IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Visti gli articoli 16 e
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto l'articolo 7 della
legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettere
d) ed e), della legge 24 novembre 2000,n. 340;
Visto il punto 2 dell'allegato
n. 3 della legge 8 marzo 1999, n.50;
Visto l'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 105 e n. 112-quinquies;
Visto l'articolo 1 della
legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 24 novembre
2000, n. 340, allegato A, numeri 12, 14, 46, 47, 48, 51 e 52;
Visti gli articoli 14, 16,
19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo
recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di edilizia;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica recante testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di edilizia;
Vista la legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 gennaio
1977, n. 10, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge
25 marzo 1982, n. 94;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 novembre
1971, n. 1086, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 febbraio
1974, n. 64, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio
1989, n. 13, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 24 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1990,
n. 46, e successive modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni
del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001
e del 4 aprile 2001;
Sentita la Conferenza unificata
ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
Udito il parere del Consiglio
di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
generale del 29 marzo 2001;
Acquisito il parere della
competente commissione della Camera dei deputati e decorso inutilmente
il termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;
Su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con i Ministri per gli affari regionali, per i lavori pubblici
e per i beni e le attivita' culturali;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1 (L)
Ambito di applicazione
1. Il presente testo unico
contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina
dell'attivita' edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni
in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le altre normative di settore aventi
incidenza sulla
disciplina dell'attivita'
edilizia.
3. Sono fatte salve altresi'
le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di
realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti
produttivi.
Art. 2 (L)
Competenze delle regioni
e degli enti locali
1. Le regioni esercitano
la potesta' legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei
principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni
contenute nel
testo unico.
2. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria
potesta' legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti
di autonomia e delle relative
norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche
di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino
in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto
ordinario, fino a
quando esse non si adeguano
ai principi medesimi.
4. I comuni, nell'ambito
della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l'attivita' edilizia.
5. In nessun caso le norme
del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione
allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti
alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della
sua entrata in vigore.
Art. 3 (L)
Definizioni degli interventi
edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente testo
unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione
ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie
ad integrare o
mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione
straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare
i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi
e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche
delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro
e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme
sistematico di opere
che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il
ripristino e il rinnovo
degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione
degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione
edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante
un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio
in
tutto o in parte diverso
dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione
di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica
e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti. Nell'ambito
degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato
identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei
materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie
per l'adeguamento alla normativa antisismica;
e) "interventi di nuova
costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio
non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque
da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti
edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi
pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione
primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di
infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti
la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di
torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per
i servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di
manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati
come abitazioni, ambienti
di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali
che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione
e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi
di nuova costruzione, ovvero
che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume
dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di
depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attivita'
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua
la trasformazione
permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione
urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio
con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi,
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
2. Le definizioni di cui
al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali
e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista
dall'articolo 34 del
decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
Art. 4 (L)
Regolamenti edilizi comunali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i comuni
adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina
delle modalita' costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle
normative
tecnico-estetiche, igienico-sanitarie,
di sicurezza e vivibilita' degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
2. Nel caso in cui il comune
intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi
sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
Art. 5 (R)
Sportello unico per l'edilizia
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n.
493; art. 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)
1. Le amministrazioni comunali,
nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante
esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione,
soppressione di uffici o organi gia' esistenti, a costituire un ufficio
denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra
il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni
tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta
di permesso o di denuncia di inizio
attivita'.
2. Tale ufficio provvede
in particolare:
a) alla ricezione delle
denunce di inizio attivita' e delle domande per il rilascio di permessi
di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia
di attivita' edilizia, ivi
compreso il certificato
di agibilita', nonche' dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi
e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni
sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un
archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta
a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle
informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure
previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate,
allo stato del loro iter procedurale, nonche' a tutte le possibili informazioni
utili disponibili;
d) all'adozione, nelle medesime
materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi
in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti
della legge
7 agosto 1990, n. 241, nonche'
delle norme comunali di attuazione;
e) al rilascio dei permessi
di costruire, dei certificati di agibilita', nonche' delle certificazioni
attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali
a carattere urbanistico, paesaggisticoambientale, edilizio e di qualsiasi
altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione
edilizia del territorio;
f) alla cura dei rapporti
tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate
a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o
denuncia, con
particolare riferimento
agli adempimenti connessi all'applicazione della parte seconda del testo
unico.
3. Ai fini del rilascio
del permesso di costruire o del certificato di agibilita', l'ufficio di
cui al comma 1 acquisisce direttamente,
ove questi non siano stati
gia' allegati dal richiedente:
a) il parere dell'A.S.L.
nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai
sensi dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili
del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresi'
gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza
di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati,
necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero
di detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni
del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone
sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione
militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere
di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16
della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c) l'autorizzazione del
direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento
e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimita' della linea
doganale e nel mare
territoriale, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990,
n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorita'
competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso,
comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati
ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, fermo
restando che, in caso di
dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni
culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante
della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni,
salvi i casi in
cui vi sia stato l'adeguamento
al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per
l'attivita' edilizia nella laguna veneta, nonche' nel territorio dei centri
storici di Chioggia
e di Sottomarina e nelle
isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorita'
competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia
di servitu' viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorita'
competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
in tema di aree naturali protette.
Titolo II
TITOLI ABILITATIVI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 6 (L)
Attivita' edilizia libera
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989,
n. 13, art. 7, commi 1 e 2;
decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, art. 7, com-ma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)
1. Salvo piu' restrittive
disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici,
e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina
dell'attivita' edilizia
e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti
senza titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione
ordinaria;
b) interventi [...] volti
all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione
di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;
c) opere temporanee per
attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o
siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
Art. 7 (L)
Attivita' edilizia delle
pubbliche amministrazioni (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma
3; decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, art. 34;
decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; decreto del Presidente della
Repubblica18 aprile 1994, n. 383;
decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, art. 4, comma 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493)
1. Non si applicano le disposizioni
del presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici
che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata
di una pluralita' di amministrazioni pubbliche allorche' l'accordo delle
predette
amministrazioni, raggiunto
con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell'articolo
34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi
da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale
e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente
competenti, ovvero da concessionari
di servizi pubblici, previo accertamento di conformita' con le prescrizioni
urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383,
e successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni
deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite
dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554.
Art. 8 (L)
Attivita' edilizia dei privati
su aree demaniali (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3)
1. La realizzazione da parte
di privati di interventi edilizi su aree demaniali e' disciplinata dalle
norme del presente testo unico.
Art. 9 (L)
Attivita' edilizia in assenza
di pianificazione urbanistica (legge n. 10 del 1977, art. 4, ultimo comma;
legge n. 457 del 1978, art. 27, ultimo comma)
1. Salvi i piu' restrittivi
limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste
dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti
di strumenti urbanistici sono
consentiti:
a) gli interventi previsti
dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 3 che riguardino
singole unita' immobiliari o parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei
centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densita'
massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi
a destinazione produttiva, la superficie coperta non puo' comunque superare
un decimo dell'area di proprieta'.
2. Nelle aree nelle quali
non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti
dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione,
oltre agli interventi indicati
al comma 1, lettera a),
sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo
3 del presente testo unico che riguardino singole unita' immobiliari o
parti di esse. Tali
ultimi interventi sono consentiti
anche se riguardino globalmente uno o piu' edifici e modifichino fino al
25 per cento delle destinazioni preesistenti, purche' il titolare del permesso
si impegni,
con atto trascritto a favore
del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente
alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni
di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione
di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.
Capo II
Permesso di costruire
Sezione I
Nozione e caratteristiche
Art. 10 (L)
Interventi subordinati a
permesso di costruire (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio
1985, n. 47, art. 25, comma 4)
1. Costituiscono interventi
di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati
a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova
costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione
urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione
edilizia che comportino aumento di unita' immobiliari, modifiche del volume,
della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente
agli
immobili compresi nelle
zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
2. Le regioni stabiliscono
con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche,
dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire
o a denuncia di inizio attivita'.
3. Le regioni possono altresi'
individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza
sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo
rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali
emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni
di cui all'articolo 44.
Art. 11 (L)
Caratteristiche del permesso
di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6;
legge 23 dicembre 1994,
n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito dall'art. 2, comma 37, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662)
1. Il permesso di costruire
e' rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire
e' trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso
non incide sulla titolarita' della proprieta' o di altri diritti reali
relativi agli immobili realizzati
per effetto del suo rilascio.
E' irrevocabile ed e' oneroso ai sensi dell'articolo 16.
3. Il rilascio del permesso
di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
Art. 12 (L)
Presupposti per il rilascio
del permesso di costruire (art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977;
art. 31, com-ma 4, legge
n. 1150 del 1942; articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)
1. Il permesso di costruire
e' rilasciato in conformita' alle previsioni degli strumenti urbanistici,
dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Il permesso di costruire
e' comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria
o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel
successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere
all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento
oggetto del permesso.
3. In caso di contrasto
dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni
di strumenti urbanistici adottati, e' sospesa ogni determinazione in ordine
alla domanda. La
misura di salvaguardia non
ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico,
ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato
sottoposto
all'amministrazione competente
all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco,
e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento
motivato da notificare all'interessato, puo' ordinare la sospensione di
interventi di
trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere piu'
onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.
Art. 13 (L)
Competenza al rilascio del
permesso di costruire (legge 28 gennaio1977, n. 10, art. 4, comma 1;
decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150,
art. 41-quater)
1. Il permesso di costruire
e' rilasciato dal dirigente oresponsabile del competente ufficio comunale
nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2. La regione disciplina
l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 21, comma 2, per
il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.
Art. 14 (L)
Permesso di costruire in
deroga agli strumenti urbanistici (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art.
41-quater, introdotto dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
decreto legislativo n. 267
del 2000, art. 42, comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357,
art. 3)
1. Il permesso di costruire
in deroga agli strumenti urbanistici generali e' rilasciato esclusivamente
per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione
del consiglio
comunale, nel rispetto comunque
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attivita' edilizia.
2. Dell'avvio del procedimento
viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto
delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, puo' riguardare esclusivamente
i limiti di densita' edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati
di cui alle norme
di attuazione degli strumenti
urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto
delle disposizioni di cuiagli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale
2 aprile 1968, n. 1444.
Art. 15 (R)
Efficacia temporale e decadenza
del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi
3, 4 e 5;
legge 17 agosto 1942, n.
1150, art. 31, comma 11)
1. Nel permesso di costruire
sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio
dei lavori non puo' essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo;
quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non
puo' superare i tre anni
dall'inizio dei lavori.
Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato,
per fatti sopravvenuti estranei alla volonta' del titolare del permesso.
Decorsi tali termini il permesso
decade di diritto per la
parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta
una proroga. La proroga puo' essere accordata, con provvedimento motivato,
esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o
delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando
si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu'
esercizi finanziari.
