(B.U. 17 aprile 2003, n. 16)
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Capo I. Ambito di applicazione
1. La materia della protezione civile per il prioritario interesse pubblico
che intende tutelare, per il radicamento territoriale delle strutture d'intervento,
per il tecnicismo differenziato delle attivita' in relazione ai rischi,
per l'utilizzo imponente di persone e mezzi su singoli eventi, per l'ottimizzazione
delle risorse disponibili, per l'interdisciplinarieta' degli interventi,
assume una collocazione prioritaria ed essenziale nelle politiche dell'amministrazione
regionale.
2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali,
in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) all'indirizzo,
alla gestione e al controllo del sistema regionale di protezione civile
da attuare con tutte le componenti che lo costituiscono, al fine:
a) di ottimizzare la qualita' preventiva e d'intervento migliorando
l'efficienza e l'efficacia dell'azione pubblica;
b) di ridurre la perdita di vite umane e contenere il numero di feriti;
c) di garantire la sicurezza dei cittadini;
d) di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed
antropici;
e) di sviluppare una cultura di protezione civile;
f) di incentivare le attivita' di prevenzione;
g) di favorire le relazioni intersettoriali delle componenti;
h) di valorizzare e sostenere il volontariato;
i) di armonizzare la pianificazione e programmazione territoriale regionale,
interregionale e transfrontaliera;
l) di armonizzare le politiche di protezione civile regionale con le
disposizioni generali comunitarie;
m) di sviluppare forme costanti di comunicazione finalizzate all'informazione
della comunita' regionale.
1. Si definiscono eventi calamitosi quei particolari eventi che interagiscono
negativamente con la realta' socio-economica e territoriale.
2. Ai fini dell'attivita' di protezione civile regionale gli eventi
si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che possono
essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni
competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che per loro
natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o
amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensita'
ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Capo II. Sistema regionale di protezione civile
1. Il sistema regionale di protezione civile e' organizzato, sulla base
della tipologia degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, ed ai fini
della gestione degli interventi, in ambiti amministrativi.
2. Le attivita' previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo
2, comma 2, lettera a), sono attuate nei seguenti ambiti amministrativi:
a) livello comunale, da ogni singolo comune;
b) livello intercomunale, da consorzi e associazioni tra comuni, dalle
citta' metropolitane, dalle comunita' collinari, dalle comunita' montane.
3. Le attivita' previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo
2, comma 2, lettera b), sono attuate, anche con il concorso di tutti gli
enti indicati nel comma 2, nei seguenti ambiti:
a) livello provinciale, da ogni singola provincia coinvolta;
b) livello regionale, quando risultano coinvolte due o piu' province.
4. Le province, per le attivita' di cui al comma 3, possono costituire
i centri operativi misti individuando gli ambiti territoriali idonei, in
collaborazione con le prefetture competenti per territorio, al fine di
garantire la continuita' operativa qualora l'estensione dell'evento richieda
l'intervento di risorse e mezzi straordinari.
1. Le attivita' previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo
2, comma 2, lettera c), sono normate dal d.lgs. 112/1998, dal decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dal decreto-legge
7 settembre 2001, n. 343, (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento
operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile)
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e sono
attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di protezione
civile e del Prefetto, anche con il concorso di tutti gli enti territoriali.
1. Il sistema di protezione civile regionale garantisce, a tutti i livelli,
la realizzazione e il funzionamento efficiente ed efficace:
a) delle funzioni di direzione e coordinamento delle autorita' di protezione
civile, di cui agli articoli 11 e 12;
b) delle strutture operative di cui agli articoli 15 e 16;
c) dell'attivita' di monitoraggio degli scenari di rischio di cui all'articolo
6, comma 1, lettera b);
d) del sistema informativo ad alta affidabilita' e sicurezza;
e) del sistema di telecomunicazioni fra componenti, unificato e standardizzato;
f) delle modalita' di utilizzo delle risorse, dei materiali e dei mezzi.
2. Il sistema di cui al comma 1 e' realizzato dai comuni anche in forma
associata, dalle province e dalla Regione.
