Gazzetta
Ufficiale N. 87
del 13 Aprile 2006
DIRETTIVA DEL
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006
Coordinamento delle
iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di
soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti
stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di
strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1 del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in
cui e' previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, tra
l'altro, promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province,
dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni
altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul
territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrita' della
vita;
Visto l'art. 5, comma 5, dello stesso decreto-legge 7 settembre 2001,
n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, in cui e' previsto che secondo le direttive del Presidente del
Consiglio dei Ministri, il Capo del Dipartimento della protezione
civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti
pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le
indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalita' di
coordinamento operativo in materia di protezione civile;
Premesso:
che le esigenze di spostamento sul territorio nazionale hanno
determinato un incremento del numero di persone che si avvalgono dei
mezzi ferroviari, marittimi ed aerei e che altrettanto elevato e' il
traffico veicolare sulle strade per il trasporto di persone e merci;
che, nonostante le azioni di prevenzione adottate per garantire la
sicurezza dei trasporti, continuano ad essere frequenti incidenti gravi
che vedono coinvolte un gran numero di persone;
che rilevante e' la pericolosita' connessa ad incidenti con presenza di
sostanze pericolose, sia per quanto puo' avvenire durante il loro
trasporto sia negli stabilimenti industriali, e, pertanto, nonostante
l'adozione di misure di sicurezza, resta elevato il rischio per la
popolazione;
che sull'intero territorio nazionale si manifestano, spesso in modo non
prevedibile, fenomeni di crolli ed esplosioni di strutture che in molti
casi coinvolgono anche un gran numero di persone;
Tenuto conto:
che, in occasione di incidenti di questo tipo, l'intervento delle
diverse strutture operative preposte al soccorso, seppur tempestivo ed
organizzato, perde di efficacia e di efficienza in assenza di
un'adeguata attivita' di coordinamento complessivo delle operazioni;
che la ripercussione di alcuni incidenti, anche con un'area di impatto
apparentemente limitata, puo', di fatto, rivelarsi estremamente ampia,
coinvolgendo un numero elevato di persone;
che all'impegno dedicato alla ricerca e al soccorso di vittime e feriti
sul luogo dell'incidente deve necessariamente affiancarsi un'attivita'
di informazione ed assistenza alla popolazione non direttamente
coinvolta dall'evento;
che un corretto flusso delle informazioni tra le sale operative dei
diversi enti, amministrazioni e societa' coinvolte, a diverso titolo,
nella gestione dell'emergenza consente una migliore valutazione
dell'evento, garantisce una maggiore tempestivita' dell'intervento
coordinato e favorisce il concorso di tutte le componenti e le
strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
Considerato:
che un'organica strategia di intervento deve prevedere un progetto di
coordinamento che eviti sovrapposizioni e dispersione di energie umane
e finanziarie, pur nel rispetto delle competenze e dei ruoli dei
soggetti competenti all'attuazione degli interventi di soccorso ed
assistenza;
che si rende indispensabile fornire alle componenti e alle strutture
operative della protezione civile, di cui agli articoli 6 ed 11 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, adeguate indicazioni affinche' si
raggiunga il necessario coordinamento operativo nella gestione di
emergenze connesse ad incidenti;
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
E m a n a
la seguente direttiva:
Al fine di conseguire uniformita' di
indirizzo e di azione, il Capo
del Dipartimento della protezione civile vorra' fornire alle diverse
componenti e strutture operative, le indicazioni necessarie a garantire
il coordinamento operativo di emergenze dovute ad incidenti stradali,
ferroviari, aerei ed in mare, ad esplosioni e crolli di
strutture e ad incidenti con presenza di sostanze pericolose.
In particolare provvedera' a:
definire un adeguato flusso di informazioni tra le sale operative
territoriali e centrali delle componenti e strutture operative
competenti a svolgere attivita' di soccorso e di assistenza alla
popolazione in occasione di incidenti che coinvolgono un gran numero di
persone, in modo da assicurare l'immediata attivazione del sistema di
protezione civile;
individuare le attivita' prioritarie da porre in essere in caso di
emergenza attribuendo compiti alle componenti e strutture operative che
intervengono;
assegnare le funzioni relative alla prima assistenza alla popolazione e
alla diffusione delle informazioni.
Ciascuna delle componenti e strutture operative destinatarie delle
indicazioni fornite dal Capo del Dipartimento della protezione civile,
per quanto di propria competenza e ad integrazione di quanto previsto
dalle proprie procedure, sulla base delle predette indicazioni, si
attivera' per definire le modalita' ritenute piu'
idonee per il conseguimento delle finalita' di cui alla presente
direttiva.
Roma, 6 aprile 2006
Il Presidente: Berlusconi