LEGGE 29 luglio 2003, n.229

Interventi  in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001.
 
 

CAPO I
NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RIASSETTO NORMATIVO

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

ART. 1.
(Riassetto normativo e codificazione).

   1.  L'articolo  20  della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
   "ART. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita' di   interventi,   definito,  con  deliberazione  del  Consiglio  dei ministri,   in   relazione   alle  proposte  formulate  dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, entro la data del 30 aprile,  presenta  al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno  di  legge  per  la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalita'   e   le   materie  di  intervento,  anche  ai  fini  della ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle pubbliche funzioni con particolare  riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni  e  degli  enti  locali.  In  allegato al disegno di legge e' presentata   una   relazione   sullo   stato   di   attuazione  della semplificazione e del riassetto.
   2.  Il  disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e  procedimentali,  nonche' di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi  1  e  2,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
   3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie,   stabiliti  con  la  legge  annuale  di  semplificazione  e riassetto  normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai
commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a)  definizione  del  riassetto  normativo  e  codificazione della normativa  primaria  regolante  la  materia,  previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento   della   richiesta,   con  determinazione  dei  principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
   b)   indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,  fatta  salva l'applicazione  dell'articolo  15  delle  disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
   c)  indicazione  dei  principi generali, in particolare per quanto attiene  alla  informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla   trasparenza   e   pubblicita'   che  regolano  i  procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2  del  presente  articolo,  nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
   d)  eliminazione  degli  interventi amministrativi autorizzatori e delle  misure di condizionamento della liberta' contrattuale, ove non vi   contrastino   gli  interessi  pubblici  alla  difesa  nazionale, all'ordine  e  alla  sicurezza  pubblica,  all'amministrazione  della giustizia,   alla   regolazione  dei  mercati  e  alla  tutela  della concorrenza,   alla   salvaguardia   del   patrimonio   culturale   e dell'ambiente,  all'ordinato  assetto  del  territorio,  alla  tutela dell'igiene e della salute pubblica;
   e)   sostituzione   degli   atti   di   autorizzazione,   licenza, concessione,  nulla  osta, permesso e di consenso comunque denominati che  non implichino esercizio di discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione   competente  corredata  dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
   f)  determinazione  dei  casi  in cui le domande di rilascio di un atto  di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalita'  amministrativa,  corredate  dalla  documentazione e dalle   certificazioni   relative  alle  caratteristiche  tecniche  o produttive  dell'attivita'  da  svolgere, eventualmente richieste, si considerano   accolte   qualora   non   venga   comunicato   apposito provvedimento  di  diniego  entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessita' del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
   g)   revisione  e  riduzione  delle  funzioni  amministrative  non direttamente rivolte:
   1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
   2)  alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
   3)  alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
   4)   alla  protezione  di  interessi  primari,  costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarieta' sociale;
   5)  alla  tutela  dell'identita' e della qualita' della produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
   h)  promozione  degli  interventi  di autoregolazione per standard qualitativi  e  delle  certificazioni  di  conformita' da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza  pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualita' delle  fasi  delle  attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
   i)   per   le  ipotesi  per  le  quali  sono  soppressi  i  poteri amministrativi   autorizzatori   o   ridotte  le  funzioni  pubbliche condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'  private,  previsione dell'autoconformazione  degli  interessati  a modelli di regolazione, nonche'  di  adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli   di   regolazione  vengono  definiti  dalle  amministrazioni competenti  in  relazione all'incentivazione della concorrenzialita', alla  riduzione  dei  costi  privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;
   l)  attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento  di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi  fondamentali  di  attribuzione  delle  funzioni secondo gli stessi  criteri  da  parte  delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;
   m)  definizione  dei  criteri  di  adeguamento dell'organizzazione amministrativa  alle  modalita' di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
   n)  indicazione  esplicita dell'autorita' competente a ricevere il rapporto    relativo   alle   sanzioni   amministrative,   ai   sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
   4.  I  decreti  legislativi  e  i  regolamenti  di cui al comma 2, emanati  sulla  base  della  legge  di  semplificazione  e  riassetto normativo  annuale,  per  quanto  concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:
   a)  semplificazione  dei  procedimenti amministrativi, e di quelli che  agli  stessi  risultano  strettamente connessi o strumentali, in modo   da  ridurre  il  numero  delle  fasi  procedimentali  e  delle amministrazioni  intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici,  accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare   il  personale  degli  organi  soppressi  e  raggruppare competenze  diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei  principi  generali  indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;
   b)  riduzione  dei  termini  per la conclusione dei procedimenti e uniformazione  dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
   c)  regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
   d)   riduzione   del   numero  di  procedimenti  amministrativi  e accorpamento  dei  procedimenti  che  si  riferiscono  alla  medesima attivita';
   e)  semplificazione  e  accelerazione  delle  procedure di spesa e contabili,  anche  mediante  l'adozione di disposizioni che prevedano termini  perentori,  prorogabili  per  una sola volta, per le fasi di integrazione  dell'efficacia  e  di  controllo  degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;
   f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
   5.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  2 sono emanati su proposta  del  Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio  dei ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa  acquisizione  del  parere  della  Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che  sono  resi  entro  il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
   6.  I  regolamenti  di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente  della  Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando  siano  coinvolti  interessi  delle  regioni e delle autonomie locali,  del  parere  del Consiglio di Stato nonche' delle competenti Commissioni  parlamentari.  I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio  di  Stato  sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello  delle  Commissioni  parlamentari  e' reso, successivamente ai precedenti,   entro   sessanta   giorni   dalla   richiesta.  Per  la predisposizione   degli  schemi  di  regolamento  la  Presidenza  del Consiglio  dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi  sessanta  giorni  dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
   7.  I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai  decreti  legislativi,  entrano  in vigore il quindicesimo giorno successivo   alla   data  della  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale.  Con  effetto  dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
   8.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  2  si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:
   a)   trasferimento   ad   organi   monocratici   o   ai  dirigenti amministrativi  di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione  della  loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione  degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi,  nei  relativi  procedimenti,  dei  soggetti portatori di interessi diffusi;
   b)  individuazione  delle  responsabilita'  e  delle  procedure di verifica e controllo;
   c)   soppressione   dei   procedimenti   che  risultino  non  piu' rispondenti  alle  finalita'  e  agli obiettivi fondamentali definiti dalla  legislazione  di  settore  o  che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
   d)    soppressione    dei   procedimenti   che   comportino,   per l'amministrazione  e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili,   anche   attraverso   la  sostituzione  dell'attivita' amministrativa  diretta  con  forme  di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
   e)  adeguamento  della  disciplina  sostanziale  e  procedimentale dell'attivita'   e   degli  atti  amministrativi  ai  principi  della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
   f)  soppressione  dei  procedimenti  che  derogano  alla normativa procedimentale  di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
   g)  regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
   9.  I  Ministeri  sono  titolari  del  potere  di iniziativa della semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle  materie di loro competenza,  fatti  salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza   del   Consiglio   dei  ministri,  che  garantisce  anche l'uniformita'   e  l'omogeneita'  degli  interventi  di  riassetto  e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.
   10.   Gli   organi   responsabili   di  direzione  politica  e  di amministrazione  attiva  individuano forme stabili di consultazione e di   partecipazione  delle  organizzazioni  di  rappresentanza  delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.
   11.  I  servizi  di  controllo interno compiono accertamenti sugli effetti   prodotti   dalle   norme   contenute   nei  regolamenti  di semplificazione  e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono   formulare  osservazioni  e  proporre  suggerimenti  per  la modifica  delle  norme  stesse  e  per  il  miglioramento dell'azione amministrativa".
   2.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,  n.  59,  come  sostituito  dal presente articolo, si applicano anche  alle  deleghe  legislative  in  materia  di  semplificazione e riassetto  normativo conferite con leggi approvate dal Parlamento nel corso  della  presente  legislatura  prima  della  data di entrata in vigore della presente legge.
 
