Legge 18 maggio 1989, n. 183, Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del
suolo
TITOLO I
Le attività, i soggetti, i servizi
CAPO I - LE ATTIVITÀ
1. Finalità della legge
1. La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo,
il risanamento delle acque, la fruizione e la
gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico
e sociale, la tutela degli aspetti
ambientali ad essi connessi.
2. Per il conseguimento delle finalità perseguite dalla presente
legge, la pubblica amministrazione svolge ogni
opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione
degli interventi, di loro
esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.
3. Ai fini della presente legge si intende:
a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e
le opere infrastrutturali;
b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine;
c) per corso d'acqua: i corsi d'acqua, i fiumi, i torrenti, i canali,
i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici;
d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali
o di fusione delle nevi e dei ghiacciai,
defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua
direttamente o a mezzo di affluenti,
nonché il territorio che può essere allagato dalle acque
del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami
terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente;
qualora un territorio possa essere allagato
dalle acque di più corsi di acqua, esso si intende ricadente
nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero
montano ha la superficie maggiore;
e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito
dalla competente autorità amministrativa.
4. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono,
secondo le rispettive competenze: lo Stato,
le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di
Trento e di Bolzano, le province, i comuni, le
comunità montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e quelli
di bacino imbrifero montano.
5. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali
di riforma economicosociale della
Repubblica nonché principi fondamentali ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione.
2. Attività conoscitiva
1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità
della presente legge e riferita all'intero territorio nazionale, si
intendono comprese le azioni di: raccolta, elaborazione, archiviazione
e diffusione dei dati; accertamento,
sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico
e delle condizioni generali di rischio;
formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio; valutazione
e studio degli effetti conseguenti
alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti
dalla presente legge; attuazione di ogni
iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento
delle finalità di cui all'articolo 1.
2. L'attività conoscitiva di cui al presente articolo è
svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4,
comma 1, secondo criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione
e consultazione, nonché modalità di
coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque
operanti nel settore, che garantiscano la
possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione
e gestione, ad opera dei servizi tecnici
nazionali, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i
sistemi informativi regionali e quelli delle
province autonome (1/a).
3. E' fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nonché alle istituzioni
ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati
nel settore della difesa del suolo, di
trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed ai competenti
servizi tecnici nazionali, di cui all'articolo
9, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
3. Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione
1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione
degli interventi destinati a realizzare le
finalità indicate all'articolo 1 curano in particolare:
a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini
idrografici, con interventi idrogeologici,
idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali,
di forestazione e di bonifica, anche attraverso
processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei
rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel
mare, nonché delle zone umide;
c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche
di laminazione, casse di espansione,
scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni
e dagli allagamenti;
d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire
il dissesto del territorio, inclusi erosione ed
abbassamento degli alvei e delle coste;
e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili,
nonché la difesa degli abitati e delle
infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni
di dissesto;
f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita
delle acque marine lungo i fiumi e nelle
falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti
condizioni di equilibrio e delle
falde sotterranee;
g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione
delle acque marine ed il ripascimento
degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;
h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo
di fermarne il degrado e, rendendole
conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale
utilizzazione per le esigenze della
alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione
e del turismo, mediante opere di
depurazione degli effluenti urbani, industriali ed agricoli, e la definizione
di provvedimenti per la
trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il il razionale
impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;
i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e
profonde, con una efficiente rete idraulica,
irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni
non pregiudichi il minimo deflusso
costante vitale negli alvei sottesi nonché la polizia delle
acque;
l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione
interna, di piena e di pronto
intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti;
m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti
nel settore e la conservazione dei
beni;
n) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di
cui alle lettere precedenti ai fini della loro
tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per
la salvaguardia e la conservazione delle aree
demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree
protette;
o) la gestione integrata in ambienti ottimali dei servizi pubblici
nel settore, sulla base di criteri di economicità e
di efficienza delle prestazioni;
p) il riordino del vincolo idrogeologico;
q) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti
periferici operanti sul territorio.
2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte, sulla
base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1,
secondo criteri, metodi e standards, nonché modalità
di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti
pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità
di:
a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi
compresi gli abitati ed i beni;
b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di
gestione dei servizi connessi.
CAPO II - I SOGGETTI CENTRALI
4. Il presidente del Consiglio dei ministri ed il Comitato dei ministri
per i servizi tecnici nazionali
e gli interventi nel settore della difesa del suolo
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici ovvero del Comitato
dei ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri,
approva con proprio decreto:
a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici,
per lo svolgimento delle attività di cui agli
articoli 2 e 3, nonché per la verifica ed il controllo dei piani
di bacino, dei programmi di intervento e di quelli
di gestione;
b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale
e interregionale;
c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale
per la difesa del suolo di cui all'articolo 6
e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
d) il programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25, comma
3;
e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente
inattività dei soggetti ai quali sono
demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti
di attività da svolgersi entro termini
essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura
degli interventi;
f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato
dalla presente legge.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Comitato dei Ministri per i servizi tecnici
nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato
presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso,
è composto dai Ministri dei lavori
pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento
della protezione civile, per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed
i problemi istituzionali e per i beni culturali
e ambientali (1/b).
3. Il Comitato dei ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi
tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo
e di coordinamento delle loro attività. Propone al Presidente
del Consiglio dei ministri lo schema di
programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25, comma 3,
che coordina con quelli delle regioni e
degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato
dei ministri si avvale delle strutture delle
Amministrazioni statali competenti.
4-bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al
presente articolo sono preventivamente
sottoposti alla Conferenza permanente per i reparti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano (1/c).
5. Competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente
1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte
sotto la responsabilità del Ministro dei lavori
pubblici e del Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze.
