Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n° 1570;
Visto il regi decreto 16 marzo 1942, n° 699;
Vista la legge 13 maggio 1961, n°469;
Vista la legge 8 dicembre 1970, n° 996, ed in particolare l’articolo
13, terzo comma;
Visto l’articolo 17 del decreto - legge 4 agosto 1987, n°325, convertito
con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n° 402;
Visto l’articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n°521;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n°225;
Visto l’articolo 1, comma 6 del decreto - legge 1° ottobre 1996,
n°512, convertito, con modificazione dalla legge 28 novembre 1996,
n°609;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n°29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n° 127, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n° 400;
Unito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi, nell’adunanza del 6 marzo 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 22 settembre 2000;
Sulla proposta del ministro dell’interno, di concerto con il ministro
per la funzione pubblica;
EMANA
Il seguente regolamento:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Personale volontario
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
è costituito da:
a) vigili volontari iscritti a domanda negli elenchi dei comandi
provinciali, ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n°996,
di seguito denominati “ vigili volontari a domanda”;
b) ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d’ufficio negli
elenchi dei comandi provinciali ai sensi dell’articolo 12 della legge 8
dicembre 1970, n° 996, di seguito denominati “ vigili volontari ex
ausiliari di leva “.
3. Il personale volontario non è vincolato da rapporto d’impiego
con l’amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i
propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformità
a quanto disposto dall’articolo 14 della legge 13 maggio 1961, n° 469.
Art. 2
Elenchi del personale volontario
1. In ogni comando provinciale sono istituiti due elenchi del personale
volontario denominati A e B:
a) nell’elenco A è iscritto il personale volontario per le esigenze
operative del comando provinciale;
c) nell’elenco B è iscritto il personale volontario per
le esigenze operative dei distaccamenti volontari e dei posti di vigilanza,
di cui all’articolo 10 della legge 13 maggio 1961, n° 469.
Art. 3
Qualifiche
1. Per il personale volontario iscritto nell’elenco A è prevista
la qualifica unica di vigile volontario.
2. Per il personale volontario iscritto nell’elenco B sono previste
le seguenti qualifiche:
a) funzionario tecnico antincendi volontario;
b) capo reparto volontario;
c) capo squadra volontario;
d) vigile volontario.
3. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le
vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità,
previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle
attività inerenti al soccorso.
4. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati,
ai fini della determinazione di doveri, compiti e responsabilità,
ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
Art. 4
Contingente del personale volontario
1. Presso ciascun distaccamento volontario il contingente del personale
volontario di cui all’articolo 3, comma 2 è determinato come segue:
a) un funzionario tecnico antincendi volontario;
b) un capo reparto volontario;
c) quattro capi squadra volontari;
d) almeno dieci vigili volontari
Capo II
RECLUTAMENTO
Art. 5
Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari
1. I funzionari tecnici antincendi volontari sono reclutati, nei limiti
del contingente di cui all’articolo 4, tra coloro che ne facciano domanda
e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) laurea in ingegneria, architettura, geologia;
diploma di geometra o perito industriale ed equipollenti;
c) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;
d) idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo
i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente decreto, a cura
dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi, a tali fini,
anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) età non inferiore agli anni ventidue e non superiore a quaranta
anni;
f) residenza in comune della propria sede del comando per il quale
si richiede l’iscrizione;
g) godimento dei diritti politici;
h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
i) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta
di cui all’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n° 29, e successive modificazioni;
j) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
2. Può presentare domanda per il reclutamento e l’iscrizione
quale funzionario tecnico antincendi, il personale volontario appartenente
alle qualifiche di vigile, capo squadra e capo reparto, in possesso del
titolo di studio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b). In tal caso
non trova applicazione il limite massimo di età previsto dal comma
1, lettera e), del presente articolo.
3. Gli aspiranti funzionari tecnici antincendi volontari devono presentare
l’istanza di iscrizione esclusivamente tramite il comando provinciale di
residenza.
4. Nell’ipotesi di presentazione delle domande in numero superiore
a quello dei posti disponibili, l’amministrazione, ai fini del reclutamento
e dell’iscrizione nell’elenco B dei funzionari tecnici antincendi volontari,
procederà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Art. 6
Regolamento ed iscrizione dei vigili volontari
1. I vigili volontari a domanda sono reclutati fra coloro che ne facciano
domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
c) specializzazione professionale in uno dei mestieri attinenti al
servizio d’istituto;
d) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;
e) idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo
i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento,
a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi, a tali
fini, anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
f) età non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque
anni;
g) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale
si richiede l’iscrizione;
h) godimento dei diritti politici;
i) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
j) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta,
di cui all’articolo 36, sesto comma, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni;
k) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
2. Entro sei mesi dalla cancellazione d’ufficio dagli elenchi del personale
volontario, per raggiungimento dei limiti di età, fissato dalla
normativa vigente a quarantacinque anni, i vigili volontari ex ausiliari
di leva possono presentare la domanda di iscrizione quali vigili volontari
nell’elenco A o nell’elenco B, conservando l’anzianità conseguita.
