DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2004, n.76
Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento,
l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in particolare l'articolo
13, terzo comma;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;
Visto l'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n.512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.609;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
362;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e' costituito da:
a) vigili volontari iscritti, a domanda, negli elenchi dei comandi
provinciali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n.
996;
b) ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi
dei comandi provinciali ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 dicembre
1970, n. 996.
3. Il personale volontario non e' vincolato da rapporto di impiego
con l'amministrazione ed e' chiamato a svolgere temporaneamente i propri
compiti ogni
qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformita' a quanto disposto
dagli articoli 14 e 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato
il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi
e
di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che
deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate
alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge».
- La legge 27 dicembre 1941, n. 1570, reca: «Norme per l'organizzazione
dei servizi antincendi».
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, reca: «Norme sullo
stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del
Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco».
- La legge 13 maggio 1961, n. 469, reca: «Ordinamento dei servizi
antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e stato giuridico
e trattamento
economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».
- Si riporta il testo dell'art. 13, terzo comma, della legge 8 dicembre
1970, n. 996 (Norme sul soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite
da calamita):
«Le norme sull'avanzamento del personale volontario saranno stabilite
dal regolamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto-legge 4 agosto 1987,
n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402
(Disciplina
temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato
e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco):
«Art. 17 (Iscrizione a domanda nei quadri dei vigili del fuoco).
- 1. Per l'iscrizione, a domanda, nei quadri dei vigili del fuoco volontari
del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, si applicano i limiti di eta' e le
relative elevazioni consentite ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici
per l'accesso
agli impieghi civili delle amministrazioni dello Stato.
2. Nulla e' innovato per il personale iscritto nei quadri al termine
del servizio militare di leva, prestato nel Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco, ai sensi della
legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, e per l'iscrizione
degli ufficiali volontari».
- Si riporta il testo dell'art. 35 della legge
5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco): «Art. 35 (Disciplina
per il
personale volontario).
- 1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
che viola i propri doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) censura inflitta per lievi trasgressioni;
b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta per le mancanze
di cui agli articoli 80 e 81 del testo unico approvato con decreto del
Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
c) radiazione inflitta:
1) per maggiore gravita' delle infrazioni che danno luogo alla sospensione
dai richiami;
2) per le mancanze previste dall'art. 84 del citato testo unico.
2. Incorrono, altresi', nella radiazione, esclusa qualunque procedura
disciplinare:
a) coloro che hanno subito condanne penali per delitti dolosi;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione.
3. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente
articolo e' regolato dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello
Stato, in quanto
compatibili.
4. La competenza in materia disciplinare per il personale volontario
e' devoluta alla commissione di disciplina del personale permanente.
5. Il personale volontario puo' essere sospeso dai richiami, con decreto
ministeriale, ove sia sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente
gravi, o per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il
procedimento disciplinare».
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca: «Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 609
(Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di
organico dei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e misure di
razionalizzazione
per l'impiego del personale nei servizi d'istituto): «6. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto,
viene emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il regolamento recante norme sul «reclutamento, sull'avanzamento
e
sull'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco», in attuazione dell'art. 13 della legge 8 dicembre 1970,
n. 996».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362,
reca: «Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed
impiego
del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle
amministrazioni pubbliche».
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, reca:
«Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa
e dei procedimenti di
decisione e controllo».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 della legge 8 dicembre
1970, n. 996: «Art. 12. - 1. I vigili ausiliari di leva, arruolati
nel Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco ai sensi della legge 1° ottobre 1950, n. 913,
e successive modificazioni, militari di leva a tutti gli effetti, sono,
all'atto del
congedamento, iscritti negli appositi quadri del personale volontario
dei comandi provinciali di residenza, fino al compimento dei limiti di
eta' previsti
dalle vigenti disposizioni per il collocamento in congedo assoluto
dei militari dell'Esercito.
2. Il personale di cui al primo comma finche' resta iscritto nei quadri
dei comandi provinciali dei vigili del fuoco e' esonerato dai richiami
alle armi per
istruzioni e dal richiamo in caso di mobilitazione.
3. I richiami in servizio del personale predetto, ai fini dell'addestramento
nei servizi della protezione civile, sono effettuati, su proposta del Ministero
dell'interno, dal Ministero della difesa, in applicazione delle disposizioni
degli articoli 119 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237».
