Decreto del Presidente della Repubblica
2 novembre 2000, n° 362

Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n° 1570;
Visto il regi decreto 16 marzo 1942, n° 699;
Vista la legge 13 maggio 1961, n°469;
Vista la legge 8 dicembre 1970, n° 996, ed in particolare l’articolo 13, terzo comma;
Visto l’articolo 17 del decreto - legge 4 agosto 1987, n°325, convertito con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n° 402;
Visto l’articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n°521;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n°225;
Visto l’articolo 1, comma 6 del decreto - legge 1° ottobre 1996, n°512, convertito, con modificazione dalla legge 28 novembre 1996, n°609;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n°29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n° 127, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n° 400;
Unito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 6 marzo 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000;
Sulla proposta del ministro dell’interno, di concerto con il ministro per la funzione pubblica;

EMANA
Il seguente regolamento:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Personale volontario

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è costituito da:
a)  vigili volontari iscritti a domanda negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n°996, di seguito denominati “ vigili volontari a domanda”;
b)  ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d’ufficio negli elenchi dei comandi provinciali ai sensi dell’articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n° 996, di seguito denominati “ vigili volontari ex ausiliari di leva “.
3. Il personale volontario non è vincolato da rapporto d’impiego con l’amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformità a quanto disposto dall’articolo 14 della legge 13 maggio 1961, n° 469.

Art. 2
Elenchi del personale volontario

1. In ogni comando provinciale sono istituiti due elenchi del personale volontario denominati A e B:
a) nell’elenco A è iscritto il personale volontario per le esigenze operative del comando provinciale;
c)  nell’elenco B è iscritto il personale volontario per le esigenze operative dei distaccamenti volontari e dei posti di vigilanza, di cui all’articolo 10 della legge 13 maggio 1961, n° 469.

Art. 3
Qualifiche

1. Per il personale volontario iscritto nell’elenco A è prevista la qualifica unica di vigile volontario.
2. Per il personale volontario iscritto nell’elenco B sono previste le seguenti qualifiche:
a) funzionario tecnico antincendi volontario;
b) capo reparto volontario;
c) capo squadra volontario;
d) vigile volontario.
3. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità, previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attività inerenti al soccorso.
4. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati,  ai fini della determinazione di doveri, compiti e responsabilità, ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 4
Contingente del personale volontario

1. Presso ciascun distaccamento volontario il contingente del personale volontario di cui all’articolo 3, comma 2 è determinato come segue:
a) un funzionario tecnico antincendi volontario;
b) un capo reparto volontario;
c) quattro capi squadra volontari;
d) almeno dieci vigili volontari

Capo II

RECLUTAMENTO

Art. 5
Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari

1. I funzionari tecnici antincendi volontari sono reclutati, nei limiti del contingente di cui all’articolo 4, tra coloro che ne facciano domanda e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) laurea in ingegneria, architettura, geologia;
diploma di geometra o perito industriale ed equipollenti;
c) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;
d) idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente decreto, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi, a tali fini, anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) età non inferiore agli anni ventidue e non superiore a quaranta anni;
f) residenza in comune della propria sede del comando per il quale si richiede l’iscrizione;
g) godimento dei diritti politici;
h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
i) possesso del requisito delle qualità morali  e di condotta di cui all’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni;
j) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
2. Può presentare domanda per il reclutamento e l’iscrizione quale funzionario tecnico antincendi, il personale volontario appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra e capo reparto, in possesso del titolo di studio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b). In tal caso non trova applicazione il limite massimo di età previsto dal comma 1, lettera e), del presente articolo.
3. Gli aspiranti funzionari tecnici antincendi volontari devono presentare l’istanza di iscrizione esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza.
4. Nell’ipotesi di presentazione delle domande in numero superiore a quello dei posti disponibili, l’amministrazione, ai fini del reclutamento e dell’iscrizione nell’elenco B dei funzionari tecnici antincendi volontari, procederà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 6
Regolamento ed iscrizione dei vigili volontari