3. Ai fini dell’iscrizione negli elenchi A o B di cui all’articolo
3, gli aspiranti vigili volontari di cui al comma 1 devono indicare, nell'istanza
di iscrizione, da presentarsi esclusivamente tramite il comando di residenza,
se intendano prestare la propria attività per le esigenze operative
del comando provinciale ovvero presso i distaccamenti volontari e i posti
di vigilanza.
4. I vigili volontari ex ausiliari di leva sono iscritti d'ufficio
nell'elenco A ed hanno la facoltà di optare per l'iscrizione nell'elenco
B.
5. Per l'iscrizione nell'elenco B, il personale volontario deve possedere
il domicilio effettivo nell'ambito del territorio di competenza del distaccamento
di cui chiede di far parte. In assenza di questo requisito il capo distaccamento
deve rappresentare al competente comando provinciale la possibilità
di impiego effettivo nel servizio istituzionale.
Art. 7
Reclutamento ed iscrizioni negli elenchi del personale volontario,
del personale permanente cessato volontariamente dal servizio
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, i
funzionari tecnici antincendi volontari possono, altresì,
essere reclutati a domanda, nei limiti del contingente di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a), tra il personale permanente appartenente ai profili
professionali di ispettore e collaboratore tecnico antincendi ed il personale
con qualifica dirigenziale, cessato volontariamente dal servizio da non
oltre sei mesi.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 6, i
vigili volontari possono, altresì, essere reclutati, a domanda,
tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di vigile,
capo squadra e capo reparto, cessato volontariamente dal servizio da non
oltre sei mesi.
3. Per il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 2, non trova
applicazione il limite massimo di età previsto dagli articoli 5,
comma 1, lettera e), e 6, comma 1, lettera f).
Art. 8
Incompatibilità
1. Non possono essere iscritti negli elenchi del personale volontario:
a) il personale permanente in servizio nel corpo nazionale dei vigili
del fuoco;
b) il personale delle forze armate, forze di polizia e delle altre
istituzioni pubbliche preposte all'ordine e alla sicurezza pubblica;
c) coloro che presentano servizio, a qualsiasi titolo, presso società
e imprese che operano nel campo della prevenzione ed estinzione degli incendi.
Art. 9
Corsi di formazione del personale volontario
I funzionari tecnici antincendi volontari e i vigili volontari a domanda,
iscritti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, prima di essere impiegati nel servizio di istituto, devono
partecipare, entro novanta giorni dalla data di iscrizione negli elenchi,
al corso di formazione a carattere tecnico - privato, secondo i programmi
stabiliti dal Ministero dell’interno. E’ facoltà dell’interessato
chiedere l’ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito
negativo del primo. Un ulteriore esito negativo determinerà la cancellazione
dagli elenchi del personale volontario.
2. I funzionari tecnici antincendi volontari, i capi reparto e i capi
squadra volontari possono partecipare ai corsi di formazione promossi dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo massimo di trenta giorni
l’anno.
3. Il personale impiegato per corsi di formazione presso i comandi
provinciali di appartenenza, il cui periodo di impiego giornaliero è
superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio.
4. Ai fini di cui all’articolo 70, terzo comma, e 71, della legge 13
maggio 1961, n° 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza
ai corsi di formazione non sono considerati richiami in servizio temporaneo.
1. Il personale volontario iscritto nell’elenco A è tenuto all’addestramento
periodico, secondo le modalità stabilite dal comando provinciale
di appartenenza. L’impiego per l’addestramento di almeno cinque ore mensili
deve essere svolto sotto la diretta responsabilità del comandante.
2. Il personale volontario iscritto nell’elenco B è tenuto all’addestramento
periodico, con cadenza mensile, presso il distaccamento volontario di appartenenza.
L’impiego per l’addestramento per almeno cinque ore mensili, frazionabili
in due periodi, deve essere svolto sotto la diretta responsabilità
del capo distaccamento.
3. I funzionari tecnici antincendi, i capi reparto e i capi squadra
volontari possono essere chiamati a partecipare ai corsi di addestramento
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ritenuti necessari.
4. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, e 71 della legge 13
maggio 1961, n° 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza
ai corsi periodici di addestramento non sono considerati richiami in servizio
temporaneo.