«Art. 13. - Il Ministero dell'interno provvede al reclutamento
del personale volontario fra i cittadini italiani che ne facciano domanda
e che, oltre
a tutti gli altri requisiti previsti dal regolamento del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco, non abbiano superato gli anni 40 se ufficiali e gli
anni 30
se vigili. Il personale volontario e' iscritto nei quadri dei comandi
provinciali in ordine di grado e di anzianita'. Le norme sull'avanzamento
del personale
volontario saranno stabilite dal regolamento del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco.
Fino a quando non sara' emanato tale regolamento, continuano ad applicarsi,
per il reclutamento e l'avanzamento del personale volontario, per
quanto non in contrasto con le successive norme di legge, le disposizioni
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699».
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 70 della legge 13 maggio
1961, n. 469: «Art. 14. - 1. Il personale del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco si
distingue in personale permanente e volontario.
2. Il personale permanente dedica la propria attivita' in modo esclusivo
e continuativo al servizio.
3. Il personale volontario non e' vincolato da rapporto di impiego;
esso e' chiamato a prestare servizio ogni qual volta se ne manifesti il
soggetto agli
obblighi previsti dalla presente legge».
«Art. 70. - 1. Il personale volontario e' tenuto a frequentare
periodici corsi di addestramento secondo i programmi stabiliti dal Ministero
dell'interno.
2. In occasione di pubbliche calamita' o catastrofe, il personale volontario
puo' essere richiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi
localita'.
3. Il personale volontario puo', inoltre, essere chiamato in servizio
temporaneo, nel limite massimo di venti giorni all'anno, in caso di particolari
necessita'.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi e per lo svolgimento di servizio
di soccorso effettuato dal personale volontario in attivita' presso gli
appositi
distaccamenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le amministrazioni
statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro hanno
l'obbligo di lasciare
disponibili i propri dipendenti ai quali deve essere conservato il
posto occupato».
Art. 2.
Elenco del personale volontario
1. In ogni comando provinciale e' istituito un unico elenco del personale volontario per le esigenze delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 3.
Qualifiche
1. Le qualifiche del personale volontario sono le seguenti:
a) funzionario tecnico antincendi volontario;
b) capo reparto volontario;
c) capo squadra volontario;
d) vigile volontario.
2. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le
vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilita', previste
per il
personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attivita'
inerenti al soccorso.
3. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, ai fini
della determinazione di doveri, compiti e responsabilita', ai collaboratori
tecnici antincendi
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 4.
Contingente del personale volontario utilizzato presso i distaccamenti
volontari e i comandi provinciali
1. Presso ciascun distaccamento volontario il contingente del personale
volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con l'eccezione dei funzionari
tecnici
antincendi, e' determinato come segue:
a) un capo reparto volontario;
b) quattro capi squadra volontari, cui si aggiunge un capo squadra
ogni cinque vigili volontari, fino ad un massimo di dodici capi squadra
volontari;
c) almeno dieci vigili volontari.
2. Per le esigenze dei comandi provinciali il contingente del personale
volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con l'eccezione dei vigili volontari
e
dei funzionari tecnici antincendi e' determinato come segue:
a) un capo reparto volontario ogni 100 capi squadra che abbiano prestato
servizio con tale qualifica per almeno ottanta giorni;
b) un capo squadra volontario ogni 500 vigili volontari che abbiano
prestato servizio per almeno ottanta giorni.
Capo II
RECLUTAMENTO
Art. 5.
Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari
1. I funzionari tecnici antincendi volontari vengono iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 2 e sono reclutati tra coloro che ne facciano domanda
e siano
in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) laurea in ingegneria, architettura, geologia; diploma di geometra
o di perito industriale ed equipollenti;
c) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;
d) idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri
stabiliti dalla tabella I allegata al presente regolamento, a cura dei
competenti
comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del
Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;
e) eta' non inferiore agli anni ventidue e non superiore agli anni
quaranta;
f) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale
si richiede l'iscrizione;
g) godimento dei diritti politici;
h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione;
i) possesso del requisito delle qualita' morali e di condotta di cui
all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
2. Il personale volontario appartenente alle qualifiche di vigile,
capo squadra e capo reparto e in possesso del titolo di studio di cui al
comma 1,
lettera b), puo' presentare domanda per il reclutamento e l'iscrizione
quale funzionario tecnico antincendi volontario; in tal caso non trova
applicazione
il limite massimo di eta' previsto dal comma 1, lettera e).
