Legge 9 novembre 2001, n. 401
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture
preposte alle attività di protezione civile, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del
10 novembre 2001
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione
sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole:
"e di protezione civile";
b) all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole:
"e quella di protezione civile" e le parole: "e del capo IV";
c) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal
seguente:
"1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni
e i compiti spettanti allo Stato in materia di garanzia della regolare
costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione
incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio
dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo
e soccorso pubblico";
d) all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole:
", ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile,
ai sensi del Capo IV del titolo V del presente decreto legislativo";
e) gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87
sono abrogati;
f) il capo IV del titolo V intitolato: "Agenzia di
protezione civile" è soppresso.
Art. 2.
Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303
1. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente:
"6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla
diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite,
con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo
38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite
all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie".
2. Il Dipartimento della protezione civile si avvale,
per i propri compiti, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici sulla base di apposito accordo ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 3.
Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353
1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole:
"dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", ovvero,
fino alla effettiva operatività della stessa,";
b) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le parole:
"dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,";
c) all'articolo 7, comma 2, sono soppresse le parole:
"l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,";
d) all'articolo 9, comma 1, sono soppresse le parole:
"dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,";
e) all'articolo 12, comma 5, sono soppresse le parole:
"per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dalla effettiva
operatività della stessa";
f) all'articolo 12, comma 7, sono soppresse le parole:
"dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,".
1-bis. I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella legge 21 novembre 2000, n. 353, e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 5.
Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri
in materia di protezione civile
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il
Ministro dell'interno da lui delegato, determina le politiche
di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione
civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei
comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione
ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale,
finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli
insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti
da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che
determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Per le finalità di cui al
presente comma, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui ambito
la Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, designa i propri rappresentanti. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le norme
per la composizione e il funzionamento del Comitato.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il
Ministro dell'interno da lui delegato, predispone gli indirizzi
operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché
i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti
misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali.
3. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri operano il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale
per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo
della protezione civile.
3-bis. La Commissione nazionale per la previsione
e prevenzione dei grandi rischi, che si riunisce presso il Dipartimento
della protezione civile, è articolata in sezioni e svolge attività
consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e
prevenzione delle varie situazioni di rischio; è presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno
da lui delegato ovvero, in mancanza, da un delegato del Presidente del
Consiglio dei Ministri ed è composta dal Capo del Dipartimento della
protezione civile, con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il Presidente
in caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di protezione
civile, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati
dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e
da due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché
da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione
civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3-ter. Il Comitato operativo della protezione civile,
che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura
la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza,
stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati
al soccorso. E' presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile
e composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, da un rappresentante
per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 11
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nel Dipartimento e
che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso, e da due rappresentanti
designati dalle regioni, nonché da un rappresentante del Comitato
nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Alle riunioni del Comitato possono
essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile
interessate a specifiche emergenze nonché rappresentanti di altri
enti o amministrazioni. I componenti del Comitato rappresentanti dei Ministeri,
su delega dei rispettivi Ministri, riassumono e esplicano con poteri decisionali,
ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì
nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o
vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da
svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato,
l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
3-quater. La Commissione nazionale per la previsione
e prevenzione dei grandi rischi e il Comitato operativo della protezione
civile sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; con il medesimo decreto sono stabilite le relative modalità
organizzative e di funzionamento.
4. Per lo svolgimento delle attività previste
dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero
il Ministro dell'interno da lui delegato, si avvale del Dipartimento
della protezione civile che promuove, altresì, l'esecuzione di periodiche
esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali, nonché
l'attività di informazione alle popolazioni interessate, per gli
scenari nazionali; l'attività tecnico-operativa, volta ad assicurare
i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in
raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e l'attività di formazione in materia di protezione
civile, in raccordo con le regioni.
4-bis. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa
con le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza,
gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare
gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti
dell'ordine e della sicurezza pubblica. 4-ter. Il Dipartimento della protezione
civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei
criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f), n.
1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero
al Ministro dell'interno da lui delegato per l'approvazione al Consiglio
dei Ministri nonché quelli relativi alle attività, connesse
agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la predisposizione di ordinanze,
di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi dal
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno
da lui delegato.
5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio
dei Ministri, ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato,
il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei
comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione
ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale,
le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento
operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto, per assumere
in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza
in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita il
Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato,
alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.
6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in
tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere
dall'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Tale subentro è
condizionato agli esiti del riscontro contabile e amministrativo, da effettuarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Quando l'esito del riscontro è negativo, il
rapporto è estinto senza ulteriori oneri per lo Stato. Ferme restando
le attribuzioni rispettivamente stabilite dagli articoli 107 e 108 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e le competenze e attribuzioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, i compiti attribuiti dal decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, all'Agenzia di protezione civile sono assegnati al Dipartimento
della protezione civile.
Art. 5-bis.
Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione
civile
1. Per la riorganizzazione del Dipartimento della protezione
civile, nonché per la disciplina della relativa gestione amministrativa
e contabile, si provvede con uno o più decreti da adottare ai sensi
dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303. Con i predetti decreti, oltre all'istituzione dell'ufficio
del Vice Capo Dipartimento, sono definite le misure organizzative conseguenti
alla specificità delle nuove competenze attribuite al Dipartimento.
Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione, non sia confermato
l'incarico svolto in precedenza, è attribuito un incarico di studio
di pari durata e con il mantenimento del precedente trattamento economico.
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile
può prorogare i contratti a tempo determinato di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ovvero stipularne
di nuovi nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui allo stesso comma.
E' abrogato il comma 1-bis dello stesso articolo 7.
3. Le regioni, le province autonome e le autorità
di bacino che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro
a tempo determinato assunto, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,
nonché ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tramite procedure
selettive, possono procedere alla trasformazione del predetto rapporto
di lavoroa tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti
vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma
triennale di fabbisogno di personale.
4. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi
derivanti dalle nuove competenze attribuite dal presente decreto al Dipartimento
della protezione civile, gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti con contratto a tempo determinato, per non
più di quattro unità in deroga al limite previsto dall'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La relativa
maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del
conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente
sul piano finanziario.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione
dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione
civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera
dello stato di emergenza.
6. Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità
della gestione relativamente agli obiettivi derivanti dalle nuove competenze
attribuite al Dipartimento della protezione civile ai sensi del presente
decreto, possono essere risolti, se ne viene riscontrata la non corrispondenza
agli obiettivi indicati, i contratti già in essere, senza oneri
a carico dello Stato.
7. Tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile,
già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti
al Dipartimento della protezione civile.
Art. 5-ter.
Strutture logistiche della Direzione generale della protezione
civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno
1. Per consentire una più adeguata organizzazione
strumentale, finalizzata all'accrescimento della capacità operativa,
anche nel settore della difesa civile, il Ministero dell'interno è
autorizzato a varare, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, un piano
straordinario di interventi per la manutenzione straordinaria degli edifici
sede delle attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché
delle strutture afferenti alla difesa civile.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma
1, pari a lire 27 miliardi per il 2001, si provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 5-quater.
Modificazioni alla legge 10 agosto 2000, n. 246
1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è sostituito dal seguente: "6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si può provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza.
Art. 6.
Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, incompatibili con il presente decreto.
Art. 6-bis.
Disposizioni concernenti il Fondo per la protezione civile
1. Il Dipartimento della protezione civile predispone
entro il 31 gennaio 2002 un quadro analitico dello stato di attuazione
degli interventi di protezione civile disposti a decorrere dal 1 gennaio
1995 ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con
oneri a qualunque titolo posti a carico del Fondo per la protezione civile.
A tal fine i soggetti destinatari dei finanziamenti trasmettono al Dipartimento,
entro il 31 dicembre 2001, i necessari elementi di informazione.
2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio
dei Ministri, o del Ministro dell'interno da lui delegato, sentito il Comitato
paritetico Stato-regioni-enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 5,
possono essere revocati i finanziamenti a carico del Fondo per la protezione
civile destinati a opere o interventi per i quali alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto sia decorso un
triennio dalla data del finanziamento senza che siano stati perfezionati
i relativi contratti di aggiudicazione. I soggetti destinatari dei predetti
finanziamenti versano le somme eventualmente ricevute al Fondo per la protezione
civile, entro il 31 marzo 2002.
3. Gli importi derivanti da economie e ribassi d'asta
relativi a contratti stipulati sulla base di finanziamenti posti a carico
del Fondo per la protezione civile, non utilizzati alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versati
al Fondo entro trenta giorni decorrenti dal 1 gennaio 2002.
Art. 7.
Norma di salvaguardia
1. Nelle materie oggetto del presente decreto restano ferme le attribuzioni di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni.
Art. 7-bis.
Informazioni di pubblica utilità
1. Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta
e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse del
Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento stesso realizza un
programma informativo nazionale di pubblica utilità.
2. Il Ministero delle comunicazioni, per assicurare
la necessaria operatività al programma di cui al comma 1, provvede
ad assegnare al Dipartimento della protezione civile una frequenza radio
nazionale in modulazione di frequenza.
3. Le amministrazioni e gli enti pubblici nonché
le società operanti nel settore dei pubblici servizi sono tenuti
a fornire ogni utile informazione e collaborazione al Dipartimento della
protezione civile assicurando la disponibilità delle necessarie
risorse.
4. Al fine di garantire un costante ed efficiente
sistema di telecomunicazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali
del Dipartimento della protezione civile, anche durante situazioni di emergenza,
le società di gestione di telefonia mobile sono sempre tenute ad
assicurare agli utenti indicati dal Dipartimento stesso la copertura globale
della rete di telefonia mobile anche indipendentemente dal gestore, con
priorità assoluta nell'impegno della linea.