3. La Regione, al fine di garantire l'omogeneita' nell'applicazione
del sistema di cui al comma 1, predispone apposite direttive in collaborazione
con gli enti locali, affidando il coordinamento funzionale dei sistemi
regionali alla Struttura regionale di protezione civile.
Capo III. Modello di intervento
1. L'attivita' di prevenzione e' basata sulla programmazione, ed assume
un ruolo strategico nel sistema di protezione civile regionale. Tale attivita'
comprende:
a) l'analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio;
b) l'individuazione degli scenari di rischio;
c) l'attivazione di programmi di mitigazione;
d) l'informazione;
e) la predisposizione e l'utilizzo di sistemi previsionali.
2. L'attivita' di prevenzione si attua in ambito comunale, intercomunale,
provinciale e regionale.
1. In applicazione di quanto disposto dalla legge 24 febbraio 1992,
n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) tale
attivita' comprende:
a) la quantificazione delle risorse necessarie per fronteggiare i danni
attesi;
b) la definizione delle esigenze in relazione agli eventi attesi;
c) la predisposizione di un parco risorse regionale;
d) la formazione;
e) il controllo e la vigilanza sulle pianificazioni territoriali di
protezione civile di tutti gli enti.
2. L'attivita' di cui al comma 1 si attua in ambito comunale, intercomunale,
provinciale e regionale.
1. L'attivita' di soccorso e' diretta ad assicurare alle popolazioni
colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
Tale attivita' e' basata sulla pianificazione e comprende:
a) la gestione o il concorso nell'emergenza;
b) l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile strutturato
per funzioni di supporto;
c) l'attivazione delle procedure di allertamento;
d) l'attivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari
di rischio;
e) l'utilizzo delle risorse disponibili;
f) il primo intervento tecnico;
g) il soccorso sanitario;
h) il soccorso socio-assistenziale.
2. L'attivita' di soccorso si attua in ambito comunale, intercomunale,
provinciale e regionale.
1. L'attivita' di primo recupero e' finalizzata al superamento dell'emergenza
e si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
2. Le attivita' di recupero integrale, fisico e funzionale, sono regolamentate
dalle normative e dalle procedure di settore e dall'emanazione di provvedimenti
specifici.
Art.10.
(Strumenti di programmazione e di pianificazione dei modelli d'intervento)
1. L'attivita' di prevenzione e' espletata attraverso la redazione e
l'attuazione dei programmi di prevenzione dei rischi in relazione agli
ambiti di cui all'articolo 3.
2. Le attivita' di previsione, di primo intervento e soccorso, di prima
ricostruzione e recupero devono essere espletate attraverso la distinta
redazione e attuazione dei piani di emergenza di protezione civile e dei
piani di prima ricostruzione in relazione agli ambiti di cui all'articolo
3.
3. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge
la Giunta regionale con il regolamento per la programmazione e la pianificazione
delle attivita' di protezione civile, disciplina i contenuti e le modalita'
di adozione, approvazione, attuazione, e durata del potere sostitutivo,
che compete alle province e alla Regione, sui programmi di prevenzione
dei rischi e dei piani di emergenza di protezione civile e di recupero.
Capo IV. Autorita' del sistema regionale di protezione civile
Art.11.
(Attribuzioni del Sindaco e del Presidente della provincia)
1. I comuni si dotano di una struttura di protezione civile per fronteggiare
a livello comunale gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
A livello intercomunale sono consentite forme associative e di cooperazione
tra gli enti locali per la gestione di una struttura unica di protezione
civile.
2. Le province si dotano di una struttura di protezione civile per
fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).
3. Il Sindaco e il Presidente della provincia sono, ciascuno al proprio
livello, autorita' di protezione civile. Ciascun sindaco e' autorita' di
protezione civile anche a livello intercomunale.
4. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale,
il Sindaco assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi
di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi
necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia,
al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.
5. In occasione dell'emergenza a livello provinciale, il Presidente
della provincia compie le attivita' di cui al comma 4 dandone immediata
comunicazione al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.
