DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO
15 aprile 2002, n. 135 (in Gazz. Uff., 6 luglio, n. 157).

 Regolamento recante l'individuazione delle sanzioni disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari ed ai vigili del fuoco ausiliari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Preambolo
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, come modificata dalla legge 13 ottobre 1950, n. 913;
Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, ai sensi del quale occorre individuare con apposito regolamento, in analogia alle sanzioni previste dalla contrattazione collettiva per i vigili del fuoco in servizio permanente e fatti salvi i limiti di compatibilità, le sanzioni disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari, nonché quelle irrogabili ai vigili del fuoco ausiliari;
Visti il comma 5, lettera c) ed il comma 8 del medesimo articolo 4 della citata legge n. 246, ai sensi dei quali occorre individuare le sanzioni la cui comminazione preclude il trattenimento in servizio e l'accesso al profilo di vigile del fuoco;
Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 24 settembre 2001;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400;
Adotta il seguente regolamento:

Art.1
Sanzioni disciplinari applicabili ai vigili volontari ausiliari

1. Le sanzioni disciplinari applicabili ai vigili volontari ausiliari sono, in ordine di gravità:
a) il rimprovero verbale;
b) il rimprovero scritto o censura;
c) la consegna;
d) il trasferimento ad altra sede di servizio;
e) l'esonero dal servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con conseguente messa a disposizione del distretto militare competente per il completamento della ferma di leva, ai sensi dell'articolo 11, comma 13 e comma 14, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

Art. 2
Criteri per l'applicazione delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari devono essere commisurate al tipo ed alla gravità della mancanza commessa dal vigile volontario ausiliario.
2. Il rimprovero verbale è un ammonimento inflitto al vigile volontario ausiliario con cui vengono punite lievi mancanze o omissioni causate da negligenza.
3. Il rimprovero scritto o censura è una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:
a) la reiterazione di lievi mancanze;
b) la reiterata negligenza in servizio;
c) la mancanza di correttezza nel comportamento;
d) il disordine nella divisa o l'uso dell'abito civile durante il servizio;
e) la negligenza e la trascuratezza nella pulizia personale, nel vestiario, nella conservazione del corredo e degli oggetti in consegna, l'alterazione della divisa.
4. La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino ad un massimo di sette giorni complessivi, durante i quali il consegnato non può uscire dalla struttura se non per disimpegnare i compiti che gli vengono affidati e dai quali non è esonerato. La consegna viene graduata in relazione alla gravità di una delle seguenti mancanze:
a) recidività nelle lievi mancanze per le quali il vigile volontario ausiliario abbia già subito il rimprovero scritto;
b) negligenza nell'adempimento dei compiti assegnati;
c) lieve insubordinazione;
d) uso di modi sconvenienti ed inurbani verso colleghi o estranei;
e) mancato rispetto dell'orario e dei turni di servizio.
5. Il trasferimento ad altra sede di servizio viene disposto per le seguenti mancanze:
a) recidiva in una delle mancanze che abbiano già dato luogo alla consegna;
b) disobbedienza agli ordini superiori.
6. L'esonero dal servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per motivi disciplinari, viene disposto per le seguenti mancanze:
a) recidiva in una delle mancanze già sanzionate con il trasferimento ad altra sede;
b) assenza, allontanamento o abbandono ingiustificato del posto di servizio affidato;
c) offesa al decoro dell'Amministrazione, anche al di fuori dell'orario di servizio;
d) violazione del segreto d'ufficio;
e) provvedimenti restrittivi dell'autorità giudiziaria, misure di sicurezza e prevenzione, comportamenti che diano luogo a denunce all'autorità giudiziaria;
f) comportamenti suscettibili di creare pericolo per incolumità propria o altrui;
g) comportamenti incompatibili con lo svolgimento delle attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3
Procedimento disciplinare

1. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata dal superiore gerarchico dell'unità operativa o funzionale presso la quale il vigile volontario ausiliario presta servizio, senza obbligo di rapporto; essa non viene trascritta sulla documentazione personale e non necessita di particolari forme di comunicazione scritta.
2. La sanzione disciplinare del rimprovero scritto o censura viene comminata mediante provvedimento scritto del dirigente responsabile della struttura presso la quale il vigile volontario ausiliario presta servizio, previa audizione dell'interessato a sua difesa, ed é riportata sulla documentazione personale.
3. La sanzione disciplinare della consegna viene comminata dal dirigente responsabile della struttura presso la quale il vigile volontario ausiliario presta servizio, previa contestazione scritta della mancanza ed assunzione delle giustificazioni scritte dell'interessato; essa viene trascritta sulla documentazione personale.
4. Avverso il provvedimento di irrogazione della consegna è ammesso ricorso al capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, di seguito denominato capo Dipartimento, entro il termine di cinque giorni dalla sua notificazione; il capo Dipartimento decide con provvedimento motivato emesso entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione.
5. Le sanzioni disciplinari del trasferimento ad altra sede e dell'esonero dal servizio vengono comminate con provvedimento definitivo e motivato del capo Dipartimento, su proposta del dirigente responsabile della struttura presso la quale il vigile volontario ausiliario presta servizio. Esse devono essere precedute dalla contestazione formale degli addebiti da parte del dirigente responsabile della struttura, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla conoscenza del fatto. L'interessato, entro il termine di sette giorni dalla notificazione della contestazione, potrà produrre giustificazioni a sua difesa al dirigente stesso, che provvederà a trasmetterle al capo Dipartimento con le proprie osservazioni.
6. Le sanzioni disciplinari del trasferimento ad altra sede e dell'esonero dal servizio vengono trascritte sulla documentazione personale.

Art. 4
Sanzioni che comportano l'esclusione dal trattenimento in servizio

1. Le sanzioni che comportano l'esclusione del vigile volontario ausiliario dal trattenimento in servizio, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della citata legge n. 246, sono:
a) la consegna per sette giorni complessivi;
b) il trasferimento ad altra sede di servizio;
c) l'esonero dal servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 5
Sanzioni disciplinari applicabili ai vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio

1. Le sanzioni disciplinari applicabili ai vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della citata legge n. 246, sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il rimprovero scritto o censura;
c) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) la sospensione dal corso di formazione di cui all'articolo 4, comma 7, della citata legge n. 246, con obbligo di frequenza;
e) il proscioglimento immediato dal trattenimento in servizio.
2. Il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto o censura si applicano ai vigili del fuoco ausiliari, trattenuti in servizio, per le medesime condotte e con la medesima procedura previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento per le analoghe sanzioni applicabili ai vigili volontari ausiliari.
3. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione viene comminata, fino ad un massimo di dieci giorni, al vigile del fuoco ausiliario trattenuto in servizio, in relazione alla gravità di una delle seguenti mancanze:
a) recidività nelle lievi mancanze per le quali il vigile del fuoco ausiliario, trattenuto in servizio, abbia già subito il rimprovero scritto;
b) negligenza nell'adempimento dei compiti assegnati;
c) lieve insubordinazione;
d) uso di modi sconvenienti ed inurbani verso colleghi o estranei;
e) mancato rispetto dell'orario e dei turni di servizio.
4. La sospensione dal corso con obbligo di frequenza, fino ad un massimo di dieci giorni, da graduarsi in relazione alla gravità della condotta, viene comminata al vigile del fuoco ausiliario trattenuto in servizio, per le mancanze che danno luogo alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, ove compiute durante la frequenza del sopra richiamato corso di formazione.
5. Il proscioglimento immediato dal servizio ha luogo per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla sospensione dal corso con obbligo di frequenza ovvero alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b) disobbedienza agli ordini superiori;
c) assenza, allontanamento o abbandono ingiustificato del posto di servizio affidato;
d) offesa al decoro dell'Amministrazione, anche al di fuori dell'orario di servizio;
e) violazione del segreto d'ufficio;
f) provvedimenti restrittivi dell'autorità giudiziaria, misure di sicurezza e prevenzione; comportamenti che diano luogo a denunce all'autorità giudiziaria;
g) comportamenti suscettibili di creare pericolo per incolumità propria o altrui;
h) comportamenti incompatibili con lo svolgimento delle attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
6. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione, la sospensione dal corso con obbligo di frequenza ed il proscioglimento immediato sono irrogate ai vigili del fuoco ausiliari mediante provvedimento definitivo del capo Dipartimento, su proposta del dirigente responsabile della struttura, con la medesima procedura prevista dall'articolo 3, comma 5, del presente regolamento.
7. Il capo Dipartimento, con proprio provvedimento, reintegra nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il vigile del fuoco ausiliario prosciolto dal servizio per la condotta di cui al comma 5, lettera f), del presente articolo, qualora il procedimento penale si concluda in suo favore.

Art. 6
Sanzioni disciplinari che comportano l'esclusione dall'accesso al profilo di vigile del fuoco

1. L'accesso al profilo di vigile del fuoco è precluso, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della citata legge n. 246, al vigile del fuoco ausiliario cui sia stata comminata una delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per dieci giorni complessivi;
b) sospensione dal corso di formazione con obbligo di frequenza, per dieci giorni complessivi;
c) proscioglimento immediato dal servizio.
Art. 7
Entrata in vigore e disciplina transitoria
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. Alle sanzioni disciplinari individuate dall'articolo 2, comma 5 e comma 6, sono equiparate, negli effetti, le sanzioni disciplinari del trasferimento ad altra sede di servizio e dell'esonero dal servizio irrogate ai vigili volontari ausiliari prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. I procedimenti disciplinari iniziati e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono ai sensi della normativa previgente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.