3. La realizzazione della
parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito e' subordinata
al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che
le stesse non rientrino tra
quelle realizzabili mediante
denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresi',
ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con
l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che
i lavori siano gia' iniziati e vengano completati entro il termine di tre
anni dalla data di inizio.
Sezione II
Contributo di costruzione
Art. 16 (L)
Contributo per il rilascio
del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5,
comma 1; 6, com-mi 1, 4 e 5; 11;
legge 5 agosto 1978, n.
457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre
1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b) e c), e 4;
legge 22 ottobre 1971, n.
865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17;
decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61,
comma 2)
1. Salvo quanto disposto
dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta
la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri
di urbanizzazione nonche' al costo di costruzione, secondo le modalita'
indicate nel presente articolo.
2. La quota di contributo
relativa agli oneri di urbanizzazione e' corrisposta al comune all'atto
del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato,
puo' essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta,
il titolare del permesso puo' obbligarsi a realizzare direttamente le opere
di urbanizzazione con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune,
con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile
del comune.
3. La quota di contributo
relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, e'
corrisposta in corso d'opera, con le modalita' e le garanzie stabilite
dal comune, non oltre
sessanta giorni dalla ultimazione
della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri
di urbanizzazione primaria e secondaria e' stabilita con deliberazione
del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione
definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento
demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche
geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di
zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti
minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies,
penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modifiche e integrazioni, nonche' delle leggi regionali.
5. Nel caso di mancata definizione
delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione
delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione
del
consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni
provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria,
in conformita' alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri
e prevedibili costi
delle opere di urbanizzazione
primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione
primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi
di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione
dell'energia elettrica
e del gas, pubblica illuminazione,
spazi di verde attrezzato.
8. Gli oneri di urbanizzazione
secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne,
scuole dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione superiore
all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri
edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere,
centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature
sanitarie sono ricomprese
le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al
riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi,
solidi e liquidi, alla bonifica
di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione
per i nuovi edifici e' determinato periodicamente dalle regioni con riferimento
ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse
regioni a
norma della lettera g) del
primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso
provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche
superiori a quelle
considerate nelle vigenti
disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate
maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al
50 per cento. Nei
periodi intercorrenti tra
le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni,
il costo di costruzione e' adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione
dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di
costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento
al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle
caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione
ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi
su edifici esistenti il costo di costruzione e' determinato in relazione
al costo degli interventi stessi, cosi' come individuati dal comune in
base ai progettipresentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine
di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi
di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
i comuni hanno comunque la facolta' di deliberare che i costi di costruzione
ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni
ai sensi del comma 6.
Art. 17 (L)
Riduzione o esonero dal
contributo di costruzione (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma
1; 9;
decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94;
legge 24 marzo 1989, n.
122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge n. 662
del 1996, art. 2, comma 60)
1. Nei casi di edilizia abitativa
convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente
al permesso di costruire e' ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione
qualora il
titolare del permesso si
impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi
di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo
prevista
dall'articolo 18.
2. Il contributo per la
realizzazione della prima abitazione e' pari a quanto stabilito per la
corrispondente edilizia residenziale pubblica, purche' sussistano i requisiti
indicati dalla normativa di
settore.
3. Il contributo di costruzione
non e' dovuto:
a) per gli interventi da
realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione
della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo
a titolo principale, ai sensi
dell'articolo 12 della legge
9 maggio 1975, n. 153;
b) per gli interventi di
ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici
unifamiliari;
c) per gli impianti, le
attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli
enti istituzionalmente competenti nonche' per le opere di urbanizzazione,
eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da
realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito
di pubbliche calamita';
e) per i nuovi impianti,
lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili
di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia,
nel rispetto delle norme
urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi da
realizzare su immobili di proprieta' dello Stato il contributo di costruzione
e' commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
Art. 18 (L)
Convenzione-tipo (legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23,
comma 6)
1. Ai fini del rilascio del
permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di
cui all'articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo,
con la quale sono stabiliti i
criteri nonche' i parametri,
definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono
uniformarsi le convenzioni comunali nonche' gli atti di obbligo in ordine
essenzialmente a:
a) l'indicazione delle caratteristiche
tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei
prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, cosi'
come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di
urbanizzazione, nonche' delle spese generali, comprese quelle per la progettazione
e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei
canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati
per la cessione degli alloggi;
d) la durata di validita'
della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
2. La regione stabilisce
criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura
tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione
come definito ai sensi
dell'articolo 16.
3. Il titolare del permesso
puo' chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato
in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprieta'
avvenuti nel
quinquennio anteriore alla
data della convenzione.
4. I prezzi di cessione
ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo
comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore
al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione
intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata
in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione e' nulla
per la parte eccedente.
Art. 19 (L)
Contributo di costruzione
per opere o impianti non destinati alla residenza (legge 28 gennaio 1977,
n. 10, art. 10)
1. Il permesso di costruire
relativo a costruzioni o impianti destinati ad attivita' industriali o
artigianali dirette allatrasformazione di beni ed alla prestazione di servizi
comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere
di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento
dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione
dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali
opere e' stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri
che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e
b) dell'articolo 16, nonche' in relazione ai tipi di attivita' produttiva.
2. Il permesso di costruire
relativo a costruzioni o impianti destinati ad attivita' turistiche, commerciali
e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione
di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata
ai sensi dell'articolo 16, nonche' una quota non superiore al 10 per cento
del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi
tipi di attivita', con deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione
d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonche' di quelle nelle
zone agricole previste dall'articolo 17, venga comunque modificata nei
dieci anni successivi
all'ultimazione dei lavori,
il contributo di costruzione e' dovuto nella misura massima corrispondente
alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta
variazione.
Sezione III
Procedimento
Art. 20 (R)
Procedimento per il rilascio
del permesso di costruire (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
commi 1, 2, 3 e 4, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. La domanda per il rilascio
del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati
ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata
da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati
progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i
presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonche' da
un'autocertificazione circa la conformita' del progetto alle norme igienico-sanitarie
nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale
ovvero la verifica in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni
tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica
entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico
di presentazione.
3. Entro sessanta giorni
dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti
pareri dagli uffici
comunali, nonche' i pareri
di cui all'articolo 5, comma 3, sempre che gli stessi non siano gia' stati
allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformita' del progetto
alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata
da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento
richiesto.
4. Il responsabile del procedimento,
qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia
necessario apportare modifiche di modesta entitarispetto al progetto originario,
puo',
nello stesso termine di
cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato
si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in
caso di adesione, e'
tenuto ad integrare la documentazione
nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende,
fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al
comma 3 puo' essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento,
entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente
per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione
presentata e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione
o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Nell'ipotesi in cui,
ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti
di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle
di cui all'articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca
una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora
si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l'articolo
25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Il provvedimento finale,
che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, e' adottato
dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla
proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi
di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e'
data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi
del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il
cantiere, secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio.
8. I termini di cui ai commi
3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con piu' di 100.000 abitanti, nonche'
per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione
del responsabile del
procedimento.
9. Decorso inutilmente il
termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso
di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto
dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio
del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito
dell'approvazione della
deliberazione consiliare
di cui all'articolo 14.
Art. 21 (R)
Intervento sostitutivo regionale
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. In caso di mancata adozione,
entro i termini previsti dall'articolo 20, del provvedimento conclusivo
del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato
puo', con atto
notificato o trasmesso in
piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedereallo sportello
unico che il dirigente o il responsabile dell'ufficio di cui all'articolo
13, si pronunci entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Di
tale istanza viene data notizia al sindaco a cura del responsabile del
procedimento. Resta comunque ferma la facolta' di impugnare in sede giurisdizionale
il silenzio-rifiuto formatosi
sulla domanda di permesso di costruire.
2. Decorso inutilmente anche
il termine di cui al comma 1, l'interessato puo' inoltrare richiesta di
intervento sostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei successivi
quindici giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel termine
di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, sulla
domanda di intervento sostitutivo si intende formato il
silenzio-rifiuto.
Capo III
Denuncia di inizio attivita'
Art. 22 (L)
Interventi subordinati a
denuncia di inizio attivita' (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art.
4, commi 7, 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, com-ma 60, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel
testo risultante dalle modifiche
introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;
decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli
34 ss, e 149)
1. Sono realizzabili mediante
denuncia di inizio attivita' gli interventi non riconducibili all'elenco
di cui all'articolo 10 e all'articolo 6.
2. Sono altresi' sottoposte
a denuncia di inizio attivita' le varianti a permessi di costruire che
non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano
la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio
e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai
fini del rilascio del certificato di agibilita' tali denunce di inizio
attivita' costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso
di costruzione dell'intervento principale.
3. La realizzazione degli
interventi di cui ai commi 1 e 2 che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistica-ambientale, e' subordinata al preventivo
rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare,
le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
4. Le regioni individuano
con legge le tipologie di intervento assoggettate a contributo di costruzione,
definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.
5. E' comunque salva la
facolta' dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire
per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. In questo caso
la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione
delle sanzioni di cui all'articolo 44.
Art. 23 (R)
Disciplina della denuncia
di inizio attivita' (legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10,
che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato
dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669)
1. Il proprietario dell'immobile
o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attivita', almeno
trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello
unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di
un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri
la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati
o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle
norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio
attivita' e' corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare
i lavori ed e' sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni.
La realizzazione della
parte non ultimata dell'intervento
e' subordinata a nuova denuncia. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare
allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto
dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche
in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso.
Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto
dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto
alla tutela non sia
allegato alla denuncia,
il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Il termine di trenta
giorni di cui al comma 1
decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la
denuncia e' priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo
e' provata con la copia della denuncia di inizio attivita' da cui risulti
la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a
corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche'
gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma
1 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite, notifica
all'interessato
l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento, e, in caso di falsa attestazione del
professionista abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare
la denuncia di inizio di attivita', con le modifiche o le integrazioni
necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento,
il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo
finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
la conformita' dell'opera al
progetto presentato con
la denuncia di inizio attivita'.
Titolo III
AGIBILITA' DEGLI EDIFICI
Capo I
Certificato di agibilita'
Art. 24 (L)
Certificato di agibilita'
(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come
modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;
decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52,
comma 1)
1. Il certificato di agibilita'
attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita',
risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati,
valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilita'
viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio
comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni,
totali o parziali;
c) interventi sugli edifici
esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli
interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire
o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attivita', o i loro
successori o aventi causa,
sono tenuti a chiedere il
rilascio del certificato di agibilita'. La mancata presentazione della
domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
da lire centocinquantamila a novecentomila.
