Legge 31 ottobre 1961, n. 1169 (in Gazz. Uff., 17 novembre, n. 285).
Riordinamento dei ruoli del personale della carriera
direttiva e di concetto dei servizi antincendi.
Preambolo: La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
I ruoli organici del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi sono stabiliti dalle tabelle annesse alla presente legge.
Articolo 2
Al direttore ginnico-sportivo ed al personale della carriera di concetto si applicano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
Articolo 3
Il direttore ginnico-sportivo cura, attraverso l'insegnamento della educazione fisica e la sorveglianza sulle esercitazioni ginnico-sportive, la preparazione fisica professionale dei vigili del fuoco.
Articolo 4
Il posto di direttore ginnico-sportivo è conferito mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica previsti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, e coloro che siano forniti di titolo corrispondente conseguito secondo d'ordinamento anteriore alla legge stessa.
Articolo 5
Il personale della carriera di concetto dei servizi antincendi svolge, sotto la direzione del personale del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi, compiti tecnico-amministrativi e provvede agli adempimenti che ad esso vengono affidati. Nell'espletamento dei propri compiti ha la responsabilità della corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti.
Articolo 6
Per l'ammissione ai concorsi per la nomina nella carriera di concetto, oltre ai requisiti generali stabilili dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono prescritti i seguenti requisiti particolari:
a) diploma di geometra o perito tecnico industriale;
b) età che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni: tale limite non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35;
c) aver assolto agli obblighi di leva;
d) statura non inferiore a metri 1,65;
e)piena ed incondizionata idoneità fisica.
All'accertamento dell'idoneità fisica procede, prima degli esami scritti una Commissione medica, composta da un impiegato della carriera direttiva del ruolo medici del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a quella di medico provinciale capo, designato dal predetto Dicastero e da due medici da nominarsi dal Ministro per l'interno
Il giudizio della Commissione medica è definitivo.
A parità di merito e di requisiti i sottufficiali, vigili scelti e vigili sia permanenti che volontari, in servizio continuativo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, hanno la precedenza ai fini della nomina nella carriera di cui al primo comma.
Articolo 7
I vice coadiutori, dopo aver frequentato un corso di formazione presso le Scuole centrali antincendi della durata di 3 mesi, completano il servizio di prova presso i Corpi dei vigili del fuoco, ai quali sono assegnati al termine del corso stesso.
Articolo 8
L'art. 2 della legge 14 marzo 1958, n. 251, è sostituito dal seguente:
<Il personale del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi cessa dal servizio ed è collocato a riposo di ufficio quando abbia raggiunto i seguenti limiti di età: Ispettore generale capo e ispettore generale ............. anni 65
Ispettore capo ........................................... 64
Ispettore superiore ...................................... 62
Primo ispettore .......................................... 58
Ispettore ................................................ 55
Il personale della carriera di concetto dei servizi antincendi cessa dal servizio ed è collocato a riposo d'ufficio quando abbia raggiunto i seguenti limiti di età:
Coadiutore principale ..................................... anni 62
Primo coadiutore .......................................... >> 58
Coadiutore, coadiutore aggiunto e vice coadiutore ......... >> 55
Per il trattamento di quiescenza, ordinario o privilegiato, valgono le norme in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
La liquidazione della pensione è effettuata in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e nella legge 11 luglio 1956, n. 734 e successive modificazioni>.
Articolo 9
Le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 ottobre 1947, n. 1254, circa la forza organica da tenersi in via transitoria presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono abrogate anche per quanto riguarda gli ufficiali volontari in servizio continuativo.
Articolo 10
Al personale della carriera di concetto è estesa la norma di cui all'art. 252 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, circa il procedimento e le sanzioni disciplinari.
Articolo 11
L'indennità di servizio speciale antincendi, prevista dall'art. 10 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, in favore del personale della carriera direttiva dei servizi antincendi, è stabilita, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti misure annue lorde:
Celibi Ammogliati Ispettore generale capo ........... L. 220.000 L. 320.000
Ispettore generale ................. 210.000 310.000
Ispettore capo ..................... 200.000 300.000
Ispettore superiore ................ 180.000 280.000
Primo ispettore .................... 155.000 255.000
Ispettore .......................... 130.000 230.000 Per il personale della carriera di concetto, l'indennità di servizio speciale antincendi, prevista per il personale del soppresso ruolo transitorio dall'art. 52 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è stabilita nelle seguenti misure annue lorde:
Celibi Ammogliati
Coadiutori principali .............. L. 125.000 L. 210.000
Primi coadiutori ................... 105.000 190.000
Coadiutori ......................... 95.000 170.000
Coadiutori aggiunti e vice coadiutori 80.000 150.000
L'indennità suddetta è computabile, agli effetti della pensione, limitatamente alle misure fissate, per le singole qualifiche, dagli articoli 10, per il personale della carriera direttiva, e 52, per quello della carriera di concetto, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, salvo gli aumenti portati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767; non è, invece, computabile, agli stessi effetti, per gli ispettori in prova ed i vice coadiutori in prova. L'indennità stessa è computabile, agli effetti della pensione, per l'ispettore generale capo limitatamente alla misura di L. 2.500 annue e per i coadiutori principali limitatamente alla misura di L. 800 annue.
