DECRETO-LEGGE 19 aprile 2002, n. 68.
Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi.
IL PRESIDENTE'DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto-legge li gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 febbraio 2001, n. 49, recante disposizioni urgenti
per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie
spon giformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché
per
l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.
Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante
dall'encefalopatia spongiforme bovina;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, recante proroga di termini
relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia
spongiforme bovina;
Vista la determinazione in data 7 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, con la quale il Commissario
straordinario del Governo per l'emergenza BSE ha ripartito l'apposito
fondo di cui all'articolo 7-bis del citato decreto-legge n. 1 del 2001;
Ritenuta la stràordinaria necessità ed urgenza di adottare
ulteriori misure per il settore zootecnicò per fronteggiare adeguatamente
la situazione
di disagio economico e sociale venutasi a creare nel Paese a seguito
'dell'insorgenza del primo caso umano della variante umana della malattia
di Creutzfeldt-Jakob che, come effetto, ha determinato un ulteriore
decre mento 'del cònsumo di carne bovina, al fine di favorire il
ripristino
delle normali condizioni di mercato ed il buon andamento dell'azione
amministrativa;
Ritenuta,. altresì, la straordinaria necessità ed urgenza
di adottare speciali misure per fronteggiare l'emergenza degli incendi
boschivi, al fine di
salvaguardare il patrimonio ambientale e tutelare la sicurezza pubblica
dei cittadini e dei loro beni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'11 aprile 2002;
Sulla propostadel Presidente del Consiglio dei Mini stri, del Ministro
delle politiche agricole e forestali e del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro
per gli affari
regionali, con il Ministro dellà giustizia e con il Ministro
per i rapporti con il Parlamento;
EMANA
il seguente decreto-legge:
omissis...
Art. 2.
Lotta agli incendi boschivi
1. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato con nesse all'attività
antincendi boschivi di competenza, è autorizzata la spesa annua
di
euro 25.822.844 per ciascuno degli 'anni 2002, 2003 e 2004. A decorrere
dal l'anno 2005 si applica il disposto dell'articolo 11 comma 3, lettera
f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Per assicurare, a titolo sperimentale, l'impiego nel settore della
tutela del patrimonio forestale per finalità di protezione civile
dei soggetti ammessi a
prestare ser vizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64,
e nel contesto di potenziamento dell'azione generale di ricognizione, di
sorveglianza, di
avvistamento e di allarme per la lotta contro gli incendi boschivi,
leAmministrazioni competenti stipulano convenzioni ed accordi diretti anche
alla
definizione di attività di presi dio estivo antincendio, nonché
alla prosecuzione degli interventi straordinari del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco,
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.
Alle finalità di cui al presente comma si provvede, nel limite
di 20 milioni di euro per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230,
cosi come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n.
448,
secondo modalità, termini e procedure definite nei predetti
accordi e convenzioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai finì del bilancio triennale
2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
rela tivo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in
euro 152.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, si provvede, quanto ad euro 10.329.000 per l'anno
2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
129,
comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quanto ad
euro 2.120.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione
di
spesa di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio1999, n. 144; quanto
ad euro 8.745.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 15, comma I, della legge 27 marzo 2001,
n. 122, e, quanto ad euro 31.530.000 per l'anno 2002 e 1.700.000 per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,' ai finì del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento rela tivo al medesimo
Ministero; quanto ad euro 100.000.000 per l'anno 2002, mediante utilizzo
delle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero
n. 23507 presso la Tesoreria centrale dello Stato, inte stato al Fondo
di rotazione per lo sviluppo
della meccanizzazione in agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre
1966, n. 910. Tale somma dovrà essere versata all'en trata del bilancio
dello Stato
per essere riassegnata alla pertinente unità previsionale di
base dello stato di pre visione del Ministero dell'economia e delle finanze
e destinata all'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes sivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 aprile 2002
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ALEMANNO, Ministro delle politiche agricole e forestali
SIRCHIA, Ministro della salute
SCAJOLA, Ministro dell'interno
TREMONTI, Ministro delle economie e finanze
BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie
LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali
CASTELLI, Ministri della giustizia
GIOVANARDI, Ministri per i rapporti con il parlamento