Interventi in materia di qualita' della
regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione
2001.
CAPO I
NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RIASSETTO NORMATIVO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
la seguente legge:
1. L'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"ART. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita' di interventi, definito, con
deliberazione del Consiglio dei ministri,
in relazione alle proposte formulate
dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento,
entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge
per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire,
per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalita'
e le materie di intervento, anche
ai fini della ridefinizione dell'area di
incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli
enti locali. In allegato al disegno di legge e' presentata
una relazione sullo stato
di attuazione della semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative
sostanziali e procedimentali, nonche' di regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge
annuale di semplificazione e riassetto normativo,
l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai
commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo
e codificazione della normativa primaria regolante
la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della
richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
b) indicazione esplicita delle
norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo
15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile;
c) indicazione dei principi generali,
in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e
pubblicita' che regolano i procedimenti amministrativi
ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del
presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della liberta' contrattuale,
ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e
alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della
giustizia, alla regolazione dei mercati
e alla tutela della concorrenza, alla
salvaguardia del patrimonio culturale
e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio,
alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli
atti di autorizzazione, licenza, concessione,
nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che
non implichino esercizio di discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio
dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una
denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
all'amministrazione competente corredata dalle
attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in
cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato,
che non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si considerano
accolte qualora non venga
comunicato apposito provvedimento di diniego
entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessita'
del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio
e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione
delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti
di esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio
delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi
primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della
qualita' della produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi
di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni
di conformita' da parte delle categorie produttive, sotto
la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati,
che accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi produttivi e
dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi
per le quali sono soppressi i poteri
amministrativi autorizzatori o ridotte
le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio
delle attivita' private, previsione dell'autoconformazione
degli interessati a modelli di regolazione, nonche' di
adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli
di regolazione vengono definiti dalle
amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione
della concorrenzialita', alla riduzione dei costi
privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilita'
dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore
regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, citta' metropolitane,
regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; determinazione
dei principi fondamentali di attribuzione delle
funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;
m) definizione dei criteri di
adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalita'
di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente
a ricevere il rapporto relativo alle
sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I decreti legislativi e
i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla
base della legge di semplificazione e
riassetto normativo annuale, per quanto concerne
le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:
a) semplificazione dei procedimenti
amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano
strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre
il numero delle fasi procedimentali e
delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze
degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo
gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi
soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti
in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali
indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la
conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici
della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero
di procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima
attivita';
e) semplificazione e accelerazione
delle procedure di spesa e contabili, anche mediante
l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori,
prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi
i quali i provvedimenti si intendono adottati;
f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5. I decreti legislativi di
cui al comma 2 sono emanati su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio
dei ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che
sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono
emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano
coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali,
del parere del Consiglio di Stato nonche' delle competenti
Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata
e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni
dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari
e' reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Per la predisposizione
degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta
del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi
sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni
parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente
previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla data
della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Con effetto dalla stessa data sono abrogate le
norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui
al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al
comma 4, ai seguenti criteri e principi:
a) trasferimento ad
organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono,
in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale,
e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi
o con interventi, nei relativi procedimenti, dei
soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita'
e delle procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei
procedimenti che risultino non piu' rispondenti
alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti
dalla legislazione di settore o che risultino
in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale
o comunitario;
d) soppressione dei
procedimenti che comportino, per l'amministrazione
e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili,
anche attraverso la sostituzione dell'attivita'
amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione
da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina
sostanziale e procedimentale dell'attivita' e
degli atti amministrativi ai principi della
normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti
che derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una
difforme disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
9. I Ministeri sono titolari
del potere di iniziativa della semplificazione e
del riassetto normativo nelle materie di loro competenza,
fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri, che
garantisce anche l'uniformita' e l'omogeneita'
degli interventi di riassetto e semplificazione.
La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, in caso di inerzia
delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative
di semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili
di direzione politica e di amministrazione
attiva individuano forme stabili di consultazione e di
partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza
delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate
ai processi di regolazione e di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno
compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle
norme contenute nei regolamenti di
semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi
e possono formulare osservazioni e proporre
suggerimenti per la modifica delle norme
stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa".