Articolo 12
Il posto di direttore sanitario previsto dall'art. 4, primo comma, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e compreso nel quadro 8 annesso al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso.
Le attribuzioni attualmente affidate da disposizioni legislative o regolamentari all'ispettore sanitario saranno espletate da un funzionario della carriera direttiva del ruolo medici del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a quella di medico provinciale capo, da nominarsi di volta in volta, con decreto del Ministero dell'interno su designazione del Ministero della sanità.
Articolo 13
Norme transitorie.
Nella prima applicazione della presente legge, il posto nel ruolo di direttore ginnico-sportivo è conferito nel coefficiente 402 mediante concorso per titoli tra il personale di ruolo dei servizi antincendi appartenente al ruolo della carriera direttiva ed al ruolo ad esaurimento della carriera di concetto, che rivesta la qualifica di ispettore o di coadiutore ed abbia compiuto complessivamente almeno 12 anni di effettivo servizio nella rispettiva carriera e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 4.
Articolo 14
Norme transitorie.
La Commissione esaminatrice del concorso di cui al precedente articolo è composta:
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica di consigliere.
Articolo 15
Norme transitorie.
Nella prima applicazione della presente legge, e per la durata di un triennio, le promozioni alle qualifiche di ispettore capo e di ispettore generale, vengono conferite per merito comparativo tra il personale che abbia prestato servizio nella qualifica inferiore per un periodo di tempo pari almeno alla metà di quello minimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Articolo 16
Norme transitorie.
Nella prima applicazione della presente legge e per la durata di un triennio i posti vacanti nelle varie qualifiche della carriera direttiva vengono attribuiti esclusivamente con promozioni per merito comparativo.
Ai sensi del precedente comma potrà essere scrutinato tutto il personale che abbia raggiunto una permanenza nella qualifica inferiore a quella da attribuire pari almeno alla metà di quella minima prevista dalla vigente legislazione.
Articolo 17
Norme transitorie.
Nella prima attuazione della presente legge i primi coadiutori, i coadiutori ed i coadiutori aggiunti del soppresso ruolo transitorio della carriera di concetto dei servizi antincendi sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo tecnico della carriera di concetto, di cui al precedente art. 1, conservando l'anzianità acquisita nel ruolo di appartenenza.
Articolo 18
Norme transitorie.
Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la promozione a primo coadiutore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati inquadrati ai sensi del precedente articolo, quando abbiano compiuto complessivamente tre anni di effettivo servizio nella qualifica di coadiutore o in quella corrispondente del soppresso ruolo transitorio.
Articolo 19
Norme transitorie.
Al personale della carriera direttiva che, precedentemente alla immissione in carriera abbia prestato servizio quale ufficiale volontario in servizio continuativo, è estesa la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 14 marzo 1958, n. 251, circa il riscatto del servizio prestato in tale qualifica, con le modalità previste dal decreto legge 7 aprile 1948, numero 262.
Articolo 20
Norme transitorie.
Per il personale della carriera di concetto inquadrato ai sensi del precedente art. 11 che, alla data del 1º luglio 1956, esercitava le funzioni di coadiutore principale, coadiutore e coadiutore aggiunto si applicano, per quanto riguarda i limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo d'ufficio, le norme gli cui alla legge 16 febbraio 1958, n. 46.
Articolo 21
Norme transitorie.
L'inquadramento degli ufficiali volontari previsto dall'art. 4 della legge 14 marzo 1958, n. 251, può essere effettuato anche nei confronti di coloro che, in servizio continuativo alla data di entrata in vigore della legge predetta, abbiano compiuto il periodo minimo di sei mesi di servizio continuativo in data posteriore a quella dell'entrata in vigore della legge stessa.
Qualora l'ammontare netto mensile dello stipendio attribuito agli ufficiali volontari inquadrati nei ruoli tecnici dei servizi antincendi, ai sensi dell'art. 4 della legge 14 marzo 1958, n. 251, e del precedente comma, risulti inferiore all'ammontare mensile netto dello stipendio corrisposto anteriormente all'inquadramento stesso, la differenza è conservata quale assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendi a qualsiasi titolo.
Articolo 22
Norme transitorie.
Gli ufficiali volontari in servizio continuativo alla data del 1º luglio 1960 sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione in carriera a prescindere dai limiti di età.
Articolo 23
Norme transitorie.
I posti recati in aumento dalle tabelle organiche annesse alla presente legge nella qualifica di ispettore generale riassorbono i posti in soprannumero conferiti nella qualifica stessa per effetto della legge 19 ottobre 1959, n. 928.
Articolo 24
Norme transitorie.
La presente legge ha effetto dal 1º luglio 1960.
Articolo 25
Norme transitorie.
Alla spesa annua di lire 75.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato 1
(Si omettono le tabelle organiche).