 

ART. 2.
(Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualita' della regolazione).

   1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della presente legge, un decreto legislativo, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, per il riassetto delle disposizioni  statali  di  natura  legislativa  vigenti in materia di produzione  normativa,  semplificazione e qualita' della regolazione, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20  della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della  presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a)  garanzia  della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa,   adeguamento,   aggiornamento   e   semplificazione   del linguaggio normativo;
   b)  ricorso  al  riassetto  normativo per materie e alla riduzione delle disposizioni legislative vigenti, anche mediante apposite leggi periodiche  contenenti  l'indicazione  delle  disposizioni abrogate o comunque non piu' in vigore;
   c)  delegificazione  delle  norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi   e   procedimentali,   secondo   i   criteri  previsti dall'articolo  20  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;
   d)  definizione  delle funzioni e dei compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in armonia con quanto disposto dalla legge 23 agosto   1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,  dal  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla legge 8 marzo  1999,  n. 50, e dalle leggi annuali di semplificazione e ferme restando le competenze dei Ministeri di settore;
   e)  coordinamento  con  l'attivita'  consultiva  del  Consiglio di Stato, anche ai fini di adeguamento delle strutture organizzative, ai sensi  degli  articoli  14  e  16  del  testo  unico  delle leggi sul Consiglio  di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dell'articolo 17, commi 25, 27 e 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
   f)  previsione e definizione di procedure di verifica dell'impatto regolatorio,  ai  sensi  delle direttive del Presidente del Consiglio dei  ministri  in  materia  di analisi tecnico-normativa e di analisi dell'impatto  della  regolamentazione,  anche a seguito di un congruo periodo  di  applicazione  delle  norme,  con  adeguati  strumenti di informazione   e   partecipazione  degli  utenti  e  delle  categorie interessate.
   2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di  attuazione  ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.
   3.  Nell'ambito  della  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualita' della regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni.
   4.  Il  decreto  legislativo  di  cui al comma 1 e' emanato previo parere  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  reso  entro  il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
 
