Legge 15 maggio 1997, n. 127
"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997
Art. 1.
(Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione
delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il
decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore
novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui
al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse
incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai princìpi contenuti
nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri
e princìpi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni
richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi
o all'acquisizione di vantaggi, benefìci economici o altre utilità
erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali
comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti
amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al
fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi
nell'adozione dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate.
Art. 2.
(Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica)
1. L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito
dal seguente:
"Art. 70. - 1. La dichiarazione di nascita è resa indistintamente
da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla
ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale
volontà della madre di non essere nominata.
2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso
il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, entro tre giorni,
presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui
è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal
direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci
giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione
telematici.
3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro
dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel
caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso
accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune
di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale è resa
la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso
il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia
avvenuta al di fuori di un centro di nascita, è necessario produrre
una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione adottato
con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo 41".
2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è
sostituito dal seguente:
"Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di stato civile sono validi
in tutto il territorio della Repubblica".
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti
stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità
illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi
dalla data di rilascio.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile,
gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi
dalle pubbliche amministrazioni nonchè dai gestori o esercenti di
pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui
l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute
nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di
rilascio. È comunque fatta salva la facoltà di verificare
la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte.
In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo
26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione
di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le
altre pubbliche amministrazioni, nonchè i gestori o esercenti di
pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone.
La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici
e telematici.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge 28
dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 38, è inserito il seguente:
"1-bis. La certificazione redatta con le modalità di cui al
comma 1 può essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche
al di fuori del territorio del comune competente".
7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali
sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato,
se presentate personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste
a più soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche
disgiuntamente, purchè nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento non è necessaria l'indicazione
o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, sono individuate, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le modalità per il rilascio
della carta di identità su supporto magnetico. La carta di identità
deve contenere i dati personali ed il codice fiscale nonchè, qualora
l'interessato non si opponga, l'indicazione del gruppo sanguigno. La stessa
può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente
la scadenza.
11. È abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della legge 21
novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del passaporto.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939,
n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono
tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti
al cittadino in materia di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della
giurisdizione volontaria in materia di stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono
presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento
dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche
riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli
la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di
rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando
l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.
13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari
si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale
termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra
in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui
al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con
esse incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti
di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi
previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,
nonchè del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo
10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse
o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri
atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente
a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente
a vantaggio dell'ente locale.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione
delle domande di ammissione agli impieghi)
1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza,
stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso
di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti
certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai
gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di
riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti
nel documento di riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva
per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici
servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la
veridicità dei dati contenuti nel documento di identità.
Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano
subìto variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato
esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 489 del codice penale.
2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è
sostituito dal seguente:
"I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali
fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo
2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione
sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione
sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione,
prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.
Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di
quindici giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione,
il provvedimento non è emesso".
3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente:
"1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2
possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto".
4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che
in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione
sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione
dei doveri di ufficio.
5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere
l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione
a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi
titolo.
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da
regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio
o ad oggettive necessità dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano
fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti
per l'ammissione ai concorsi pubblici.
8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della legge 20
dicembre 1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato
anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni
caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso
a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali".
9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione
è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo
20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo
2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonchè ogni altra disposizione
in contrasto con il divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze
da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o
esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione.
Art. 4.
(Giuramento del sindaco e del presidente della provincia. Distintivo
del sindaco)
1. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
sostituito dal seguente:
"6. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al
consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente
la Costituzione italiana".
2. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
sostituito dal seguente:
"7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma
della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla
destra".
Art. 5.
(Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei consigli
comunali, provinciali e regionali)
1. Il comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo
consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente
nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano
di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non
oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari,
con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni
quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone
i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma
dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente legge".
2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il
numero 2) della lettera b) è sostituito dal seguente:
"2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese
anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al
protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati,
non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;".
3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
"2-bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità
di surroga alla metà dei componenti del consiglio".
4. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"2-bis. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione
dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal consiglio".
5. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, dopo le parole: "i piani territoriali ed urbanistici," sono aggiunte
le seguenti: "i piani particolareggiati ed i piani di recupero,".
6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è abrogata.
7. Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge
17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio
1995, n. 43, le parole: "qualora tale seconda verifica dia esito negativo,
assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti
fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti
in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale
dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento
all'unità inferiore" devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento
è da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva
e non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare
il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così
integrata.
Art. 6.
(Disposizioni in materia di personale)
1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
sostituito dal seguente:
"1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in
conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e
dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità
di gestione, e secondo princìpi di professionalità e responsabilità.
Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare
degli enti si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale
e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo
di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'articolo
2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma".
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è sostituito dal seguente: "Sono ad essi attribuiti
tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in
particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti
dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni
di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui
rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale,
nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da
atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni
edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione
di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in
base a questi, delegati dal sindaco".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
è inserito il seguente:
"3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le
funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici o
dei servizi".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
è inserito il seguente:
"5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti,
i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di
fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti
e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente
non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della
dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.
Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in
assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente,
contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari
dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica
da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente
non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una
unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore
al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica.
Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti
collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può
essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità
ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e
culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto
e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono
definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno
imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato
è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto
o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni.".
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione
è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto
stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza dispone,
subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui
la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso
ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del
rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità
del posto in organico.
6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio, anche
in deroga ai limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti,
i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive a causa
di situazioni di ineleggibilità dichiarate incostituzionali con
sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 9-17 ottobre 1991. La domanda
deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
7. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
sostituito dal seguente:
"6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato,
con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza
professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo
del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di
inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia,
della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento
al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel
piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità
particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi
di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla
precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi".
8. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione
di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della
provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni
di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da
dipendenti dell'ente, ovvero, purchè l'ente non abbia dichiarato
il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato".
9. All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità
di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità
concorsuali, nel rispetto dei princìpi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo
36.
3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in
relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere
periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi
e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere
particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale
a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri
di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione.
I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere
in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato".
10. Dopo l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
inserito il seguente:
"Art. 51-bis. - (Direttore generale). - 1. Il sindaco nei comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia,
previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare
un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto
a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli
obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive
impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende
alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano
dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo
40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonchè la proposta
di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto decreto
legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al direttore generale rispondono,
nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad
eccezione del segretario del comune e della provincia.
2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente
della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale.
La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del
sindaco o del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è
consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula
di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000
abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche
alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma
3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato,
le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente
della provincia al segretario".
11. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è
sostituito dal seguente:
"5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni
di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono
esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria".
12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente
riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o
figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita
esclusivamente all'interno dell'ente.
13. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
è sostituito dai seguenti:
"1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro
ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di
pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla
costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici
tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione,
qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore
unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro
collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola
opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione
aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione".
14. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
è sostituito dal seguente:
"11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con
popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla
rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la
rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile
per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata
è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo
atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione
dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
15. L'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito
dal seguente:
"Art. 16-bis. - (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità
negli enti locali). - 1. Le procedure di mobilità del personale
degli enti locali dissestati, eccedente rispetto ai parametri fissati in
sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente
nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza dell'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale
di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino
enti locali che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti
vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della
funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale
da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza
di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare
le procedure di assunzione".
16. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
17. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti
di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive
modificazioni ed integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per
la copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento. Fino
alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente
comma, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi
indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica
attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento
economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento
si provvede mediante concorsi interni per titoli integrati da colloquio
ai quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica
immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo
servizio nella medesima qualifica, nonchè i dipendenti di cui al
presente comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore
a quello prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente.
18. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre 1995" sono sostituite
dalle seguenti: "alla data del 30 novembre 1996"; le parole: "indette entro
il 31 dicembre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "indette entro il
31 dicembre 1994"; le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
31 dicembre 1997";
b) al comma 15, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"ventiquattro mesi";
c) al comma 18, le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1997".
19. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato
di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza
può essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche
in deroga alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione non
si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, che abbiano personale in mobilità.
20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge
27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte, in fine, le parole: "vigente prima
della data del 31 agosto 1993".
21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo
3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali
rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione
per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente
vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati
successivamente all'indizione del concorso medesimo. La disposizione di
cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996.
Art. 7.
(Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59)
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 marzo 1998";
b) all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono soppresse le parole: "e
amministrazione";
c) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: "La Commissione
ha sede presso la Camera dei deputati";
d) all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 luglio 1998";
e) all'articolo 11, comma 4, le parole: "e di coordinarle con" sono
sostituite dalle seguenti: "recanti princìpi e criteri direttivi
per"; la parola: "emanati" è sostituita dalle seguenti: "da emanarsi";
f) all'articolo 11, comma 4, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 1998";
g) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto il seguente periodo:
"Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già
pubblicato il bando di concorso";
h) all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole:
"dell'articolo 38";
i) all'articolo 12, comma 1, lettera g), dopo le parole: "ad ordinamento
autonomo" sono aggiunte le seguenti: "o di agenzie e aziende, anche";
l) all'articolo 12, comma 1, la lettera t) è sostituita dalla
seguente:
"t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra
indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino
l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole
delle amministrazioni centrali";
m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 è ricollocata
come lettera f), al termine del comma 1 dell'articolo 17;
n) all'articolo 22, comma 1, sono soppresse le parole: "Di conseguenza";
o) all'articolo 22, comma 1, le parole: "e alle province autonome"
sono sostituite dalle seguenti: ", alle province autonome e ai comuni";
p) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "o la provincia autonoma"
sono aggiunte le seguenti: "o i comuni";
q) all'articolo 22, comma 3, le parole: "trasferiti ad uno o più
comuni. Possono altresì" sono sostituite dalle seguenti: "ad esse
trasferiti ai comuni interessati, i quali possono altresì";
r) all'articolo 22, comma 4, le parole: "territorialmente interessate"
sono sostituite dalle seguenti: "o i comuni territorialmente interessati";
s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte le
seguenti: "legge 17 gennaio 1994, n. 47; decreto legislativo 8 agosto 1994,
n. 490.".
Art. 8.
(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono apportate
le seguenti modificazioni: al primo periodo del comma 4 le parole: "previo
parere delle province e dei comuni" sono sostituite dalle seguenti: "previa
intesa con le province e con i comuni e previo parere degli organismi rappresentativi
degli altri enti del comparto"; al medesimo comma 4 il terzo e il quarto
periodo sono sostituiti dal seguente: "L'intesa dei comuni e delle province
è espressa rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani e dall'Unione delle province d'Italia".
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre
1993, n. 470, è sostituito dal seguente: "Per quanto attiene ai
contratti collettivi riguardanti il personale delle regioni, degli enti
regionali e degli enti locali, il Governo provvede previa intesa con le
amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani".
3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470,
è sostituito dal seguente:
"2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di interesse
regionale, provinciale e comunale, previa intesa con le amministrazioni
regionali, provinciali e comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani, impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti
collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili
per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al
personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi
impartiti".
4. In attesa della riforma della procedura della contrattazione collettiva
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN), l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge
27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, può
essere concessa sino al 31 marzo 1998.
Art. 9.
(Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabilità
degli enti locali)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo è delegato ad emanare norme legislative dirette
ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e successive modificazioni, relative alle conseguenze della
dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo
decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire
il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta
gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:
a) sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di
bilancio da parte dei collegi dei revisori;
b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai
diritti di elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario
sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate
secondo giusto procedimento;
c) procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento
dei debiti conseguenti al dissesto finanziario;
d) disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea copertura
finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali e per
contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio.
2. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, nonchè della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. In mancanza dei
pareri nel termine prescritto, il Governo procede comunque all'emanazione
del decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si applicano
anche ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1.
