PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE
DECRETO 02 marzo 2002
Costituzione del Comitato operativo della protezione civile.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione
del Servizio nazionale della protezione civile;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni,
recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con vertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per
assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle
attività di protezione civile;
Viste, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3,
3-ter e 3-quater della predetta legge n. 401/ 2001 concernenti il Comitato
operativo della
protezione civile, che rinviano ad apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato,
per la relativa costituzione, organizzazione e funzionamento;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002) ed in particolare l'art. 18, concernente il riordino degli organismi
collegiali, e ritenuto che il Comitato in questione rivesta il richiesto
carattere
tecnico e ad elevata specia lizzazione indispensabile per la realizzazione
degli obiettivi istituzionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21settembre 2001, che delega le funzioni di coordinamento della protezione
civile al Ministro del l'interno; Ritenuto di dover provvedere alla
costituzione del Comitato in questione e alla disciplina delle relative
modalità
organizzative e di funzionamento;
1. È costituito il Comitato operativo della protezione civile,
di seguito denominato Comitato, che opera presso il Dipartimento della
protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della
direzione unitaria e del coordinamento delle attività di emergenza.
Art. 2.
Composizione
1. Il Comitato è presieduto dal Capo Dipartimento della protezione civile ed è composto:
a) da tre rappresentanti del Dipartimento stesso;
b) da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) da un rappresentante delle Forze armate;
d) da un rappresentante delle Forze di polizia;
e) da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
f) da un rappresentante della Croce rossa italiana;
g) da un rappresentante del Ministero della salute;
h) da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione
civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
i) da un rappresentante del Corpo nazionale del soccorso alpino;
j) da un rappresentante dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici;
k) da un rappresentante dei gruppi nazionali di ricerca scientifica
di cui all'art. 17 della legge n. 225/ 1992, designato dal. Presidente
della
Commissione nazionale grandi rischi;
1) da un rappresentante del CNR;
m) da un rappresentante dell'ENEA;
n) da due rappresentanti designati dalla Confe renza unificata Stato-regioni-città
ed autonomie locali.
2. Per ciascuno dei componenti effettivi viene desi gnato un componente supplente.
3. In caso di impedimento o assenza del Capo Dipartimento il Comitato è presieduto dal Vice capo Dipartimento della protezione civile.
4. Alla nomina dei componenti il Comitato si prov vede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro
dell'interno da lui delegato.
5. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità
regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze
nonché
rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
Art. 3.
Funzionamento
1. Il Comitato si riunisce di norma presso il Diparti mento della
protezione civile e opera con la presenza di almeno la metà più
uno dei
componenti. Nei casi di urgenza o emergenza il comitato può
operare anche con la presenza dei soli componenti di cui all'art. 2, comma
1,
lettere a), b), c), d), e),f), h), e n).
2. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convoca zioni del Comitato
sono disposte dal presidente con preavviso di almeno tre giorni e con
indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; negli
stessi termini è resa disponibile la relativa documentazione. Nei
casi di urgenza
o emergenza la convocazione può essere effettuata anche
via fax o telefonicamente.
3. Il comitato dura in carica tre anni.
4. Il servizio di segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali
del Dipartimento della protezione civile assicura i compiti di segreteria
per
il funziona mento del Comitato.
5. Eventuali oneri di missione dei componenti per le riunioni del Comitato
sono a totale carico delle amministrazioni di appartenenza.
Art. 4.
Abrogazione
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 3 novembre 1992, n. 259, è abrogato.
Il presente decreto entra in vigore alla data di pubbli cazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2002
Il Ministro. SCAJOLA