4. Alla domanda per il rilascio
del certificato di agibilita' deve essere allegata copia della dichiarazione
presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformita' alle disposizioni
dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 25 (R)
Procedimento di rilascio
del certificato di agibilita' (decreto del Presidente della Repubblica
22 aprile 1994, n. 425;
legge 5 novembre 1971, n.
1086, articoli 7 e 8)
1. Entro quindici giorni
dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di
cui all'articolo 24, comma 3, e' tenuto a presentare allo sportello unico
la domanda di rilascio del certificato di agibilita', corredata della seguente
documentazione:
a) richiesta di accatastamento
dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di
agibilita', che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta
dallo stesso richiedente il certificato di agibilita' di conformita' dell'opera
rispetto al progetto approvato, nonche' in ordine alla avvenuta prosciugatura
dei muri e della salubrita' degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa
installatrice che attesta la conformita' degli impianti installati negli
edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113
e 127, nonche' all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero
certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione
di conformita' degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente
testo unico.
2. Lo sportello unico comunica
al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui
al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli
articoli 4 e 5 della
legge 7 agosto 1990, n.
241.
3. Entro trenta giorni dalla
ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio,
rilascia il certificato di agibilita' verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo
statico di cui all'articolo 67;
b) certificato del competente
ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante la conformita'
delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo
IV della parte II;
c) la documentazione indicata
al comma 1;
d) dichiarazione di conformita'
delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilita'
e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonche'
all'articolo 82.
4. Trascorso inutilmente
il termine di cui al comma 3, l'agibilita' si intende attestata nel caso
sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 4, comma
3, lettera a). In caso di
autodichiarazione, il termine
per la formazione del silenzio assenso e' di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al
comma 3 puo' essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento,
entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di
documentazione
integrativa, che non sia
gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che non possa essere acquisita
autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere
dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Art. 26 (L)
Dichiarazione di inagibilita'
(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)
1. Il rilascio del certificato
di agibilita' non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di
inagibilita' di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222
del regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265.
Titolo IV
VIGILANZA SULL'ATTIVITA'
URBANISTICO EDILIZIA, RESPONSABILITA' E SANZIONI
Capo I
Vigilanza sull'attivita'
urbanistico-edilizia e responsabilita'
Art. 27 (L)
Vigilanza sull'attivita'
urbanistico-edilizia (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalita' stabilite
dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attivita'
urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza
alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici ed alle modalita' esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile,
quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate,
da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate,
a vincolo
di inedificabilita', o destinate
ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale
pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni
ed integrazioni,
provvede alla demolizione
e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate
alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti
ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonche' delle
aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente
provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa
comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente
intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
3. Ferma rimanendo l'ipotesi
prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti
uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle
norme, prescrizioni e modalita' di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto
fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli,
da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione
dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere
non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto
cartello, ovvero in
tutti gli altri casi di
presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione
all'autorita' giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente
del competente ufficio
comunale, il quale verifica
entro trenta giorni la regolarita' delle opere e dispone gli atti conseguenti.
Art. 28 (L)
Vigilanza su opere di amministrazioni
statali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 27, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27.
Art. 29 (L)
Responsabilita' del titolare
del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore
dei lavori, nonche' anche del progettista per le opere
subordinate a denuncia di
inizio attivita' (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6;
decreto-legge 23 aprile
1985, n. 146, art. 5-bis, convertito con modificazioni, in legge 21 giugno
1985, n. 298;
decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito con modificazioni dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493;
decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Il titolare del permesso
di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini
e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformita'
delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonche',
unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalita'
esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresi', tenuti al pagamento
delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in
danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo
che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori
non e' responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione
delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti
in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa.
Nei casi di totale difformita' o di variazione essenziale
rispetto al permesso di
costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico
contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario
il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza
la violazione in cui e' incorso il direttore dei lavori, che e' passibile
di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate
dietro presentazione di denuncia di inizio attivita', il progettista assume
la qualita' di persona esercente un servizio di pubblica necessita' ai
sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni
non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione
ne da' comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione
delle sanzioni disciplinari.
Capo II
Sanzioni
Art. 30 (L)
Lottizzazione abusiva (legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 18;
decreto-legge 23 aprile
1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis;
decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Si ha lottizzazione abusiva
di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino
trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione
delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque
stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione;
nonche' quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento
e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro
caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno
e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione
o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad
elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione
a scopo edifi-catorio.
2. Gli atti tra vivi, sia
in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento
o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi
a terreni sono nulli e non possono essere stipulati ne' trascritti nei
pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il
certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche
riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti
nel nuovo catasto edilizio urbano, purche' la superficie complessiva dell'area
di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione
urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione
della relativa domanda. Esso conserva validita' per un anno dalla data
di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti,
non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio
del suddetto certificato nel termine previsto, esso puo' essere sostituito
da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante
l'avvenuta
presentazione della domanda,
nonche' la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici
vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione,
da parte dello
strumento urbanistico generale
approvato, di strumenti attuativi.
5. I frazionamenti catastali
dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se
non e' allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli
uffici comunali, che il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune.
6. I pubblici ufficiali
che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche
senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie
inferiore a diecimila metri
quadrati devono trasmettere,
entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro
ricevuto o autenticato dal dirigente o responsabile del competente ufficio
del comune ove e' sito l'immobile.
7. Nel caso in cui il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione
di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione,
con
ordinanza da notificare
ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo
29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione
delle
opere in corso ed il divieto
di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere
trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni,
ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree
lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune
il cui dirigente o
responsabile del competente
ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia
si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo
31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto
lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto
dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, ne' in forma pubblica
ne' in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima
della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del
provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.
10. Le disposizioni di cui
sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai
competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano
comunque alle divisioni
ereditarie, alle donazioni
fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonche' agli
atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia
e di servitu'.
Art. 31 (L)
Interventi eseguiti in assenza
di permesso di costruire, in totale difformita' o con variazioni essenziali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7;
decreto-legge 23 aprile
1985, n. 146, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno
1985, n. 298;
decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Sono interventi eseguiti
in totale difformita' dal permesso di costruire quelli che comportano la
realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche
tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione
da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi
oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo
edilizio o parte di
esso con specifica rilevanza
ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in
assenza di permesso, in totale difformita' dal medesimo, ovvero con variazioni
essenziali,
determinate ai sensi dell'articolo
32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione
o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita
di diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso
non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel
termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime,
nonche' quella
necessaria, secondo le vigenti
prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle
abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.
L'area acquisita non puo' comunque essere superiore a dieci volte la complessiva
superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza
alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica
all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per
la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita e'
demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente
ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione
consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici
e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici
o ambientali.
6. Per gli interventi abusivamente
eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a
vincolo di inedificabilita', l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza
all'ingiunzione
di demolizione, si verifica
di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza
del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere
abusive ed al
ripristino dello stato dei
luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei
vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale
redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale,
i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto
dei rapporti degli ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria
e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti
all'autorita' giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale
e, tramite l'ufficio
territoriale del governo,
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi
per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre
il termine stabilito dal
comma 3 del medesimo articolo
27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta
i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione
alla competente autorita' giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione
penale.
9. Per le opere abusive
di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per
il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse
se ancora non sia stata
altrimenti eseguita.
Art. 32 (L)
Determinazione delle variazioni
essenziali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)
1. Fermo restando quanto
disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano
le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialita'
ricorre esclusivamente quando si verifica una o piu' delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione
d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale
2 aprile 1968,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della
cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto
approvato;
c) modifiche sostanziali
di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione
dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche
dell'intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme
vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti
procedurali.
2. Non possono ritenersi
comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entita' delle
cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle
singole unita' abitative.
3. Gli interventi di cui
al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico,
architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonche' su immobili
ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati
in totale difformita' dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli
31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati
variazioni essenziali.
Art. 33 (L)
Interventi di ristrutturazione
edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformita' (legge
28 febbraio 1985, n. 47,
art. 9; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere
di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti
in assenza di permesso o in totale difformita' da esso, sono rimossi ovvero
demoliti e gli edifici sono
resi conformi alle prescrizioni
degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito
dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria
ordinanza, decorso il
quale l'ordinanza stessa
e' eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di
motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello
stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio
irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile,
conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento
alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla
legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione
determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione
dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con
la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima,
del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria
A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge.
Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione
e' pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato
a cura dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano
state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza
del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da
norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile
dell'abuso, indicando criteri e modalita' diretti a ricostituire l'originario
organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione
a lire dieci milioni.
4. Qualora le opere siano
state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone
omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente
o il responsabile
dell'ufficio richiede all'amministrazione
competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere
vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria
di cui al precedente comma.
Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il
dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
5. In caso di inerzia, si
applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma 8.
6. E' comunque dovuto il
contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19.
Art. 34 (L)
Interventi eseguiti in parziale
difformita' dal permesso di costruire (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.
12;
decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere
realizzati in parziale difformita' dal permesso di costruire sono rimossi
o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine
congruo fissato dalla
relativa ordinanza del dirigente
o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti
a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione
non puo' avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformita',
il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al
doppio del costo di
produzione, stabilito in
base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata
in difformita' dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari
al doppio del valore
venale, determinato a cura
della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello
residenziale.
Art. 35 (L)
Interventi abusivi realizzati
su suoli di proprieta' dello Stato o di enti pubblici (legge 28 febbraio
1985, n. 47, art. 14;
decreto legge 13 maggio
1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;
decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Qualora sia accertata
la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo
28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale
o parziale difformita' dal
medesimo, su suoli del demanio
o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso
la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione
all'ente proprietario del suolo.
2. La demolizione e' eseguita
a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere
di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonche' quello
di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.
Art. 36 (L)
Accertamento di conformita'
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)
1. In caso di interventi
realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformita' da esso,
fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma
1, 34, comma 1, e
comunque fino all'irrogazione
delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale
proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se
l'intervento risulti
conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello
stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso
in sanatoria e' subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo
di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuita' a norma di
legge, in
misura pari a quella prevista
dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformita',
l'oblazione e' calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal
permesso.
3. Sulla richiesta di permesso
in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i
quali la
richiesta si intende rifiutata.
Art. 37 (L)
Interventi eseguiti in assenza
o in difformita' dalla denuncia di inizio attivita' e accertamento di conformita'
(art. 4, comma 13 del decreto-legge
n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del 1985)
1. La realizzazione di interventi
edilizi di cui all'articolo 22, in assenza della o in difformita' dalla
denuncia di inizio attivita' comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio
dell'aumento del
valore venale dell'immobile
conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura
non inferiore a lire un milione.
2. Quando le opere realizzate
in assenza di denuncia di inizio attivita' consistono in interventi di
restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo
3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali,
nonche' dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorita' competente
a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure
e sanzioni previste da norme vigenti, puo' ordinare la restituzione in
pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria
da lire un milione a lire venti milioni.