3. I funzionari tecnici antincendi volontari di cui al comma 1 presentano
l'istanza di iscrizione esclusivamente tramite il comando provinciale di
residenza e successivamente all'iscrizione svolgono un tirocinio di cinque
anni presso un distaccamento volontario, secondo modalita' e tempi fissati
con decreto
del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile del Ministero dell'interno. Il periodo di tirocinio
non e'
considerato richiamo in servizio.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165: «6. Ai fini delle assunzioni di personale
presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano
competenze istituzionale in materia di difesa e sicurezza dello Stato,
di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di
difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art.
26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni».
Art. 6.
Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari
1. I vigili volontari a domanda sono reclutati fra coloro che ne facciano
domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
c) idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri
stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento, a cura dei
competenti comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture
del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;
d) eta' non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni;
e) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale
si richiede l'iscrizione; si prescinde da tale requisito esclusivamente
per il
personale volontario che chiede di essere impiegato presso un distaccamento
situato in una provincia limitrofa a quella di residenza;
f) godimento dei diritti politici;
g) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione;
h) possesso del requisito delle qualita' morali e di condotta, di cui
all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
i) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
2. I vigili volontari ex ausiliari di leva, in deroga a quanto previsto
dalla lettera d) del comma 1, entro sei mesi dalla cancellazione d'ufficio
dall'elenco
del personale volontario, per raggiungimento dei limiti di eta', possono
essere nuovamente iscritti a domanda nel medesimo elenco, conservando
l'anzianita' conseguita.
3. Si prescinde dal possesso del requisito dell'eta' e dell'idoneita'
psico-fisica per i vigili volontari ai fini della partecipazione alle attivita'
svolte in
occasione di manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Per il personale di cui al precedente comma 3 non vige l'obbligo
di frequentare i corsi di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
5. Il personale di cui al precedente comma 3 non effettua il soccorso
tecnico urgente.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 v. nella nota all'art. 5.
Art. 7.
Reclutamento ed iscrizione nell'elenco del personale volontario dei
comandi provinciali del personale permanente
cessato volontariamente dal servizio.
1. Fermo restando quanto disposto dell'articolo 5, i funzionari tecnici
antincendi volontari possono essere, altresi', reclutati a domanda tra
il personale
permanente appartenente ai profili professionali di ispettore e collaboratore
tecnico antincendi ed il personale con qualifica dirigenziale, cessato
volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.
2. Fermo restando quanto disposto dell'articolo 6, i vigili volontari
possono essere, altresi', reclutati, a domanda, tra il personale permanente
appartenente
ai profili professionali di vigile, capo squadra e capo reparto, cessato
volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.
3. Per il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 2, non trova
applicazione il limite massimo di eta' previsto dagli articoli 5, comma
1, lettera e),
e 6, comma 1, lettera d).
4. Per il personale di cui ai commi 1 e 2 non vige l'obbligo di frequentare
il corso di cui al comma 1, dell'articolo 9.
Art. 8.
Incompatibilita'
1. Non e' consentita l'iscrizione nell'elenco del personale volontario:
a) del personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco;
b) del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle
altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine ed alla sicurezza pubblica,
con eccezione
degli appartenenti ai Corpi di polizia degli enti locali, previo nulla
osta delle amministrazioni competenti;
c) degli amministratori di societa' e dei titolari di impresa che producono,
installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio
e
dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano
attivita' di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.
Art. 9.
Corsi di formazione del personale volontario
1. I funzionari tecnici antincendi volontari, prima del tirocinio di
cui all'articolo 5, comma 3, nonche' i vigili volontari a domanda, prima
di essere impiegati
nel servizio di istituto, devono partecipare al corso di formazione
iniziale a carattere teorico-pratico secondo le modalita' ed i programmi
stabiliti dal
Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa
civile del Ministero dell'interno. E 'facolta' dell'interessato chiedere
l'ammissione alla
frequenza di un nuovo corso nel caso di esito negativo del primo. Un
ulteriore esito negativo determina la cancellazione dall'elenco del personale
volontario degli aspiranti funzionari tecnici antincendi volontari
che all'atto della domanda non erano ancora iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 2 con
diversa qualifica.
2. Il personale volontario puo' essere chiamato a partecipare agli
altri corsi di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
per un periodo
massimo di trenta giorni l'anno.