2. Il Ministro dei lavori pubblici:
a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del
suolo ai fini dell'adozione, ai sensi
dell'articolo 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del
servizio di polizia idraulica, di navigazione
interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione,
gestione e manutenzione delle opere e
degli impianti e la conservazione dei beni;
b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie
al funzionamento del Comitato
nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio
sono poste a a carico dello stato di
previsione della spesa del Ministero;
c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto
idrogeologico, da allegare alla
relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 8 luglio 1986, n. 349 (1/d),
nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi
triennali di intervento, di cui all'articolo 25, da
allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo
29 della presente legge. La relazione
sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e
la relazione sullo stato dell'ambiente sono
redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali;
d) provvede, in tutti i bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato
alle acque di Venezia, del Magistrato
per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche,
alla progettazione, realizzazione e
gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonché
alla organizzazione e al funzionamento dei
servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza
;
e) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio
1986, n. 349 (1/d), rispettivamente, di
concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente per assicurare il
coordinamento, ad ogni livello di
pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi
per la tutela e l'utilizzazione delle acque e
per la tutela dell'ambiente.
3. Il Ministro dell'ambiente provvede, nei bacini di rilievo nazionale
ed interregionale, all'esercizio delle
funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela
dall'inquinamento e di smaltimento dei
rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare,
all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed h).
6. Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti
1. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato
nazionale per la difesa del suolo.
2. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, è
composto da esperti nel settore della difesa
del suolo, designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici,
in ragione di:
a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici,
dell'ambiente e dell'agricoltura e delle
foreste;
b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni
culturali e ambientali; del bilancio e della
programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della
marina mercantile; dell'industria, del commercio e
dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica; nonché dei
Ministri per il coordinamento della protezione civile; per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e per gli
affari regionali ed i problemi istituzionali (2/a);
c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR); Ente nazionale
per l'energia elettrica (ENEL); Ente nazionale per la ricerca e lo
sviluppo dell'energia nucleare e delle energie
alternative (ENEA);
d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano;
e) un rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI), dell'Unione province
italiane (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti
montani (UNCEM);
f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, per il
profilo dell'organizzazione amministrativa.
3. Del Comitato, altresì, fanno parte il presidente generale
ed il presidente della IV sezione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, nonché il direttore generale
della difesa del suolo del Ministero dei lavori
pubblici, di cui all'articolo 7, ed il direttore del servizio prevenzione
degli inquinamenti e risanamento
ambientale del Ministero dell'ambiente.
4. Il Comitato è costituito su proposta del Ministro dei lavori
pubblici con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime
modalità si procede alla eventuale
sostituzione di componenti.
5. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministro
dei lavori pubblici, di cui al comma 2,
siano pervenute le designazioni di almeno la metà dei componenti,
il Comitato si intende comunque costituito
ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri
designati. Alle necessarie integrazioni provvede
con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri.
6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, il Comitato disciplina il
proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni.
Per l'espletamento delle
proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'articolo
7 e dei servizi tecnici di cui all'articolo 9 (2/b).
7. Il Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini
dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 4, in ordine alle attività
ed alle finalità della presente legge, ed ogni qualvolta
ne è richiesto dal Ministro dei lavori pubblici. In particolare:
a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei
criteri di cui al predetto articolo 4;
b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo
dei servizi tecnici nazionali e del
loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti
pubblici e privati che svolgono attività di
rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente
o indirettamente, il settore della difesa del
suolo;
c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità
agli indirizzi e ai criteri di cui
all'articolo 4;
d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati
da ciascun programma triennale tra i soggetti
preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati
dai piani di bacino;
e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale
per i bacini di rilievo nazionale.
7. Direzione generale della difesa del suolo
1. La direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del
Ministero dei lavori pubblici assume la
denominazione di direzione generale della difesa del suolo ed espleta
le funzioni di segreteria del Comitato
nazionale per la difesa del suolo, oltre a quelle già di sua
competenza e a quelle attribuite al Ministero dei
lavori pubblici dall'articolo 5.
2. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del
suolo sono esercitate, per le materie
concernenti la difesa delle acque dall'inquinamento, dal servizio prevenzione
degli inquinamenti e risanamento
ambientale del Ministero dell'ambiente.
3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, alla organizzazione della direzione generale
della difesa del suolo, dotandola delle
strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e delle risorse
necessari, tra l'altro, a garantire il più efficace
supporto dell'attività del Comitato nazionale per la difesa
del suolo.
8. Collaborazione interministeriale
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri membri del
Comitato di cui all'articolo 4 possono
richiedere, per il tramite del Ministro competente, alle Amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, che
sono tenute a provvedere, l'espletamento delle attività necessarie
all'esercizio delle competenze loro attribuite
dalla presente legge.
9. I servizi tecnici nazionali
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti i
servizi tecnici nazionali, in un sistema
coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei ministri
di cui all'articolo 4. Ai servizi tecnici
nazionali è assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa
ed operativa.
2. I servizi tecnici già esistenti presso i Ministeri dei lavori
pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti
servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe;
geologico. Con la procedura ed i criteri di
cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali
necessari allo scopo di perseguire
l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonché
delle loro trasformazioni. A tal fine sono
prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione
che già operano nel settore, nonché
quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle preposte all'intervento
straordinario nel Mezzogiorno.
3. Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente
i Ministri dei lavori pubblici,
dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile
e per il coordinamento della protezione
civile, le autorità dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi
preposti a quelli di rilievo interregionale e
regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, la Direzione
generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici,
il servizio prevenzione degli inquinamenti e
risanamento ambientale e il servizio valutazione dell'impatto ambientale,
informazione ai cittadini e per la
relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, nonché
il Dipartimento per il Mezzogiorno
(2/c).
4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:
a) svolgere l'attività conoscitiva, qual è definita all'articolo
2;
b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati
di rilevamento e sorveglianza, secondo
quanto previsto al comma 5;
c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze,
secondo un tariffario fissato ogni biennio
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato
dei ministri di cui all'articolo 4. Le
tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al
costo delle prestazioni da parte di chi ne
usufruisca.
5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano
un sistema informativo unico ed una rete
nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le
Amministrazioni statali, le regioni e gli altri
soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti
necessari. All'organizzazione ed alla
gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite
convenzioni, l'Istituto nazionale di
geofisica. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
entro il 31 dicembre 1991, le iniziative
adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della
legge 11 marzo 1988, n. 67 (2/d), relative al sistema informativo e
di monitoraggio, confluiscono nei servizi
tecnici nazionali] .