2. Le disposizioni di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito
dal presente articolo, si applicano anche alle deleghe
legislative in materia di semplificazione e riassetto
normativo conferite con leggi approvate dal Parlamento nel corso
della presente legislatura prima della data
di entrata in vigore della presente legge.
ART. 2.
(Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione
e di qualita' della regolazione).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, per il riassetto delle disposizioni
statali di natura legislativa vigenti in materia
di produzione normativa, semplificazione e qualita' della regolazione,
ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) garanzia della coerenza giuridica, logica
e sistematica della normativa, adeguamento, aggiornamento
e semplificazione del linguaggio normativo;
b) ricorso al riassetto normativo
per materie e alla riduzione delle disposizioni legislative vigenti, anche
mediante apposite leggi periodiche contenenti l'indicazione
delle disposizioni abrogate o comunque non piu' in vigore;
c) delegificazione delle norme di legge
concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali,
secondo i criteri previsti dall'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo
1 della presente legge;
d) definizione delle funzioni e dei compiti
della Presidenza del Consiglio dei ministri, in armonia con quanto disposto
dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, dal decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, dalla legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, dalla legge 8 marzo 1999,
n. 50, e dalle leggi annuali di semplificazione e ferme restando le competenze
dei Ministeri di settore;
e) coordinamento con l'attivita'
consultiva del Consiglio di Stato, anche ai fini di adeguamento
delle strutture organizzative, ai sensi degli articoli
14 e 16 del testo unico delle leggi
sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054, e dell'articolo 17, commi 25, 27 e 28, della legge 15 maggio 1997,
n. 127;
f) previsione e definizione di procedure di verifica
dell'impatto regolatorio, ai sensi delle direttive del
Presidente del Consiglio dei ministri in materia
di analisi tecnico-normativa e di analisi dell'impatto della
regolamentazione, anche a seguito di un congruo periodo di
applicazione delle norme, con adeguati strumenti
di informazione e partecipazione degli
utenti e delle categorie interessate.
2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono
emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo
di cui al comma 1.
3. Nell'ambito della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il
Governo acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualita' della
regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni.
4. Il decreto legislativo di
cui al comma 1 e' emanato previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti reso entro il termine di
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
ART. 3.
(Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della
salute dei lavoratori, ai sensi e secondo i principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge,
e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino, coordinamento, armonizzazione e semplificazione
delle disposizioni vigenti per l'adeguamento alle normative
comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia;
b) determinazione di misure
tecniche ed amministrative di prevenzione
compatibili con le caratteristiche
gestionali ed organizzative delle imprese, in
particolare di quelle artigiane e delle piccole imprese, anche agricole,
forestali e zootecniche;
c) riordino delle norme tecniche
di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti
l'omologazione, la certificazione e l'autocertificazione;
d) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento,
in particolare, alle fattispecie contravvenzionali
a carico dei preposti, alla previsione
di sanzioni amministrative per gli adempimenti
formali di carattere documentale; alla revisione
del regime di responsabilita' tenuto conto della
posizione gerarchica all'interno dell'impresa e dei poteri
in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi
di lavoro; al coordinamento delle funzioni degli organi preposti alla programmazione,
alla vigilanza ed al controllo, qualificando prioritariamente i compiti
di prevenzione e di informazione rispetto a quelli repressivi e sanzionatori;
e) promozione dell'informazione e della
formazione preventiva e periodica dei lavoratori
sui rischi connessi all'attivita' dell'impresa
in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con
particolare riguardo ai pericoli derivanti dall'esposizione
a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad
altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione
da adottare in relazione ai rischi;
f) assicurazione della tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attivita', pubblici
e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo
di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente;
g) adeguamento del sistema prevenzionistico
e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e
tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto
rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare;
h) promozione di codici di condotta e diffusione
di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro,
dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati;
i) riordino e razionalizzazione delle competenze
istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni
e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo
indirizzi generali uniformi su tutto il territorio
nazionale nel rispetto delle
competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione;
l) realizzazione delle condizioni per una adeguata
informazione e formazione di tutti
i soggetti impegnati nell'attivita' di prevenzione
e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per
l'elaborazione e l'attuazione delle
misure di sicurezza necessarie;
m) modifica o integrazione delle discipline vigenti
per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie;
n) esclusione di qualsiasi onere finanziario per
il lavoratore in relazione all'adozione delle
misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela
della salute dei lavoratori.
