Legge 4 gennaio 1963, n. 10 (in Gazz. Uff., 31 gennaio 1963, n. 28).

Adeguamento dell'indennita' di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo Nazionale vigili del fuoco ed estensione della indennita' speciale annua aggiuntiva al tratto di quiescenza.

 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio 1961, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti e volontari in servizio continuativo e temporaneo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggio di servizio, e' corrisposta l'indennita' di alloggio stabilita dall'articolo 79 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nelle seguenti misure mensili:
    a)  nelle sedi con popolazione non inferiore ai 259 mila abitanti, lire 11.200;
    b) 
nelle altre sedi, lire 9.180.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 24 aprile 1962, n. 192, l'indennita' suddetta resta maggiorata dagli aumenti stabiliti dalla legge stessa.
    Per il personale celibe o vedovo senza prole che non possa fruire di alloggio di servizio e sia, quindi costretto o autorizzato ad alloggiare in abitazioni private, l'indennita' di alloggio e' stabilita nella misura mensile di lire 5.000.
    L'indennita' di alloggio spettante ai sottufficiali, vigili scelti e vigili e' esente da ritenute per imposte dirette.

Articolo 2

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio continuativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1961, n. 469, sono cessati dal servizio con diritto a pensione per limiti massimi di servizio, per eta' o per infermita' dipendente da causa di servizio e che alla data predetta non hanno compiuto il 63° anno di eta', compete l'indennita' speciale prevista dall'articolo 84 della citata legge 469, a decorrere dal 1° gennaio 1958 per i marescialli e i brigatieri, dal 1° gennaio 1961, o dal collocamento a riposo se avvenuto posteriormente a quest'ultima data, per i vice-brigatieri, vigili scelti e vigili.
    La stessa indennita' speciale compete dalla data del collocamento a riposo ai sottufficiali vigili scelti e vigili permanenti e volontari in servizio continuativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, nelle stesse condizioni e per gli stessi motivi, siano cessati o cessino dal servizio posteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e prima dell'avvenuto inquadramento previsto dagli articoli 87, 88, 89, 91,e 92 della legge stessa, purche' al momento della cessazione dal servizio non abbiano compiuto il 65° anno di eta'.

Articolo 3

L'integrazione di cui all'articolo 100 della legge 13 maggio 1961, n. 469, spetta anche, dal momento del collocamento a riposo, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio continuativo, titolari di pensioni a carico della Cassa di previdenza dipendenti Enti locali, che siano cessati o cessino dal servizio posteriormente all'entrata in vigore della legge suddetta e prima della sistemazione in ruolo prevista dall'articolo 92 della legge stessa. Per il periodo predetto i sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio continuativo mantengono l'iscrizione alla citata Cassa di previdenza dipendenti Enti locali.

Articolo 4

<>All'onere derivante dall'aplicazione della presente legge per il corrente esercizio 1962-63, previsto in lire 880 milioni, si fara' fronte con una corrispondente aliquota del maggior provento derivante dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592.
    Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

                      Data a Roma, addi' 4 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - TAVIANI
TREMELLONI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: Bosco