6. Nell'ambito del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, ciascuno
dei Ministri che lo compongono
propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di
coordinamento volte alla completa
realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui
al comma 5, ed in particolare le priorità nel
rilevamento e nella predisposizione della base di dati.
7. Ai servizi tecnici nazionali è preposto un Consiglio dei direttori,
composto dal presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, dai direttori dei singoli
servizi tecnici nazionali di cui al comma
1, nonché dai responsabili dell'Istituto geografico militare,
del Centro interregionale per la cartografia,
dell'Istituto idrografico della Marina, del Servizio meteorologico
dell'Aeronautica militare, del Corpo forestale
dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica.
8. Il Consiglio dei direttori:
a) provvede, in conformità alle deliberazioni di cui all'articolo
4, al coordinamento dell'attività svolta dai singoli
servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti
ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nonché
dagli altri organismi indicati al precedente comma 7;
b) esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti di cui al comma 9.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con appositi regolamenti, emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione
ed al potenziamento dei servizi tecnici
di cui al comma 2, in particolare disciplinando:
a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali
di organizzazione, anche sotto il profilo della
articolazione territoriale, di ogni singolo servizio;
b) i criteri generali per il coordinamento dell'attività dei
servizi tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti
competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, tenendo conto in modo
particolare dell'attività svolta dai servizi
tecnici regionali;
c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciascun
servizio, con l'attribuzione di posizioni
giuridiche basate sul possesso del titolo professionale necessario
allo svolgimento delle attività di ogni
singolo servizio e sul livello professionale delle mansioni da svolgere;
d) i criteri generali per la attribuzione della dirigenza dei servizi
e dei singoli settori in cui gli stessi sono
articolati nel rispetto del principio della preposizione ai servizi
ed ai singoli settori tecnici di funzionari
appartenenti ai relativi ruoli;
e) le modalità di organizzazione e di gestione del sistema informativo
unico e della rete nazionale integrati di
rilevamento e sorveglianza;
f) le modalità che consentono ai servizi tecnici nazionali di
avvalersi dell'attività di enti e organismi
specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza nonché
di impiegare in compiti di istituto ricercatori e
docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia
di comandi finalizzate all'interscambio
culturale e scientifico.
10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici.
11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e mareografico,
sismico, dighe, geologico fanno parte di
diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
12. Con la procedura e le modalità di cui al comma 9 si provvede,
tenendo conto della riorganizzazione del
sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio
tecnico centrale del Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fino alla definizione del nuovo
ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonché dei ruoli
tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera c), il
personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi
idrografico e mareografico, sismico, dighe,
geologico, è collocato, senza soluzione di continuità,
in appositi ruoli transitori presso le amministrazioni di
appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del
nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato
giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti. Alla identificazione
del personale da
ricomprendere nei ruoli predetti si provvede con decreto del Ministro
competente che determina altresì le
dotazioni organiche dei profili professionali occorrenti in misura
pari alle unità da trasferire. I provvedimenti
relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale
inquadrato nei ruoli transitori sono
adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un Ministro
da lui delegato, di concerto con il Ministro
presso il cui dicastero è istituito ciascun ruolo transitorio
(3/a).
CAPO III - LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI
E LE AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO
NAZIONALE
10. Le regioni
1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni
ad esse trasferite e delegate ai sensi della
presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse
d'acqua e di terra e, tra l'altro:
a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;
b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di
piano dei bacini di rilievo nazionale secondo
le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti
di competenza;
c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione
di studi e di progetti relativi ai
bacini di rilievo nazionale;
d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione
dei piani dei bacini idrografici di rilievo
regionale nonché alla approvazione di quelli di rilievo interregionale;
e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione
dei progetti, degli interventi e delle
opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale,
istituendo, ove occorra, gestioni
comuni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616 ;
f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo
interregionale, per la parte di propria
competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di
polizia idraulica, di piena e di pronto
intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione
delle opere e degli impianti e la
conservazione dei beni;
g) provvedono alla organizzazione e al funzionamento della navigazione
interna;
h) attivano la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale
e di rilievo interregionale e stabiliscono le
modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e
privati interessati, in ordine alla redazione dei piani
di bacino;
i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle
condizioni dell'assetto idrogeologico del
territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma
triennale in corso e la trasmettono al
Comitato nazionale per la difesa del suolo entro il mese di dicembre;
l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di
conservazione e difesa del territorio, del
suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici
di competenza ed esercitano ogni
altra funzione prevista dalla presente legge.
2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli
di rilievo interregionale deve essere assicurata
la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno
uno del Ministero dei lavori pubblici, uno
del Ministero dell'ambiente e uno del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste. Negli stessi comitati tecnici dei
bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno è altresì
assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (4/a).
3. Il Servizio nazionale dighe provvede in via esclusiva, anche nelle
zone sismiche, alla identificazione, al
controllo dei progetti di massima, nonché al controllo dei progetti
esecutivi delle opere di sbarramento, delle
dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che
determinano un volume di invaso superiore
a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente
a deposito o decantazione o
lavaggio di residui industriali (4/b).
4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a
statuto speciale e delle province autonome
di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al D.P.R. 1ø novembre
1959, n. 1363 (4/c), per gli sbarramenti che
non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non
superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per
tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua
di competenza statale, restano ferme le
attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Il servizio nazionale
dighe fornisce alle regioni il supporto
tecnico richiesto .
5. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione
e costruzione delle dighe di
sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.
6. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 30
dicembre 1923, n. 3267 (5/a), sono
interamente esercitate dalle regioni a partire dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
7. Sono delegate alle regioni, nel rispetto degli indirizzi generali
e dei criteri definiti dallo Stato, le funzioni
amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione
delle zone comprese nei bacini di rilievo
nazionale, nonché delle aree di preminente interesse nazionale
per la sicurezza dello Stato e della navigazione
marittima.
8. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni.