ART. 4.
(Riassetto in materia di assicurazioni).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai
sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1
della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa
alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali;
b) tutela dei consumatori e,
in generale, dei contraenti piu' deboli, sotto
il profilo della trasparenza delle
condizioni contrattuali, nonche' dell'informativa preliminare,
contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo
anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di
liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio;
c) salvaguardia dell'effettiva
concorrenza tra le imprese autorizzate all'esercizio
dell'attivita' assicurativa in Italia o operanti in regime
di liberta' di prestazioni di servizi;
d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio
per le societa' di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle
norme comunitarie, nonche' per le imprese di riassicurazione;
e) garanzia di una corretta gestione
patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all'esercizio
dell'attivita' assicurativa, anche nell'ipotesi
di una loro appartenenza ad
un gruppo assicurativo, nonche' con riferimento alle partecipazioni
di imprese assicurative in soggetti esercenti attivita'
connesse a quella assicurativa e di
partecipazione di questi ultimi in imprese
assicurative;
f) armonizzazione della disciplina
delle diverse figure di intermediari
nell'attivita' di distribuzione
dei servizi assicurativi, compresi i soggetti
che, per conto di intermediari, svolgono questa attivita' nei confronti
del pubblico;
g) armonizzazione della
disciplina sull'esercizio e sulla vigilanza
delle imprese di assicurazione e degli
intermediari assicurativi alla normativa comunitaria;
h) riformulazione dell'apparato
sanzionatorio alla luce dei principi generali in materia:
1) affiancando alle
ipotesi di ricorso alla
sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi
di imprese e operatori del settore, la previsione di
specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi,
nei casi di abusivo esercizio di attivita' assicurativa, agenziale,
mediatizia e peritale da parte di imprese e soggetti non autorizzati
o non iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto di
accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP),
agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attivita',
anche esercitate in via di fatto o, infine, di
truffa assicurativa;
2) prevedendo la facolta'
di difesa in giudizio da parte dell'ISVAP,
a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi
contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6 della legge
5 marzo 2001, n. 57;
i) riassetto della disciplina
dei rapporti tra l'ISVAP e il Governo, in
ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di assicurazione.
ART. 5.
(Riassetto in materia di incentivi alle attivita' produttive).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di interventi di sostegno pubblico per lo
sviluppo delle attivita' produttive, ai sensi e secondo i principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) articolazione delle disposizioni
allo scopo di renderle strumenti coordinati
per il raggiungimento degli obiettivi di
politica industriale fissati dal Governo
e dal Parlamento con l'approvazione del Documento di
programmazione economico-finanziaria, anche in base ai
diversi inquadramenti degli aiuti previsti dalla normativa dell'Unione
europea e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione;
b) limitazione della normativa primaria
alla individuazione dei soli requisiti sostanziali per
la concessione degli incentivi nel rispetto dei limiti
previsti dall'articolo 87 del trattato che istituisce
la Comunita' europea;
c) delegificazione e rinvio alla normazione
regolamentare dello Stato e alla normazione regionale, secondo le
rispettive competenze, della disciplina dei procedimenti amministrativi
secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge,
nonche' i principi contenuti nel decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123, e successive
modificazioni;
d) definizione, tra i principi fondamentali
per la legislazione regionale, della priorita' di
intervento a favore delle attivita' produttive situate nelle
aree territoriali meno sviluppate e nelle zone montane, del raccordo
tra i diversi strumenti di incentivazione anche di
carattere fiscale, della previsione
di procedure semplificate per le imprese artigiane e le piccole e
medie imprese.
ART. 6.