6. Quando la calamita' naturale o l'evento non possono essere fronteggiati
con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del comune e della
provincia:
a) a livello comunale o intercomunale, il sindaco chiede l'intervento
di altre forze e strutture al Presidente della provincia che adotta i provvedimenti
di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorita'
comunale di protezione civile;
b) a livello provinciale, il Presidente della provincia chiede l'intervento
di altre forze e strutture al Presidente della Giunta regionale che adotta
i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli
dell'autorita' provinciale di protezione civile.
Art.12.
(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale al verificarsi dell'emergenza,
per eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), che per gravita'
ed estensione territoriale coinvolgono piu' di una provincia, assume il
coordinamento attraverso il raccordo, l'armonizzazione e l'unificazione
delle attivita' intraprese dalle singole province.
2. Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con le province territorialmente
interessate, e sulla base delle indicazioni fornite dall'unita' di crisi
regionale di cui all'articolo 17, assume le iniziative ed i provvedimenti
necessari in relazione alla portata dell'evento.
3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora ricorrano le condizioni
per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, chiede la
dichiarazione formale dello stato di emergenza, per il territorio interessato
dall'evento calamitoso, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera b),
del d.lgs. 112/1998 e del d.l. 343/2001 convertito dalla l. 401/2001.
Capo V. Competenze in materia di protezione civile
1. I comuni e le province espletano le funzioni di cui agli articoli
71 e 72 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative
per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti
locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59").
2. I comuni e le province esercitano le attivita' di soccorso e assistenza
attraverso:
a) la direzione unitaria e il coordinamento degli interventi necessari
per fronteggiare eventi che richiedono una risposta organizzativa e gestionale
comunale e provinciale compatibile con i beni e le risorse strumentali,
finanziarie ed umane disponibili;
b) il coordinamento degli interventi, in ambito comunale e provinciale
e la partecipazione al concorso per eventi che, in funzione delle loro
caratteristiche ed estensione, richiedono il coordinamento della provincia,
della Regione o del Dipartimento nazionale di protezione civile.
3. A livello intercomunale, tutti i comuni espletano le funzioni di
cui alla l.r. 44/2000, ed esercitano le attivita' di soccorso e assistenza.
1. La Regione espleta le funzioni di cui all'articolo 70 della l.r.
44/2000 ed esercita:
a) il coordinamento delle iniziative, per eventi di cui all'articolo
2, comma 2, lettera b), che per gravita' ed estensione territoriale coinvolgono
piu' di una provincia, attraverso il raccordo, l'armonizzazione e l'unificazione
delle attivita' intraprese dalle singole province secondo quanto stabilito
dall'articolo 13, commi 1 e 2, attraverso la messa a disposizione di beni
e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
b) il raccordo, l'armonizzazione e l'unificazione delle iniziative
in ambito regionale, per eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
c), in collaborazione con il Dipartimento nazionale di protezione civile
e il Prefetto.
Capo VI. Organi e strutture del sistema regionale di protezione civile
Art.15.
(Comitato comunale, intercomunale e provinciale di protezione civile)
1. Il Comitato comunale di protezione civile garantisce a livello comunale
lo svolgimento e lo sviluppo delle attivita' di cui agli articoli 6, 7,
8 e 9. A livello intercomunale, e' istituito il Comitato intercomunale
di protezione civile.
2. A livello provinciale e' istituito il Comitato provinciale di protezione
civile.
3. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 13, il Comitato
comunale e il Comitato intercomunale di protezione civile si avvalgono
dell'Unita' di crisi comunale, oppure dell'Unita' di crisi intercomunale,
strutturate per funzioni di supporto. Il Comitato provinciale di protezione
civile si avvale dell'Unita' di crisi provinciale, strutturata per funzioni
di supporto.
4. Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge,
la Giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle strutture
di protezione civile. Il regolamento disciplina la composizione e l'attivita'
del Comitato comunale o intercomunale di protezione civile e del Comitato
provinciale di protezione civile.
5. Il Comitato comunale o intercomunale di protezione civile e il Comitato
provinciale di protezione civile durano in carica per un periodo coincidente
con il mandato amministrativo.
6. In sede di prima attuazione della presente legge, i Comitati comunale,
intercomunale e provinciali di protezione civile sono istituiti entro due
mesi dall'emanazione del regolamento degli organi e delle strutture di
protezione civile.
1. Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo
delle attivita' di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, e' istituito con decreto
del Presidente della Giunta regionale il Comitato regionale di protezione
civile.
2. Il Comitato regionale e' composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;
b) l'assessore regionale alla protezione civile, con funzioni di vice
presidente;
c) gli assessori regionali competenti;
d) i presidenti delle province o loro delegati;
e) i prefetti delle province, o loro delegati;
f) il direttore della struttura a cui fa capo il Settore protezione
civile della Regione;
g) il rappresentante dei comuni piemontesi, designati dall'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI);
h) il rappresentante delle comunita' montane designato dall'Unione
nazionale comuni comunita' enti montani delegazione piemontese (UNCEM);
i) il rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia
(ANPCI).
3. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge,
la Giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle strutture
di protezione civile. Il regolamento disciplina la composizione e l'attivita'
del Comitato regionale di protezione civile.
4. Il Comitato regionale dura in carica per un periodo coincidente
con la legislatura regionale.
5. In sede di prima attuazione della presente legge, il Comitato e'
istituito entro due mesi dall'emanazione del regolamento degli organi e
delle strutture di protezione civile.
1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 16, il Comitato
regionale di protezione civile si avvale dell' unita' di crisi regionale
strutturata per funzioni di supporto, composta:
a) dalle direzioni regionali;
b) dal Settore protezione civile regionale che svolge anche funzione
di segreteria;
c) dal rappresentante della struttura di protezione civile delle province
interessate;
d) dall'Ispettorato regionale dei vigili del fuoco;
e) dal rappresentante della Croce rossa italiana ;
f) dal rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino del Club
Alpino Italiano;
g) dal rappresentante del Comitato regionale di coordinamento del volontariato;
h) da esperti in gestione delle emergenze.
Art.18.
(Commissione grandi rischi regionale e supporti tecnicoscientifici)
1. La Regione, per il perseguimento delle attivita' di cui all'articolo
14, si avvale dell'opera di enti, istituti e gruppi di ricerca scientifica.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale e' istituita la
Commissione grandi rischi regionale, che e' articolata in sezioni e svolge
attivita' consultiva tecnico-scientifica e propositiva; sono altresi' individuati
e disciplinati, per tipologia di rischio, i gruppi di ricerca scientifica.
3. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attivita'
e definiti gli oneri dei componenti.
4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale e' istituito apposito
elenco degli esperti nella gestione delle emergenze che possono, se richiesti,
essere messi a disposizione delle autorita' di protezione civile in caso
di necessita'.
5. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge,
la Giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle strutture
di protezione civile, che definisce le modalita' di funzionamento della
Commissione grandi rischi e le modalita' di indirizzo e di impiego degli
esperti in emergenza.
1. La Regione assicura la piu' ampia partecipazione dei cittadini, delle
associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, alle
attivita' conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere
a) e b).
2. Al fine di cui al comma 1 la Regione riconosce e stimola le iniziative
di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
3. A livello comunale, intercomunale e provinciale e' istituito, entro
due mesi dall'emanazione del regolamento del volontariato di protezione
civile, il Comitato di coordinamento comunale o intercomunale e provinciale
del volontariato.
4. A livello regionale e' istituito, entro due mesi dall'emanazione
del regolamento del volontariato di protezione civile, con decreto del
Presidente della Giunta regionale, il Comitato di coordinamento regionale
del volontariato.
5. Il regolamento del volontariato di protezione civile, emanato dalla
Giunta regionale entro centottanta giorni dalla approvazione della presente
legge, definisce:
a) i criteri e le procedure per assicurare la crescita la partecipazione
e l'impiego nelle attivita' di protezione civile dei gruppi comunali, delle
associazioni e delle organizzazioni di volontariato;
b) le modalita' per accedere ai rimborsi, qualora l'evento sia riconosciuto
con provvedimento regionale e rientri nella tipologia descritta all'articolo
3, comma 3.
Capo VII. Formazione e servizi
1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di protezione
civile regionale, le strutture di protezione civile comunale, intercomunale,
provinciale e regionale possono avviare forme di collaborazione e richiedere
o fornire prestazioni di servizi attraverso la stipula di protocolli e
convenzioni.