 

ART. 3.
(Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro).

   1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza  e tutela della salute dei lavoratori, ai sensi e secondo i principi  e  criteri  direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) riordino, coordinamento, armonizzazione e semplificazione delle disposizioni  vigenti  per l'adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia;
   b)   determinazione   di  misure  tecniche  ed  amministrative  di prevenzione   compatibili   con   le  caratteristiche  gestionali  ed organizzative  delle  imprese,  in  particolare di quelle artigiane e delle piccole imprese, anche agricole, forestali e zootecniche;
   c)  riordino  delle  norme  tecniche di sicurezza delle macchine e degli   istituti  concernenti  l'omologazione,  la  certificazione  e l'autocertificazione;
   d) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare,   alle   fattispecie   contravvenzionali  a  carico  dei preposti,   alla   previsione  di  sanzioni  amministrative  per  gli adempimenti  formali  di  carattere  documentale;  alla revisione del regime  di  responsabilita'  tenuto  conto della posizione gerarchica all'interno  dell'impresa  e dei poteri in ordine agli adempimenti in materia  di  prevenzione sui luoghi di lavoro; al coordinamento delle funzioni degli organi preposti alla programmazione, alla vigilanza ed al  controllo, qualificando prioritariamente i compiti di prevenzione e di informazione rispetto a quelli repressivi e sanzionatori;
   e)  promozione  dell'informazione  e della formazione preventiva e periodica   dei   lavoratori   sui   rischi   connessi  all'attivita' dell'impresa  in  generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con  particolare  riguardo  ai  pericoli derivanti dall'esposizione a rumore,  ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi;
   f)  assicurazione  della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attivita', pubblici e privati, e a tutti i  lavoratori,  indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente;
   g)  adeguamento  del sistema prevenzionistico e del relativo campo di  applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche  in  funzione  di  contrasto  rispetto  al  fenomeno del lavoro sommerso e irregolare;
   h)  promozione  di codici di condotta e diffusione di buone prassi che  orientino  la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati;
   i)  riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine  di  evitare  sovrapposizioni  e  duplicazioni  di  interventi e competenze,  garantendo  indirizzi  generali  uniformi  su  tutto  il territorio   nazionale   nel   rispetto   delle  competenze  previste dall'articolo 117 della Costituzione;
   l)  realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione   di   tutti   i   soggetti  impegnati  nell'attivita'  di prevenzione  e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per   l'elaborazione   e   l'attuazione  delle  misure  di  sicurezza necessarie;
   m)  modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie;
   n)  esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione   all'adozione   delle   misure  relative  alla  sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori.
 
 

ART. 4.
(Riassetto in materia di assicurazioni).