4. L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
è sostituito dal seguente:
"Art. 108. - (Adeguamento dei regolamenti). - 1. I regolamenti di contabilità
di comuni e province sono approvati nel rispetto delle sottoelencate norme
del presente decreto, da considerarsi come princìpi generali con
valore di limite inderogabile:
a) articoli da 1 a 18;
b) articoli 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma 1;
c) articoli da 31 a 34;
d) articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39;
e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48;
f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64;
g) articoli da 67 a 99;
h) articoli 102, 105, 106, 111 e 116.
2. Le rimanenti norme del presente decreto non si applicano qualora
il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina".
5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata
e di spesa, la predisposizione del modello di cui all'articolo 114, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, da parte di comuni e province è facoltativa.
6. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento
senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di
riscossione, e, all'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "all'articolo
53, comma 1, ed". All'articolo 31, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, le parole: "in sede
di assestamento" sono sostituite dalle parole: "una tantum".
7. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti
di contabilità di comuni e province ai princìpi del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, è
fissato al 31 ottobre 1997.
Art. 10.
(Disposizioni in materia di giudizio di conto)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
è inserito il seguente:
"2-bis. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte
dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione
occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati;
b) al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole da: "il quale
lo deposita" fino alla fine del comma.
Art. 11.
(Soppressione della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma,
del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1965, n. 431. Competenze del Consiglio superiore
dei lavori pubblici)
1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il
parere della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge
15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1965, n. 431, e successive modificazioni. La commissione predetta è
soppressa.
2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata
dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma 5-bis, è aggiunto
il seguente:
"5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere
entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale
termine, il parere si intende espresso in senso favorevole".
Art. 12.
(Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà
pubblica)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560,
è inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle
unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano
finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani
pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4 della
legge 1o giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia
residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni".
2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio
patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24
dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato
con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonchè
alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando
i princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal
fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità
per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire
con regolamento dell'ente interessato.
3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico
dello Stato, dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1o giugno 1939, n. 1089. I
beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o
della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto
o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2
della legge 1o giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto,
da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati
ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali
o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima
della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano
le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1o giugno 1939,
n. 1089.
4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate non si applicano
alle alienazioni deliberate prima del 31 dicembre 1996, da parte di enti
ed istituti pubblici, aventi ad oggetto beni immobili ricompresi nella
tutela disposta con gli articoli 1 e 2 della legge 1o giugno 1939, n. 1089,
per i quali non siano intervenute, prima della deliberazione di alienazione,
la notifica e la trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge.
In assenza di regolamento, i comuni e le province non possono procedere
alle alienazioni secondo le disposizioni di cui al comma 2.
5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1o giugno
1939, n. 1089, relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e
privata sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro
il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta alla competente
soprintendenza. Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per
una sola volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura
tecnica, dandone comunicazione al richiedente.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere
nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e
di autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei confronti dei
responsabili del ritardo è promosso il procedimento disciplinare
mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni
vigenti.
Art. 13.
(Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare
lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili)
1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono
abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono
autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni,
eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e
fondazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni
deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 14.
(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante cessione
di beni culturali)
1. All'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni
singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione
di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse
dello Stato ad acquisirli";
b) il quinto comma è abrogato.
2. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per
ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme
indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di
cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli";
b) il comma 5 è abrogato.
Art. 15.
(Disposizioni in materia di pagamento all'estero delle tasse di concessione
governativa e dell'imposta di bollo)
1. Alla Sezione III della Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici
diplomatici e consolari, annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la denominazione della Sezione III è sostituita dalla seguente:
"Passaporti, altre tasse di concessione governativa e imposta di bollo";
b) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
"Art. 25 - Passaporto. La tassa da applicarsi è uguale a quella
stabilita nel territorio nazionale.
Altre tasse di concessione governativa. Le tasse da applicarsi sono
uguali a quelle stabilite nel territorio nazionale";
c) dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:
"Art. 25-bis. - Imposta di bollo. L'imposta da applicarsi è
uguale a quella stabilita nel territorio nazionale".
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per la semplificazione
delle modalità dei versamenti a favore della pubblica amministrazione,
delle regioni, delle amministrazioni locali e degli enti pubblici economici
da parte dei cittadini italiani all'estero o stranieri presso gli uffici
diplomatici e consolari per altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.