3. Qualora gli interventi
di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi
nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale
2 aprile 1968, il
dirigente o il responsabile
dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attivita' culturali
apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione
della sanzione pecuniaria
di cui al comma 1. Se il
parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente
o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non
trova applicazione la sanzione
pecuniaria da lire un milione
a lire venti milioni di cui al comma 2.
4. Ove l'intervento realizzato
risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione
della domanda, il
responsabile dell'abuso
o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento
versando la somma, non superiore a lire dieci milioni e non inferiore a
lire un milione, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione
all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attivita'
spontaneamente effettuata quando l'intervento e' in corso di esecuzione,
comporta il pagamento, a
titolo di sanzione, della
somma di lire un milione.
6. La mancata denuncia di
inizio dell'attivita' non comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti
in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di
cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformita'
di cui all'articolo 36.
Art. 38 (L)
Interventi eseguiti in base
a permesso annullato (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11;
decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. In caso di annullamento
del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata
valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la
restituzione in pristino, il
dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al
valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato
dall'agenzia del territorio,
anche sulla base di accordi
stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione
dell'agenzia e' notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile
dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione
della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso
di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.
Art. 39 (L)
Annullamento del permesso
di costruire da parte della regione (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art.
27, come sostituito dall'art. 7,
legge 6 agosto 1967, n.
765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art.
1)
1. Entro dieci anni dalla
loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano
interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei
regolamenti edilizi o
comunque in contrasto con
la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione,
possono essere annullati dalla regione.
2. Il provvedimento di annullamento
e' emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui
al comma 1, ed e' preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse
al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista,
e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine
all'uopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure
di annullamento la regione puo' ordinare la sospensione dei lavori, con
provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme
e con le modalita'
previste dal codice di procedura
civile, ai soggetti di cui al comma
2 e da comunicare al comune.
L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla
sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui
al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla
data di adozione del provvedimento di annullamento, deve essere ordinata
la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione
dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione
nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere
realizzate.
Art. 40 (L)
Sospensione o demolizione
di interventi abusivi da parte della regione (legge 17 agosto 1942, n.
1150, art. 26, come sostituito
dall'art. 6, legge 6 agosto
1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,
n. 8, art. 1)
1. In caso di interventi
eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo
o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia,
qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione
puo' disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il
provvedimento di demolizione e' adottato entro cinque anni dalla dichiarazione
di agibilita' dell'intervento.
2. Il provvedimento di sospensione
o di demolizione e' notificato al titolare del permesso o, in mancanza
di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo
stesso provvedimento e' comunicato inoltre al comune.
3. La sospensione non puo'
avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i
quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della
difformita', ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento
che dispone la modifica dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione
delle opere e' assegnato un termine entro il quale il responsabile dell'abuso
e' tenuto a
procedere, a proprie spese
e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento
stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone l'esecuzione
in danno dei lavori.
Art. 41 (L)
Demolizione di opere abusive
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5; legge 23 dicembre
1996, n. 662, art. 2, comma 56 ;
decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. In tutti i casi in cui
la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa e' disposta dal dirigente
o dal responsabile del competente ufficio comunale su valutazione tecnico-economica
approvata dalla giunta comunale.
2. I relativi lavori sono
affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad
imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.
3. Nel caso di impossibilita'
di affidamento dei lavori, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale ne da' notizia all'ufficio territoriale del Governo, il
quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica
amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente
idonea se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.
4. Qualora sia necessario
procedere alla demolizione di opere abusive e' possibile avvalersi, per
il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative
del Ministero
della difesa, sulla base
di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti ed il Ministro della difesa.
5. E' in ogni caso ammesso
il ricorso a procedure negoziate aperte, per l'aggiudicazione di contratti
d'appalto per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza.
Art. 42 (L)
Ritardato od omesso versamento
del contributo di costruzione (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)
1. Le regioni determinano
le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione
in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore
al doppio.
2. Il mancato versamento,
nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'articolo
16 comporta:
a) l'aumento del contributo
in misura pari al 20 per cento qualora il versamento del contributo sia
effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo
in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla
lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo
in misura pari al 100 per cento quando, superato il termine di cui alla
lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
3. Le misure di cui alle
lettere precedenti non si cumulano.
4. Nel caso di pagamento
rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei
pagamenti delle singole rate.
5. Decorso inutilmente il
termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione
coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.
6. In mancanza di leggi
regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui al presente articolo,
queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2.
Art. 43 (L)
Riscossione (legge 28 febbraio
1985, n. 47, art. 16)
1. I contributi, le sanzioni
e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico
sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva
delle entrate dell'ente
procedente.
Art. 44 (L)
Sanzioni penali (legge 28
febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20;
decreto-legge 23 aprile
1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno
1985, n. 298)
1. Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a lire
20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive
previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonche' dai regolamenti
edilizi, dagli
strumenti urbanistici e
dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due
anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione
dei lavori in totale difformita' o assenza del permesso o di prosecuzione
degli stessi
nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due
anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione
abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo
30. La stessa
pena si applica anche nel
caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico,
archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale
difformita' o in
assenza del permesso.
2. La sentenza definitiva
del giudice penale che accerta che vi e' stata lottizzazione abusiva, dispone
la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente
costruite. Per
effetto della confisca i
terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune
nel cui territorio e' avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva
e' titolo per la immediata
trascrizione nei registri
immobiliari.
Art. 45 (L)
Norme relative all'azione
penale (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)
1. L'azione penale relativa
alle violazioni edilizie rimane sospesa finche' non siano stati esauriti
i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36.
2. Nel caso di ricorso giurisdizionale
avverso il diniego del permesso in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza
viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale
per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.
3. Il rilascio in sanatoria
del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle
norme urbanistiche vigenti.
Art. 46 (L)
Nullita' degli atti giuridici
relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17
marzo 1985
(legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)
1. Gli atti tra vivi, sia
in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento
o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi
ad edifici, o loro parti, la cui
costruzione e' iniziata
dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da
essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso
di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano
agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia
o di servitu'.
2. Nel caso in cui sia prevista,
ai sensi dell'articolo 38, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria,
ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma
1 deve essere
allegata la prova dell'integrale
pagamento della sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta
la nullita' degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia
o di servitu' acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente
alla trascrizione
della domanda diretta a
far accertare la nullita' degli atti.
4. Se la mancata indicazione
in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di
costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi
possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo,
redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
5. Le nullita' di cui al
presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive
immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile
si trovi nelle
condizioni previste per
il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovra' presentare domanda
di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto
emesso dalla autorita'
giudiziaria.
Art. 47 (L)
Sanzioni a carico dei notai
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)
1. Il ricevimento e l'autenticazione
da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non
convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio
1913, n. 89, e
successive modificazioni,
e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.
2. Tutti i pubblici ufficiali,
ottemperando a quanto disposto dall'articolo 30, sono esonerati da responsabilita'
inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni; l'osservanza della
normalita' prevista dal comma 6 dello stesso articolo 30 tiene anche luogo
del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale.
Art. 48 (L)
Aziende erogatrici di servizi
pubblici (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45)
1. E' vietato a tutte le
aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture
per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonche' ad opere
in assenza di titolo iniziate
dopo il 30 gennaio 1977
e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione
anteriormente al 17 marzo 1985.
2. Il richiedente il servizio
e' tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445,
recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, indicante gli estremi del permesso
di costruire, o,
per le opere abusive, gli
estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso
in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo
di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle
prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni e' nullo
e il
funzionario della azienda
erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, e'
soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni.
Per le opere che gia'
usufruiscono di un servizio
pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, puo'
essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio,
dalla quale
risulti che l'opera gia'
usufruisce di un pubblico servizio.
3. Per le opere iniziate
anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza
edilizia puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione
amministrativa, attestante che l'opera e' stata iniziata in data anteriore
al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione puo' essere ricevuta e inserita
nello stesso contratto,
ovvero in documento separato
da allegarsi al contratto medesimo.
Capo III
Disposizioni fiscali
Art. 49 (L)
Disposizioni fiscali (legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)
1. Fatte salve le sanzioni
di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza
di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo
successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste
dalle norme vigenti, ne' di contributi o altre provvidenze dello Stato
o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza,
distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unita'
immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato
rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma
di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati
di esecuzione.
2. E' fatto obbligo al comune
di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione
dei lavori o dalla richiesta del certificato di agibilita', ovvero dall'annullamento
del titolo edilizio, ogni inosservanza alla presente legge comportante
la decadenza di cui al comma precedente.
3. Il diritto dell'amministrazione
finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto
della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso
di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.
4. In caso di revoca o decadenza
dai benefici suddetti il committente e' responsabile dei danni nei confronti
degli aventi causa.
Art. 50 (L)
Agevolazioni tributarie
in caso di sanatoria (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46)
1. In deroga alle disposizioni
di cui all'articolo 49, le agevolazioni tributarie in materia di tasse
ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo
il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento
di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare,
all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento
definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni
deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della
domanda di permesso in sanatoria presentata al comune, con la relativa
ricevuta rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di decadenza
dai benefici,
deve presentare all'ufficio
del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei
mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta
dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha
ancora ottenuto definizione.
2. In deroga alle disposizioni
di cui all'articolo 49, per i fabbricati costruiti senza permesso o in
contrasto con la stesso, ovvero sulla base di permesso successivamente
annullato, si applica
la esenzione dall'imposta
locale sui redditi, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio
e ultimazione delle opere in virtu' dei quali sarebbe spettata, per il
periodo di dieci anni a decorrere
dal 17 marzo 1985. L'esenzione
si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio
distrettuale delle imposte dirette del suo domicilio fiscale, allegando
copia della domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta
rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione
della domanda suddetta, l'interessato, a pena di
decadenza dai benefici,
deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio distrettuale
delle imposte dirette copia del provvedimento definitivo di sanatoria,
o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto
definizione.
3. La omessa o tardiva presentazione
del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta locale
sui redditi e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonche'
degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi.
4. Il rilascio del permesso
in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate,
produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni
agevolative, la cessazione
degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'articolo
49.
5. In attesa del provvedimento
definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli
effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte dell'interessato
alle amministrazioni
finanziarie competenti copia
autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova
del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della
istanza di cui al presente comma.
6. Non si fa comunque luogo
al rimborso dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte eventualmente
gia' pagate.
Art. 51 (L)
Finanziamenti pubblici e
sanatoria (legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)
1. La concessione di indennizzi,
ai sensi della legislazione sulle calamita' naturali, e' esclusa nei casi
in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone
alluvionali; la
citata concessione di indennizzi
e' altresi' esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i
prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.
Parte II
NORMATIVA TECNICA PER L'EDILIZIA
Capo I
Disposizioni di carattere
generale
Art. 52 (L)
Tipo di strutture e norme
tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1)
1. In tutti i comuni della
Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate
in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi
fissate con decreti
del Ministro per le infrastrutture
e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si
avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche.
Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse
sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi
per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e
per il loro consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi
e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalita' costruttive
e della destinazione dell'opera, nonche' i criteri generali per la verifica
di sicurezza
delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni
e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri
generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione
e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni,
torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
d) la protezione delle costruzioni
dagli incendi.
2. Qualora vengano usati
sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante
in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei
predetti materiali, per edifici con quattro o piu' piani entro e fuori
terra, l'idoneita' di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione
rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su
conforme parere dello stesso
Consiglio.
3. Le norme tecniche di
cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta
giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana.
Art. 53 (L)
Definizioni (legge 5 novembre
1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e terzo comma)
1. Ai fini del presente testo
unico si considerano:
a) opere in conglomerato
cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture
in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
b) opere in conglomerato
cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato
cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato
di sollecitazione
addizionale di natura ed
entita' tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
c) opere a struttura metallica
quelle nelle quali la statica e' assicurata in tutto o in parte da elementi
strutturali in acciaio o in altri metalli.
Art. 54 (L)
Sistemi costruttivi (legge
2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6, primo comma, art. 7, primo comma,
art. 8, primo comma)
1. Gli edifici possono essere
costruiti con:
a) struttura intelaiata
in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei
predetti materiali;
b) struttura a pannelli
portanti;
c) struttura in muratura;
d) struttura in legname.
2. Ai fini di questo testo
unico si considerano:
a) costruzioni in muratura,
quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;
b) strutture a pannelli
portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati
(muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro,
resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite
in opera;
c) strutture intelaiate,
quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra
loro ed esternamente.
Art. 55 (L)
Edifici in muratura (legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo comma)
1. Le costruzioni in muratura
devono presentare adeguate caratteristiche di solidarieta' fra gli elementi
strutturali che le compongono, e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni
delle
norme tecniche di cui all'articolo
83.
Art. 56 (L)
Edifici con struttura a
pannelli portanti (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 7, secondo, terzo,
quarto e quinto comma)
1. Le strutture a pannelli
portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito,
semplice, armato normale o precompresso, presentare giunzioni eseguite
in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti
opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o da
lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono essere
orientati almeno secondo due direzioni distinte.
2. Il complesso scatolare
costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di
assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 85.
3. La trasmissione delle
azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata da armature
metalliche.
4. L'idoneita' di tali sistemi
costruttivi, anche in funzione del grado di sismicita', deve essere comprovata
da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore
dei lavori
pubblici, su conforme parere
dello stesso Consiglio.
Art. 57 (L)
Edifici con strutture intelaiate
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 8, secondo periodo del primo comma,
secondo, terzo e quarto comma)
1. Nelle strutture intelaiate
possono essere compresi elementi irrigidenti costituiti da:
a) strutture reticolate
in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;
b) elementi-parete in acciaio,
calcestruzzo armato normale o precompresso.
2. Gli elementi irrigidenti
devono essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione
in modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti
stessi.
3. Il complesso resistente
deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche definite
dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
4. Le murature di tamponamento
delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate alle aste
della struttura stessa secondo le modalita' specificate dalle norme tecniche
di cui
all'articolo 83.
Art. 58 (L)
Produzione in serie in stabilimenti
di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi
in metallo
(legge 5 novembre 1971,
n. 1086, art. 9)
1. Le ditte che procedono
alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso
ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate
negli articoli 53,
comma 1 e 64, comma 1, hanno
l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Servizio tecnico centrale
del Ministero dei lavori pubblici, con apposita relazione nella quale debbono:
a) descrivere ciascun tipo
di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi,
con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento
sotto carico fino a fessurazione e rottura;
b) precisare le caratteristiche
dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori
di cui all'articolo 59;
c) indicare, in modo particolareggiato,
i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;
d) indicare i risultati
delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59.
2. Tutti gli elementi precompressi
debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa
individuare la serie di origine.
3. Per le ditte che costruiscono
manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali assolvono alle
funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la relazione
di cui al comma 1
del presente articolo deve
descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni
e fornire i calcoli relativi.
4. Le ditte produttrici
di tutti i manufatti di cui ai commi precedenti sono tenute a fornire tutte
le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei
loro manufatti.
5. La responsabilita' della
rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che e'
obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione
delle sue
caratteristiche di impiego.
6. Il progettista delle
strutture e' responsabile dell'organico inserimento e della previsione
di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture
dell'opera.
Art. 59 (L)
Laboratori (legge 5 novembre
1971, n. 1086, art. 20)
1. Agli effetti del presente
testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti
universitari dei politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta'
o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza
delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi
e di protezione civile (Roma);
2. Il Ministro per le infrastrutture
e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo'
autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori
ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche
su terreni e rocce.
3. L'attivita' dei laboratori,
ai fini del presente capo, e' servizio di pubblica utilita'.
Art. 60 (L)
Emanazione di norme tecniche
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 21)
1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.
Art. 61 (L)
Abitati da consolidare (legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)
1. In tutti i territori comunali
o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la
regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio
1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera
e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura,
possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del
competente ufficio tecnico
della regione.
2. Le opere di consolidamento,
nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico
regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima
della predetta autorizzazione, la quale comunque dovra' essere richiesta
nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
Art. 62 (L)
Utilizzazione di edifici
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)
1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di agibilita' da parte dei comuni e' condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.
Art. 63 (L)
Opere pubbliche
1. Quando si tratti di opere
eseguite dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, le norme della presente parte si applicano solo nel caso in cui
non sia diversamente
disposto dalla citata legge
n. 109 del 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 544, dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34 e dal d.m.
19 aprile 2000 n. 145.
Capo II
Disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
Sezione I
Adempimenti
Art. 64 (L)
Progettazione, direzione,
esecuzione, responsabilita'
(legge n. 1086 del 1971,
art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo
comma)
1. La realizzazione delle
opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilita'
e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica
incolumita'.
2. La costruzione delle
opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto
esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo,
nei limiti delle proprie
competenze stabilite dalle
leggi sugli ordini e collegi professionali.
3. L'esecuzione delle opere
deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel
relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi
sugli ordini e collegi
professionali.
4. Il progettista ha la
responsabilita' diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera
comunque realizzate.
5. Il direttore dei lavori
e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilita'
della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni
di
esecuzione del progetto,
della qualita' dei materiali impiegati, nonche', per quanto riguarda gli
elementi prefabbricati, della posa in opera.
Art. 65 (R)
Denuncia dei lavori di realizzazione
e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed
a struttura metallica. (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6).
1. Le opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima
del loro inizio, devono essere denunciate dal direttore dei lavori allo
sportello unico, che
provvede a trasmettere tale
denuncia al competente ufficio tecnico regionale.
2. Nella denuncia devono
essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle
strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono
essere allegati:
a) il progetto dell'opera
in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo
chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le
dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera
sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle
condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa
in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla
quale risultino le caratteristiche, le qualita' e le dosature dei materiali
che verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico restituisce
al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia
del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
5. Anche le varianti che
nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma
1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di
dare inizio alla loro
esecuzione, allo sportello
unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
6. A strutture ultimate,
entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso
lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento
degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove
sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
b) per le opere in conglomerato
armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed
ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali
prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia
conforme.
7. Lo sportello unico restituisce
al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia
della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito,
e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio
tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori
consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione
di cui al comma 6.
Art. 66 (L)
Documenti in cantiere (legge
n. 1086 del 1971, art. 5)
1. Nei cantieri, dal giorno
di inizio delle opere, di cui all'articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione
dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all'articolo 65,
commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei
lavori, nonche' un apposito giornale dei lavori.
2. Della conservazione e
regolare tenuta di tali documenti e' responsabile il direttore dei lavori.
Il direttore dei lavori e' anche tenuto a vistare periodicamente, ed in
particolare nelle fasi piu' importanti dell'esecuzione, il giornale dei
lavori.
Art. 67
(L, comma 1, 2, 4 e 8; R,
i commi 3, 5, 6 e 7) Collaudo statico (legge 5 novembre 1971, n. 1086,
articoli 7 e 8)
1. Tutte le costruzioni di
cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare
la pubblica incolumita' devono essere sottoposte a collaudo statico.
2. Il collaudo deve essere
eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno
dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione,
direzione, esecuzione
dell'opera.
3. Contestualmente alla
denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori e' tenuto a
presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore
scelto dal committente e la
contestuale dichiarazione
di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le
condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il
committente ed il costruttore esegue in proprio, e' fatto obbligo al costruttore
di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio
dei lavori, all'ordine
provinciale degli ingegneri
o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi
fra i quali sceglie il collaudatore.
5. Completata la struttura
con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne da' comunicazione
allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare
il collaudo.
6. In corso d'opera possono
essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficolta' tecniche e da
complessita' esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni.
7. Il collaudatore redige,
sotto la propria responsabilita', il certificato di collaudo in tre copie
che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone
contestuale comunicazione allo sportello unico.
8. Per il rilascio di licenza
d'uso o di agibilita', se prescritte, occorre presentare all'amministrazione
comunale una copia del certificato di collaudo.
Sezione II
Vigilanza
Art. 68 (L)
Controlli (legge 5 novembre
1971, n. 1086, art. 10)
1. Il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono realizzate
le opere indicate nell'articolo 53, comma 1, ha il compito di vigilare
sull'osservanza degli
adempimenti preposti dalla
presente legge: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.
2. Le disposizioni del precedente
comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e per
conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico
con a capo un
ingegnere.
Art. 69 (L)
Accertamenti delle violazioni
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 11)
1. I funzionari e agenti
comunali che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti
articoli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile
del competente
ufficio comunale, verra'
inoltrato all'Autorita' giudiziaria competente ed all'ufficio tecnico della
regione per i provvedimenti di cui all'articolo 70.
Art. 70 (L)
Sospensione dei lavori (legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)
1. Il dirigente dell'ufficio
tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell'articolo
69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato
a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al
costruttore la sospensione dei lavori.
2. I lavori non possono
essere ripresi finche' il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non
abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal
presente capo.
3. Della disposta sospensione
e' data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale perche'
ne curi l'osservanza.
Sezione III
Norme penali
Art. 71 (L)
Lavori abusivi (legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 13)
1. Chiunque commette, dirige
e, in qualita' di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo,
o parti di esse, in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, e' punito
con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da
L. 200.000 a L. 2.000.000.
2. E' soggetto alla pena
dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da L. 2.000.000 a L. 20.000.000,
chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso
o manufatti
complessi in metalli senza
osservare le disposizioni dell'articolo 58.
Art. 72 (L)
Omessa denuncia dei lavori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)
1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.
Art. 73 (L)
Responsabilita' del direttore
dei lavori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)
1. Il direttore dei lavori
che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 e' punito
con l'ammenda da L. 80.000 a L. 400.000.
2. Alla stessa pena soggiace
il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente
ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma
6.
