DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112.
Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Visti
gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento
dellattività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 febbraio 1998;
Acquisita, in relazione allindividuazione dei compiti di rilievo nazionale
di cui allarticolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, lintesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine allattuazione
della riforma ar~ministrativa, ai sensi dellarticolo 5 della legge
15 marzo 1997, n, 59;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
27 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per
la funzione pubblica e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1.
Oggetto
1.
Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri
enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle
materie non disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dal decreto legislativo 18 novembre
1997, n. 426, dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dal decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dal decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n. 32, nonché dal decreto legislativo recante riforma della disciplina
in materia di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione
del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni
in materia di commercio con lestero.
2. Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo,
il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività
connesse e strumentali allesercizio delle funzioni e dei compiti conferiti,
quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito,
di polizia amministrativa, nonché ladozione di provvedimenti contingibili
e urgenti previsti dalla legge.
3. Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano
funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dallarticolo
2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere
interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni
o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque
attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art.
2.
Rapporti
internazionali e con lUnione europea
1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con lUnione europea. Spettano allo Stato i compiti preordinati ad assicurare lesecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sullUnione europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra attività di esecuzione è esercitata dallo Stato ovvero dalle, regioni e dagli enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo.
Art.
3.
Conferimenti
alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo
1. Ciascuna regione, ai sensi dellarticolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, nr 59, entro sei mesi dallemanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformità al proprio ordinamento, le fun
omissis ..
Capo IV
CONFERIMENTI
AI COMUNI E SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Art.
23.
Conferimento di funzioni ai comuni
1.Sono
attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione,
l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione
di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni
edilizie.
2.Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo
19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria,
anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi
e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione
ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali.
L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in
via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento
delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento
alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività
delle unità organizzative di cui all'articolo 24, nonché nella
raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione
contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e
del lavoro autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli
sportelli unici per le attività produttive.
Art. 24.
Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi
1.
Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti
locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura
sia responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al li garantire
a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio
informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il
relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari e procedure autorizzatorie,
nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese
e concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in
modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle
forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche
essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo
tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello
unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.
Art.
25.
Procedimento
1.
Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento
di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in
particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della
sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo
20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:
a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione
del responsabile del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni
dei soggetti portatori di interessi diffusi;
c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per
l'attestazione, sotto la propria responsabilità della conformità
del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio
degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità
alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale,
ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione
edilizia;
e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità
di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni
materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;
f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità
di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui
alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono
il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;
g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto
contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la
conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico,
la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia
definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte
e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni
e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942,
n. 1150.
h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati
professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa,
con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini
stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti
dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità
previste dalla legge.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute
nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione.
Art.
26.
Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate
1.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie
leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle
infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della
sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le
forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente
attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e
dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le modalità
di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario
anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree
ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni
concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma I scegliendole
prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente
o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti
locali interessati.
Art.
27.
Esclusioni
1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 25.
... omissis ....
CAPO
VIII
PROTEZIONE CIVILE
Articolo
107
Funzioni mantenute dallo Stato
1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59 hanno
rilievo nazionale i compiti relativi:
a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni
dello stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni,
delle Comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali
e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul
territorio nazionale in materia di protezione civile;
b) alla deliberazione ed alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello
stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera
c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate di ordinanze per l'attuazione
di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni
a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita
nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la
dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);
d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali,
civili e commerciali;
f) alle funzioni operative riguardanti:
- 1. gli indirizzi per la
predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in
relazione alle varie ipotesi di rischio;
- 2. la predisposizione dei
piani, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza
in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
- 3. il soccorso tecnico
urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e loo spegnimento con
mezzi aerei degli incendi boschivi;
- 4. lo svolgimento di periodiche
esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;
g)
la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali
ed antropici.
Le funzioni di cui alle lettere a), d), e) e al numero 1) della lettera f) del
comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.
Articolo
108
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
Tutte
le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo
107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e, tra queste, in particolare:
a)
Sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
- 1 alla
predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla
base degli indirizzi nazionali;
- 2 all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi
o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2m comma 1, lettera b) della legge
24 febbraio 1992, n.225, avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco;
- 3 agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza
in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge
24 febbraio 1992, n. 225,
- 4 all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita nella aree colpite da eventi calamitosi;
- 5 allo
spegnimento degli incendi boschivi fatto salvo quanto stabilito al punto 3)
della letteraf) dela comma 1 dell'art. 107,
- 6 alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità
atmosferica, ivi compresa l'individuazione di territori danneggiati e delle
provvidenze di cui alla lege 14 febbraiio 1992, n. 185,
- 7 agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;
b)
Sono attribuite alle province le funzioni relative:
- 1. all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione,
di prevenzione e di emergenza stabilite dai programmi e piani regionali, con
l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- 2. alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli
indirizzi regionali;
- 3. alla vigilanza sulla predisposizione di parte delle strutture provinciali
di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di nature tecnica, da attivare
in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge
24 febbraio 1992, n. 225.
c)
Sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
- 1. all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione
dei rischi stabilite dai programmi e piani regionali;
- 2. all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione
dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi
in ambito comunale;
- 3. alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza,
anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno
1990, n. 142 e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e cura
la loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- 4. all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi
urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- 5. alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione
civile, dei servizi urgenti;
-
6. all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o
intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
Articolo
109
Riordino
di strutture e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
1. Nell'ambito
del riordino di cui all'art. 9, sono ricompresi, in particolare:
a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
b) il Comitato operativo della protezione civile;
2. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli art. 11 e 12 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 si provvede al riordino delle seguenti strutture:
- Direzione
generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero
dell'Interno;
- Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco;
- Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri