DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

2 ottobre 1947 n.1254

Disposizioni circa la forza organica da tenersi in servizio la via transitoria presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Pubb. Gazz. Uff. 24 novembre 1947, n. 270)

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 2 ottobre 1940, n.1416, contenente norme sulla organizzazione dei servizi antincendi durante lo stato di guerra e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, contenente le nuove norme per l'organizzazione

dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, recante nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale del vigili del fuoco;

Visto il regio decreto 30 novembre 1942, n. 1502;

Visto 11 regio decreto 16 marzo 1942, n. 700, concernente la forza organica dei Corpi dei vigili del fuoco;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1941,a. 151;

Visto il decreto Legislativo luogotenenziale 16 marzo 3946, a. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per la difesa;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per far fronte alle eccezionali esigenze conseguenti si cessato stato di guerra, ed ai maggiori compiti inerenti al periodo del trapasso all'assetto normale, il Ministro per l'interno é autorizzato a mantenere in servizio continuativo, a decorrere dal 15 aprile 1946 e non oltre il 31 luglio 1947, una forza massima complessiva di 150 ufficiali volontari - oltre i permanenti - e 7500 tra sottufficiali, vigili scelti e vigili di tutte le categorie e classi.

Dal 1° agosto 1947 la forza predetta dovrà essere ridotta a 100 ufficiali volontari e 6294 fra sottufficiali, vigili scelti e vigili di tutte le categorie e classi.

Ad integrare la forza del personale permanente e dei volontari di 1a classe del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potrà essere mantenuto in servizio continuativo, nella misura necessaria per il raggiungimento di quella massima prevista dai comma precedenti, personale delle categorie dei volontari e dei pensionati dei Corpi dei vigili del fuoco, che risulti idoneo al servizio.

Il numero del personale mantenuto in servizio continuativo dovrà essere ridotto dl mano in mano che sarà possibile ricostituire i quadri dei volontari a servizio discontinuo presso i vari Corpi.

 

Art. 2.

I datori di lavoro e le Amministrazioni, Istituti ed Enti indicati neIlíart. 2 del regio decreto-legge 1 giugno 1933, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1808, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i loro dipendenti richiamati in servizio a norma dellíArt. 1. comma 2, e di conservare ai medesimi il posto occupato.

 

Art. 3.

Fino al 31 dicembre 1947, la durata del servizio effettivo per la promozione dei vigili volontari a vigile scelto ed a vicebrigadiere, per il personale che, a giudizio del comandante, abbia prestato lodevole servizio durante la guerra e per non meno di due anni, Ë ridotta rispettivamente a tre e sei anni.

Fermi restando gli altri requisiti richiesti e le modalità previste per l'avanzamento agli articoli 112, 115 e 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, per le promozioni anzidette e, per quelle a primo ufficiale dei secondi ufficiali volontari che, a giudizio del direttore generale dei Servizi antincendi, abbiano prestato lodevole servizio continuativo durante la guerra per non meno di due anni, non Ë richiesta entro il predetto termine del 31 dicembre 1947, la frequenza dello speciale corso presso la Scuola centrale.

Art. 4.

Entro il termine indicato all'articolo precedente il Ministro per l'interno é autorizzato ad esercitare la facoltà di cui allíArt. 3 del regio decreto 30 novembre 1942, n. 1502.

Art. 5.

E' in facoltà del Ministro per l'interno di disporre movimenti del personale volontario anche fuori della provincia di origine. Per tali dislocamenti vanno corrisposte le stesse indennità di trasloco spettanti i pari grado permanenti.

Art. 6.

Al personale volontario richiamato in servizio continuativo sarà corrisposto il trattamento economico di cui agli articoli 147 e 149 del regio decreto 16 marzo n. 699.

Art.7

Le tabelle allegate ´Oª, ´Pª e ´Qª a al regio decreto 16 marzo 1942, n.699. sono sostituite dalle tabelle regate 1, 2 e 3 al presente decreto.

I nuovi compensi, di cui alle colonne, 4, 5 e 6 della tabella allegato 1, nonchÈ quelli di cui alla tabella allegato 2 e alle colonne 2, 4, 5 e 6 della tabella allegata 3 vano corrisposti dal 1 giugno 1946.

I compensi per servizi teatrali di cui alla colonna 3 delle tabelle allegate 1 e 3 vanno corrisposti a decorrere 1° maggio 1947.

L'indennità di servizio speciale al personale permanente di cui alla colonna 5 della tabella allegato N al regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, Ë aumentata, a decorrere dal 1° gennaio 1947 per tutti i gradi, di lire 534O annue lorde. Tale aumento é al netto della riduzione del doppio 12 %.

Le indennità corrisposte allo stesso titolo agli ufficiali permanenti al personale del ruolo tecnico transitorio dei servizi antincendi, sono cosÏ modificate a decorrere dal 1 gennaio 1947, al netto della riduzione del doppio 12%.