(Riassetto in materia di prodotti alimentari).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di prodotti alimentari, ai sensi
e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo
1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) armonizzazione della disciplina
della produzione e della commercializzazione dei
prodotti alimentari ai principi e alle norme di diritto comunitario,
con particolare riferimento alla libera circolazione,
allo scopo di assicurare competitivita' alle imprese;
b) tutela degli interessi relativi alla salute, all'ambiente,
alla protezione del consumatore e alla qualita' dei prodotti, alla
salute degli animali e vegetali;
c) abrogazione o modificazione delle
norme rese inapplicabili o superate dallo sviluppo
tecnologico e non piu'
adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese, fermo restando
il diritto dei consumatori all'informazione;
d) fissazione di regole uniformi per cio' che concerne
il sistema sanzionatorio e le modalita' di controllo e di vigilanza, salvo
per i prodotti oggetto di specifica normativa comunitaria, e in particolare
per il prelevamento dei campioni;
e) semplificazione delle procedure esistenti,
eliminando quelle che pongono a carico delle
aziende oneri non prescritti, per gli stessi prodotti, in altri Stati membri
dell'Unione europea;
f) distinzione tra norme di produzione e di
commercializzazione, con particolare riferimento agli
aspetti tecnici e merceologici, norme concernenti il
controllo dei prodotti, norme concernenti la istituzione di un unico
sistema sanzionatorio.
ART. 7.
(Riassetto in materia di tutela dei consumatori).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi,
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela
dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi
di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa
alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali
e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla
e riordinarla, nonche' di renderla strumento
coordinato per il raggiungimento degli obiettivi
di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;
b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto
di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;
c) conclusione, in materia di contratti a distanza,
del regime di vigenza transitoria delle disposizioni
piu' favorevoli per i consumatori, previste
dall'articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999,
n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 1997, e rafforzamento
della tutela del consumatore in materia di televendite;
d) coordinamento, nelle procedure di composizione
extragiudiziale delle controversie, dell'intervento
delle associazioni dei consumatori, nel
rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunita'
europee.
ART. 8.
(Riassetto in materia di metrologia legale).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi,
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di metrologia
legale ai sensi e secondo i principi e i
criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino e adeguamento
della normativa in relazione ai mutamenti
intervenuti nel mercato, all'evoluzione del
progresso tecnologico e al nuovo
assetto di competenze derivato dal trasferimento
di funzioni alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura in applicazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
b) semplificazione e
deregolamentazione degli adempimenti amministrativi per
gli operatori del settore;
c) armonizzazione della disciplina
con le raccomandazioni e le indicazioni dell'Unione europea e degli
organismi internazionali sui pesi e sulle misure.
ART. 9.
(Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione
delle imprese, ai sensi e secondo i
principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo
1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) riunire e coordinare tutte
le disposizioni legislative in materia di internazionalizzazione
delle imprese, considerando, oltre alle esportazioni, anche
gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione
delle produzioni italiane, prevedendo la delegificazione
dei procedimenti in materia;
b) coordinare le misure di intervento
di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri
soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;
c) prevedere accordi tra enti pubblici e il
sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti
di credito.
ART. 10.
Riassetto in materia di societa' dell'informazione).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi, su proposta
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie
e dei Ministri competenti
per materia, per il coordinamento e il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di societa' dell'informazione, ai sensi
e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo
1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) graduare la rilevanza giuridica e
l'efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in relazione
al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della firma;
b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di
garantire la piu' ampia disponibilita' di servizi resi
per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e
dagli altri soggetti pubblici e di assicurare
ai cittadini e alle imprese l'accesso a tali
servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli
strumenti e delle procedure necessari e nel rispetto dei principi di eguaglianza,
non discriminazione e della normativa sulla riservatezza
dei dati personali;
c) prevedere la possibilita' di attribuire al dato
e al documento informatico contenuto nei sistemi informativi
pubblici i caratteri della primarieta' e originalita',
in sostituzione o in aggiunta a dati e documenti
non informatici, nonche' obbligare
le amministrazioni che li detengono ad adottare misure organizzative
e tecniche volte ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualita'
del relativo contenuto informativo;
d) realizzare il coordinamento
formale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche
necessarie per garantire la coerenza
logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare
o semplificare il linguaggio normativo;
e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie.