Art. 74 (L)
Responsabilita' del collaudatore
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)
1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma 5, e' punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000.
Art. 75 (L)
Mancanza del certificato
di collaudo (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17)
1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000.
Art. 76 (L)
Comunicazione della sentenza
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 18)
1. La sentenza irrevocabile,
emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a
cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in cui e' divenuta
irrevocabile, al comune
e alla regione interessata
ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente
sia iscritto l'imputato.
Capo III
Disposizioni per favorire
il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati,
pubblici e privati aperti
al pubblico
Sezione I
Eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati
Art. 77 (L)
Progettazione di nuovi edifici
e ristrutturazione di interi edifici (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art.
1)
1. I progetti relativi alla
costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi
edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata
ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste
dal comma 2.
2. Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti fissa con decreto, adottato ai sensi dell'articolo 52,
le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita'
e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica,
sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve
comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici
idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori,
ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti
comuni degli edifici e alle singole unita' immobiliari;
c) almeno un accesso in
piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel
caso di immobili con piu' di tre livelli fuori terra, di un ascensore per
ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. E' fatto obbligo di allegare
al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformita'
degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
5. I progetti di cui al
comma 1 che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, devono essere approvati dalla competente autorita'
di tutela, a norma degli
articoli 23 e 151 del medesimo
decreto legislativo.
Art. 78 (L)
Deliberazioni sull'eliminazione
delle barriere architettoniche (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)
1. Le deliberazioni che hanno
per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad
eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma,
della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonche'
la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi
di segnalazione atti a favorire la mobilita' dei ciechi all'interno degli
edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima
o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136,
secondo e terzo comma, del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio
rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta
per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap,
ovvero chi ne esercita la tutela o la potesta' di cui al titolo IX del
libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala
nonche' strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare
l'ampiezza delle porte d'accesso,
al fine di rendere piu' agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori
e alle rampe delle autorimesse.
3. Resta fermo quanto disposto
dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
Art. 79 (L)
Opere finalizzate all'eliminazione
delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3)
1. Le opere di cui all'articolo
78 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste
dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai
fabbricati o comuni o di uso comune a piu' fabbricati.
2. E' fatto salvo l'obbligo
di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile
nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non
sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprieta' o di uso comune.
Art. 80 (L)
Rispetto delle norme antisismiche,
antincendio e di prevenzione degli infortuni (legge 9 gennaio 1989, n.
13, art. 6)
1. Fermo restando l'obbligo
del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorita' a norma
dell'articolo 94, l'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo
78, da realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, di
prevenzione degli incendi e degli infortuni, non e' soggetta alla autorizzazione
di cui all'articolo 94. L'esecuzione non conforme alla normativa richiamata
al comma 1 preclude il collaudo
delle opere realizzate.
Art. 81 (L)
Certificazioni (legge 9
gennaio 1989, n. 13, art. 8; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)
1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale relative alla realizzazione di interventi di cui al presente capo e' allegato certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonche' le difficolta' di accesso.
Sezione II
Eliminazione o superamento
delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti
al pubblico
Art. 82 (L)
Eliminazione o superamento
delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti
al pubblico (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24;
decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, art. 62, comma 2; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli
107 e 109).
1. Tutte le opere edilizie
riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili
di limitare l'accessibilita' e la visitabilita' di cui alla sezione prima
del presente capo, sono
eseguite in conformita'
alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive
modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla sezione prima del presente capo,
al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1996, n. 503, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche,
e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici
e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, nonche' ai vincoli previsti da leggi speciali
aventi le medesime finalita', qualora le autorizzazioni previste dall'articolo
20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del
nulla osta da parte delle autorita' competenti alla tutela del vincolo,
la
conformita' alle norme vigenti
in materia di accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche
puo' essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo
7 del decreto del
Presidente della Repubblica
7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione
delle predette autorita'.
3. Alle comunicazioni allo
sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici
pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo
22, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformita'
alla normativa vigente in materia di accessibilita' e di superamento delle
barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio del permesso
di costruire per le opere di cui al comma 1 e' subordinato alla verifica
della conformita' del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico
incaricato dal comune. Il
dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilita'
per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state
realizzate nel rispetto
delle disposizioni vigenti
in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine puo'
richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario del permesso
di costruire una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta
da un tecnico abilitato.
5. La richiesta di modifica
di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico
e' accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del
certificato di agibilita' e' condizionato alla verifica tecnica della conformita'
della dichiarazione allo stato dell'immobile.
6. Tutte le opere realizzate
negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformita' dalle
disposizioni vigenti in materia di accessibilita' e di eliminazione delle
barriere architettoniche, nelle quali le difformita' siano tali da rendere
impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate,
sono dichiarate inagibili.
7. Il progettista, il direttore
dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilita'
ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente
responsabili, relativamente
ad opere eseguite dopo l'entrata
in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformita' che siano
tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire
50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un
periodo compreso da uno a sei mesi.
8. I piani di cui all'articolo
32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni
relative all'accessibilita' degli spazi urbani, con particolare riferimento
all'individuazione e
alla realizzazione di percorsi
accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla
rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione
delle persone
handicappate.
9. I comuni adeguano i propri
regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata
legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni
di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi
comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono
efficacia.
Capo IV
Provvedimenti per le costruzioni
con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione I
Norme per le costruzioni
in zone sismiche
Art. 83 (L)
Opere disciplinate e gradi
di sismicita' (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli 54, comma
1, lettera c), 93, comma 1,
lettera g), e comma 4 del
decreto legislativo n. 112 del 1998)
1. Tutte le costruzioni la
cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumita', da realizzarsi
in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo,
sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52,
da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con
decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto
con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.
2. Con decreto del Ministro
per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno,
sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale
delle ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali
per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati
del grado di sismicita' da prendere a base per la determinazione delle
azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.
3. Le regioni, sentite le
province e i comuni interessati, provvedono alla individuazione delle zone
dichiarate sismiche agli effetti del presente capo, alla formazione e all'aggiornamento
degli
elenchi delle medesime zone
e dei valori attribuiti ai gradi di sismicita', nel rispetto dei criteri
generali di cui al comma 2.
Art. 84 (L)
Contenuto delle norme tecniche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)
1. Le norme tecniche per
le costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 83, da adottare sulla
base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione
dei diversi gradi di
sismicita', definiscono:
a) l'altezza massima degli
edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicita' della
zona ed alle larghezze stradali;
b) le distanze minime consentite
tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
c) le azioni sismiche orizzontali
e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle
costruzioni e delle loro giunzioni;
d) il dimensionamento e
la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
e) le tipologie costruttive
per le fondazioni e le parti in elevazione.
2. Le caratteristiche generali
e le proprieta' fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioe' dei
terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondita' alla quale le tensioni
indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni
e della stabilita' dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente
accertate.
3. Per le costruzioni su
pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori
del-l'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare
le condizioni di stabilita' dei pendii medesimi.
4. Le norme tecniche di
cui al comma 1 potranno stabilire l'entita' degli accertamenti in funzione
della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicita'.
Art. 85 (L)
Azioni sismiche (legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 9)
1. L'edificio deve essere
progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni
verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente
alle successive
lettere a), b), c) e d)
e definiti dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
a) azioni verticali: non
si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture
di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni,
deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale;
b) azioni orizzontali: le
azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione
di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo
due direzioni ortogonali;
c) momenti torcenti: ad
ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze
orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori
da determinarsi
secondo le indicazioni riportate
dalle norme tecniche di cui all'articolo 83;
d) momenti ribaltanti: per
le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati
dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere
valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo
83.
Art. 86 (L)
Verifica delle strutture
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)
1. L'analisi delle sollecitazioni
dovute alle azioni sismiche di cui all'articolo 85 e' effettuata tenendo
conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera
struttura.
2. Si devono verificare
detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici
con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi,
ma con l'esclusione
dell'azione del vento.
Art. 87 (L)
Verifica delle fondazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)
1. I calcoli di stabilita'
del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i
procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle
azioni sismiche
orizzontali applicate alla
costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui all'articolo
83.
Art. 88 (L)
Deroghe (legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 12)
1. Possono essere concesse
deroghe all'osservanza delle norme tecniche, di cui al precedente articolo
83, dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria
da parte
dell'ufficio periferico
competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in
parte l'osservanza, dovute
all'esigenza di salvaguardare
le caratteristiche ambientali dei centri storici.
2. La possibilita' di deroga
deve essere prevista nello strumento urbanistico generale e le singole
deroghe devono essere confermate nei piani particolareggiati.
Art. 89 (L)
Parere sugli strumenti urbanistici
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)
1. Tutti i comuni nei quali
sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui
all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico
regionale sugli strumenti
urbanistici generali e particolareggiati
prima della delibera di adozione nonche' sulle lottizzazioni convenzionate
prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica
della compatibilita' delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche
del territorio.
2. Il competente ufficio
tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta dell'amministrazione comunale.
3. In caso di mancato riscontro
entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso
negativo.
Art. 90 (L)
Sopraelevazioni (legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 14)
1. E' consentita, nel rispetto
degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di
un piano negli edifici in muratura, purche' nel complesso la costruzione
risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
b) la sopraelevazione di
edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli
portanti, purche' il complesso della struttura sia conforme alle norme
della presente legge.
2. L'autorizzazione e' consentita
previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi
il numero massimo di piani che e' possibile realizzare in sopraelevazione
e l'idoneita'
della struttura esistente
a sopportare il nuovo carico.
Art. 91 (L)
Riparazioni (legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 15)
1. Le riparazioni degli edifici
debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni
sismiche di cui ai precedenti articoli.
2. I criteri sono fissati
nelle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Art. 92 (L)
Edifici di speciale importanza
artistica (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 16)
1. Per l'esecuzione di qualsiasi
lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale
o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano
essi pubblici o di
privata proprieta', restano
ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
Sezione III
Vigilanza sulle costruzioni
in zone sismiche
Art. 93 (R)
Denuncia dei lavori e presentazione
dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli
17 e 19)
1. Nelle zone sismiche di
cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni
e sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico,
che provvede a
trasmetterne copia al competente
ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome
e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere
allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle
rispettive
competenze, nonche' dal
direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del
progetto e' determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In
ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti
e sezioni ed
accompagnato da una relazione
tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione
sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre
essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere
illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi
assunte, i calcoli
svolti nei riguardi del
complesso terreno-opera di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione
deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere
tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere
esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari,
ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.
Art. 94 (L)
Autorizzazione per l'inizio
dei lavori (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)
1. Fermo restando l'obbligo
del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle localita' sismiche,
ad eccezione di quelle a bassa sismicita' all'uopo indicate nei decreti
di cui all'articolo 83, non
si possono iniziare lavori
senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico
della regione.