3. Il personale volontario chiamato a partecipare a corsi di formazione
presso i comandi provinciali di appartenenza, per un periodo di impiego
giornaliero
superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio.
4. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74, della legge
13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza
ai corsi di
formazione, con l'eccezione del corso di cui al comma 1, sono considerati
richiami in servizio temporaneo.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 70, terzo comma, della legge 13 maggio 1961,
n. 469 v. nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 71 e 74 della legge 13 maggio
1961, n. 469: «Art. 71. - Il personale volontario richiamato in servizio
temporaneo ai
sensi dell'art. 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e per tutta
la durata di tale richiamo, ha diritto al trattamento economico iniziale
del personale
permanente. Ha diritto, altresi' al trattamento di missione, nonche'
alle misure dei compensi inerenti alle prestazioni straordinarie di cui
all'art. 11 della citata
legge 8 dicembre 1970, n. 996».
«Art. 74. - 1. Il personale volontario e' assicurato contro tutti
gli infortuni in servizio e le infermita' contratte per causa diretta ed
immediata di servizio, da
accertarsi ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente art.
49, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilita'.
2. I massimali sono stabiliti con provvedimento del Ministro per l'interno
di concerto con quello per il tesoro.
3. Sono a carico dello Stato le spese di degenza e cura per il personale
volontario nei casi di ferite, lesioni, infermita' contratte per causa
diretta ed
immediata di servizio».
Art. 10.
Corsi periodici di addestramento del personale volontario
1. Il personale volontario richiamato in servizio e' tenuto all'addestramento
periodico, secondo le modalita' stabilite dal comando provinciale di appartenenza,
con cadenza mensile di almeno cinque ore, frazionabili, se necessario,
in due periodi. Il personale che presta servizio presso un distaccamento
volontario svolge
l'addestramento presso il distaccamento di appartenenza e sotto la
diretta responsabilita' del capo distaccamento. Per il restante personale
volontario l'impiego
per l'addestramento deve essere svolto sotto la diretta responsabilita'
del Comandante.
2. I funzionari tecnici antincendi, i capi reparto e i capi squadra
volontari possono essere chiamati a partecipare a corsi di aggiornamento
del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
3. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge
13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza
ai corsi di cui ai
commi 1 e 2 sono considerati richiami in servizio temporaneo.
Nota all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 70, terzo comma, e degli articoli 71 e 74,
della legge 13 maggio 1961, n. 469 v., rispettivamente, nelle note all'art.
1 e all'art. 9.
Art. 11.
Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario
1. Il capo del distaccamento volontario e' responsabile, in conformita'
alle disposizioni impartite dal competente comando provinciale, dell'organizzazione
dei servizi e dell'attivita' interna del distaccamento, nonche' della
manutenzione dei beni dell'amministrazione.
2. L'incarico di capo distaccamento volontario ha la durata di cinque
anni ed e' rinnovabile; esso e' conferito, sentito il personale volontario
in servizio,
con proprio provvedimento dal competente Comandante provinciale a volontario
con un'anzianita' di iscrizione di almeno cinque anni. Per i distaccamenti
di nuova istituzione, si prescinde dall'anzianita' minima e si conferisce
l'incarico sulla base della comprovata maggiore esperienza ed attitudine
professionale.
Capo III
AVANZAMENTO
Art. 12.
Conferimento della qualifica di capo reparto volontario al personale
utilizzato per le esigenze dei distaccamenti volontari.
1. La qualifica di capo reparto volontario e' conferita nel limite del
contingente di cui all'articolo 4, comma 1, attraverso la partecipazione,
con esito positivo,
ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive,
organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianita' nella qualifica e fino
alla
copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari
con una
anzianita' nella qualifica non inferiore ai cinque anni, impiegati
in un distaccamento volontario e che abbiano operato con lodevole profitto
negli ultimi due anni.
3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione
di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da
svolgersi anche
mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata
al presente regolamento.
Art. 13.
Conferimento della qualifica di capo squadra volontario al personale
utilizzato per le esigenze dei distaccamenti volontari.
1. La qualifica di capo squadra volontario e' conferita nel limite del
contingente di cui all'articolo 4, comma 1, attraverso la partecipazione,
con esito
positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non
consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo 1'anzianita' nella qualifica e fino
alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari
iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 2 da oltre cinque anni, impiegati in
un distaccamento volontario e che abbiano operato con lodevole profitto
negli ultimi due anni.
