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Il sistema allargato di Protezione Civile PDF Stampa E-mail
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In Italia l'attività di gestione dell'emergenza viene espletata attraverso l'attuazione di un sistema che consiste nell'attivazione di Centri di Coordinamento in corrispondenza dei quattro livelli principali previsti dalla struttura amministrativa vigente nel nostro Paese: · nazionale · regionale · provinciale · locale A differenza di quanto avviene cioè nella maggioranza dei Paesi europei ed anglosassoni nei quali la protezione civile costituisce un compito assegnato ad una sola istituzione o a poche strutture pubbliche, in Italia è coinvolta in questa funzione tutta l'organizzazione dello Stato, dal più piccolo Comune alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: la società tutta partecipa alServizio Nazionale della Protezione Civile, anche attraverso le organizzazioni di volontariato. In tale ottica, ai fini dell'attività di protezione civile, gli eventi vengono suddivisi in tre differenti tipologie: - eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati medianteinterventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria (tipo "a") - eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria (tipo "b") - calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (tipo "c") Gli eventi di tipo "a" sono comunemente quelli di competenza esclusivamente comunale, quelli di tipo "b" di competenza periferica (Regioni e Province), quelli di tipo "c" di competenza nazionale. Livello Nazionale A livello centrale il coordinamento delle attività di protezione civile è affidato - come previsto dalla L. 401/2001 recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento delle attività preposte all'attività di protezione civile - al Ministro dell'Interno che, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, determina le politiche di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli Enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinano situazioni di grave rischio. Istituendo il Servizio Nazionale di Protezione Civile, con l'importante funzione di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo derivante da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, la Legge 225/1992 ha assegnato l'esercizio di tale funzione a un sistema coordinato di competenze al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti Locali, gli Enti Pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini e i collegi professionali e ogni altra istituzione, anche privata. Le attività di impulso e coordinamento, in particolare, sono affidate al Presidente del Consiglio, ovvero a un suo delegato, il quale promuove e coordina le attività delle varie amministrazioni e organizzazioni coinvolte. I programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, al fine di garantire la predisposizione degli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, attuano una stretta collaborazione articolata tra tutti gli enti locali e le regioni interessati, sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le strutture operative nazionali che, in base ai criteri determinati dal Consiglio Nazionale di Protezione Civile e a richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, svolgono le attività previste dalla legge nonché i compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni che compongono il Servizio Nazionale di Protezione Civile, sono: - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Forze Armate - Forze di Polizia - Corpo Forestale dello Stato; - Servizi Tecnici Nazionali - Gruppi nazionali di ricerca scientifica - Istituto Nazionale di Geofisica e altre istituzioni di ricerca; - Croce Rossa Italiana (C.R.I.) - Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) - Organizzazioni di volontariato - Corpo Nazionale Soccorso Alpino C.N.S.A. (C.A.I.) Livello Periferico (Regioni e Province) Istituendo il Servizio Nazionale della Protezione Civile, la Legge n. 225/1992 ha attribuito anche compiti a Regioni, Province, Prefetture e Comuni. Il successivo Decreto Legislativo n. 112/1998, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", ha specificato ulteriormente - modificandole - alcune delle funzioni in materia di protezione civile conferite alle Regioni e agli Enti locali, disegnando di fatto un nuovo sistema di protezione civile. In particolare ha stabilito che competono alle Regioni e agli Enti locali le attività di preparazione e gestione degli eventi calamitosi meno gravi di carattere locale (eventi di tipo "a" e "b"). Più in particolare, alle