11. Enti locali ed altri soggetti
1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità
montane, i consorzi di bonifica, i consorzi
di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto
pubblico con sede nel bacino idrografico
partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa
del suolo nei modi e nelle forme stabilite
dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle
competenze del sistema delle autonomie locali.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni, dei servizi tecnici nazionali
per la difesa del suolo e sono tenuti a collaborare con essi.
12. Autorità di bacino di rilievo nazionale
1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l'Autorità
di bacino, che opera in conformità agli
obiettivi della presente legge considerando i bacini medesimi come
ecosistemi unitari.
2. Sono organi dell'Autorità di bacino:
a) il comitato istituzionale;
b) il comitato tecnico;
c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.
3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori
pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per
quanto attiene al risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento
e la salvaguardia dell'ecosistema
fluviale, ed è composto: dai Ministri predetti; dai Ministri
dell'agricoltura e delle foreste e per i beni culturali
ed ambientali, ovvero da sottosegretari delegati; dai presidenti delle
giunte regionali delle regioni il cui
territorio è maggiormente interessato, ovvero da assessori delegati;
dal segretario generale dell'Autorità di
bacino che partecipa con voto consultivo.
4. Il comitato istituzionale:
a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del piano di bacino in
conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui
all'articolo 4;
b) individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino,
che potrà eventualmente articolarsi in piani
riferiti a sub-bacini;
c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo
delle singole regioni e quali
costituiscono interessi comuni a più regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione
del piano di bacino;
e) adotta il piano di bacino;
f) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle
acque, esercitando, fin dalla costituzione ed
in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni
delle conferenze interregionali di cui alla legge
10 maggio 1976, n. 319;
g) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici
di cui all'articolo 31, del piano di bacino e
dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione
di interventi non di competenza statale
rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione
inadempiente, fissando in dodici mesi il
termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale
termine, all'adozione delle misure
necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva,
il presidente della giunta regionale
interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati
e periferici del Ministero dei lavori pubblici .
5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale
e provvede alla elaborazione del piano
di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è
presieduto dal segretario generale ed è
costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico,
dalle Amministrazioni statali e da
quelle regionali presenti nel comitato istituzionale. Il comitato tecnico
può essere integrato, su designazione
del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico.
6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico provvede il Ministro
dei lavori pubblici, sulla base delle
designazioni pervenutegli.
7. Il segretario generale:
a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità
di bacino;
b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale,
cui formula proposte;
c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività,
con le Amministrazioni statali, regionali e
degli enti locali;
d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo
per conto del comitato medesimo nei limiti
dei poteri delegatigli;
e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del
piano di bacino per l'esercizio del potere di
vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati
dal comitato medesimo;
f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed
attuati, nonché alle risorse stanziate per le
finalità del piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni
e degli enti locali e comunque agli interventi da
attuare nell'ambito del bacino, qualora abbiano attinenza con le finalità
del piano medesimo;
g) è preposto alla segreteria tecnico-operativa.
8. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, tra i funzionari del comitato
tecnico ovvero tra esperti di comprovata
qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente
legge. La carica di segretario generale ha
durata quinquennale.
9. La segreteria tecnico-operativa, costituita da dipendenti dell'Amministrazione
dei lavori pubblici e da
personale designato dalle Amministrazioni statali e dalle regioni interessate,
è articolata negli uffici; a)
segreteria; b) studi e documentazione; c) piani e programmi.
10. Le Autorità di bacino hanno sede provvisoria presso il Magistrato
alle acque di Venezia, il Magistrato per
il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti
ed individuati dal Ministro dei
lavori pubblici, cui spettano le determinazioni definitive.
TITOLO II
Gli ambiti, gli strumenti, gli interventi, le risorse
CAPO I - GLI AMBITI
13. Classificazione dei bacini idrografici e loro delimitazione
1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è
ripartito in bacini idrografici. Ai fini della
presente legge i bacini idrografici sono classificati in bacini di
rilievo nazionale, interregionale e regionale.
2. I bacini di rilievo nazionale ed interregionale sono provvisoriamente
delimitati come da cartografia allegata
al D.P.C.M. 22 dicembre 1977 (6/a), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 354 del 29 dicembre 1977.
Eventuali variazioni possono essere disposte ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettera b).
3. Le regioni provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, alla delimitazione
dei bacini di propria competenza.
14. Bacini di rilievo nazionale
1. Fatti salvi gli accordi internazionali che riguardano bacini interessanti
anche territori al di fuori dei confini
nazionali, sono bacini di rilievo nazionale:
a) per il versante adriatico:
1) Isonzo (Friuli-Venezia Giulia);
2) Tagliamento (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
3) Livenza (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
4) Piave (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
5) Brenta-Bacchiglione (Veneto, Trentino-Alto Adige);
6) Adige (Veneto, Trentino-Alto Adige);
7) Po (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige,
Veneto, Toscana, Emilia-Romagna);
b) per il versante tirrenico:
1) Arno (Toscana, Umbria);
2) Tevere (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo);
3) Liri-Garigliano (Lazio, Campania, Abruzzo);
4) Volturno (Abruzzo, Lazio, Campania).
2. Ai bacini dei fiumi che sfociano nell'alto Adriatico a nord del bacino
dell'Adige e fino al confine jugoslavo,
sopra indicati alla lettera a), nn. 1), 2), 3), 4) e 5) ed a quelli
del medio Tirreno, sopra indicati alla lettera b), nn.
3) e 4), è preposta rispettivamente un'unica Autorità
di bacino, che opera anche per il coordinamento dei
singoli piani di bacino avendo particolare riguardo alla valutazione
degli effetti sulle aree costiere.
3. Nei bacini di rilievo nazionale resta fermo il riparto delle competenze
previsto dalle vigenti disposizioni di
legge. Ai fini della razionalizzazione delle competenze amministrative
e della coordinata gestione delle opere
idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento,
in essi il Ministro dei lavori pubblici, su
richiesta del comitato istituzionale interessato e su conforme parere
del Comitato nazionale per la difesa del
suolo, individua con proprio decreto, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i corsi
d'acqua, escluse in ogni caso le aste principali dei bacini, per i
quali le competenze amministrative relative alle
opere idrauliche ed alla polizia idraulica sono trasferite alle regioni
territorialmente competenti.