1. I vigili volontari a domanda sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
c) specializzazione professionale in uno dei mestieri attinenti al servizio d’istituto;
d) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;
e) idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi, a tali fini, anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
f) età non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni;
g) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l’iscrizione;
h) godimento dei diritti politici;
i) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
j) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta, di cui all’articolo 36, sesto comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
k) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
2. Entro sei mesi dalla cancellazione d’ufficio dagli elenchi del personale volontario, per raggiungimento dei limiti di età, fissato dalla normativa vigente a quarantacinque anni, i vigili volontari ex ausiliari di leva possono presentare la domanda di iscrizione quali vigili volontari nell’elenco A o nell’elenco B, conservando l’anzianità conseguita.
3. Ai fini dell’iscrizione negli elenchi A o B di cui all’articolo 3, gli aspiranti vigili volontari di cui al comma 1 devono indicare, nell'istanza di iscrizione, da presentarsi esclusivamente tramite il comando di residenza, se intendano prestare la propria attività per le esigenze operative del comando provinciale ovvero presso i distaccamenti volontari e i posti di vigilanza.
4. I vigili volontari ex ausiliari di leva sono iscritti d'ufficio nell'elenco A ed hanno la facoltà di optare per l'iscrizione nell'elenco B.
5. Per l'iscrizione nell'elenco B, il personale volontario deve possedere il domicilio effettivo nell'ambito del territorio di competenza del distaccamento di cui chiede di far parte. In assenza di questo requisito il capo distaccamento deve rappresentare al competente comando provinciale la possibilità di impiego effettivo nel servizio istituzionale.

Art. 7
Reclutamento ed iscrizioni negli elenchi del personale volontario, del personale permanente cessato volontariamente dal servizio

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, i
funzionari tecnici antincendi volontari  possono, altresì, essere reclutati a domanda, nei limiti del contingente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di ispettore e collaboratore tecnico antincendi ed il personale con qualifica dirigenziale, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 6, i     vigili volontari possono, altresì, essere reclutati, a domanda, tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di vigile, capo squadra e capo reparto, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.
3. Per il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 2, non trova applicazione il limite massimo di età previsto dagli articoli 5, comma 1, lettera e), e 6, comma 1, lettera f).

Art. 8
Incompatibilità

1. Non possono essere iscritti negli elenchi del personale volontario:
a) il personale permanente in servizio nel corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) il personale delle forze armate, forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine e alla sicurezza pubblica;
c) coloro che presentano servizio, a qualsiasi titolo, presso società e imprese che operano nel campo della prevenzione ed estinzione degli incendi.

Art. 9
Corsi di formazione del personale volontario

I funzionari tecnici antincendi volontari e i vigili volontari a domanda, iscritti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento, prima di essere impiegati nel servizio di istituto, devono partecipare, entro novanta giorni dalla data di iscrizione negli elenchi, al corso di formazione a carattere tecnico - privato, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell’interno. E’ facoltà dell’interessato chiedere l’ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito negativo del primo. Un ulteriore esito negativo determinerà la cancellazione dagli elenchi del personale volontario.
2. I funzionari tecnici antincendi volontari, i capi reparto e i capi squadra volontari possono partecipare ai corsi di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo massimo di trenta giorni l’anno.
3. Il personale impiegato per corsi di formazione presso i comandi provinciali di appartenenza, il cui periodo di impiego giornaliero è superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio.
4. Ai fini di cui all’articolo 70, terzo comma, e 71, della legge 13 maggio 1961, n° 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di formazione non sono considerati richiami in servizio temporaneo.

 

Art.10
Corsi periodici di addestramento del personale volontario

1. Il personale volontario iscritto nell’elenco A è tenuto all’addestramento periodico, secondo le modalità stabilite dal comando provinciale di appartenenza. L’impiego per l’addestramento di almeno cinque ore mensili deve essere svolto sotto la diretta responsabilità del comandante.
2. Il personale volontario iscritto nell’elenco B è tenuto all’addestramento periodico, con cadenza mensile, presso il distaccamento volontario di appartenenza. L’impiego per l’addestramento per almeno cinque ore mensili, frazionabili in due periodi, deve essere svolto sotto la diretta responsabilità del capo distaccamento.
3. I funzionari tecnici antincendi, i capi reparto e i capi squadra volontari possono essere chiamati a partecipare ai corsi di addestramento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ritenuti necessari.
4. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, e 71 della legge 13 maggio 1961, n° 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi periodici di addestramento non sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Art, 11
Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario

1. Il capo del distaccamento volontario è responsabile, in conformità alle disposizioni impartite dal competente comando provinciale, dell’organizzazione dei servizi e dell’attività interna del distaccamento nonché della manutenzione dei beni dell’amministrazione.
2. L’incarico, della durata di cinque anni e rinnovabile, è conferito dal competente comandante provinciale, con formale provvedimento, al personale volontario iscritto nell’elenco B, con un’anzianità di iscrizione di almeno cinque anni, che sia ritenuto idoneo sulla base della comprovata maggiore esperienza ed attitudine professionale.

Art. 12
Tessera di riconoscimento

1. Al personale volontario viene rilasciata apposita tessera di riconoscimento, in conformità alle vigenti disposizioni in materia. La tessera dovrà essere immediatamente riconsegnata agli organi competenti in caso di cancellazione dagli elenchi.

Capo III

AVANZAMENTO
Art. 13
Conferimento della qualifica di capo reparto volontario

1. La qualifica di capo reparto volontario è conferita nel limite contingente di cui all’articolo 4, attraverso la partecipazione con esito positivo, ad un corso di formazione, di quattro settimane anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo l’anzianità nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari che abbiano presentato istanza di avanzamento, che siano iscritti nell’elenco B con una anzianità nella qualifica non inferiore ai cinque anni e che abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi due anni.
3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all’esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II, allegata al presente regolamento.

Art. 14
Conferimento della qualifica di capo squadra volontario

1. La qualifica di capo squadra volontario è conferita nel limite del contingente di cui all’articolo 4, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione, di quattro settimane anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo l’anzianità nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari iscritti nell’elenco B da oltre cinque anni, che abbiano presentato istanza di avanzamento ed abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi due anni.
3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all’esame finale consistente in una prova scritta da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II, allegata al presente decreto.

Art.15
Commissioni esaminatrici

1. La commissione esaminatrice per il conferimento della qualifica di capo reparto e quella per il conferimento della qualifica di capo squadra, di cui agli articoli 12 e 13, sono nominate con decreto ministeriale e sono composte da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente, e da due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava. Le funzioni di segretario sono svolti da un impiegato avente qualifica no inferiore alla settima.
2. Le commissioni di cui al comma 1, valutano gli elaborati degli esami finali, svolti presso i comandi provinciali, e provvedono alla formazione delle relative graduatorie, per ciascun distaccamento volontario.

Art. 16
Modalità di espletamento delle procedure di avanzamento

1. Con circolare ministeriale, sono comunicati ai comandi provinciali sia il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari per le qualifiche di capo reparto e capo squadra volontari, sia le modalità di espletamento delle relative procedure di avanzamento.
2. Le domande di partecipazione alle singole procedure di avanzamento devono essere presentate, esclusivamente, tramite i comandi provinciali dei vigili del fuoco di appartenenza, dal personale con domicilio effettivo nel territorio del distaccamento per il quale concorre.

Capo IV
IMPIEGO

Art. 17
Modalità di impiego del personale volontario

1. Il personale volontario iscritto nell’elenco A è richiamato in servizio nelle ipotesi previste dall’articolo 70 della legge 13 maggio 1961, numero 469, e successive modificazioni e integrazioni. Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilità del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione del Ministero dell’interno e sulla base dei criteri dell’anzianità di iscrizione negli elenchi, dell’eventuale stato di disoccupazione, nonché del carico familiare degli interessati.
2. L’impiego del personale volontario iscritto nell’elenco B avviene:
a) nell’ambito della circoscrizione di competenza, autonomamente:
1) su segnalazione o richiesta diretta di intervento alla sede di appartenenza;
2) su richiesta di soccorso pervenuta direttamente al Comando provinciale;
b) al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza, su disposizione del comando provinciale.
3. Nei casi di cui al comma 2 il Comando provinciale deve essere costantemente informato sulla natura e sviluppo del servizio di istituto svolto dalla sede volontaria.
4. I funzionari tecnici antincendi volontari operano:
a) nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, autonomamente, su richiesta diretta di intervento di soccorso pervenuta al distaccamento volontario assumendo, se del caso, la direzione tecnica della squadra volontaria;
b)  al di fuori della circoscrizione di competenza, su disposizione del comando provinciale, per incarichi specifici rivolti alla direzione tecnica della componente volontaria.