3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione
di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da
svolgersi anche
mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata
al presente regolamento.
Art. 14.
Conferimento della qualifica di capo reparto volontario al personale
utilizzato per le esigenze dei comandi provinciali.
1. La qualifica di capo reparto volontario e' conferita nel limite del
contingente di cui all'articolo 4, comma 2, attraverso la partecipazione,
con esito positivo,
ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive,
organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianita' nella qualifica e fino
alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra
volontari che siano
stati richiamati in servizio per le esigenze del comando provinciale
per almeno cento giorni con tale qualifica.
3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione
di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da
svolgersi anche
mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata
al presente regolamento.
4. Il capo reparto volontario impiegato presso il comando provinciale
espleta, in via ordinaria, funzioni relative all'addestramento ed alla
formazione
del personale volontario impiegato presso il comando stesso.
5. L'impiego operativo e' consentito esclusivamente nel caso di prolungata
e contemporanea assenza del cinquanta per cento del personale permanente
di pari qualifica.
Art. 15.
Conferimento della qualifica di capo squadra volontario al personale
utilizzato per le esigenze dei comandi provinciali.
1. La qualifica di capo squadra volontario e' conferita nel limite del
contingente di cui all'articolo 4, comma 2, attraverso la partecipazione,
con esito
positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non
consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianita' nella qualifica e fino
alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari
che siano
stati richiamati in servizio per le esigenze di un comando provinciale
per almeno cinquecento giorni.
3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione
di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da
svolgersi
anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata
al presente regolamento.
4. Il capo squadra volontario impiegato presso il comando provinciale
espleta in via ordinaria funzioni relative all'addestramento ed alla formazione
del personale volontario impiegato presso il comando stesso.
5. L'impiego operativo e' consentito esclusivamente nell'ambito dei
distaccamenti volontari o nell'ambito del comando provinciale nel solo
caso di
prolungata e contemporanea assenza del cinquanta per cento del personale
permanente di pari qualifica.
Art. 16.
Commissioni esaminatrici
1. La commissione esaminatrice per il conferimento della qualifica di
capo reparto e quella per il conferimento della qualifica di capo squadra,
di cui
agli articoli 12, 13, 14 e 15, sono nominate con decreto ministeriale
e sono composte da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
con
funzioni di presidente, e da due funzionari con qualifica non inferiore
alla C2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato avente qualifica
non inferiore alla C1.
2. Le commissioni di cui al comma 1 valutano gli elaborati degli esami
finali svolti presso i comandi provinciali, e provvedono alla formazione
delle
relative graduatorie per ciascun distaccamento volontario.
Art. 17.
Modalita' di espletamento delle procedure di avanzamento
1. Con circolare ministeriale sono comunicati annualmente ai comandi
provinciali sia il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti
volontari ed i
comandi medesimi per le qualifiche di capo reparto e capo squadra volontario,
sia le modalita' di espletamento delle relative procedure di avanzamento.
2. Le domande di partecipazione alle singole procedure di avanzamento
devono essere presentate, esclusivamente, tramite i comandi provinciali
dei vigili
del fuoco di appartenenza.
Capo IV
IMPIEGO
Art. 18.
Modalita' di impiego del personale volontario
1. Il personale volontario e' richiamato in servizio per le ipotesi
previste dall'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive
modificazioni.
Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilita'
del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione
del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, a rotazione e sulla base dei criteri dell'anzianita' d'iscrizione
nell'elenco,
dell'eventuale stato di disoccupazione, nonche' del carico familiare
degli interessati. Sentite le organizzazioni sindacali, il richiamo viene
disposto dal
competente direttore regionale qualora il servizio debba essere espletato
in una provincia diversa da quella di residenza e dal Dipartimento dei
vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, qualora il servizio
debba essere espletato in una regione diversa da quella di residenza.
2. Il personale volontario, ad eccezione del funzionario tecnico antincendi,
viene impiegato presso i distaccamenti volontari con le seguenti modalita':
a) nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del
distaccamento volontario:
1) su segnalazione o richiesta diretta di intervento con contestuale
informazione della sala operativa del comando provinciale;
2) su richiesta di soccorso pervenuta direttamente al comando provinciale;
b) al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza, su
disposizione del comando provinciale.
3. Il personale volontario in forza presso i posti di vigilanza viene
impiegato analogamente con le modalita' indicate nei commi 1 e 2.