15. Bacini di rilievo interregionale
1. Bacini di rilievo interregionale sono:
a) per il versante adriatico:
1) Lemene (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
2) Fissaro-Tartaro-Canal Bianco (Lombardia, Veneto);
3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna);
4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche;
5) Conca (Marche, Emilia-Romagna);
6) Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo);
7) Sangro (Abruzzo, Molise);
8) Trigno (Abruzzo, Molise);
9) Saccione (Molise, Puglia);
10) Fortore (Campania, Molise, Puglia);
11) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia);
b) per il versante ionico:
1) Bradano (Puglia, Basilicata);
2) Sinni (Basilicata, Calabria);
c) per il versante tirrenico:
1) Magra (Liguria, Toscana);
2) Fiora (Toscana, Lazio);
3) Sele (Campania, Basilicata);
4) Noce (Basilicata, Calabria);
5) Lao (Basilicata, Calabria).
2. Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente
competenti le funzioni amministrative relative
alle opere idrauliche e delegate le funzioni amministrative relative
alle risorse idriche. Le regioni esercitano le
predette funzioni previa adozione di specifiche intese.
3. Le regioni territorialmente competenti definiscono, d'intesa:
a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato
tecnico;
b) il piano di bacino;
c) la programmazione degli interventi;
d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative
per la gestione del bacino, ivi comprese la
progettazione, la realizzazione, la gestione e il finanziamento degli
incentivi, degli interventi e delle opere.
4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un
anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida
ad adempiere entro trenta giorni,
istituisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, il comitato
istituzionale di bacino ed il comitato tecnico,
di cui al comma 3, lettera a) (6/b).
16. Bacini di rilievo regionale
1. Bacini di rilievo regionale sono tutti quelli non ricompresi nelle
disposizioni degli articoli 14 e 15.
2. Le funzioni amministrative relative alle risorse idriche in tutti
i bacini di rilievo regionale sono delegate alle
regioni territorialmente competenti con decreto del Presidente della
Repubblica entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Nulla è innovato al disposto del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616 , per quanto attiene alla disciplina delle
grandi derivazioni sia nei bacini di rilievo regionale sia in quelli
di rilievo interregionale, di cui all'articolo 15.
CAPO II - GLI STRUMENTI
17. Valore, finalità e contenuti del piano di bacino
1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed
è lo strumento conoscitivo, normativo e
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate
le azioni e le norme d'uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta
utilizzazione della acque, sulla base delle
caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.
2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi dell'articolo 81, primo
comma, lettera a) del D.P.R. 24 luglio 1977 n.
616 in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale
per la difesa del suolo. Studi ed
interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani,
ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua
di fondo-valle.
3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 ed, in particolare, contiene:
a) in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro
conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema
fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti
urbanistici comunali ed intercomunali, nonché
dei vincoli, relativi al bacino, di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923,
n. 3267 , ed alle leggi 1ø giugno 1939, n.
1089 , e 29 giugno 1939, n. 1497 , e loro successive modificazioni
ed integrazioni;
b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto
e potenziali, di degrado del sistema fisico,
nonché delle relative cause;
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo,
la sistemazione idrogeologica ed idraulica e
l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli
di inondazione e della gravità ed
estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo
sociale ed economico o di riequilibrio
territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia
degli interventi;
e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie,
forestali ed estrattive;
f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere
idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali,
di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento
dei terreni e di ogni altra azione o
norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla
tutela dell'ambiente;
g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente
lettera f), qualora siano già state
intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie
ordinarie di bilancio;
h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali
marini che sottendono il bacino
idrografico;
i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi
di governo e gestione tra loro diverse, del
rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie
per i principali interventi previsti;
l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei
materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e
marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate
in funzione del buon regime delle acque e
della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni
e dei litorali;
m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni
in rapporto alle specifiche
condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della
tutela dell'ambiente e della prevenzione
contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento
nel terreno di discariche di rifiuti civili ed
industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei
corpi idrici superficiali e sotterranei;
o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione
degli scopi energetici, idropotabili, irrigui
od altri e delle portate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione
od altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni
che per altri scopi, distinte per tipologie
d'impiego e secondo le quantità;
s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo
nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.
4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali
e sub-regionali di sviluppo
economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti,
in particolare, provvedono entro dodici
mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali
e i programmi regionali previsti dalla
L. 27 dicembre 1977, n. 984 ; i piani di risanamento delle acque previsti
dalla L. 10 maggio 1976, n. 319 ; i
piani di smaltimento di rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982,
n. 915 ; i piani di cui all'articolo 5, L. 29
giugno 1939, n. 1497 (12/a), e all'articolo 1-bis, D.L. 27 giugno 1985,
n. 312 (12/a), convertito, con
modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento
di cui all'articolo 7, L. 8 luglio 1986,
n. 349 ; i piani generali di bonifica.
5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente
vincolante per le
amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati,
ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale
efficacia dallo stesso piano di bacino.
6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali dell'approvazione del piano di
bacino, emanano ove necessario le
disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore
urbanistico. Decorso tale termine, gli enti
territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti
a rispettarne le prescrizioni nel settore
urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i
necessari adempimenti relativi ai propri
strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle
predette disposizioni, e comunque entro
nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino,
all'adeguamento provvedono d'ufficio le
regioni.
6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità
di bacino, tramite il comitato istituzionale,
adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini
montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi
d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c),
f), l) ed m) del comma 3. Le misure di
salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino
all'approvazione del piano di bacino e
comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata
attuazione o di inosservanza, da parte
delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia
e qualora da ciò possa derivare un
grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa
diffida ad adempiere entro congruo termine da
indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le
necessarie misure provvisorie di
salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di
attività antropiche, dandone comunicazione
preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione
o l'inosservanza di cui al presente comma
riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori
pubblici informa senza indugio il Ministro
competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie
per assicurare l'adempimento. Se
permane la necessità di un intervento cautelare per evitare
un grave danno al territorio, il Ministro competente,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza
cautelare di cui al presente comma (13/a).
