Legge 15 marzo 1997, n. 59
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997
Capo I
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli
5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel
rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi contenuti nella presente
legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende trasferimento,
delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono
le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza
del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera
a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8
giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi
alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive
comunità, nonchè tutte le funzioni e i compiti amministrativi
localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque
organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite
enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti
riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonchè cooperazione internazionale
e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda
elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici,
organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del
personale.
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge
statale ad apposite autorità indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione,
esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di
interesse nazionale con legge statale;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile,
per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per
gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo,
per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia;
gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti
di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri
delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle
università degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati
ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti
dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale,
anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione
europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi
produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici
primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto
delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.
Art. 2.
1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle
regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è
riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della
Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare
norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo
1 è disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della
rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli enti locali.
Art. 3.
1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:
a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere
in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo
1;
b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti
da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo 3 della legge
8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà
di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da
conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli
128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonchè i criteri di
conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e
tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro
il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle
funzioni conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente,
con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione
strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata
tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione
anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle
regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative
ad essi conferite, nonchè la presenza e l'intervento, anche unitario,
di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture,
necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento
e controllo;
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche
interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità
e nei termini di cui all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrità
di ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture
sovraregionali;
e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento
del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione
dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di
uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli
organismi rappresentativi degli stessi;
g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento
a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano,
per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli
enti locali;
h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità
da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della
propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di
cui all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione
della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare
realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale, fiscale
e finanziaria.
Art. 4.
1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni,
in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle
province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non
richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle
funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali.
Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi
delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della
presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri
enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza
dei seguenti princìpi fondamentali:
a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità
dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e
alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali,
associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili
con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche
anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza
sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità
territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei
compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera
a), e delle funzioni di programmazione;
c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la
soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche
al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate
nell'ambito dell'Unione europea;
e) i princìpi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione,
con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei
compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità
in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità
di ciascun servizio o attività amministrativa;
f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare
delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti
omogenei allo stesso livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa
dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con
altri enti, l'esercizio delle funzioni;
h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni
in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche,
territoriali e strutturali degli enti riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi
per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;
l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità
degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede
anche a:
a) delegare alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione
in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale;
attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali,
il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti
a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui
costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi
ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che
ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e
l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi
accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione
e le regioni medesime, semprechè gli stessi accordi siano perfezionati
entro il 30 giugno 1999;
b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità
effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi
di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante
contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento
(CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche
di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro
il 1o gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi
da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa
applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991
ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità
per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione
dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di
concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire
le modalità di subentro delle regioni entro il 1o gennaio 2000 con
propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio
pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse
locale e regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei princìpi
e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo
12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando
momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività
economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno
e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato,
nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto
riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione
europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio
nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione
della internazionalizzazione e della competitività delle imprese
nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete
commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi
e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione
nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda
le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione
e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi
e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali
ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti
di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera
a), del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione
di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle
funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in
capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine
indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi novanta
giorni, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi
di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni
si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.
Art. 5.
1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori
e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due
vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro
venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio
di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove
occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.
3. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati. Alle spese
necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti
uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste
dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.
Art. 6.
1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo
acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 5 e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro
quaranta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce
altresì i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della
Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti
delle comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro
venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze
sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette.
Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
Art. 7.
1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli
1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste,
alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le
regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni
e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite
e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti
residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito
il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre,
sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali
ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta
giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono
comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo
13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione
di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo.
Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è
richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni
dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta
giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè
su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo
5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale
termine i regolamenti possono essere comunque emanati.
Art. 8.
1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative
regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonchè le direttive
relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione
l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati
con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni
dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere
senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti
in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi
1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è
tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi
pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento
tecnico, nonchè le direttive adottate con deliberazione del Consiglio
dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo
e coordinamento dello Stato:
a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente
alle parole da: "nonchè la funzione di indirizzo" fino a: "n. 382"
e alle parole "e con la Comunità economica europea", nonchè
il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce
direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni,
che sono tenute ad osservarle, ed";
c) l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n.
