Legge 4 gennaio 1963, n. 10 (in Gazz. Uff., 31 gennaio 1963, n. 28).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
A decorrere dal 1° luglio 1961, ai
sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti e volontari in
servizio continuativo e temporaneo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggio
di servizio, e' corrisposta l'indennita' di alloggio stabilita
dall'articolo 79 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nelle seguenti
misure mensili:
a) nelle
sedi con popolazione non inferiore ai 259 mila abitanti, lire 11.200;
b) nelle altre sedi, lire 9.180.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 24 aprile 1962,
n. 192, l'indennita' suddetta resta maggiorata dagli aumenti stabiliti
dalla legge stessa.
Per il personale celibe o vedovo senza prole che non
possa fruire di alloggio di servizio e sia, quindi costretto o
autorizzato ad alloggiare in abitazioni private, l'indennita' di
alloggio e' stabilita nella misura mensile di lire 5.000.
L'indennita' di alloggio spettante ai sottufficiali,
vigili scelti e vigili e' esente da ritenute per imposte dirette.
Articolo 2
Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti,
ai sottufficiali, vigili scelti e vigili
volontari in servizio continuativo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco che anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 13
maggio 1961, n. 469, sono cessati dal servizio con diritto a pensione
per limiti massimi di servizio, per eta' o per infermita' dipendente da
causa di servizio e che alla data predetta non hanno compiuto il
63° anno di eta', compete l'indennita' speciale prevista
dall'articolo 84 della citata legge 469, a decorrere dal 1° gennaio
1958 per i marescialli e i brigatieri, dal 1° gennaio 1961, o dal
collocamento a riposo se avvenuto posteriormente a quest'ultima data,
per i vice-brigatieri, vigili scelti e vigili.
La stessa indennita' speciale compete dalla data del
collocamento a riposo ai sottufficiali vigili scelti e vigili
permanenti e volontari in servizio continuativo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco che, nelle stesse condizioni e per gli stessi motivi,
siano cessati o cessino dal servizio posteriormente alla data di
entrata in vigore della suddetta legge e prima dell'avvenuto
inquadramento previsto dagli articoli 87, 88, 89, 91,e 92 della legge
stessa, purche' al momento della cessazione dal servizio non abbiano
compiuto il 65° anno di eta'.
Articolo 3
L'integrazione di cui all'articolo 100 della legge
13 maggio 1961, n. 469, spetta anche, dal momento del collocamento a
riposo, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio
continuativo, titolari di pensioni a carico della Cassa di previdenza
dipendenti Enti locali, che siano cessati o cessino dal servizio
posteriormente all'entrata in vigore della legge suddetta e prima della
sistemazione in ruolo prevista dall'articolo 92 della legge stessa. Per
il periodo predetto i sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari
in servizio continuativo mantengono l'iscrizione alla citata Cassa di
previdenza dipendenti Enti locali.
Articolo 4
<>All'onere derivante dall'aplicazione della presente legge per il corrente esercizio 1962-63, previsto in lire 880 milioni, si fara' fronte con una corrispondente aliquota del maggior provento derivante dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592.