4. Nei casi di cui al comma 2 il comando provinciale deve essere costantemente
informato sulla natura e sviluppo del servizio di istituto svolto dalla
sede volontaria.
5. L'attivazione del funzionario tecnico antincendi volontario avviene
esclusivamente su disposizione del Comandante provinciale per specifiche
esigenze,
compreso il coordinamento di due o piu' distaccamenti volontari.
6. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge
13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, le prestazioni ed i
servizi direttamente
connessi, resi dal personale volontario di cui ai commi 1, 2, 3 e 5,
sono considerati richiami in servizio temporaneo.
Nota all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 70, e degli articoli 71 e 74, della legge
13 maggio 1961, n. 469 v., rispettivamente, nelle note all'art. 1 e all'art.
9.
Art. 19.
Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso
1. Il personale volontario in servizio negli appositi distaccamenti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dichiarato permanentemente inabile
al servizio
di soccorso da parte della commissione medica ospedaliera, purche'
tale condizione non pregiudichi l'ulteriore impiego, puo' svolgere mansioni
relative all'organizzazione interna delle predette sedi volontarie, ad
esclusione di impieghi operativi esterni.
2. L'interessato puo' presentare domanda per lo svolgimento delle mansioni
di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneita'
al servizio di soccorso.
Art. 20.
Cancellazione dagli elenchi del personale volontario
1. La cancellazione dall'elenco del personale volontario e' prevista
per:
a) decesso;
b) dimissioni volontarie presentate al comando provinciale di appartenenza;
c) raggiungimento dei limiti di eta', salvo quanto previsto dall'articolo
6, comma 3;
d) incapacita', insufficiente rendimento ed assenza ingiustificata
da turni ed esercitazioni, ai sensi dell'articolo 73 della legge 13 maggio
1961, n. 469;
e) mancata partecipazione o mancato superamento del corso di formazione
di cui all'articolo 9;
f) le ipotesi di cui all'articolo 35, commi 1, lettera c), e 2, della
legge 5 dicembre 1988, n. 521;
g) sopravvenuta inidoneita' psicofisica permanente e assoluta al servizio
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come prevista dal decreto ministeriale
in data 5 febbraio 2002, e successive modificazioni;
h) sopravvenuta incompatibilita', ai sensi dell'articolo 8.
Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 73 della legge 13 maggio 1961, n. 469:
«Art. 73. - E' esonerato dal servizio il personale volontario che
abbia dato prova di
incapacita' o insufficiente rendimento o che, nonostante diffidato
continui ad assentarsi, senza giustificato motivo, dalle esercitazioni
e dai turni prescritti».
- Si riporta il testo dell'art. 35, comma 1, lettera c), e comma 2,
della legge 5 dicembre 1988, n. 521: «Art. 35 (Disciplina per il
personale volontario).
- 1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
che viola i propri doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
(Omissis).
c) radiazione inflitta:
1) per maggiore gravita' delle infrazioni che danno luogo alla sospensione
dai richiami;
2) per le mancanze previste dall'art. 84 del citato testo unico.
2. Incorrono, altresi', nella radiazione, esclusa qualunque procedura
disciplinare:
a) coloro che hanno subito condanne penali per delitti dolosi;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione».
Art. 21.
Ordinamento gerarchico del personale volontario
1. Ai fini gerarchici il personale permanente e' sovraordinato al personale
volontario di pari grado.
2. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, si considera
gerarchicamente superiore chi possiede la maggiore anzianita' di servizio,
intesa come lo svolgimento di un maggior numero di interventi di soccorso.
A parita' di anzianita' di servizio, e' gerarchicamente superiore il maggiore
di eta'.
Art. 22.
Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario
1. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, della legge 13 maggio 1961, n.
469, e successive modificazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati,
hanno l'obbligo
di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi
del personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso
istituzionale sia per i
casi previsti dagli articoli 9 e 10.
2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere
conservato il posto di lavoro e 1'assenza dal servizio deve considerarsi
giustificata ad
ogni effetto di legge.
Nota all'art. 22:
Per il testo dell'art. 70, comma 4 della legge 13 maggio 1961, n. 469
v. nelle note all'art. 1.
Art. 23.
Onorificenze
1. Sono estese al personale volontario le norme per la concessione delle onorificenze previste per il personale permanente.
Art. 24.