Art, 11
Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario
1. Il capo del distaccamento volontario è responsabile, in conformità
alle disposizioni impartite dal competente comando provinciale, dell’organizzazione
dei servizi e dell’attività interna del distaccamento nonché
della manutenzione dei beni dell’amministrazione.
2. L’incarico, della durata di cinque anni e rinnovabile, è
conferito dal competente comandante provinciale, con formale provvedimento,
al personale volontario iscritto nell’elenco B, con un’anzianità
di iscrizione di almeno cinque anni, che sia ritenuto idoneo sulla base
della comprovata maggiore esperienza ed attitudine professionale.
Art. 12
Tessera di riconoscimento
1. Al personale volontario viene rilasciata apposita tessera di riconoscimento, in conformità alle vigenti disposizioni in materia. La tessera dovrà essere immediatamente riconsegnata agli organi competenti in caso di cancellazione dagli elenchi.
Capo III
AVANZAMENTO
Art. 13
Conferimento della qualifica di capo reparto volontario
1. La qualifica di capo reparto volontario è conferita nel limite
contingente di cui all’articolo 4, attraverso la partecipazione con esito
positivo, ad un corso di formazione, di quattro settimane anche non consecutive,
organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo l’anzianità nella qualifica
e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi
squadra volontari che abbiano presentato istanza di avanzamento, che siano
iscritti nell’elenco B con una anzianità nella qualifica non inferiore
ai cinque anni e che abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi
due anni.
3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione
di almeno 18/30 all’esame finale, consistente in una prova scritta, da
svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella
II, allegata al presente regolamento.
Art. 14
Conferimento della qualifica di capo squadra volontario
1. La qualifica di capo squadra volontario è conferita nel limite
del contingente di cui all’articolo 4, attraverso la partecipazione, con
esito positivo, ad un corso di formazione, di quattro settimane anche non
consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo l’anzianità nella qualifica
e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili
volontari iscritti nell’elenco B da oltre cinque anni, che abbiano presentato
istanza di avanzamento ed abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi
due anni.
3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione
di almeno 18/30 all’esame finale consistente in una prova scritta da svolgersi
anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II, allegata
al presente decreto.
Art.15
Commissioni esaminatrici
1. La commissione esaminatrice per il conferimento della qualifica di
capo reparto e quella per il conferimento della qualifica di capo squadra,
di cui agli articoli 12 e 13, sono nominate con decreto ministeriale e
sono composte da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
con funzioni di presidente, e da due funzionari con qualifica non inferiore
alla ottava. Le funzioni di segretario sono svolti da un impiegato avente
qualifica no inferiore alla settima.
2. Le commissioni di cui al comma 1, valutano gli elaborati degli esami
finali, svolti presso i comandi provinciali, e provvedono alla formazione
delle relative graduatorie, per ciascun distaccamento volontario.
Art. 16
Modalità di espletamento delle procedure di avanzamento
1. Con circolare ministeriale, sono comunicati ai comandi provinciali
sia il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari per
le qualifiche di capo reparto e capo squadra volontari, sia le modalità
di espletamento delle relative procedure di avanzamento.
2. Le domande di partecipazione alle singole procedure di avanzamento
devono essere presentate, esclusivamente, tramite i comandi provinciali
dei vigili del fuoco di appartenenza, dal personale con domicilio effettivo
nel territorio del distaccamento per il quale concorre.
Capo IV
IMPIEGO
Art. 17
Modalità di impiego del personale volontario
1. Il personale volontario iscritto nell’elenco A è richiamato
in servizio nelle ipotesi previste dall’articolo 70 della legge 13 maggio
1961, numero 469, e successive modificazioni e integrazioni. Il richiamo
viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilità del competente
comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione del
Ministero dell’interno e sulla base dei criteri dell’anzianità di
iscrizione negli elenchi, dell’eventuale stato di disoccupazione, nonché
del carico familiare degli interessati.
2. L’impiego del personale volontario iscritto nell’elenco B avviene:
a) nell’ambito della circoscrizione di competenza, autonomamente:
1) su segnalazione o richiesta diretta di intervento alla sede di appartenenza;
2) su richiesta di soccorso pervenuta direttamente al Comando provinciale;
b) al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza, su
disposizione del comando provinciale.
3. Nei casi di cui al comma 2 il Comando provinciale deve essere costantemente
informato sulla natura e sviluppo del servizio di istituto svolto dalla
sede volontaria.
4. I funzionari tecnici antincendi volontari operano:
a) nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, autonomamente,
su richiesta diretta di intervento di soccorso pervenuta al distaccamento
volontario assumendo, se del caso, la direzione tecnica della squadra volontaria;
b) al di fuori della circoscrizione di competenza, su disposizione
del comando provinciale, per incarichi specifici rivolti alla direzione
tecnica della componente volontaria.