2. La delega di cui al
comma 1 e' esercitata per i seguenti oggetti:
a) il documento informatico, la
firma elettronica e la firma digitale;
b) i procedimenti amministrativi informatici
di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo;
c) la gestione dei documenti informatici;
d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;
e) le modalita' di accesso informatico ai documenti
e alle banche dati di competenza delle amministrazioni statali anche ad
ordinamento autonomo.
3. Il Governo e' delegato
ad adottare uno o piu' decreti legislativi
recanti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi
di cui al comma 1, nel rispetto degli oggetti
e dei principi e criteri direttivi determinati dal presente articolo, entro
dodici mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine di
cui al medesimo comma 1.
ART. 11.
(Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle
disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai sensi e secondo i principi
e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione e riassetto della
normativa che disciplina le funzioni e i
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia
di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile
e incendi boschivi, nonche' l'ordinamento del personale per
gli aspetti non demandati alla contrattazione
collettiva nazionale, in modo da consentirne la
coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento:
1) alla definizione delle attribuzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico;
2) al riassetto della normativa in materia di prevenzione
incendi e di vigilanza antincendi, tenuto
conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali;
3) alla revisione delle disposizioni sui poteri
autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;
b) armonizzazione delle disposizioni
sulla prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico per le attivita'
produttive;
c) coordinamento e adeguamento della normativa
alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.
2. All'attuazione ed esecuzione
delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1 si provvede
con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo
17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al citato comma 1.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
E DI ATTI NORMATIVI
GOVERNATIVI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
ART. 12.
(Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle
autorita' amministrative indipendenti).
1. Le autorita' amministrative
indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di
controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei
modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o
metodi di analisi dell'impatto
della regolamentazione per l'emanazione di
atti di competenza e, in particolare,
di atti amministrativi generali, di programmazione
o pianificazione, e, comunque, di regolazione.
2. Le autorita' di cui al comma
1 trasmettono al Parlamento le relazioni di analisi di
impatto della regolamentazione da loro realizzate.
3. I soggetti di cui al comma
1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di
contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero
di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste
o a contenuto generale.
4. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente
articolo le segnalazioni e le altre attivita' consultive, anche se concernenti
gli atti di cui al comma 1, nonche' i procedimenti
previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
ART. 13.
(Disposizioni relative all'attivita' della Corte dei conti e all'accesso
alla magistratura della Corte dei conti).
1. Il parere della Corte dei conti, previsto dall'articolo
88 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, sugli schemi di atti normativi del Governo,
e' reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie,
non possa essere rispettato il termine
di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto
per una volta e il parere deve essere reso definitivamente
entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte
delle amministrazioni interessate.
2. All'articolo 11-ter, comma
6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il primo
periodo e' aggiunto il seguente: "La Corte riferisce,
inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari
competenti nelle modalita' previste dai Regolamenti
parlamentari, sulla congruenza tra
le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi
e le norme di copertura recate dalla legge di delega".
3. All'articolo 12, primo comma, della legge 20
dicembre 1961, n. 1345, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) gli avvocati iscritti nel
relativo albo professionale da almeno cinque anni".
4. All'articolo 12, primo comma,
lettera e), della legge 20 dicembre 1961, n.
1345, come modificata dall'articolo 3, comma 8, della legge
15 maggio 1997, n. 127, al primo periodo, le parole:
"Amministrazioni dello Stato" sono
sostituite dalle seguenti:
"Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165"; il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"I bandi di concorso possono riservare una percentuale non inferiore
al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale che
sia dotato oltre che del diploma di laurea
in giurisprudenza, anche del
diploma di laurea in scienze
economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo
di studio equipollente".
5. Una quota non inferiore
al 20 per cento della dotazione organica del
personale della carriera dirigenziale e direttiva in servizio
presso la Corte dei conti e' riservata
ai laureati in discipline economiche o statistiche o attuariali.
ART. 14.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
1. Al comma 2, primo periodo,
dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3 della legge 15
luglio 2002, n. 145, dopo le parole: "almeno cinque anni di servizio",
sono inserite le seguenti: "o, se in possesso del diploma di
specializzazione conseguito presso le
scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, almeno tre anni di servizio".
