L 24/10/1955 Num. 1078

 

Legge 24 ottobre 1955, n. 1078 (in Gazz. Uff., 22 novembre, n. 269).

Trattamento di quiescenza agli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Preambolo: La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:

Articolo 1

Ai volontari di leva arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in applicazione della legge 15 ottobre 1950, n. 913, divenuti inabili per cause dipendenti da servizio e, in caso di loro decesso per le cause medesime, ai loro congiunti, viene liquidato il trattamento di quiescenza privilegiato ordinario con le norme stabilite per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Articolo 2

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con fondi stanziati nel capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo (Pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri).

Articolo 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1º gennaio 1952.