Art. 18
Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso
1. il personale volontario in servizio negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dichiarato permanentemente inabile al servizio di soccorso da parte della commissione medica ospedaliera purché tale condizione non pregiudichi l’ulteriore impiego, può svolgere mansioni relative all’organizzazione interna delle predette sedi volontarie, ad esclusione di impieghi operativi esterni.
Art.19
Cancellazione dagli elenchi del personale volontario
1. La cancellazione dagli elenchi del personale volontario è
prevista per:
a) decesso;
b) dimissioni volontarie presentate al comando provinciale di appartenenza;
c) raggiungimento dei limiti di età;
d) incapacità, insufficiente rendimento ed assenza ingiustificata
da turno ed esercitazioni, ai sensi dell’articolo 73 della legge 13 maggio
1961 n. 469;
e) mancato superamento del corso di formazione di cui all’articolo
9 del presente decreto;
f) le ipotesi di cui all’articolo 35, comma 1, lettera c) e comma 2
della legge 5 dicembre 1988, n. 521;
g) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’articolo 8.
Art.20
Ordinamento gerarchico
1. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, si considera gerarchicamente superiore che possiede la maggiore anzianità negli elenchi. A parità di anzianità di iscrizione, è gerarchicamente superiore il maggiore di età.
Art. 21
Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario
1. Ai sensi dell’articolo 70, comma 4, della legge 13 maggio 1961, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni, i datori di lavoro, pubblici
e privati, hanno l’obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti
iscritti negli elenchi del personale volontario, sia per lo svolgimento
del servizio del soccorso istituzionale sia per i casi previsti dagli articoli
9 e 10 del presente regolamento.
2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere
conservato il posto di lavoro e l’assenza dal servizio deve considerarsi
giustificata ad ogni effetto di legge.
Art. 22
Onorificenze
1. Sono estese al personale volontario le norme per la concessione delle onorificenze previste per il presente personale.
Art.23
Vestiario ed equipaggiamento
1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale
volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l’impiego
nel servizio di istituto in conformità alle vigenti disposizioni
in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
2. Il vestiario e l’equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito
all’atto della cancellazione dagli elenchi.
Art.24
Disposizioni transitorie e finali
1. Il personale volontario appartenente alle qualifiche di primo e secondo
ufficiale, che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
risulti ancora iscritto negli elenchi del personale volontario, è
inquadrato, con decorrenza dalla stessa data, nella qualifica di funzionario
tecnico antincendio volontario.
2. I capi squadra volontari, che alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, risultino assegnati, negli ultimi cinque anni, presso
distaccamenti volontari, sono inquadrati, con decorrenza dalla stessa data,
nella qualifica di capo reparto volontario nei limiti del contingente stabilito
all’articolo 4 per ciascun distaccamento.
3. Il personale volontario iscritto nell’elenco B e trasferito, per
cambio di residenza o domicilio, in altro distaccamento volontario, è
iscritto presso la nuova sede di servizio volontario, nei limiti del contingente
previsto dall’articolo 4 per le relative qualifiche conservando l’anzianità
e la qualifica precedentemente posseduta.
4. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Ministro
dell’interno nei settori di attività del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, possono prevedere anche l’acquisizione di materiali, mezzi ed
attrezzature, da trasferire, in comodato gratuito, per le necessità
dei distaccamenti volontari, indicati nelle convenzioni stesse.
5. Ai sensi dell’articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570,
e dell’articolo 16 della legge 13 marzo 1961, n. 469, nonché dell’articolo
13 della legge 27 dicembre 1973, n. 850 nell’esercizio delle proprie funzioni,
i funzionari tecnici antincendi volontari, i caporeparto volontari e capi
squadra volontari sono ufficiale di polizia giudiziaria, mentre i vigili
volontari sono agenti di polizia giudiziaria.
6. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, agli
effetti del trattamento economico previsto dall’articolo 71 della legge
13 maggio 1961, n. 469, ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
7. Al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari
previste dall’articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. Il procedimento
per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale volontario è
regolato dalle norme in vigore per il personale permanente.
8. Ai sensi dell’articolo 15 della legge 8 dicembre 1870, n. 996, e
successive modificazioni ed integrazioni, al personale volontario che in
seguito all’impiego per l’attività di soccorso, formazione o addestramento,
ha subito un infortunio comportante l’inabilità permanente ed assoluta,
competono gli analoghi benefici stabiliti in materia per il personale permanente
ed ausiliario di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art.25
Abrogazione
1. Sono abrogate le norme contenenti nella parte II del regio decreto 16 marzo 1942 n. 699.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 novembre 2000
CIAMPI