Ufficiali permanenti

comandanti delle scuole, L. 42.000, di cui pensionabili L 2.150

ispettori superiori ed ufficiali di 1° classe L.37.450, di cui pensionabili L. 1.850

ufficiali di 2' classe 32.500, di cui pensionabili L. 1.600

ufficiali di 3' classe. 29.200, di cui pensionabili L. 1.450

ufficiali di 4' classe, L. 26.800. di cui pensionabili L.1.200

ufficiali di 5' classe, L. 28.850, di cui pensionabili L. 1000

Personale di ruolo tecnico transitorio

ufficiali di 3' classe. 14.800, di cui pensionabili L. 700

ufficiali di 4' classe, L. 13.200. di cui pensionabili L. 600

ufficiali di 5' classe, L. 12.150, di cui pensionabili L. 500

ufficiali di 6' classe, L. 10.350. di cui pensionabili L.400

Art. 8

Al personale non statale dei Corpi dei vigili del fuoco é concesso, con decorrenza dal 1' aprile 1946, il premio giornaliero di presenza nella misura e con le modalità di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.

Art.9

Fino al 31 dicembre 1947 sono a carico del Ministero dell'interno le spese per la sostituzione dei materiali distrutti a causa della guerra e necessari per il funzionamento dei Corpi dei vigili del fuoco, quelle per l'integrazione dei mezzi residuati presso i Corpi stessi, occorrenti per far fronte ai compiti di cui all'art.1 del presente decreto, nonchÈ quelle per le retribuzioni al personale indicato nel successivo art.10.

Art. 10

Ai fini del presente decreto il Ministero dell'interno corrisponderà alla Cassa sovvenzioni di cui allíArt.35 legge 27 dicembre 1941. n. 1570. i seguenti fondi:

L. 150.000.000 una volta tanto per Ií acquisto dei materiali antincendi occorrenti ai Corpi dei vigili lei fuoco;

L. 15.000.00 al mese per ogni 1000 nomini mantenuti in servizio durante l'intero mese ai sensi dellíart.1 del presente decreto, a decorrere dal 16 aprile 1946 e fino a tutto il 31 agosto 1946 compresa la spesa occorrente per In manutenzione dei materiali di cui al comma a).

La somma anzidetta Ë elevata a L. 25.500.000 per il periodo dal 1° settembre 1946 aI 31 dicembre 1946 L. 27.000.000 per il periodo a decorrere daI l gennaio 1947 in poi;

i fondi per i compensi dl cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto e per il pagamento delle indennità delle requisizioni degli automezzi già in uso presso i Corpi dei vigili del fuoco e dei locali necessari per accasermamento del personale richiamato in temporaneo servizio continuativo;

I fondi per il pagamento dell'indennità speciale per i Servizi antincendi, di cui al decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato n.716, deI 10 luglio 1947.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni del bilancio occorrenti' per gli stanziamenti delle somme di cui alle lettere a), b), c) e d).

Art. 11

Al personale di cui all'art 1 del presente decreto si applicheranno le disposizioni di cui allíArt. 10 della legge 2 ottobre 1940, n. 1416. ed all'articolo unico del regio decreto-legge 1 maggio 1941, n. 432. Convertito nella legge 31 ottobre 1941. n. 1322.

Art.12

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI SCELBA EINAUDI DEL VECCHIO -CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addi 17 novembre 1947

Atti del Governo, registro n.14, foglio 84

ALLEGATO 1

Tabella dei compensi spettanti al personale permanente per prestazioni straordinarie

omissis ..

 

L'indennità di cui alla colonna 2 Ë corrisposta soltanto a favore del personale che interviene ai sinistri quando non Ë dl turno ordinario e straordiimrio.

Qualora il servizio si protragga oltre le IO ore, la indennità per le ore successivo Ë ridotta del 50 %. Tale indennità Ë cumulabhie con quella eventuale `ditrasferta.

La indennità di cui alla colonna 3a e corrisposta soltanto a fav5re del personale che Ë comandata di servizio teatrale quando non Ë di turno ordinario o straordinario. Qualora il servizio si protragga oltre la mezzanotte, la Indennità per le ore successive Ë aumentata del 50 %.

La indennità di cui alla colonna 4a Ë corrisposta soltanto a favore del personale che Ë comandato in caserma o fuori per servizi di istituto non compresi nelle lettere A) e B) quando non Ë dl turno ordinario e straordinario.

Lí indennità di cui alle colonne 2, 3 e 4, anche se Il servizio sia stato di durata inferiore, debbono essere pagate in ragione di un'ora.

Qualora il servizio superi la durata di un'ora, le frazioni di ora eccedenti i 30 minuti vanno considerate come ore intere: quelle inferiori ai 30 minuti primi non vanno computate.

La durata del servizio viene calcolata come segue:

per i servizi di cui alla colonna 28, dall'uscita al ritorno in caserma;

per il personale già di turno, dalla fine del turno stesso al rientro in caserma;

per i servizi di cui alla colonna 38, dall'entrata all'uscita da. teatro;

per i servizi di cui alla colonna 4a, dall'uscita al ritorno in caserma se esterni, dall'entrata all'uscita dalla caserma se interni.

E) Il turno straordinario per pernottamento in caserma, di cui alla colonna 5a, deve e sere effettuato dalle ore 20.30 alle ore 6.