   1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni,  ai  sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo  1  della  presente  legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a)  adeguamento  della  normativa  alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali;
   b)  tutela  dei  consumatori  e,  in generale, dei contraenti piu' deboli,   sotto   il   profilo  della  trasparenza  delle  condizioni contrattuali,  nonche'  dell'informativa  preliminare,  contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza  dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio;
   c)   salvaguardia   dell'effettiva   concorrenza  tra  le  imprese autorizzate  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  in Italia o operanti in regime di liberta' di prestazioni di servizi;
   d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per le societa' di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonche' per le imprese di riassicurazione;
   e)  garanzia  di  una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle  imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa, anche   nell'ipotesi   di   una   loro   appartenenza  ad  un  gruppo assicurativo,  nonche' con riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative  in  soggetti  esercenti  attivita'  connesse  a  quella assicurativa   e  di  partecipazione  di  questi  ultimi  in  imprese assicurative;
   f)   armonizzazione  della  disciplina  delle  diverse  figure  di intermediari    nell'attivita'    di    distribuzione   dei   servizi assicurativi,  compresi  i  soggetti  che, per conto di intermediari, svolgono questa attivita' nei confronti del pubblico;
   g)   armonizzazione   della   disciplina  sull'esercizio  e  sulla vigilanza   delle  imprese  di  assicurazione  e  degli  intermediari assicurativi alla normativa comunitaria;
   h)   riformulazione  dell'apparato  sanzionatorio  alla  luce  dei principi generali in materia:
   1)   affiancando   alle   ipotesi   di   ricorso   alla   sanzione amministrativa  pecuniaria  nei  riguardi  di imprese e operatori del settore,  la  previsione  di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti  minimi  e massimi, nei casi di abusivo esercizio di attivita' assicurativa,  agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e soggetti  non  autorizzati  o  non  iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per la  vigilanza  sulle  assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP),  agli  uffici  o alla documentazione relativa alle anzidette attivita',  anche  esercitate  in  via  di fatto o, infine, di truffa assicurativa;
   2)   prevedendo  la  facolta'  di  difesa  in  giudizio  da  parte dell'ISVAP,  a  mezzo  dei  suoi  funzionari,  nei  ricorsi  contro i provvedimenti  sanzionatori di cui all'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
   i)  riassetto  della  disciplina  dei  rapporti  tra  l'ISVAP e il Governo,  in  ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di assicurazione.
 
 

ART. 5.
(Riassetto in materia di incentivi alle attivita' produttive).

   1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto  delle  disposizioni  vigenti  in  materia di interventi di sostegno  pubblico  per  lo  sviluppo  delle attivita' produttive, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della  legge  15  marzo  1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della  presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a)   articolazione  delle  disposizioni  allo  scopo  di  renderle strumenti   coordinati  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di politica  industriale  fissati  dal  Governo  e  dal  Parlamento  con l'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche  in  base  ai  diversi inquadramenti degli aiuti previsti dalla normativa  dell'Unione europea e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione;
   b)  limitazione  della  normativa primaria alla individuazione dei soli  requisiti  sostanziali  per  la concessione degli incentivi nel rispetto  dei  limiti  previsti  dall'articolo  87  del  trattato che istituisce la Comunita' europea;
   c)  delegificazione  e  rinvio alla normazione regolamentare dello Stato  e alla normazione regionale, secondo le rispettive competenze, della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo  1  della  presente legge, nonche' i principi contenuti nel   decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  e  successive modificazioni;
   d)  definizione,  tra  i principi fondamentali per la legislazione regionale,  della  priorita'  di  intervento a favore delle attivita' produttive  situate  nelle  aree territoriali meno sviluppate e nelle zone  montane, del raccordo tra i diversi strumenti di incentivazione anche   di   carattere   fiscale,   della   previsione  di  procedure semplificate per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese.
 
 

ART. 6.
(Riassetto in materia di prodotti alimentari).

   1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il  riassetto  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di prodotti alimentari,  ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo  20  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo  1  della  presente  legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a)  armonizzazione  della  disciplina  della  produzione  e  della commercializzazione  dei prodotti alimentari ai principi e alle norme di  diritto  comunitario,  con  particolare  riferimento  alla libera circolazione, allo scopo di assicurare competitivita' alle imprese;
   b) tutela degli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione  del consumatore e alla qualita' dei prodotti, alla salute degli animali e vegetali;
   c)  abrogazione  o  modificazione delle norme rese inapplicabili o superate   dallo   sviluppo   tecnologico   e   non   piu'   adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese, fermo restando il diritto dei consumatori all'informazione;
   d)  fissazione di regole uniformi per cio' che concerne il sistema sanzionatorio e le modalita' di controllo e di vigilanza, salvo per i prodotti oggetto di specifica normativa comunitaria, e in particolare per il prelevamento dei campioni;
   e)  semplificazione  delle  procedure esistenti, eliminando quelle che  pongono  a  carico  delle  aziende oneri non prescritti, per gli stessi prodotti, in altri Stati membri dell'Unione europea;
   f)  distinzione  tra norme di produzione e di commercializzazione, con  particolare  riferimento  agli  aspetti  tecnici e merceologici, norme  concernenti  il  controllo  dei prodotti, norme concernenti la istituzione di un unico sistema sanzionatorio.
 
 

ART. 7.
(Riassetto in materia di tutela dei consumatori).