6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati
anche per sottobacini o per stralci
relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi
sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti
di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione
sistemica del territorio e devono essere
disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure inibitorie
e cautelative in relazione agli aspetti non
ancora compiutamente disciplinati (13/a).
18. I piani di bacino di rilievo nazionale
1. I progetti di piano di bacino di rilievo nazionale sono elaborati
dai comitati tecnici e quindi adottati dai
comitati istituzionali che, con propria deliberazione, contestualmente
stabiliscono:
a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti
di cui al presente articolo;
b) quali componenti del progetto costituiscono interesse esclusivo
delle singole regioni e quali costituiscono
interessi comuni a due o più regioni.
2. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente per le
materie di rispettiva competenza, sentito il
comitato istituzionale di bacino, assume i provvedimenti necessari
per garantire comunque lo svolgimento
delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione
dei piani secondo quanto disposto dal
presente articolo, ivi compresa la nomina di commissari ad acta.
3. Dell'adozione del progetto di piano di bacino è data notizia
nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali
delle regioni territorialmente interessate con la precisazione dei
tempi, luoghi e modalità, ove chiunque sia
interessato possa prendere visione e consultare la documentazione.
Il progetto è altresì trasmesso al Comitato
nazionale per la difesa del suolo anche ai fini della verifica del
rispetto dei metodi, indirizzi e criteri di cui
all'articolo 4.
4. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo esprime osservazioni
sul progetto di piano di bacino entro
novanta giorni dalla data di trasmissione dello stesso. Trascorso tale
termine il parere si intende espresso
favorevolmente.
5. Le eventuali osservazioni del Comitato nazionale per la difesa del
suolo sono trasmesse tempestivamente
alle regioni interessate ai fini della formulazione di eventuali controdeduzioni.
6. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati
almeno presso le sedi delle regioni e delle
province territorialmente interessate e sono disponibili per la consultazione
per quarantacinque giorni dopo la
pubblicazione dell'avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale.
7. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro
sul quale sono annotate le richieste di visione e
copia degli atti.
8. Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla
regione territorialmente competente entro i
successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione
o essere direttamente annotate
sul registro di cui al comma 7.
9. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma
8, le regioni si esprimono sulle
osservazioni di cui ai commi 4 ed 8 e formulano un parere sul progetto
di piano.
10. Il comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei
pareri di cui ai commi precedenti, adotta il
piano di bacino.
11. I piani di bacino, approvati con le modalità di cui all'articolo
4, comma 1, lettera c), sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente
competenti.
19. I piani di bacino di rilievo interregionale
1. Per la elaborazione ed adozione dei piani di bacino di rilievo interregionale
si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 1 a 10 dell'articolo 18.
2. Le regioni, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Comitato
nazionale per la difesa del suolo, ai sensi
della lettera c) del comma 7 dell'articolo 6, approvano, per le parti
di rispettiva competenza territoriale, il piano
del bacino e lo trasmettono entro i successivi sessanta giorni al Comitato
nazionale per la difesa del suolo.
3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni alle osservazioni
formulate dal Comitato nazionale,
il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
può adottare eventuali modifiche.
20. I piani di bacino di rilievo regionale
1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare
ed approvare i piani di bacino di rilievo
regionale contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10
maggio 1976, n. 319 (13/b). Ove risulti
opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare
ed approvare un unico piano per più
bacini regionali, rientranti nello stesso versante idrografico ed aventi
caratteristiche di uniformità morfologica
ed economico-produttiva (13/c).
2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi territori
d'altra regione, il piano è elaborato dalla
regione il cui territorio è maggiormente interessato e all'approvazione
provvedono le singole regioni, ciascuna
per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo le disposizioni
di cui al comma 1.
3. Il piano di bacino è trasmesso entro sessanta giorni dalla
adozione al Comitato nazionale per la difesa del
suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri
di cui all'articolo 4.
4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate,
il Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, adotta, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici o del
Ministro dell'ambiente, per le materie di rispettiva competenza, gli
atti in via sostitutiva (13/c).
CAPO III - GLI INTERVENTI
21. I programmi di intervento
1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di
intervento, redatti tenendo conto degli
indirizzi e delle finalità dei piani medesimi.
2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al
15 per cento degli stanziamenti
complessivamente a:
a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti
e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e
materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna,
di piena e di pronto intervento idraulico;
c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di
studi, rilevazioni o altro nelle materie
riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli
studi di fattibilità, dei progetti di massima
ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale
di quelle principali;
d) adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei
servizi tecnici nazionali (13/d).
3. Le regioni, conseguito il parere favorevole del comitato di bacino
di cui all'articolo 18, possono provvedere
con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi
previsti dai piani di bacino di rilievo
nazionale, con il controllo del predetto comitato.
4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti
pubblici, previa autorizzazione della regione o del
comitato istituzionale interessati, possono concorrere con propri stanziamenti
alla realizzazione di opere e
interventi previsti dai piani di bacino.
22. Adozione dei programmi
1. I programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono adottati
dai competenti comitati istituzionali.
2. I programmi triennali di intervento relativi ai bacini di rilievo
interregionale sono adottati d'intesa dalle
regioni; in mancanza di intesa si applica il comma 4 dell'articolo
20.
3. Alla adozione dei programmi di interventi nei bacini di rilievo regionale provvedono le regioni competenti.
4. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in
corso, i programmi di intervento,
adottati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, sono
trasmessi al Ministro dei lavori pubblici -
presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, affinché
entro il successivo 3 giugno, sulla base
delle previsioni contenute nei programmi, e sentito il Comitato nazionale
per la difesa del suolo, trasmetta al
Ministro del tesoro l'indicazione del fabbisogno finanziario per il
successivo triennio, ai fini della
predisposizione del disegno di legge finanziaria.
5. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31
dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme
autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente
non ancora impegnata alla predetta data
sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo
per l'attuazione degli interventi
previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.
6. L'approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui
all'articolo 81, D.P.R. 24 luglio 1977 n.