1. La Regione promuove ed organizza una permanente attivita' di informazione,
sensibilizzazione ed educazione in materia di protezione civile, diretta
alla popolazione con specifica attenzione al mondo della scuola anche attraverso
l'assegnazione di borse ed assegni di studio agli studenti delle scuole
di ogni ordine e grado, che hanno condotto studi e ricerche in materia
di protezione civile o che si sono particolarmente distinti per senso civico
in occasione di eventi calamitosi.
2. In particolare favorisce l'attivita' di formazione promuovendo e
coordinando con le province la realizzazione di corsi di formazione di
tutte le componenti del sistema di protezione civile avvalendosi in relazione
alle necessita' formative, di esperti, istituti e centri specializzati,
agenzie formative dotate di specifica competenza.
3. Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge
la Giunta regionale emana il regolamento per la costituzione della scuola
di protezione civile. Il regolamento disciplina le modalita' per la costituzione
e il funzionamento della scuola e la gestione dei corsi di formazione,
da avviarsi anche in collaborazione con le province.
1. Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva
informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse della Regione, la
stessa realizza un programma informativo regionale di pubblica utilita',
in armonia con quanto disposto a livello nazionale dall'articolo 7 bis
del d.l. 343/2001, convertito dalla l. 401/2001.
2. Le amministrazioni e gli enti pubblici, nonche' le societa' operanti
nel settore dei pubblici servizi, sono tenute a fornire ogni utile informazione
e collaborazione alla Regione assicurando la disponibilita' delle necessarie
risorse.
Capo VIII. Finanziamenti
1. Per il finanziamento delle attivita' di previsione e prevenzione
in materia di protezione civile, per l'espletamento dei compiti del Settore
di protezione civile, per il funzionamento delle commissioni e dei comitati
tecnici, per l'istituzione e il funzionamento della scuola di protezione
civile nonche' delle attivita' formative, per il finanziamento delle attivita'
di protezione civile svolte dagli enti locali e gruppi comunali nonche'
dalle associazioni di volontariato, si provvede alla spesa, in termini
di competenza e di cassa, con la dotazione finanziaria dell'Unita' previsionale
di base (UPB) 25021 (Opere pubbliche Infrastrutture pronto intervento -
Titolo I spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio
di previsione per l'anno 2003.
2. Per il finanziamento delle attivita' conseguenti il primo intervento,
il soccorso, il superamento dell'emergenza e la solidarieta', ad integrazione
delle disponibilita' degli enti locali, nell'UPB 25021 dello stato di previsione
della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2003, e' istituito un
"fondo regionale di protezione civile per le attivita' conseguenti il primo
intervento, il soccorso e il superamento dell'emergenza e la solidarieta'
ad integrazione delle disponibilita' degli enti locali" con stanziamento
pari a euro 1.000.000,00, in termini di competenza e di cassa. Tale fondo
e' finalizzato al potenziamento del sistema regionale di protezione civile
in condizione di emergenza.
3. Alla copertura della spesa di cui al comma 2, si provvede con le
risorse finanziarie trasferite alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo
138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria
2001) e con le somme iscritte, a qualunque titolo, alla UPB 25021 del bilancio
2003.
4. Alla copertura delle spese per gli anni 2004 e 2005, si provvede
con gli stanziamenti iscritti all'UPB 25021 del bilancio pluriennale 2003-2005.
5. Alla copertura delle spese per gli anni successivi si provvede ai
sensi dell'articolo 21 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento
contabile della Regione Piemonte).
Capo IX. Norme transitorie e finali
Art.24.
(Regolamento per l'utilizzo del fondo regionale di protezione civile)
1. Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge
viene emanato il regolamento per l'utilizzo del fondo regionale di protezione
civile, che definisce le modalita', i criteri e le procedure per l'utilizzo
del fondo di cui all'articolo 23, comma 2.
1. I regolamenti di cui alla presente legge sono adottati dalla Giunta
regionale sentito il parere delle commissioni consiliari competenti.
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 3 settembre 1986, n. 41 (Disciplina degli interventi
regionali in materia di protezione civile);
b) legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 (Valorizzazione e promozione
del volontariato nella Protezione Civile).
2. E' abrogata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 70 della l.r.
44/2000.