   1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o piu' decreti legislativi,  per  il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di  tutela  dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi  di  cui  all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come  sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a)  adeguamento  della  normativa  alle disposizioni comunitarie e agli  accordi  internazionali e articolazione della stessa allo scopo di   armonizzarla   e  riordinarla,  nonche'  di  renderla  strumento coordinato  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  tutela del consumatore previsti in sede internazionale;
   b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;
   c)  conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza   transitoria   delle  disposizioni  piu'  favorevoli  per  i consumatori,  previste  dall'articolo  15  del decreto legislativo 22 maggio  1999,  n.  185,  di  attuazione  della  direttiva 97/7/CE del Parlamento   europeo   e   del  Consiglio,  del  20  maggio  1997,  e rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite;
   d)  coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle    controversie,   dell'intervento   delle   associazioni   dei consumatori,  nel  rispetto  delle  raccomandazioni della Commissione delle Comunita' europee.
 
 

ART. 8.
(Riassetto in materia di metrologia legale).

   1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o piu' decreti legislativi,  per  il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di  metrologia  legale  ai  sensi  e  secondo  i principi e i criteri direttivi  di  cui  all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come  sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a)   riordino  e  adeguamento  della  normativa  in  relazione  ai mutamenti  intervenuti  nel  mercato,  all'evoluzione  del  progresso tecnologico   e   al   nuovo   assetto  di  competenze  derivato  dal trasferimento  di  funzioni  alle  camere  di  commercio,  industria, artigianato  e agricoltura in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
   b)   semplificazione   e   deregolamentazione   degli  adempimenti amministrativi per gli operatori del settore;
   c)  armonizzazione  della  disciplina  con le raccomandazioni e le indicazioni  dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure.
 
 

ART. 9.
(Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese).

   1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della presente legge, un decreto legislativo recante  norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di  internazionalizzazione  delle  imprese,  ai  sensi  e  secondo  i principi  e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a)  riunire  e  coordinare  tutte  le  disposizioni legislative in materia  di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre alle  esportazioni,  anche  gli  investimenti  in grado di promuovere l'internazionalizzazione  delle  produzioni  italiane,  prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;
   b)  coordinare  le  misure di intervento di competenza dello Stato con  quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;
   c)  prevedere  accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.
 
 

ART. 10.
Riassetto in materia di societa' dell'informazione).

   1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data  in  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi,   su  proposta  del  Ministro  per  l'innovazione  e  le tecnologie   e   dei   Ministri   competenti   per  materia,  per  il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di societa' dell'informazione, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi  di  cui  all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come  sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a)  graduare  la  rilevanza giuridica e l'efficacia probatoria dei diversi  tipi di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della firma;
   b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la piu'  ampia  disponibilita'  di servizi resi per via telematica dalle pubbliche  amministrazioni  e  dagli  altri  soggetti  pubblici  e di assicurare  ai  cittadini  e  alle  imprese  l'accesso a tali servizi secondo  il  criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari e nel rispetto dei principi di eguaglianza, non  discriminazione  e  della  normativa sulla riservatezza dei dati personali;
   c)  prevedere la possibilita' di attribuire al dato e al documento informatico  contenuto  nei  sistemi informativi pubblici i caratteri della  primarieta'  e  originalita',  in sostituzione o in aggiunta a dati    e   documenti   non   informatici,   nonche'   obbligare   le amministrazioni  che  li detengono ad adottare misure organizzative e tecniche  volte ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualita' del relativo contenuto informativo;
   d)   realizzare   il   coordinamento   formale   del  testo  delle disposizioni  vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le   modifiche   necessarie   per  garantire  la  coerenza  logica  e sistematica  della normativa anche al fine di adeguare o semplificare il linguaggio normativo;
   e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie.
   2.  La  delega  di  cui  al  comma  1 e' esercitata per i seguenti oggetti:
   a)  il  documento  informatico,  la  firma  elettronica e la firma digitale;
   b)  i  procedimenti amministrativi informatici di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo;
   c) la gestione dei documenti informatici;
   d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;
   e)  le modalita' di accesso informatico ai documenti e alle banche dati di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo.
   3.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'  decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi  di  cui  al  comma  1,  nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi determinati dal presente articolo, entro dodici  mesi  decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.
 
 

ART. 11.
(Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

   1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi  per  il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  ai  sensi e secondo i principi  e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a)  revisione  e  riassetto  della  normativa  che  disciplina  le funzioni  e  i  compiti  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonche' l'ordinamento del personale per   gli   aspetti  non  demandati  alla  contrattazione  collettiva nazionale,  in  modo  da  consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento:
   1)  alla  definizione  delle  attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico;
   2)  al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e   di  vigilanza  antincendi,  tenuto  conto  anche  dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali;
   3)  alla  revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;
   b)  armonizzazione  delle  disposizioni  sulla prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico per le attivita' produttive;
   c)  coordinamento  e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.
   2.  All'attuazione  ed  esecuzione  delle  disposizioni emanate ai sensi  del comma 1 si provvede con uno o piu' regolamenti, da emanare ai  sensi  dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.
 
