comandante della nave, il quale terrà informato il comandate del porto sulla entità dell'incendio e sull'andamento delle operazioni.

Il comandante del porto assume la direzione delle operazioni di soccorso per quanto riguarda la sicurezza del porto e delle altre navi, e coordina, ove richiesto, il comando della nave da guerra con i mezzi e l'organizzazione antincendi del porto.

Art.14

Sono applicabili al servizio antincendi dei porti, in quanto compatibili la presente legge, le disposizioni del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n.333 convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 950.

Le attribuzioni ivi deferite al Ministero dell'interno, sono esercitate di concerto col Ministero delle comunicazioni, per quanto riguardo il servizio antincendi nei Porti.

Art.15

L'inosservanza delle disposizioni emanate ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge, è punita, indipendentemente dalla eventuale revoca delle concessioni e semprechè il fatto non costituisca un più grave reato, coll'ammenda fino a L. 3000 (tremila)

E’ estesa alle dette infrazioni, la competenza dei comandanti di porto ai sensi dell’Art. 434, ultimo alinea, del Codice per la marina mercantile.

Art. 16.

Con decreto Reale, da emanarsi ai sensi dell’Art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IX, n.100 su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, saranno dettate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo, ecc. Data a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELEMussolini - Host Venturi — Di Revel - Grandi

Classificazione dei porti, ai fini del servizio antincendi 1a CategoriaGenova —Livorno - Napoli - Palermo - Venezia - Trieste 2a Categoria

Savona — La Spezia — Civitavecchia — Brindisi — Bari — Ancona — Fiume — Cagliari — Messina — Catania — Siracusa — Trapani- S.Antico (Carbonia) — Traghetto (Arsa)3a CategoriaTutti gli altri porti e luoghi di approdo

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Presentato Camera 22.2.1940 n.662 relatore Lembo 29.3.40;

Presentato Senato 30.3.1940 n.639 28.3.36.