400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e coordinamento
dell' attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle
disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano";
d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni
statali di indirizzo e coordinamento";
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13.
6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma
dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 9.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto
a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città
e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo
si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo
la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse
regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività
consultiva obbligatoria;
b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni
attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni
relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione
di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni
pubbliche;
c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria
l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;
d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei
rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al
comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono
espressi dalla Conferenza unificata.
Art. 10.
1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui
all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri
e princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla
data della loro entrata in vigore.
Capo II
Art. 11.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione
e la fusione di Ministeri, nonchè di amministrazioni centrali anche
ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi
dalla assistenza e previdenza, nonchè gli enti privati, controllati
direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero,
nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio
e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività
svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere
e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonchè
gli organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione
di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione
degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono
essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi
e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata
in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della
presente legge e di coordinarle con i decreti legislativi emanati ai sensi
del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono
essere emanate entro il 31 dicembre 1997. A tal fine il Governo, in sede
di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi contenuti
negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui
all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio
della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica
e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonchè,
ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con
quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico
delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro
privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto
di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni
pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a),
l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificità tecnica;
c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione
collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione
dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione
tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano
distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le
specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la
dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì
una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi,
oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli
di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio
di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione
collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative
o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto
collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti
di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti,
che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo
di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con
provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro
il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende
effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali,
al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza
rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla
sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure
necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano
essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione
iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto
conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative
ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorchè
concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini
della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche
di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico
del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato;
infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali,
ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia,
urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali
firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione
degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento
dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo
con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonchè
l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni
pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni
di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le
modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento
della funzione pubblica.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi.
Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo
2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole:
"ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le
parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione
sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere
che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto
tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore
privato"; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
"concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ",
da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
Art. 12.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
11 il Governo si atterrà, oltrechè ai princìpi generali
desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza
del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare,
ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso,
indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con
eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse
concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche
in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti
non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo
e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri
di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della
riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 38 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei
ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli
dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'eventuale
affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio,
anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa,
regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed
approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze
tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenza
dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3
e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'articolo
4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con
decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno
di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi
e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione
delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di
primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni
ad ordinamento autonomo risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse
amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà
e di organicità;
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri
e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli
organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo,
supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione
delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma
essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale
dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia
assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente
dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto
di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative
statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque
fatta salva l'unità di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate
presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione,
sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle
presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento
di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello
Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del
bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un più razionale
collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando
le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità
e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari
disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario
autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri
generali e princìpi uniformi per la disciplina degli uffici posti
alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo
tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità
di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo
svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze
dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento
della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità
e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri
interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse
amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante
soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo
interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento
con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti
delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi
di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità,
per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento
di specifici obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo,
in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale,
ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le
amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui
all'articolo 1 della presente legge, nonchè di razionalizzazione,
riordino e fusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure
finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte
le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito
della definizione delle piante organiche e con le modalità previste
dall'articolo 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura
degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli
di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra
indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino
l'attuazione, all'uopo conferendo apposite attribuzioni alla Scuola superiore
della pubblica amministrazione; prevedere che, a tal fine, il contingente
di personale indicato nel regolamento recante disposizioni per l'organizzazione
ed il funzionamento della Scuola superiore sia considerato aggiuntivo rispetto
ai contingenti di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto
1988, n. 400; prevedere che il 50 per cento del contingente medesimo sia
riservato al personale in posizione di comando e di fuori ruolo; prevedere
che le amministrazioni, se la richiesta di comando è motivata da
attività svolte dalla Scuola superiore nel loro interesse, debbano
dar corso alla richiesta.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità
di Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare
con decreto del Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della
presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non
economici ed autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato
nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso
i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche
di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono corrispondentemente ridotte.
Art. 13.
1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta
del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri
e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed
i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze
di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali
e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali
e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee
e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione
e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per
la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito
degli uffici dirigenziali generali".
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
perchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione.
Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo
adotta comunque i regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono,
per i soli Ministeri, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo
4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma
4 del predetto articolo 6. I regolamenti già emanati o adottati
restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato
articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dal comma 1 del presente articolo.
Art. 14.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione
dei costi amministrativi e si atterrà, oltrechè ai princìpi
generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari,
trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente
utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero
in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero
liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera
il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del
personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai
suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto
privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse
pubblico nonchè di altri enti per il cui funzionamento non è
necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in
ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti
ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente
lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo
del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico
ai suddetti enti;
c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile
rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi
statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi
collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale,
con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di
amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso
obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi,
in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo
delle strutture impiantistiche.
Art. 15.
1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni,
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è
incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza
e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme
in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro
con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto
dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le
singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli
atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono
soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni
non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi
di cui al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione
e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati
nelle medesime forme, nonchè la loro archiviazione e trasmissione
con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti
di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma
sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici
regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del
parere delle competenti Commissioni.
Art. 16.
1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sulla base dei criteri stabiliti con decreto
del Ministro per la funzione pubblica, previa ricognizione delle attività
già espletate ivi comprese quelle relative a progetti in corso,
i progetti più strettamente finalizzati alla modernizzazione delle
pubbliche amministrazioni, all'efficacia e all'efficienza dei servizi pubblici
nel quadro di una ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzazione
delle risorse finanziarie. Il Comitato procede altresì alla verifica
di congruità dei costi di attuazione dei progetti selezionati ed
alla eventuale riduzione della spesa autorizzata.
2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si applicano
le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994,
n. 303. I progetti non selezionati o per i quali non sia stata accettata
la rideterminazione dei costi non possono avere ulteriore esecuzione. Con
decreto del Ministro per la funzione pubblica è dichiarata la revoca
dell'approvazione dei predetti progetti ed è determinato il rimborso
delle spese per le attività già svolte e per i costi sostenuti
relativamente ad essi.
3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono allo
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate
con decreto del Ministro del tesoro ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la
realizzazione di nuovi progetti per l'attuazione dei processi di riforma
della pubblica amministrazione previsti dalla presente legge, secondo le
procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994,
n. 303, nonchè per attività di studio e ricerca per l'elaborazione
di schemi normativi necessari per la predisposizione dei provvedimenti
attuativi di cui alla presente legge, svolta anche in forma collegiale.
Art. 17.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
11 il Governo si atterrà, oltrechè ai princìpi generali
desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico
di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni
periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei
prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di
parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa
e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei
servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di
altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione,
anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla
valutazione dei risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e
comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia,
efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi,
rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca
dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni
attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al
pubblico, con modalità da definire con regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente una
relazione al Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al
comma 1.
Art. 18.
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della presente
legge, si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento
della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione
europea e internazionale della ricerca;
b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti
nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure
di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i
medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative
di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità,
di autonomia e di efficienza, nonchè una più agevole stipula
di intese, accordi di programma e consorzi;
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il
sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione
del trasferimento e della diffusione della tecnologia nell'industria, in
particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario
al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti,
sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione
e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della
presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo
anche forme di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle
organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento
con essi;
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione
dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione
tecnologica sulla vita economica e sociale;
e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza,
oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche
al mondo della produzione e dei servizi;
f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli
obiettivi generali della politica di ricerca;
g) adozione di misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia
dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna
tra enti di ricerca, università, scuola e imprese.
2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente
normativa comunitaria in materia, il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad aggiornare,
con propri decreti, i limiti, le forme e le modalità di intervento
e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato
1, previsto dall'articolo 20, comma 8, della presente legge, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 17 febbraio
1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino del
sistema della ricerca, nella quale:
a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel settore
o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;
b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi
di governo e di funzionamento;
c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione
e la valutazione, nonchè di quelli riguardanti la professionalità
e la mobilità dei ricercatori.
Art. 19.
1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo
aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico
dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
Capo III
Art. 20.