2. L'autorizzazione e' rilasciata
entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito
dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento
relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio
entro il termine di cui al comma 2, e' ammesso ricorso al presidente della
giunta
regionale che decide con
provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere
diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo,
nei limiti delle rispettive competenze.
Art. 95 (L)
Sanzioni penali (legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 20)
1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 e' punito con l'ammenda da L. 400.000 a L. 20.000.000.
Art. 96 (L)
Accertamento delle violazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)
1. I funzionari, gli ufficiali
ed agenti indicati all'articolo 103, appena accertato un fatto costituente
violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo
immediatamente al
competente ufficio tecnico
della regione.
2. Il dirigente dell'ufficio
tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere
tecnico, trasmette il processo verbale all'autorita' giudiziaria competente
con le sue deduzioni.
Art. 97 (L)
Sospensione dei lavori (legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 22)
1. Il dirigente del competente
ufficio tecnico della regione, contemporaneamente agli adempimenti di cui
all'articolo 96, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo
comunale, al
proprietario, nonche' al
direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto e'
comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale
o al prefetto ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
3. L'ufficio territoriale
del governo, su richiesta del dirigente dell'ufficio di cui al comma 1,
assicura l'intervento della forza pubblica, ove cio' sia necessario per
l'esecuzione dell'ordine di sospensione.
4. L'ordine di sospensione
produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorita'
giudiziaria diviene irrevocabile.
Art. 98 (L)
Procedimento penale (legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 23)
1. Se nel corso del procedimento
penale il pubblico ministero ravvisa la necessita' di ulteriori accertamenti
tecnici, nomina uno o piu' consulenti, scegliendoli fra i componenti del
Consiglio
superiore dei lavori pubblici
o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti o di altre amministrazioni statali.
2. Deve essere in ogni caso
citato per il dibattimento il dirigente del competente ufficio tecnico
della regione, il quale puo' delegare un funzionario dipendente che sia
al corrente dei fatti.
3. Con il decreto o con
la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o
delle parti di esse costruite in difformita' alle norme del presente capo
o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce
le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse,
fissando il relativo termine.
Art. 99 (L)
Esecuzione d'ufficio (legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)
1. Qualora il condannato
non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo 98, dati
con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio
tecnico della regione
provvede, se del caso con
l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.
Art. 100 (L)
Competenza del presidente
della giunta regionale (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)
1. Qualora il reato sia estinto
per qualsiasi causa, il presidente della giunta regionale ordina, con provvedimento
definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione
delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del
presente capo e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero
l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.
2. In caso di inadempienza
si applica il disposto dell'articolo 99.
Art. 101 (L)
Comunicazione del provvedimento
al competente ufficio tecnico della regione (legge 3 febbraio 1974, n.
64, art. 26)
1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile o il decreto e' diventato esecutivo.
Art. 102 (L)
Modalita' per l'esecuzione
d'ufficio (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 27)
1. Per gli adempimenti di
cui all'articolo 99 le regioni iscrivono annualmente in bilancio una somma
non inferiore a lire 50 milioni.
2. Al recupero delle somme
erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere
in contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente capo, si provvede
a mezzo dell'esattoria comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi
fatta dal competente ufficio tecnico della regione, e resa esecutiva dal
prefetto.
3. La riscossione delle
somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio
spettante all'esattore, e' fatta mediante ruoli resi esecutivi dalle intendenze
di finanza con la procedura stabilita per l'esazione delle imposte dirette.
4. Il versamento delle somme
stesse e' fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.
Art. 103 (L)
Vigilanza per l'osservanza
delle norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29)
1. Nelle localita' di cui
all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali
di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle
amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e
comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti
giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti
ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni
sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico
della regione a norma degli articoli 61 e 94.
2. I funzionari di detto
ufficio debbono altresi' accertare se le costruzioni, le riparazioni e
ricostruzioni procedano in conformita' delle presenti norme.
3. Eguale obbligo spetta
agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano
per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi
detti incarichi.
Sezione IV
Disposizioni finali
Art. 104 (L)
Costruzioni in corso in
zone sismiche di nuova classificazione (legge3 febbraio 1974, n. 64, art.
30;
articoli 107 e 109 del decreto
legislativo n. 267 del 2000)
1. Tutti coloro che in una
zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione
prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono
tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del
provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.
2. L'ufficio tecnico della
regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia, accerta la conformita'
del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l'idoneita' della
parte gia'
legittimamente realizzata
a resistere all'azione delle possibili azioni sismiche.
3. Nel caso in cui l'accertamento
di cui al comma 2 dia esito positivo, l'ufficio tecnico autorizza la prosecuzione
della costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro due anni
dalla data del provvedimento di classificazione; nel caso in cui la costruzione
possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente mediante le opportune
modifiche del progetto, l'autorizzazione puo' anche essere rilasciata condizionatamente
all'impegno del costruttore di apportare le modifiche necessarie. In tal
caso l'ufficio tecnico regionale rilascia apposito certificato al denunciante,
inviandone copia al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale
per i necessari provvedimenti.
4. Il presidente della giunta
regionale puo', per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove
occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma 3.
5. Qualora l'accertamento
di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile intervenire con
modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte gia' realizzata
alla normativa tecnica
vigente, il dirigente dell'ufficio
tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto gia'
costruito.
6. In caso di violazione
degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni
della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.
Art. 105 (L)
Costruzioni eseguite col
sussidio dello Stato (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1. L'inosservanza delle norme
del presente capo, nel caso di edifici per i quali sia stato gia' concesso
il sussidio dello Stato, importa, oltre alle sanzioni penali, anche la
decadenza dal beneficio
statale, qualora l'interessato
non si sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo.
Art. 106 (L)
Esenzione per le opere eseguite
dal genio militare (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l'osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e' assicurata dall'organo all'uopo individuato dal Ministero della difesa.
Capo V
Norme per la sicurezza degli
impianti
Art. 107 (L)
Ambito di applicazione (legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma)
1. Sono soggetti all'applicazione
del presente capo i seguenti impianti relativi agli edifici quale che ne
sia la destinazione d'uso:
a) gli impianti di produzione,
di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia
fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi
ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento
e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di
qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari
nonche' quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo
di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua
fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto
e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito
dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento
di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale
mobili e simili;
g) gli impianti di protezione
antincendio.
Art. 108 (L)
Soggetti abilitati (legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, e' l'art. 22 della legge 30
aprile 1999, n. 136)
1. Sono abilitate all'installazione,
alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti
di cui all'articolo 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente
iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,
n. 443.
2. L'esercizio delle attivita'
di cui al comma 1 e' subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali,
di cui all'articolo 109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora
non ne sia in
possesso, prepone all'esercizio
delle attivita' di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che
abbia tali requisiti.
3. Sono, in ogni caso abilitate
all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, le imprese in possesso
di attestazione per le relative categorie rilasciata da una Societa' organismo
di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
4. Possono effettuare il
collaudo ed accertare la conformita' alla normativa vigente degli impianti
di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti
negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente
secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente
della
Repubblica 6 dicembre 1991,
n. 447.
Art. 109 (L)
Requisiti tecnico-professionali
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)
1. I requisiti tecnico-professionali
di cui all'articolo 108, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica
specifica conseguita presso una universita' statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola
secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore
delle attivita' di cui all'articolo 110, comma 1, presso un istituto statale
o legalmente
riconosciuto, previo un
periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze
di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato
conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi,
alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa
svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo
ramo di attivita' dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre
anni, escluso
quello computato ai fini
dell'apprendistato, in qualita' di operaio installatore con qualifica di
specializzato nelle attivita' di installazione, di trasformazione, di ampliamento
e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo
107.
2. E' istituito presso le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti
in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalita'
per l'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti
con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 110 (L, commi 1 e 2
- R, comma 3)
Progettazione degli impianti
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)
1. Per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere
a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 e' obbligatoria la redazione
del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali,
nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto
per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di
cui al comma 1 e' obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati
nel regolamento di
attuazione di cui all'articolo
119.
3. Il progetto, di cui al
comma 1, deve essere depositato presso lo sportello unico contestualmente
al progetto edilizio.
Art. 111 (R)
Misure di semplificazione
per il collaudo degli impianti installati
1. Nel caso in cui la normativa
vigente richieda il certificato di collaudo degli impianti installati il
committente e' esonerato dall'obbligo di presentazione dei progetti degli
impianti di cui ai
commi 1, lettere a), b),
c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari
di volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalita' previste
dal comma 2.
2. Il collaudo degli impianti
puo' essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti
in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera,
i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati
e alla normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione redatta
viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori.
3. Resta salvo il potere
dell'amministrazione di procedere all'effettuazione dei controlli successivi
e di applicare, in caso di falsita' delle attestazioni, le sanzioni previste
dalla normativa vigente.
Art. 112 (L)
Installazione degli impianti
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)
1. Le imprese installatrici
sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo
materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti
realizzati secondo le
norme tecniche di sicurezza
dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico
italiano (CEI), nonche' nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione
tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti
elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori
differenziali ad alta sensibilita' o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati
alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto previsto dal
presente articolo.
4. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno fissati i termini
e le modalita' per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 3.
Art. 113 (L)
Dichiarazione di conformita'
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9)
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice e' tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformita' degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 112. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonche', ove previsto, il progetto di cui all'articolo 110.
Art. 114 (L)
Responsabilita' del committente
o del proprietario (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10)
1. Il committente o il proprietario
e' tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 ad
imprese abilitate ai sensi
dell'articolo 108.
Art. 115 (L)
Certificato di agibilita'
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 11, decreto legislativo n. 267 del 2000,
articoli 107 e 109)
1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rilascia il certificato di agibilita', dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformita' o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
Art. 116 (L)
Ordinaria manutenzione degli
impianti e cantieri (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12)
1. Sono esclusi dagli obblighi
della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo,
nonche' dall'obbligo di cui all'articolo 114, i lavori concernenti l'ordinaria
manutenzione degli
impianti di cui all'articolo
107.
2. Sono altresi' esclusi
dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato
di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura
provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari,
fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformita'
di cui all'articolo 113.
Art. 117 (R)
Deposito presso lo sportello
unico della dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)
1. Qualora nuovi impianti
tra quelli di cui ai com-mi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo
107 vengano installati in edifici per i quali e' gia' stato rilasciato
il certificato di agibilita', l'impresa installatrice deposita presso lo
sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto
di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformita' o il certificato
di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
2. In caso di rifacimento
parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformita' o il
certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli
impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo
113 deve essere espressamente indicata la compatibilita' con gli impianti
preesistenti.
3. In alternativa al deposito
del progetto, di cui al comma 1, e' possibile ricorrere alla certificazione
di conformita' dei lavori ai progetti approvati di cui all'articolo 111.
Art. 118 (L)
Verifiche (legge 18 maggio
1990, n. 46, art. 14)
1. Per eseguire i collaudi,
ove previsti, e per accertare la conformita' degli impianti alle disposizioni
del presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unita' sanitarie
locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facolta' di
avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle
rispettive competenze, di cui all'articolo 110, comma 1, secondo le modalita'
stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
2. Il certificato di collaudo
deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa
richiesta.