 

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE E DI ATTI NORMATIVI
GOVERNATIVI.  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

ART. 12.
(Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorita' amministrative indipendenti).

   1.  Le  autorita'  amministrative  indipendenti,  cui la normativa attribuisce  funzioni  di  controllo,  di vigilanza o regolatorie, si dotano,  nei  modi  previsti  dai  rispettivi ordinamenti, di forme o metodi   di   analisi   dell'impatto   della   regolamentazione   per l'emanazione  di  atti  di  competenza  e,  in  particolare,  di atti amministrativi  generali,  di  programmazione  o  pianificazione,  e, comunque, di regolazione.
   2.  Le  autorita'  di  cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni  di  analisi  di  impatto  della  regolamentazione  da loro realizzate.
   3.  I  soggetti  di  cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli  o  formulari  ovvero  di  clausole  e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale.
   4. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attivita' consultive, anche se concernenti gli  atti  di  cui  al comma 1, nonche' i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
 
 

ART. 13.
(Disposizioni relative all'attivita' della Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte dei conti).

   1.  Il parere della Corte dei conti, previsto dall'articolo 88 del regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  sugli  schemi di atti normativi  del  Governo, e' reso nel termine di quarantacinque giorni dal  ricevimento  della  richiesta;  decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie,  non  possa  essere  rispettato  il  termine  di  cui al presente  comma,  tale termine puo' essere interrotto per una volta e il  parere  deve  essere  reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento  degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
   2.  All'articolo  11-ter,  comma  6, della legge 5 agosto 1978, n. 468,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente: "La Corte riferisce,  inoltre,  su  richiesta  delle  Commissioni  parlamentari competenti  nelle  modalita'  previste  dai Regolamenti parlamentari, sulla   congruenza   tra   le  conseguenze  finanziarie  dei  decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega".
   3.  All'articolo 12, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
   "d)  gli  avvocati  iscritti  nel  relativo  albo professionale da almeno cinque anni".
   4.  All'articolo  12,  primo  comma,  lettera  e),  della legge 20 dicembre  1961,  n.  1345,  come modificata dall'articolo 3, comma 8, della  legge  15  maggio  1997,  n. 127, al primo periodo, le parole:
"Amministrazioni   dello   Stato"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,  comma  2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165"; il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente: "I bandi di concorso possono riservare una percentuale  non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a  personale  che  sia  dotato  oltre  che  del  diploma di laurea in giurisprudenza,    anche   del   diploma   di   laurea   in   scienze economico-aziendali  o  in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente".
   5.  Una  quota  non  inferiore  al  20  per  cento della dotazione organica  del  personale  della  carriera dirigenziale e direttiva in servizio  presso  la  Corte  dei  conti  e'  riservata ai laureati in discipline economiche o statistiche o attuariali.
 
 

ART. 14.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

   1.  Al  comma  2,  primo  periodo,  dell'articolo  28  del decreto legislativo  30  marzo  2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3 della  legge  15  luglio 2002, n. 145, dopo le parole: "almeno cinque anni  di servizio", sono inserite le seguenti: "o, se in possesso del diploma   di   specializzazione   conseguito   presso  le  scuole  di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei   ministri,   di   concerto   con  il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio".
2. Al  comma  2,  ultimo  periodo,  dell'articolo  40 del decreto legislativo  30  marzo  2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, la parola: "oppure" e' sostituita dalle  seguenti:
 "e per gli archeologi e gli storici dell'arte aventi il  requisito  di  cui  all'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988,  n.  254, nonche' per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli  esperti  di  cui  all'articolo 2, comma 1, della medesima legge, che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti".
 
 

ART. 15.
(Modifica all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488).

   1.  All'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3.  I  lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi  della  facolta' di accreditamento dei contributi di cui al medesimo  comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo   a   quello   nel   corso   del  quale  ha  avuto  inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata  ogni  anno  salvo  espressa  manifestazione di volonta' in senso contrario".
 
 

CAPO III
MISURE TELEMATICHE

ART. 16.
(Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese).

