DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO
15 aprile 2002, n. 135 (in Gazz. Uff., 6 luglio, n. 157).
Regolamento recante l'individuazione delle sanzioni disciplinari
irrogabili ai vigili volontari ausiliari ed ai vigili del fuoco ausiliari
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Preambolo
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, come modificata dalla legge
13 ottobre 1950, n. 913;
Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, ai
sensi del quale occorre individuare con apposito regolamento, in analogia
alle sanzioni previste dalla contrattazione collettiva per i vigili del
fuoco in servizio permanente e fatti salvi i limiti di compatibilità,
le sanzioni disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari, nonché
quelle irrogabili ai vigili del fuoco ausiliari;
Visti il comma 5, lettera c) ed il comma 8 del medesimo articolo 4
della citata legge n. 246, ai sensi dei quali occorre individuare le sanzioni
la cui comminazione preclude il trattenimento in servizio e l'accesso al
profilo di vigile del fuoco;
Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del
24 settembre 2001;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400;
Adotta il seguente regolamento:
Art.1
Sanzioni disciplinari applicabili ai vigili volontari ausiliari
1. Le sanzioni disciplinari applicabili ai vigili volontari ausiliari sono,
in ordine di gravità:
a) il rimprovero verbale;
b) il rimprovero scritto o censura;
c) la consegna;
d) il trasferimento ad altra sede di servizio;
e) l'esonero dal servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco con conseguente messa a disposizione del distretto militare competente
per il completamento della ferma di leva, ai sensi dell'articolo 11, comma
13 e comma 14, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.
Art. 2
Criteri per l'applicazione delle sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari devono essere commisurate al tipo ed alla gravità
della mancanza commessa dal vigile volontario ausiliario.
2. Il rimprovero verbale è un ammonimento inflitto al vigile volontario
ausiliario con cui vengono punite lievi mancanze o omissioni causate da
negligenza.
3. Il rimprovero scritto o censura è una dichiarazione di biasimo
con la quale vengono punite:
a) la reiterazione di lievi mancanze;
b) la reiterata negligenza in servizio;
c) la mancanza di correttezza nel comportamento;
d) il disordine nella divisa o l'uso dell'abito civile durante il servizio;
e) la negligenza e la trascuratezza nella pulizia personale, nel vestiario,
nella conservazione del corredo e degli oggetti in consegna, l'alterazione
della divisa.
4. La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino ad
un massimo di sette giorni complessivi, durante i quali il consegnato non
può uscire dalla struttura se non per disimpegnare i compiti che gli vengono
affidati e dai quali non è esonerato. La consegna viene graduata in relazione
alla gravità di una delle seguenti mancanze:
a) recidività nelle lievi mancanze per le quali il vigile volontario
ausiliario abbia già subito il rimprovero scritto;
b) negligenza nell'adempimento dei compiti assegnati;
c) lieve insubordinazione;
d) uso di modi sconvenienti ed inurbani verso colleghi o estranei;
e) mancato rispetto dell'orario e dei turni di servizio.
5. Il trasferimento ad altra sede di servizio viene disposto per le
seguenti mancanze:
a) recidiva in una delle mancanze che abbiano già dato luogo alla
consegna;
b) disobbedienza agli ordini superiori.
6. L'esonero dal servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, per motivi disciplinari, viene disposto per le seguenti mancanze:
a) recidiva in una delle mancanze già sanzionate con il trasferimento
ad altra sede;
b) assenza, allontanamento o abbandono ingiustificato del posto di
servizio affidato;
c) offesa al decoro dell'Amministrazione, anche al di fuori dell'orario
di servizio;
d) violazione del segreto d'ufficio;
e) provvedimenti restrittivi dell'autorità giudiziaria, misure di
sicurezza e prevenzione, comportamenti che diano luogo a denunce all'autorità
giudiziaria;
f) comportamenti suscettibili di creare pericolo per incolumità propria
o altrui;
g) comportamenti incompatibili con lo svolgimento delle attività istituzionali
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 3
Procedimento disciplinare
1. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata dal
superiore gerarchico dell'unità operativa o funzionale presso la quale
il vigile volontario ausiliario presta servizio, senza obbligo di rapporto;
essa non viene trascritta sulla documentazione personale e non necessita
di particolari forme di comunicazione scritta.
2. La sanzione disciplinare del rimprovero scritto o censura viene
comminata mediante provvedimento scritto del dirigente responsabile della
struttura presso la quale il vigile volontario ausiliario presta servizio,
previa audizione dell'interessato a sua difesa, ed é riportata sulla documentazione
personale.
3. La sanzione disciplinare della consegna viene comminata dal dirigente
responsabile della struttura presso la quale il vigile volontario ausiliario
presta servizio, previa contestazione scritta della mancanza ed assunzione
delle giustificazioni scritte dell'interessato; essa viene trascritta sulla
documentazione personale.
4. Avverso il provvedimento di irrogazione della consegna è ammesso
ricorso al capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico
e della Difesa civile, di seguito denominato capo Dipartimento, entro il
termine di cinque giorni dalla sua notificazione; il capo Dipartimento
decide con provvedimento motivato emesso entro quindici giorni dal ricevimento
della documentazione.