2. Al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo
40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dall'articolo 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, la parola:
"oppure" e' sostituita dalle seguenti:
"e per gli archeologi e gli storici dell'arte aventi il
requisito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
7 luglio 1988, n. 254, nonche' per gli archivisti di Stato,
i bibliotecari e gli esperti di cui all'articolo
2, comma 1, della medesima legge, che, in posizione di elevata responsabilita',
svolgono compiti".
ART. 15.
(Modifica all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488).
1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I lavoratori dipendenti di cui al comma
1, qualora intendano avvalersi della facolta' di accreditamento
dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro
il 30 settembre dell'anno successivo a quello
nel corso del quale ha avuto
inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente
rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione
di volonta' in senso contrario".
CAPO III
MISURE TELEMATICHE
ART. 16.
(Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese).
1. Presso il Ministero delle attivita' produttive, che
si avvale a questo scopo del sistema informativo
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, e' istituito il Registro informatico
degli adempimenti amministrativi per le imprese,
di seguito denominato "Registro", il quale contiene l'elenco
completo degli adempimenti amministrativi
previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio
e l'esercizio delle attivita' di impresa, nonche' i dati raccolti
dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo
24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro,
che si articola su base regionale con apposite sezioni del
sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario
a compilare in via elettronica la relativa modulistica.
2. E' fatto obbligo alle amministrazioni
pubbliche, nonche' ai concessionari di lavori e
ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di
trasmettere in via informatica al Ministero
delle attivita' produttive l'elenco degli
adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attivita'
di impresa.
3. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, sono stabilite le modalita'
di coordinamento, di attuazione e di accesso al
Registro, nonche' di connessione informatica tra le diverse sezioni del
sito.
4. Il Registro e' pubblicato
su uno o piu' siti telematici, individuati con decreto del
Ministro delle attivita' produttive.
5. Del Registro possono avvalersi
gli enti locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici
da loro gestiti.
ART. 17.
(Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego).
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica
una banca dati contenente la normativa generale e speciale
in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica cura l'aggiornamento periodico
della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto
delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente
intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.
ART. 18.
(Consultazione in via telematica).
1. La Presidenza del Consiglio
dei ministri puo' pubblicare su sito telematico le notizie
relative ad iniziative normative del Governo, nonche'
i disegni di legge di particolare rilevanza,
assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformita'
con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio
dei ministri puo' inoltre pubblicare atti legislativi
e regolamentari in vigore nonche' i massimari elaborati
da organi di giurisdizione.
2. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri sono individuate le modalita'
di partecipazione del cittadino alla consultazione
gratuita in via telematica.
ART. 19.
(Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo
e contabile).
1. I dati identificativi delle
questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo
e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia
interesse mediante pubblicazione sul sistema
informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET
delle autorita' emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice
amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante
deposito in segreteria, sono contestualmente inserite
nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della
rete INTERNET, osservando le cautele previste dalla normativa
in materia di tutela dei dati personali.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 20.
(Norme transitorie).
ART. 21.
(Copertura finanziaria).
1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe
di cui al Capo I non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
2. All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo 16, determinato
nella misura massima di 516.457 euro
a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo 17, determinato
nella misura massima di 324.850 euro per l'anno 2003 ed in
141.510 euro annui a decorrere dall'anno
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
ART. 22.
(Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n. 340).
1. L'articolo 35 della legge
24 novembre 2000, n. 340, e' sostituito dal seguente:
"ART. 35. (Controversie in materia di masi chiusi). 1.
In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la
determinazione dell'assuntore del maso chiuso e
la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni
dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di
procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo
410 del codice di procedura civile e' esperito
dinanzi alla Ripartizione agricoltura della provincia
autonoma di Bolzano.
2. Chi intende proporre
in giudizio una domanda relativa all'ordinamento
dei masi chiusi e' tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai
sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in
cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano
si intende sostituita all'ispettorato
provinciale dell'agricoltura.
3. Tutti gli atti, i documenti
e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi,
cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia
di masi chiusi, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni
altra tassa e dal contributo unificato".
2. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, valutato
in 15.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato
A, il numero 43 e' sostituito dal seguente:
"43. Procedimenti relativi all'acquisto e alla locazione
di nuove macchine utensili o di produzione. Legge 28 novembre 1965, n.