616 , con riferimento all'accertamento di conformità ed alle
intese di cui al citato articolo 81.
6-bis. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma
attuati in forma integrata e coordinata dai
soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'art.
27 della L. 8 giugno 1990, n. 142 .
23. Attuazione degli interventi
1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative
attribuite alle Autorità di bacino possono
essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi, deliberati
dai rispettivi comitati istituzionali, ad
istituzioni universitarie, liberi professionisti o organizzazioni tecnico-professionali
specializzate.
2. L'aliquota per spese generali di cui all'articolo 2 della legge 24
giugno 1929, n. 1137 (15), e successive
modificazioni e integrazioni, è stabilita a favore del concessionario
nella misura massima del 10 per cento
dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa ogni altro
onere affrontato per la realizzazione delle
opere dalla fase progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni
occupati.
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, su proposta del Ministro dei lavori pubblici
e previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, emana un decreto che disciplina la materia di cui al comma
2, tenendo conto delle caratteristiche dei
lavori e delle categorie delle prestazioni professionali (15/a).
3. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, il
Ministro dei lavori pubblici e le regioni sono
autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare
degli stanziamenti assegnati per tutta la
durata del programma triennale, purché i relativi pagamenti
siano effettuati entro i limiti delle rispettive
assegnazioni annuali.
4. L'esecuzione di opere di pronto intervento ai sensi del decreto legislativo
12 aprile 1948, n. 1010 (16),
ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, può avere carattere
definitivo quando l'urgenza del caso lo
richiede.
5. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi
della presente legge sono soggetti a
registrazione a tassa fissa.
CAPO IV - LE RISORSE
24. Personale
1. In relazione alle esigenze determinate dalla applicazione della
presente legge, con la procedura di cui
all'articolo 9, comma 9, ed entro gli stessi termini ivi previsti,
si procede alla rideterminazione delle dotazioni
organiche del Ministero dei lavori pubblici.
2. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire
10 miliardi per il 1989, 15 miliardi per il 1990, 25
miliardi per il 1991 e 40 miliardi per il 1992. Alla effettiva copertura
delle dotazioni organiche in aumento si
fa luogo alle scadenze stabilite con decreto del Ministro del tesoro,
in conformità alle previsioni di spesa
indicate nel presente comma.
25. Finanziamento
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono a totale carico
dello Stato e si attuano mediante i programmi
triennali di cui all'articolo 21.
2. A decorrere dall'anno 1994, per le finalità di cui al comma
1, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della L. 5 agosto 1978, n. 468 (16/a), come modificata
dalla L. 23 agosto 1988, n. 362 (16/b). I
predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero
del tesoro fino all'espletamento della
procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4 sulla cui base il Ministro
del tesoro apporta, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge indicata
al comma 2 e sulla base degli
stanziamenti ivi autorizzati, il Comitato dei ministri di cui all'articolo
4, sentito il Comitato nazionale per la
difesa del suolo, predispone lo schema di programma nazionale di intervento
per il triennio, articolato per
bacini nazionali, interregionali e regionali, e la ripartizione degli
stanziamenti tra le Amministrazioni dello
Stato e delle regioni, tenendo conto delle priorità indicate
nei singoli programmi ed assicurando, ove
necessario, il coordinamento degli interventi. A valere sullo stanziamento
complessivo autorizzato, lo stesso
Comitato dei Ministri, sentito il Consiglio nazionale per la difesa
del suolo, propone l'ammontare di una quota
di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l'adeguamento
ed il potenziamento funzionale,
tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali. Per l'anno 1993
tale quota è stabilita in lire 10 miliardi da
ripartire sugli appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione,
con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici
(16/c).
4. Entro i successivi trenta giorni, il programma nazionale di intervento,
articolato per bacini, e la ripartizione
degli stanziamenti ivi inclusa la quota di riserva a favore dei servizi
tecnici nazionali sono approvati dal
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4 (17).
5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'approvazione
del programma triennale nazionale, su
proposta del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua
con proprio decreto le opere di competenza
regionale che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica
del reticolo idrografico principale e
del demanio idrico i cui progetti devono essere sottoposti al parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.
TITOLO III
Disposizioni transitorie e finali
26. Costituzione del Comitato nazionale per la difesa del suolo
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è costituito il Comitato
nazionale per la difesa del suolo. Entro lo stesso termine sono costituiti
gli organi dell'Autorità di bacino di
cui all'articolo 12 della presente legge.
27. Soppressione dell'ufficio speciale per il Reno
1. L'ufficio speciale del genio civile per il Reno con sede in Bologna
è soppresso ed il relativo personale è
trasferito al provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna,
cui sono altresì attribuite le competenze
che residuano allo Stato.
2. Sino al conseguimento dell'intesa di cui all'articolo 15, e comunque
non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, le funzioni demanate al soppresso
ufficio sono esercitate dal
provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna.
3. Il personale in servizio presso l'ufficio del genio civile per il
Reno, addetto a funzioni trasferite alla regione
Emilia-Romagna, può chiedere, entro trenta giorni dal conseguimento
dell'intesa di cui al comma 2, il
trasferimento nei ruoli regionali, nel rispetto della posizione giuridica
ed economica acquisita. La regione può
procedere all'accoglimento delle relative domande nei limiti della
propria dotazione organica (17/a).
28. Personale regionale
1. Possono essere distaccati presso i servizi per la segreteria del
Comitato nazionale per la difesa del suolo e
presso le segreterie tecnico-operative dei comitati tecnici di bacino
dipendenti delle regioni e province
autonome di Trento e Bolzano. Al trattamento economico del predetto
personale provvedono le istituzioni di
provenienza.
29. Rapporti al Parlamento
1. Alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (18),
è allegata la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni
dell'assetto idrogeologico.
2. Alla relazione previsionale e programmatica è allegata la
relazione sullo stato di attuazione dei programmi
triennali di intervento per la difesa del suolo.