   1. Presso il Ministero delle attivita' produttive, che si avvale a questo  scopo  del  sistema  informativo  delle  camere di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura,  e'  istituito  il  Registro informatico  degli  adempimenti  amministrativi  per  le  imprese, di seguito  denominato  "Registro",  il quale contiene l'elenco completo degli    adempimenti    amministrativi   previsti   dalle   pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attivita' di impresa, nonche'  i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici  di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con  apposite  sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il  supporto  necessario  a  compilare in via elettronica la relativa modulistica.
   2.  E'  fatto  obbligo  alle amministrazioni pubbliche, nonche' ai concessionari  di  lavori  e  ai  concessionari  e gestori di servizi pubblici,  di  trasmettere  in  via  informatica  al  Ministero delle attivita'   produttive   l'elenco  degli  adempimenti  amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa.
   3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione  e  le  tecnologie,  sono  stabilite  le  modalita'  di coordinamento,  di  attuazione  e  di accesso al Registro, nonche' di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
   4.  Il  Registro  e'  pubblicato  su  uno  o piu' siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
   5.  Del  Registro  possono  avvalersi gli enti locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.
 
 

ART. 17.
(Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego).

   1.  E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento  della  funzione  pubblica  una banca dati contenente la normativa  generale  e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
   2.  La  Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui  al  comma  1,  tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione  collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.
 
 

ART. 18.
(Consultazione in via telematica).

   1.  La  Presidenza  del  Consiglio dei ministri puo' pubblicare su sito  telematico  le  notizie  relative  ad  iniziative normative del Governo,  nonche'  i  disegni  di  legge  di  particolare  rilevanza, assicurando  forme di partecipazione del cittadino in conformita' con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  puo'  inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari  in  vigore  nonche' i massimari elaborati da organi di giurisdizione.
   2.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri sono individuate   le  modalita'  di  partecipazione  del  cittadino  alla consultazione gratuita in via telematica.
 
 

ART. 19.
(Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile).

   1.  I  dati  identificativi  delle  questioni  pendenti dinanzi al giudice  amministrativo  e  contabile  sono resi accessibili a chi vi abbia   interesse  mediante  pubblicazione  sul  sistema  informativo interno  e sul sito istituzionale della rete INTERNET delle autorita' emananti.
   2.  Le  sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile,  rese  pubbliche  mediante  deposito  in  segreteria, sono contestualmente  inserite  nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale  della  rete  INTERNET,  osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
 
 

CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 20.
(Norme transitorie).

   1.  Per  la  legge per la semplificazione e il riassetto normativo dell'anno  2003  i  termini  di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge  15  marzo  1997,  n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente  legge,  sono  rispettivamente  fissati  al novantesimo e al centoventesimo  giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
 

ART. 21.
(Copertura finanziaria).

   1.  Dall'esercizio  di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
   2.   All'onere   derivante   dall'attuazione   dell'articolo   16, determinato   nella  misura  massima  di  516.457  euro  a  decorrere dall'anno  2003,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   3.   All'onere   derivante   dall'attuazione   dell'articolo   17, determinato  nella  misura massima di 324.850 euro per l'anno 2003 ed in  141.510  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2004,  si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2003-2005,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   4.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 

ART. 22.
(Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n. 340).

   1.  L'articolo  35  della  legge  24  novembre  2000,  n.  340, e' sostituito dal seguente:
   "ART. 35. (Controversie in materia di masi chiusi). 1. In tutte le controversie  in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore  del  maso  chiuso  e  la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV  del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione  previsto  dall'articolo  410  del  codice di procedura civile  e'  esperito  dinanzi  alla  Ripartizione  agricoltura  della provincia autonoma di Bolzano.
   2.   Chi   intende  proporre  in  giudizio  una  domanda  relativa all'ordinamento dei masi chiusi e' tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203,  in  cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano    si    intende   sostituita   all'ispettorato   provinciale dell'agricoltura.
   3.  Tutti  gli  atti,  i  documenti  e i provvedimenti relativi ai procedimenti,  anche  esecutivi,  cautelari  e tavolari relativi alle controversie  in  materia di masi chiusi, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra tassa e dal contributo unificato".
   2.  All'onere  derivante dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 35  della legge 24 novembre 2000, n. 340, come sostituito dal comma 1 del  presente  articolo,  valutato  in  15.000 euro annui a decorrere dall'anno  2003,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento   relativo   al   medesimo  Ministero.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   3. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, il numero 43 e' sostituito dal seguente:
   "43.  Procedimenti relativi all'acquisto e alla locazione di nuove macchine utensili o di produzione. Legge 28 novembre 1965, n. 1329".
   4.  Alla  legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, dopo il numero 63, sono aggiunti i seguenti:
   "63-bis.  Procedimento  di  astensione anticipata dal lavoro delle donne in stato di gravidanza.
   Testo  unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 17, commi 2
e 3. 63-ter.   Procedimento  di  predisposizione  ed  approvazione  dei regolamenti  interni  degli  istituti  penitenziari  e delle relative modifiche.
   Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 16;
   Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, articolo 10".
 