Tessera di riconoscimento
1. Al personale volontario viene rilasciata apposita tessera di riconoscimento,
in conformita' alle vigenti disposizioni in materia per il personale permanente.
La tessera va immediatamente riconsegnata agli organi competenti in
caso di cancellazione dall'elenco.
Art. 25.
Vestiario ed equipaggiamento
1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale
volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l'impiego
nel servizio
di istituto, in conformita' alle vigenti disposizioni in materia di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
2. Il vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito
all'atto della cancellazione dagli elenchi.
Art. 26.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il personale volontario che, per cambio di residenza o domicilio,
viene iscritto nell'elenco del personale volontario di un altro comando
provinciale
conserva l'anzianita' e la qualifica precedentemente possedute.
2. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Dipartimento
dei vigili del fuoco nei settori di attivita' del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco,
possono prevedere anche l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature,
da trasferire, in comodato gratuito, per le necessita' dei distaccamenti
volontari
indicati nelle convenzioni stesse.
3. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570,
e dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonche' dell'articolo
13 della
legge 27 dicembre 1973, n. 850, nell'esercizio delle proprie funzioni,
i funzionari tecnici antincendi volontari, i capi reparto volontari e i
capi squadra
volontari sono ufficiali di polizia giudiziaria, mentre i vigili volontari
sono agenti di polizia giudiziaria.
4. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, agli
effetti del trattamento economico previsto dall'articolo 71 della legge
13 maggio 1961,
n. 469, e successive modificazioni, ai collaboratori tecnici antincendi
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari
previste dall'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. Il procedimento
per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale volontario
e' regolato dalle norme in vigore per il personale permanente.
6. Per assicurare modalita' organizzative coerenti con il programmato
sviluppo sul territorio della componente volontaria del Corpo nazionale
dei vigili del
fuoco, il reclutamento e l'iscrizione dei funzionari tecnici antincendi
volontari di cui all'articolo 5, nonche' il conferimento della qualifica
di capo reparto
volontario di cui agli articoli 12 e 14 vengono sospesi per un periodo
di cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
7. I funzionari tecnici antincendi volontari ed i capi reparto volontari
in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento espletano,
in via
ordinaria, funzioni di carattere organizzativo all'interno del distaccamento
volontario e dispongono, nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni,
esclusivamente
del personale volontario.
8. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e
successive modificazioni, al personale volontario che in seguito all'impiego
per attivita'
di soccorso, formazione o addestramento ha subito un infortunio comportante
l'inabilita' permanente ed assoluta, competono i benefici stabiliti in
materia
per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
ove applicabili.
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1941, n.
1570: «Art. 8. - 1. Ai fini della presente legge e nell'esercizio
delle loro funzioni, gli appartenenti
ai Corpi dei Vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti
di pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici
concessi agli
agenti della Forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali,
provinciali e comunali.
2. Gli ufficiali ed i sottufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria,
i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria.
3. Quando ricorrano eccezionali circostanze da valutarsi dai prefetti,
ai Corpi dei Vigili del fuoco possono essere affidati mansioni e lavori
per i quali il
personale dei Corpi stessi abbia particolari attitudini in dipendenza
dei servizi di istituto. L'incarico deve comunque avere carattere assolutamente
provvisorio».
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469:
«Art. 16. - 1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale
direttivo ed i sottufficiali
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono ufficiali di polizia
giudiziaria; i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria.
2. Essi godono, nei viaggi di servizio, degli stessi benefici concessi
agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza,
circa l'uso dei pubblici
trasporti statali, provinciali e comunali».
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 27 dicembre 1973, n.
850 (Aumento degli organici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco):
«Art. 13. - La qualifica attribuita dall'art. 16 della legge 13 maggio
1961, n. 409, al personale direttivo del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco, e' estesa al personale della carriera di concetto, ruolo tecnico,
del Corpo medesimo».
- Per il testo dell'art. 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469 v. nelle
note all'art. 9.
- Si riporta il testo dell'art. 35 della legge 5 dicembre 1988, n.
521 (Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei Vigili del
fuoco): «Art. 35 (Disciplina per il personale volontario). -
1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che
viola i propri doveri e' soggetto
alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) censura inflitta per lievi trasgressioni;
b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta per le mancanze
di cui agli articoli 80 e 81 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
c) radiazione inflitta:
1) per maggiore gravita' delle infrazioni che danno luogo alla sospensione
dai richiami;
2) per le mancanze previste dall'art. 84 del citato testo unico.