3. Agli effetti del comma 7 dell'articolo 2, L. 8 luglio 1986, n. 349
(18), la presente legge definisce la riforma
dell'amministrazione dei lavori pubblici nel settore della difesa del
suolo e delle funzioni di cui agli articoli 90
e 91, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (18/a), relativamente alla programmazione
della destinazione delle risorse
idriche.
30. Bacino regionale pilota
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro dei lavori
pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, individua il bacino
regionale in cui, per le particolari condizioni
di dissesto idrogeologico, di rischio sismico e di inquinamento delle
acque, procedere alla predisposizione del
piano di bacino, come previsto dalla presente legge, già con
riferimento agli interventi da effettuare nel triennio
1989-1991, sperimentando in tale sede la prima formulazione delle normative
tecniche di cui all'articolo 2, dei
metodi e dei criteri di cui all'articolo 17 e delle modalità
di coordinamento con i piani di risanamento delle
acque e di smaltimento dei rifiuti previsti dalle disposizioni vigenti.
Limitatamente all'ambito territoriale del
bacino predetto, è inoltre autorizzato il recepimento anticipato,
rispetto al restante territorio nazionale, delle
direttive comunitarie rilevanti rispetto alle finalità della
presente legge.
2. Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 formula le opportune
direttive per l'attuazione delle finalità di cui
al comma 1, stabilendo tempi e modalità della sperimentazione,
e costituisce uno speciale comitato di bacino
composto pariteticamente da membri designati dalla regione e dai Ministri
dell'ambiente, dei lavori pubblici,
dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali ed ambientali
e per il coordinamento della protezione civile.
Al termine della sperimentazione, il predetto comitato di bacino trasmette
una relazione sull'attività, sui risultati
e sulle indicazioni emerse al Comitato nazionale per la difesa del
suolo ed al Comitato dei ministri di cui
all'articolo 4.
3. Per il finanziamento degli studi, progetti ed opere necessari all'attuazione
delle finalità di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di lire 60 miliardi. La somma predetta, iscritta
negli stati di previsione del Ministero del
tesoro per il 1989, 1990 e 1991 in ragione di lire 20 miliardi annui,
è ripartita dal Comitato dei ministri di cui
all'articolo 4, sentita la regione interessata. Eventuali ulteriori
fabbisogni possono essere indicati dalla regione
competente su proposta del comitato di bacino di cui al comma 2 nello
schema adottato in base alle
disposizioni dell'articolo 31.
31. Schemi previsionali e programmatici
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sono costituite le Autorità dei
bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano
uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle
linee fondamentali dell'assetto del
territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione
dei piani di bacino, sulla base dei
necessari atti di indirizzo e coordinamento (18/b).
2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:
a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione
delle strutture tecnico-operative di bacino;
b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente
indispensabili ai fini del comma 1;
c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo,
del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione
delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in
base ai criteri integrati dell'incolumità delle
popolazioni e del danno incombente nonché dell'organica sistemazione;
d) le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione degli
interventi;
e) i fabbisogni finanziari.
3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente,
ove necessario, gli ambiti territoriali
adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i
restanti bacini.
4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge al
Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 che, sentito il Comitato
nazionale per la difesa del suolo, propone al
Consiglio dei ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il
triennio 1989-1991, da adottare con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui
almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige,
del Tevere e del Volturno.
6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media
del fiume Arno è concesso alla regione
Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo
straordinario, immediatamente
erogabile, di lire 120 miliardi.
32. Competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano
1. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome
di Trento e di Bolzano, restano ferme
le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed
in materia di opere idrauliche previste dallo
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e dalle relative
norme di attuazione.2. Per quanto attiene
all'Autorità del bacino dell'Adige, i riferimenti della presente
legge ai presidenti delle giunte regionali ed ai
funzionari regionali si intendono effettuati, per quanto di competenza,
ai presidenti delle giunte provinciali ed
ai funzionari delle province interessate.
33. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 24, valutato in
lire 10 miliardi per il 1989, in lire 15 miliardi
per il 1990 ed in lire 25 miliardi per il 1991, si fa fronte mediante
riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il 1989, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria"
e relative proiezioni per gli anni
successivi.
2. Ai fini dell'attuazione dei restanti articoli della presente legge
è autorizzata, nel triennio 1989-1991, la spesa
complessiva di lire 2.487 miliardi, di cui lire 942 miliardi per il
1989, 545 miliardi per il 1990 e 1.000 miliardi
per il 1991, al cui onere si provvede: quanto a lire 822 miliardi,
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1988,
all'uopo utilizzando il residuo accantonamento "Difesa del suolo ivi
comprese le opere necessarie alla
sistemazione idrogeologica del fiume Arno"; quanto a lire 1615 miliardi,
mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1989,
all'uopo utilizzando l'accantonamento "Difesa del suolo ivi comprese
le opere necessarie alla sistemazione
idrogeologica del fiume Arno" e relative proiezioni per gli anni successivi;
quanto a lire 50 miliardi mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Programma
di salvaguardia ambientale ivi
compreso il risanamento del mare Adriatico.
Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali.
Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno",
e relativa proiezione per l'anno
successivo, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1989 e di lire
25 miliardi per l'anno 1990.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
34. Consorzi idraulici
1. Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate
le disposizioni di cui al regio decreto 25
luglio 1904, n. 523 (19), relative alla costituzione degli stessi.
2. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, è delegato ad emanare norme aventi
valore di legge dirette a disciplinare il trasferimento allo Stato
ed alle regioni, nell'ambito delle relative
competenze funzionali operative e territoriali, delle funzioni esercitate
dai predetti consorzi nonché a trasferire
i rispettivi uffici e beni. Contestualmente si provvede al trasferimento
allo Stato ed alle regioni del personale in
ruolo al 31 dicembre 1988 dei consorzi soppressi nel rispetto della
posizione giuridica ed economica
acquisita.
35. Organizzazione dei servizi idrici pubblici
1. Nei piani di bacino, in relazione a quanto previsto all'articolo
17, comma 3, lettera e), e compatibilmente con
gli altri interventi programmati dal Ministero dei lavori pubblici
con il piano nazionale degli acquedotti,
possono essere individuati ambiti territoriali ottimali per la gestione
mediante consorzio obbligatorio dei
servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione
delle acque usate.