Art. 119 (L)
Regolamento di attuazione
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15)
1. Con regolamento di attuazione,
emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto
di cui
all'articolo 110 e sono
definiti i criteri e le modalita' di redazione del progetto stesso in relazione
al grado di complessita' tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto
conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
Art. 120 (L)
Sanzioni (legge 18 maggio
1990, n. 46, art. 16)
1. Alla violazione di quanto
previsto dall'articolo 113 consegue, a carico del committente o del proprietario,
secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo
119, una
sanzione amministrativa
da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme
del presente capo consegue, secondo le modalita' previste dal medesimo
regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione
a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione
di cui all'articolo 119 determina le modalita' della sospensione delle
imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 108, comma 1, e dei
provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi
albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli
impianti, nonche' gli aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni amministrative
di cui al comma 1.
Art. 121 (L)
Abrogazione e adeguamento
dei regolamenti comunali e regionali (legge 18 maggio 1990, n. 46, art.
17)
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.
Capo VI
Norme per il contenimento
del consumo di energia negli edifici
Art. 122 (L)
Ambito di applicazione (legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)
1. Sono regolati dalle norme
del presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati,
qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonche', mediante il disposto dell'articolo
129, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero
del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente capo e'
graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata
dall'articolo 3, comma 1, del presente testo unico.
Art. 123 (L)
Progettazione, messa in
opera ed esercizio di edifici e di impianti (legge 9 gennaio 1991, n. 10,
art. 26)
1. Ai nuovi impianti, lavori,
opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia,
alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle
norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi
di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti
ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla
manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori
qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria
negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e' considerata
estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.
2. Per gli interventi in
parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli
edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo
1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli di cui all'articolo
8 della legge medesima, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza
delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici
e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di
processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in
modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica,
i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma
3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione,
della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli
edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonche' dei
componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative
all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del
calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base
al consumo
effettivamente registrato,
l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli
1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento
al servizio di edifici di nuova costruzione, il cui permesso di costruire,
sia rilasciato dopo il 25 luglio 1991, devono essere progettati e realizzati
in modo tale da
consentire l'adozione di
sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni
singola unita' immobiliare.
7. Negli edifici di proprieta'
pubblica o adibiti ad uso pubblico e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno
energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia
o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi
edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera
ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia.
Art. 124 (L)
Limiti ai consumi di energia
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)
1. I consumi di energia termica
ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto
dai decreti di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in
particolare in
relazione alla destinazione
d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona
climatica di appartenenza.
Art. 125 (L - R, commi 1
e 3)
Denuncia dei lavori, relazione
tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti
rinnovabili di energia, al
risparmio e all'uso razionale
dell'energia (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)
1. Il proprietario dell'edificio,
o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in duplice
copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli
articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione
tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti
la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.
2. Nel caso in cui la denuncia
e la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate prima
dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa
di cui all'articolo 133, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento
del suddetto adempimento.
3. La documentazione deve
essere compilata secondo le modalita' stabilite con proprio decreto dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Una copia della
documentazione e'
conservata dallo sportello
unico ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 132.
Altra copia della documentazione, restituita dallo sportello unico con
l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del
proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori
ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione
vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei
lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in
cantiere.
Art. 126 (R)
Certificazione di impianti
1. Il committente e' esonerato dall'obbligo di presentazione del progetto di cui all'articolo 125 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere della facolta' di cui all'articolo 111, comma 2.
Art. 127 (R)
Certificazione delle opere
e collaudo (legge 9 gennaio 1999, n. 10, art 29)
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della parte seconda.
Art. 128 (L)
Certificazione energetica
degli edifici (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30)
1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria,
del
commercio e dell'artigianato,
sentito il Ministro dei lavori pubblici, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica
degli edifici. Tale
decreto individua tra l'altro
i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita
o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica
devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero
immobile o della singola unita' immobiliare.
3. Il proprietario o il
locatario possono richiedere al comune ove e' ubicato l'edificio la certificazione
energetica dell'intero immobile o della singola unita' immobiliare. Le
spese relative di
certificazione sono a carico
del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo
alla certificazione energetica ha una validita' temporale di cinque anni
a partire dal momento del suo rilascio.
Art. 129 (L)
Esercizio e manutenzione
degli impianti (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31)
1. Durante l'esercizio degli
impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilita',
deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro
i limiti di
rendimento previsti dalla
normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per
esso un terzo, che se ne assume la responsabilita', e' tenuto a condurre
gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria
e straordinaria secondo le
prescrizioni della vigente
normativa UNI e CEI.
3. I comuni con piu' di
quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio
effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale
l'osservanza delle norme
relative al rendimento di
combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza
tecnica, con onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi
alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui al presente
capo, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti
che contengono clausole
difformi si applica l'articolo
1339 del codice civile.
Art. 130 (L)
Certificazioni e informazioni
ai consumatori (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32)
1. Ai fini della commercializzazione,
le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici
e degli impianti devono essere certificate secondo le modalita' stabilite
con proprio
decreto dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici.
2. Le imprese che producono
o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare
su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.
Art. 131 (L)
Controlli e verifiche (legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; decreto legislativo n. 267 del 2000,
articoli 107 e 109)
1. Il comune procede al controllo
dell'osservanza delle norme del presente capo in relazione al progetto
delle opere in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine
lavori dichiarata dal
committente.
2. La verifica puo' essere
effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente,
dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli
impianti.
3. In caso di accertamento
di difformita' in corso d'opera, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento
di difformita' su opere terminate il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie
per adeguare
l'edificio alle caratteristiche
previste dal presente capo.
5. Nei casi previsti dai
commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
irroga le sanzioni di cui all'articolo 132.
Art. 132 (L)
Sanzioni (legge 9 gennaio
1991, n. 10, art. 34)
1. L'inosservanza dell'obbligo
di cui al comma 1 dell'articolo 125 e' punita con la sanzione amministrativa
non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.
2. Il proprietario dell'edificio
nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata
ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli articoli
123 e 124 e' punito
con la sanzione amministrativa
in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento
del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore
dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127, ovvero
che rilasciano una certificazione non veritiera nonche' il progettista
che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non veritiera,
sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1
per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti
salvi i casi di responsabilita' penale.
4. Il collaudatore che non
ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 e' punito con la sanzione
amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la
vigente tariffa
professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore
del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilita',
che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2, e'
punito con la
sanzione amministrativa
non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.
Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma
4 dell'articolo 129, le parti
sono punite ognuna con la
sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto,
fatta salva la nullita' dello stesso.
6. L'inosservanza delle
prescrizioni di cui all'articolo 130 e' punita con la sanzione amministrativa
non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni,
fatti salvi i casi di responsabilita' penale.
7. Qualora soggetto della
sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorita' che applica
la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza
per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della
disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e
l'uso razionale dell'energia, e' punita con la sanzione amministrativa
non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.
Art. 133 (L)
Provvedimenti di sospensione
dei lavori (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35; decreto legislativo n.
267 del 2000, articoli 107 e 109)
1. Il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, con il provvedimento mediante il quale
ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento
dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza
del termine comporta l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa
e l'esecuzione forzata delle opere con spese
a carico del proprietario.
Art. 134 (L)
Irregolarita' rilevate dall'acquirente
o dal conduttore (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 136)
1. Qualora l'acquirente o
il conduttore dell'immobile riscontra difformita' dalle norme della presente
legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia
al comune entro
un anno dalla constatazione,
a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del
committente o del proprietario.
Art. 135 (L)
Applicazione (legge 9 gennaio
1991, n. 10, art. 37)
1. I decreti ministeriali
di cui al presente capo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data
della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e si applicano alle
denunce di inizio lavori
presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
2. Il decreto del Presidente
della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile
con il presente capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonche' con
il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti
di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.
Parte III
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Disposizioni finali
Art. 136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) - R comma 2, lettera m) Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo
20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in
vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942,
n. 1150, limitatamente all'articolo 31;
b) legge 21 dicembre 1955,
n. 1357, limitatamente all'articolo 3;
c) legge 28 gennaio 1977,
n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c);
d) legge 5 agosto 1978,
n. 457, limitatamente all'articolo 48;
e) decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8, convertito, con modificazioni,
in legge 25 marzo 1982, n. 94. Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15;
25, comma 4, come
modificato dal decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, lettera
g), convertito con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, limitatamente all'articolo 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto
legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
2. Ai sensi dell'articolo
7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata in vigore del
presente testo unico sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni:
regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221, comma 2; legge 17
agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27, 33, 41-ter, 41-quater,
41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9; legge 28 gennaio 1977,
n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
16; legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all'articolo 1, commi 4 e
5, come sostituiti dall'articolo 4, legge 18 novembre 1998, n. 415; decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1982, n. 94, limitatamente all'articolo 7;
legge 28 febbraio 1985,
n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48,
52, comma 1; legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all'articolo
23, comma 6; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato
dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo
risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11,
convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; legge 23
dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'articolo 2, commi 50 e 56; legge
23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2 dell'articolo 61;
m) decreto del Presidente
della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425.
Art. 137 (L)
Norme che rimangono in vigore
1. Restano in vigore le seguenti
disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942,
n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione degli articoli di cui all'articolo
136, comma 2, lettera b);
b) legge 5 agosto 1978,
n. 457 e successive modificazioni;
c) legge 28 febbraio 1985,
n. 47 ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera
f);
d) legge 24 marzo 1989,
n. 122;
e) articolo 17-bis del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;
f) articolo 2, comma 58,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Restano in vigore, per
tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi
normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti
leggi:
a) legge 5 novembre 1971,
n. 1086;
b) legge 2 febbraio 1974,
n. 64;
c) legge 9 gennaio 1989,
n. 13;
d) legge 5 marzo 1990, n.
46;
e) legge 9 gennaio 1991,
n. 10;
f) legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
3. All'articolo 9 della
legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'esecuzione delle opere
e degli interventi previsti dal comma 1 e' soggetta a denuncia di inizio
attivita'.".
Art. 138 (L)
Entrata in vigore del testo
unico
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2002.
TAVOLA DI CORRISPONDENZA
DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA
----> Vedere riferimenti
normativi <----
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 giugno 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bassanini, Ministro per
la funzione pubblica
Loiero, Ministro per gli
affari regionali
Nesi, Ministro dei lavori
pubblici
Melandri, Ministro per i
beni e le attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 20 settembre 2001
Ufficio di controllo sugli
atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro
n. 5, foglio n. 193
Avvertenza:
I testi normativi sopra
riportati sono pubblicati, per motivi di massima urgenza, senza note, ai
sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 1986, n. 217. In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
- serie generale - del 15 novembre 2001 si procedera' alla ripubblicazione
dei testi sopracitati corredati delle
relative note, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092.