5. Le sanzioni disciplinari del trasferimento ad altra sede e dell'esonero
dal servizio vengono comminate con provvedimento definitivo e motivato
del capo Dipartimento, su proposta del dirigente responsabile della struttura
presso la quale il vigile volontario ausiliario presta servizio. Esse devono
essere precedute dalla contestazione formale degli addebiti da parte del
dirigente responsabile della struttura, a pena di decadenza, entro dieci
giorni dalla conoscenza del fatto. L'interessato, entro il termine di sette
giorni dalla notificazione della contestazione, potrà produrre giustificazioni
a sua difesa al dirigente stesso, che provvederà a trasmetterle al capo
Dipartimento con le proprie osservazioni.
6. Le sanzioni disciplinari del trasferimento ad altra sede e dell'esonero
dal servizio vengono trascritte sulla documentazione personale.
Art. 4
Sanzioni che comportano l'esclusione dal trattenimento in servizio
1. Le sanzioni che comportano l'esclusione del vigile volontario ausiliario
dal trattenimento in servizio, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della
citata legge n. 246, sono:
a) la consegna per sette giorni complessivi;
b) il trasferimento ad altra sede di servizio;
c) l'esonero dal servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
Art. 5
Sanzioni disciplinari applicabili ai vigili del fuoco ausiliari
trattenuti in servizio
1. Le sanzioni disciplinari applicabili ai vigili del fuoco ausiliari trattenuti
in servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della citata legge n. 246,
sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il rimprovero scritto o censura;
c) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) la sospensione dal corso di formazione di cui all'articolo 4, comma
7, della citata legge n. 246, con obbligo di frequenza;
e) il proscioglimento immediato dal trattenimento in servizio.
2. Il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto o censura si applicano
ai vigili del fuoco ausiliari, trattenuti in servizio, per le medesime
condotte e con la medesima procedura previste dagli articoli 2 e 3 del
presente regolamento per le analoghe sanzioni applicabili ai vigili volontari
ausiliari.
3. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione viene comminata,
fino ad un massimo di dieci giorni, al vigile del fuoco ausiliario trattenuto
in servizio, in relazione alla gravità di una delle seguenti mancanze:
a) recidività nelle lievi mancanze per le quali il vigile del fuoco
ausiliario, trattenuto in servizio, abbia già subito il rimprovero scritto;
b) negligenza nell'adempimento dei compiti assegnati;
c) lieve insubordinazione;
d) uso di modi sconvenienti ed inurbani verso colleghi o estranei;
e) mancato rispetto dell'orario e dei turni di servizio.
4. La sospensione dal corso con obbligo di frequenza, fino ad un massimo
di dieci giorni, da graduarsi in relazione alla gravità della condotta,
viene comminata al vigile del fuoco ausiliario trattenuto in servizio,
per le mancanze che danno luogo alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione,
ove compiute durante la frequenza del sopra richiamato corso di formazione.
5. Il proscioglimento immediato dal servizio ha luogo per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla sospensione
dal corso con obbligo di frequenza ovvero alla sospensione dal servizio
e dalla retribuzione;
b) disobbedienza agli ordini superiori;
c) assenza, allontanamento o abbandono ingiustificato del posto di
servizio affidato;
d) offesa al decoro dell'Amministrazione, anche al di fuori dell'orario
di servizio;
e) violazione del segreto d'ufficio;
f) provvedimenti restrittivi dell'autorità giudiziaria, misure di
sicurezza e prevenzione; comportamenti che diano luogo a denunce all'autorità
giudiziaria;
g) comportamenti suscettibili di creare pericolo per incolumità propria
o altrui;
h) comportamenti incompatibili con lo svolgimento delle attività istituzionali
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
6. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione, la sospensione
dal corso con obbligo di frequenza ed il proscioglimento immediato sono
irrogate ai vigili del fuoco ausiliari mediante provvedimento definitivo
del capo Dipartimento, su proposta del dirigente responsabile della struttura,
con la medesima procedura prevista dall'articolo 3, comma 5, del presente
regolamento.
7. Il capo Dipartimento, con proprio provvedimento, reintegra nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, il vigile del fuoco ausiliario prosciolto
dal servizio per la condotta di cui al comma 5, lettera f), del presente
articolo, qualora il procedimento penale si concluda in suo favore.
Art. 6
Sanzioni disciplinari che comportano l'esclusione dall'accesso al
profilo di vigile del fuoco
1. L'accesso al profilo di vigile del fuoco è precluso, ai sensi dell'articolo
4, comma 8, della citata legge n. 246, al vigile del fuoco ausiliario cui
sia stata comminata una delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per dieci giorni
complessivi;
b) sospensione dal corso di formazione con obbligo di frequenza, per
dieci giorni complessivi;
c) proscioglimento immediato dal servizio.
Art. 7
Entrata in vigore e disciplina transitoria
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. Alle sanzioni disciplinari individuate dall'articolo 2, comma 5
e comma 6, sono equiparate, negli effetti, le sanzioni disciplinari del
trasferimento ad altra sede di servizio e dell'esonero dal servizio irrogate
ai vigili volontari ausiliari prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento.
3. I procedimenti disciplinari iniziati e non conclusi alla data di
entrata in vigore del presente regolamento si concludono ai sensi della
normativa previgente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.