PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

 DECRETO 12 aprile 2002.

Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Isti tuzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con vertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture prepo ste alle àttività di protezione civile»;
Viste, in particolare, le disposizioni di cui aill'art. 5, commi 3, 3-bis e 3-quater della predetta legge n. 401/ 2001, concernenti la
Commissione nazionale dei grandi rischi, per la cui costituzione, organizzazione e funzio namento si rinvia ad apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a nonna dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finànziaria 2002) ed, in particolare l'art. 18, concernente il riordino degli organismi collegiali e ritenuto che la Commissione in
questione rivesta il richiesto carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini stri in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni di coordinamento della
protezione civile al Ministro dell'interno;
Ravvisata la necessità di dare attuazione alle pre dette disposizioni, allo scopo di consentire il concorso della comunità scientifica alla corretta
ed efficace impostazione delle diverse problematiche concernenti la protezione civile;

 Decreta:
Art. 1.
Costituzione

1. E costituita la Commissione nazionale per la previ sione e la prevenzione dei grandi rischi di seguito denominata Commissione, che opera presso il
 Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo del Dipartimento
stesso in materia di pre visione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

Art. 2.
Composizione

1. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato ovvero, in mancanza,
da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta dal capo del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vice
presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di protezione civile, da un esperto per
ciascuno dei settori di rischio di cui all'art. 3, da due esperti desi gnati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, da due
esperti designati dalla Confe renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Tretito e Bolzano e da un
rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile.

 2. Alla nomina dei componenti la Commissione si provvede con decreto del Ministro dell'interno delegato per la protezione civile. Con il medesimo
decreto sono nominati i componenti delle sezioni di cui all'art. 3.

Art. 3.
 Sezioni

1. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:
Sezione I - Rischio sismico;
Sezione II - Rischio vulcanico;
Sezione III - Rischio idrogeologico;
Sezione IV - Rischio industriale, nucleare e chi mico;
Sezione V - Rischio trasporti, attività civili e infra strutture;
Sezione VI - Rischio incendi boschivi;
Sezione VII - Rischio ambientale e sanitario;
Sezione VIII - Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica.

2. Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza e formulano parerii e proposte alla Commissione e al
Dipartimento della protezione civile.

3. Ciascuna sezione è composta da un presidente e da nove esperti.

4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte da uno dei componenti la sezione, individuato dalla
sezione medesima all'inizio di ogni anno.

5. Il coordinamento delle attività delle sezioni e assi curato dall'ufficio di presidenza della Commissione, costituito dal presidente e dal vice
presidente della Commissione nonché dall'esperto in problemi di prote zione civile e dall'esperto designato dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominati com ponenti della Conimissione stessa.

Art. 4.
Modalità organizzative e di funzionamento

1. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni della Commissione e delle sezioni sono disposte dai rispettivi presidenti con preavviso
di almeno dieci giorni e con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; negli stessi termini è resa disponibile la rela tiva documentazione.

2. La Commissione e le sezioni si riuniscono di norma presso il Dipartimento della protezione civile ed operano con la presenza di almeno la
metà più uno dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare autorità ed esperti esterni. I verbali delle riunioni sono approvati
dai rispettivi presidenti.

3. La Commissione e le sezioni durano in carica tre anni. I componenti della Commissione e delle sezioni decadono dall'incarico quando non
partecipino, senza motivate ragioni, a due riunioni consecutive.

4. Sulla base di intese tra i rispettivi presidenti possono essere convocate riunioni congiunte di più sezioni per l'esame di questioni interdisciplinari.

 5. I risultati delle attività poste in essere dalle sezioni sono portati a conoscenza del presidente della Commissione e trasmessi al Dipartimento
della protezione civile per le conseguenti valutazioni.

6. Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio in atto o potenziali, il capo del Dipartimento della protezione civile può richiedere
ai presidenti delle sezioni la convocazione delle medesime, nonché di fare effettuare ricognizioni, verifiche e indagini ai relativi componenti.

 7. Il servizio di segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali del Dipartimento della protezione civile assicura i compiti di segreteria per
il funziona mento della Commissione.

8. Ai componenti della Commissione e delle seziom, per la partecipazione alle riunioni e per le attività, da svolgere in località diverse da quelle di
abituale resi denza, compete il trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Ai relativi oneri continua a provvedersi a carico
del Fondo per la protezione civile.

Art. 5.
Abrogazione



 I. Il decreto ministeriale 18 maggio 1998, n. 429, è abrogato.
Il presente decreto entra in vigore alla data di pubbli cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

 Roma, 12 aprile 2002

                     Il Ministro: SCAJOLA