1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento
un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome,
indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare
nonchè i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto
alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata
una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua
i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche
e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti
alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica
i princìpi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi
degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto
con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza
del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta
del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi
trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti
possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di
legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che
agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre
il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti,
anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per
settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo
centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in
una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione
dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono
presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento
dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche
riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad
esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari
procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili,
anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia
degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi
di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro
specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di
verifica e controllo;
h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento,
di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto
assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica
amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore
dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle
modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di
corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e
conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità
nella corresponsione dell'indennizzo stesso.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti
prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di
accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni
e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento
dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate
dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni
in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento
giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni
fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto
dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali
norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente
legge, nonchè le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonchè
valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali
di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo
altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti,
eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari.
Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari
agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di
abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare
complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al
finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando
la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà
e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo
familiare, nonchè a definire parametri e metodologie adeguati per
la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei.
Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca,
di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre
1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università di
eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione
preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8,
lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto
dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche
nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente
al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare
riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge.
In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato
ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, norme per la delegificazione
delle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), non coperte da
riserva assoluta di legge, nonchè testi unici delle leggi che disciplinano
i settori di cui al medesimo articolo 4, comma 4, lettera c), anche attraverso
le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i
criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.
Capo IV
Art. 21.
1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi
si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione
dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia
delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale
e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio
di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione
del diritto allo studio nonchè gli elementi comuni all'intero sistema
scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo
Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando
a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie,
alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità
giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte
ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione,
anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello
Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti
educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più
regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo.
Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente
al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni,
i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti
sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo
355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità
giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma
1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali
in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati
in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali
e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica.
Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province
il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni
di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi
sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono
i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento
della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente
alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono
essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio
al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative
di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali,
sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione
dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo
criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa
delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche
già in possesso di personalità giuridica e di quelle che
l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione
dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria
è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione
prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di
formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun
indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive
per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle
istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità
di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni
di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti
ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte
in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità
giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche
già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione
anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma
4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi
del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione
della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia
del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle
risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e
al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente,
anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria
della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità
di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali,
fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a
livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non
meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi
annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono
essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base
di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli
obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della
libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa
da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia
nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione
e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità
di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà
progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi
o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A
tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione
degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale
orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per
ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali
di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure
e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica
e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni
scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti,
iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica,
iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in
orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative
di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito
di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati
tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno
anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali
di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo
dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole
ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III,
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì
attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie
di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai
Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di
danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti
resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare
convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di
ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari
di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili,
la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo
è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando
tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma
allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi
di tesoreria o di cassa, nonchè per le modalità del riscontro
delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi
contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma
9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma
degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale
e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico,
valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze
linguistiche riconosciute, nonchè delle specifiche professionalità
e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni
dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonchè con quelle
delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1,
lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo
quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a
norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia
del principio della libertà di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento
e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del
personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi
d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente
all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità
della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo
delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali
scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione
delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione
e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale
docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità
previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in
servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino
un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato
in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in
autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma
degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è
realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione
e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni
al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista
nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente
articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative
norme di attuazione.
Art. 22.
1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato
in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e
la vigilanza sulle attività relative. Di conseguenza le partecipazioni
azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi
e le pertinenze delle aziende termali, già inquadrate nel soppresso
Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico tarantino-campano
spa sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni e alle province autonome
nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani
di rilancio di cui al comma 2.
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la provincia
autonoma, entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
della presente legge, presenta al Ministro del tesoro un piano di rilancio
delle terme, nel quale sono indicati gli interventi, le risorse ed i tempi
di realizzazione con impegno dell'ente interessato al risanamento delle
passività dei bilanci delle società termali, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al comma
1 avrà luogo entro sessanta giorni dalla presentazione del piano.
3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in
parte, le partecipazioni nonchè le attività, i beni e i patrimoni
trasferiti ad uno o più comuni. Possono altresì prevedere
forme di gestione attraverso società a capitale misto pubblico-privato
o attraverso affidamento a privati.
4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome territorialmente
interessate non presentino alcun progetto entro il termine indicato al
comma 2, il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di
legge e di regolamento sulla contabilità dello Stato, determina
i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalità
istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto
conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonchè
per gli interessi turistici.