2. Incorrono, altresi', nella radiazione, esclusa qualunque procedura
disciplinare:
a) coloro che hanno subito condanne penali per delitti dolosi;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione.
3. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente
articolo e' regolato dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello
Stato, in quanto
compatibili.
4. La competenza in materia disciplinare per il personale volontario
e' devoluta alla commissione di disciplina del personale permanente.
5. Il personale volontario puo' essere sospeso dai richiami, con decreto
ministeriale, ove sia sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente
gravi,
o per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento
disciplinare».
- L'art. 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 sostituisce l'art.
71 della legge 13 maggio 1961, n. 469, per il cui testo si veda nelle note
all'art. 9.
Art. 27.
Interpretazione autentica e abrogazioni
1. L'abrogazione della parte seconda del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 699, disposta dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica
2 novembre 2000, n. 362, in materia di reclutamento, avanzamento ed
impiego del personale volontario si intende riferita esclusivamente agli
articoli in
contrasto con le disposizioni introdotte dal citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 362 del 2000.
2. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362.
Art. 28.
Invarianza degli oneri
1. L'attuazione del presente regolamento non puo' comportare in ogni
caso oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto,
munito
del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 326
Tabella I
(prevista dagli articoli 5, comma1, lettera d) e 6, comma 1, lettera
c)
REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI PER L'ACCESSO NEI QUADRI DEL
PERSONALE
VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
Art.1.
1. I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso
i soggetti per l'accesso nei quadri del personale volontario del Corpo
nazionale
dei vigili del fuoco sono i seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica e piena integrita' psichica;
b) statura non inferiore a metri 1,62;
c) peso corporeo contenuto nei limiti previsti dalla seguente formula:
I.M.C. = p/(h x h) I.M.C. = indice di massa corporea p = peso corporeo
(espresso in chilogrammi) h = altezza (espressa in metri) indice di
massa corporea (I.M.C.) non superiore a 30 come valore per il peso corporeo
massimo, non inferiore a 20 come valore per il peso corporeo minimo
per gli uomini e non inferiore a 18 per le donne;
d) normalita' del senso cromatico, determinato mediante corretta visione
dei colori fondamentali (test delle matassine di lana colorate);
e) normalita' del campo visivo e della motilita' oculare;
f) acutezza visiva: per il profilo di vigile del fuoco volontario,
visus naturale uguale o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a
6/10 nell'occhio
che vede meno, non e' ammessa la correzione con lenti; - per il profilo
da funzionario tecnico antincendi volontario, visus naturale uguale o superiore
a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno
e' ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purche'
la differenza
tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie;
g) percezione della voce di conversazione a sei metri da ciascun orecchio,
con esclusione di uso di protesi acustica;
h) apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria: a
tal fine viene considerata sufficiente la masticazione quando siano presenti
o due coppie
di molari o tre coppie tra molari e premolari, purche' in ingranaggio
in occlusione, comunque il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi
fissa non
puo' essere superiore a sedici elementi.
Art. 2.
Art. 3.
Tabella II
(prevista dagli articoli 12, comma 3; 13, comma 3; 14, comma 3; 15,
comma 3)
MATERIE DI ESAME PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI CAPO REPARTO VOLONTARIO
L'esame di fine corso per il conferimento dei posti di capo reparto
volontario verte sui seguenti argomenti: il Corpo nazionale VV.FF.;
codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.; adempimenti amministrativi;
struttura del rapporto di lavoro; miglioramento della sicurezza e della
salute sul luogo di lavoro (decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626); attrezzature di protezione individuale; costruzioni e dissesti
statici;
sostanze pericolose; strategia e tattica di intervento; polizia giudiziaria;
la protezione civile; la pianificazione dell'emergenza;
le calamita' naturali; il rischio industriale; la cartografia.
Materie di esame per il conferimento della qualifica di capo squadra volontario
L'esame di fine corso per il conferimento dei posti di capo squadra
volontario verte sui seguenti argomenti: il Corpo nazionale VV.FF.;
codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.; adempimenti amministrativi;
la protezione civile; miglioramento della sicurezza e della salute
sul luogo di lavoro (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626);
attrezzature di protezione individuale; costruzioni e dissesti statici;
sostanze pericolose; strategia e tattica di intervento; polizia giudiziaria;
impianti tecnologici.