1329".
4. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato
A, dopo il numero 63, sono aggiunti i seguenti:
"63-bis. Procedimento di astensione
anticipata dal lavoro delle donne in stato di gravidanza.
Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
articolo 17, commi 2
e 3. 63-ter. Procedimento di predisposizione
ed approvazione dei regolamenti interni degli
istituti penitenziari e delle relative modifiche.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 16;
Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, articolo
10".
ART. 23.
(Abrogazioni).
1. A decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la legge 10 marzo 1969, n. 116,
e' abrogata.
2. A decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge sono abrogati
i commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Gli atti privi della
dichiarazione ivi prevista sono
sanati con efficacia retroattiva fermo il
diritto maturato da terzi in base ad atto trascritto
anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. A decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge e' abrogato
l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Le procedure avviate
ai sensi del citato articolo 7 per le quali, alla data di entrata
in vigore della presente legge, sia intervenuta la richiesta di parere
al Consiglio di Stato, possono essere completate con l'emanazione
dei previsti testi unici entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, alla legge 24 novembre
2000, n. 340, all'articolo 1, comma 4, sono abrogate le
lettere g), h) ed i). A decorrere dalla medesima data, riacquistano
efficacia le previsioni di cui ai numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla
legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo vigente prima della data
di entrata in vigore della citata legge n. 340 del 2000.
5. All'allegato 1 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di
cui ai numeri 10, 12, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 41, 58, 68, 74, 98-bis,
99, 106, 112-ter, 112-quater e 112-octies.
6. All'allegato 1 della legge 8 marzo
1999, n. 50, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni
di cui ai numeri 17, 22, 38, 39 e 44.
7. All'allegato A della legge
24 novembre 2000, n. 340, sono soppresse le previsioni di cui ai
numeri 2, 4, 7, 13, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 56, 57, 59
e 60.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 776):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
e dal Ministro senza portafoglio per
la funzione pubblica (Frattini) il 25 ottobre 2001.
Assegnato alla 1ª commissione
(Affari costituzionali), in sede referente, il 16 novembre 2001 con pareri
delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª, 8ª,
10ª, 11ª, 12ª, 13ª, Giunta per gli
affari delle Comunita' europee e Commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente,
il 16, 22, 23 gennaio 2002; 5, 21, 26, 27 febbraio 2002.
Esaminato in aula il 19, 20 e
21 marzo 2002 e approvato il 27 marzo 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2579):
Assegnato alla I commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 3 aprile 2002
con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIII, XIV, e commissione parlamentare
per lequestioni regionali.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 28 e
29 maggio 2002; 4, 5, 11, 12, 13, 18,
19, 20 e 25 giugno 2002; 2, 3, 9, 10 e 23 luglio 2002; 25 settembre
2002; 23, 29, 30 ottobre 2002; 21 novembre 2002.
Esaminato in aula il 25 e il 28 novembre 2002
ed approvato con modificazioni il 3 dicembre 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 776-B):
Assegnato alla
1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 6 dicembre 2002, con pareri delle commissioni
2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª,
Giunta per gli affari delle Comunita' europee e Commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente,
il 14, 22, 28 gennaio 2003, e il 4 febbraio 2003.
Esaminato in aula l'11, 12 e 13
marzo 2003, ed approvato il 19 marzo 2003.
Rinviato alle camere dal Presidente della Repubblica il 10 aprile 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 776-B-bis):
Assegnato alla
1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 15 aprile 2003 con pareri delle commissioni
2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª,
12ª, 13ª, Giunta per gli affari delle Comunita' europee
e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente,
il 16 aprile 2003; 6 ed 8 maggio 2003.
Relazione scritta presentata il 16 maggio 2003 (atto n. 776-B-bis/A
relatore sen. Pastore).
Esaminato in aula il 29 maggio 2003; 10 giugno 2003, e approvato con
modificazione il 25 giugno 2003.
Camera dei deputati (atto n. 2579-B):
Assegnato alla
I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 30 giugno 2003 con pareri delle commissioni
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
XIV, e commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 2, 8, 9 e 17 luglio
2003.
Esaminato in aula il 21 luglio 2003 ed approvato il 23 luglio
2003.