Art. 18
Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso

1. il personale volontario in servizio negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dichiarato permanentemente inabile al servizio di soccorso da parte della commissione medica ospedaliera purché tale condizione non pregiudichi l’ulteriore impiego, può svolgere mansioni relative all’organizzazione interna delle predette sedi volontarie, ad esclusione di impieghi operativi esterni.

Art.19
Cancellazione dagli elenchi del personale volontario

1. La cancellazione dagli elenchi del personale volontario è prevista per:
a) decesso;
b) dimissioni volontarie presentate al comando provinciale di appartenenza;
c) raggiungimento dei limiti di età;
d) incapacità, insufficiente rendimento ed assenza ingiustificata da turno ed esercitazioni, ai sensi dell’articolo 73 della legge 13 maggio 1961 n. 469;
e) mancato superamento del corso di formazione di cui all’articolo 9 del presente decreto;
f) le ipotesi di cui all’articolo 35, comma 1, lettera c) e comma 2 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;
g) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’articolo 8.

Art.20
Ordinamento gerarchico

1. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, si considera gerarchicamente superiore che possiede la maggiore anzianità negli elenchi. A parità di anzianità di iscrizione, è gerarchicamente superiore il maggiore di età.

Art. 21
Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario

1. Ai sensi dell’articolo 70, comma 4, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l’obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi del personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso istituzionale sia per i casi previsti dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere conservato il posto di lavoro e l’assenza dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge.

Art. 22
Onorificenze

1. Sono estese al personale volontario le norme per la concessione delle onorificenze previste per il presente personale.

Art.23
Vestiario ed equipaggiamento

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l’impiego nel servizio di istituto in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
2. Il vestiario e l’equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all’atto della cancellazione dagli elenchi.

Art.24
Disposizioni transitorie e finali

1. Il personale volontario appartenente alle qualifiche di primo e secondo ufficiale, che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risulti ancora iscritto negli elenchi del personale volontario, è inquadrato, con decorrenza dalla stessa data, nella qualifica di funzionario tecnico antincendio volontario.
2. I capi squadra volontari, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultino assegnati, negli ultimi cinque anni, presso distaccamenti volontari, sono inquadrati, con decorrenza dalla stessa data, nella qualifica di capo reparto volontario nei limiti del contingente stabilito all’articolo 4 per ciascun distaccamento.
3. Il personale volontario iscritto nell’elenco B e trasferito, per cambio di residenza o domicilio, in altro distaccamento volontario, è iscritto presso la nuova sede di servizio volontario, nei limiti del contingente previsto dall’articolo 4 per le relative qualifiche conservando l’anzianità e la qualifica precedentemente posseduta.
4. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Ministro dell’interno nei settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono prevedere anche l’acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da trasferire, in comodato gratuito, per le necessità dei distaccamenti volontari, indicati nelle convenzioni stesse.
5. Ai sensi dell’articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell’articolo 16 della legge 13 marzo 1961, n. 469, nonché dell’articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 850 nell’esercizio delle proprie funzioni, i funzionari tecnici antincendi volontari, i caporeparto volontari e capi squadra volontari sono ufficiale di polizia giudiziaria, mentre i vigili volontari sono agenti di polizia giudiziaria.
6. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, agli effetti del trattamento economico previsto dall’articolo 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469, ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale volontario è regolato dalle norme in vigore per il personale permanente.
8. Ai sensi dell’articolo 15 della legge 8 dicembre 1870, n. 996, e successive modificazioni ed integrazioni, al personale volontario che in seguito all’impiego per l’attività di soccorso, formazione o addestramento, ha subito un infortunio comportante l’inabilità permanente ed assoluta, competono gli analoghi benefici stabiliti in materia per il personale permanente ed ausiliario di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art.25
Abrogazione

1. Sono abrogate le norme contenenti nella parte II del regio decreto 16 marzo 1942 n. 699.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 2000

CIAMPI