 

ART. 23.
(Abrogazioni).

   1.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, la legge 10 marzo 1969, n. 116, e' abrogata.
   2.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge   sono  abrogati  i  commi  13-ter,  13-quater  e  13-quinquies dell'articolo  3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Gli atti privi della   dichiarazione   ivi   prevista   sono  sanati  con  efficacia retroattiva  fermo  il  diritto  maturato  da  terzi  in base ad atto trascritto  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge.
   3.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge  e'  abrogato  l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Le procedure  avviate  ai sensi del citato articolo 7 per le quali, alla data  di  entrata  in vigore della presente legge, sia intervenuta la richiesta  di parere al Consiglio di Stato, possono essere completate con  l'emanazione  dei  previsti  testi unici entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   4.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge,  alla legge 24 novembre 2000, n. 340, all'articolo 1, comma 4, sono  abrogate  le  lettere  g), h) ed i). A decorrere dalla medesima data,  riacquistano efficacia le previsioni di cui ai numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo vigente prima  della  data di entrata in vigore della citata legge n. 340 del 2000.
   5.  All'allegato  1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,  sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 10, 12, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 41, 58, 68, 74, 98-bis, 99, 106, 112-ter, 112-quater e 112-octies.
   6.  All'allegato  1  della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni,  sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 17, 22, 38, 39 e 44.
   7.  All'allegato  A  della  legge  24  novembre 2000, n. 340, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 2, 4, 7, 13, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 56, 57, 59 e 60.
       La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello Stato, sara' inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella,  Ministro  per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 776):
                 Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)  e  dal  Ministro  senza  portafoglio  per  la funzione pubblica (Frattini) il 25 ottobre 2001.
Assegnato  alla 1ª commissione      (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 novembre 2001 con pareri  delle  commissioni  2ª,  5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª,  Giunta  per  gli  affari  delle  Comunita'  europee e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato  dalla  1ª commissione, in sede referente, il 16, 22, 23 gennaio 2002; 5, 21, 26, 27 febbraio 2002.
Esaminato  in  aula  il  19,  20  e  21 marzo 2002 e approvato il 27 marzo 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2579):
Assegnato alla  I commissione      (Affari costituzionali),  in  sede  referente, il 3 aprile 2002 con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,  XI,  XII,  XIII,  XIV,  e  commissione parlamentare per lequestioni regionali.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 28  e  29 maggio  2002;  4,  5,  11,  12,  13, 18, 19, 20 e 25 giugno  2002; 2, 3, 9, 10 e 23 luglio 2002; 25 settembre 2002; 23, 29, 30 ottobre 2002; 21 novembre 2002.
Esaminato  in  aula  il  25 e il 28 novembre 2002 ed approvato con modificazioni il 3 dicembre 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 776-B):
Assegnato      alla      1ª commissione      (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 dicembre 2002, con pareri  delle  commissioni  2ª,  5ª,  7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, Giunta per gli affari delle Comunita' europee e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato  dalla  1ª commissione, in sede referente, il 14, 22, 28 gennaio 2003, e il 4 febbraio 2003.
Esaminato  in  aula  l'11,  12  e  13 marzo 2003, ed approvato il 19 marzo 2003.
Rinviato alle camere dal Presidente della Repubblica il 10 aprile 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 776-B-bis):
Assegnato      alla      1ª commissione      (Affari costituzionali),  in  sede referente, il 15 aprile 2003 con pareri  delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª,  13ª,  Giunta per gli affari delle Comunita' europee e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato  dalla  1ª commissione, in sede referente, il 16 aprile 2003; 6 ed 8 maggio 2003.
Relazione scritta presentata il 16 maggio 2003 (atto n. 776-B-bis/A relatore sen. Pastore).
Esaminato in aula il 29 maggio 2003; 10 giugno 2003, e approvato con modificazione il 25 giugno 2003.
Camera dei deputati (atto n. 2579-B):
Assegnato       alla      I commissione      (Affari costituzionali),  in  sede referente, il 30 giugno 2003 con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,  XI,  XII,  XIII, XIV, e commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 2, 8, 9 e 17 luglio 2003.
Esaminato  in aula il 21 luglio 2003 ed approvato il 23 luglio 2003.