Regioni spetta il compito generale di indirizzo e di coordinamento; alle Province la predisposizione e l'attuazione dei relativi piani di emergenza; ai Comuni la redazione del piano di emergenza comunale e la gestione dei soccorsi sul proprio territorio. Regioni Le Regioni, alle quali è affidata l'attuazione di interventi urgenti in caso di emergenza determinata dal verificarsi di un evento di tipo "b", definiscono le proprie strutture di gestione dell'emergenza e coordinamento dei soccorsi nell'ambito di due linee operative così sintetizzabili: - l'istituzione di Comitati Tecnici di Valutazione (C.T.V.) per interpretare e validare i dati raccolti, diramare gli allarmi, indirizzare e seguire le operazioni di soccorso sul territorio, in supporto alle attività delle Province. Istituiti attraverso apposite norme regionali, i C.T.V. hanno inoltre il compito di verificare i piani di emergenza provinciali e comunali per la cui elaborazione ciascuna Regione provvede a emanare delle linee guida attraverso apposite norme regionali - l'assunzione diretta della direzione della gestione dei soccorsi attraverso proprie Sale Operative di supporto alle Province e/o ai Comuni: in tal caso i C.T.V. fungono da supporto alle autorità regionali per la definizione delle strategie operative. Tali Sale Operative devono integrarsi con la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) - istituita dall'art. 7 della L. 353/2000, per il coordinamento degli interventi in caso di incendi boschivi - al fine di garantire la gestione di una operatività di tipo continuativo, sia per gli interventi connessi al rischio di incendio boschivo sia per tutti quelli legati alle diverse tipologie di rischio cui i vari territori regionali sono soggetti. In tale ottica le Regioni: - predispongono le attività di previsione e prevenzione dei rischi sulla base degli indirizzi nazionali - attuano gli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge n. 225 del 1992 (eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria) - predispongono gli indirizzi per i piani provinciali di emergenza in caso degli eventi calamitosi sopra citati - concorrono allo spegnimento degli incendi (fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'art. 107 del D.L. n. 112 del 31/03/1998) - sono responsabili della dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla L. n. 185 del 14/02/1992 - predispongono gli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato Per lo svolgimento in particolare delle attività di predisposizione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, di soccorso e superamento dell'emergenza, nonché per la predisposizione di linee guida per la pianificazione di emergenza provinciale e comunale, le Regioni possono avvalersi, inoltre, di un apposito Comitato Regionale di Protezione Civile (art. 12, comma 3, L. 225/1992) Province Le Regioni hanno facoltà di delegare le funzioni di propria competenza alle autonomie locali, facendo così in modo che assuma prevalenza il ruolo delle Province. In tal caso queste ultime assumono il ruolo di coordinamento sia per l'elaborazione del Piano provinciale di emergenza sia per la gestione dell'emergenza stessa, qualunque sia la tipologia dell'evento (art. 2 L. 225/1992), provvedendo altresì all'ubicazione e alla gestione di una Sala Operativa Integrata provinciale (S.O.I.). I Prefetti invece concorrono, se richiesto dalle Province, disponendo l'invio di risorse delle Forze Armate e dell'Ordine Pubblico anche per gli eventi di tipo "a" e "b" e, in analogia a quanto previsto per il Comitato Provinciale di Protezione Civile (art. 13, comma 2, L. 225/1992), all'invio di un proprio rappresentante nella struttura di coordinamento operativo provinciale al fine di agevolare la comunicazione tra Provincia e Ufficio Territoriale del Governo. Nel caso di accordi di programmi regionali prevedenti che i Prefetti, responsabili degli Uffici Territoriali del Governo delle varie province, assumano i ruoli di coordinatori delle operazioni di soccorso, questi assumono anche la supervisione dei Piani provinciali di emergenza redatti dalle Amministrazioni provinciali, per poter meglio coordinare i soccorsi sul territorio e definire, con le Regioni, le modalità per le coperture finanziarie delle operazioni di soccorso per gli eventi di tipo "a" e "b". In ogni caso le Province: - rilevano, raccolgono ed elaborano i dati interessanti la protezione civile - realizzano i Programmi provinciali di previsione e prevenzione, in armonia con i piani nazionali e regionali - predispongono il piano per fronteggiare l'emergenza sul territorio provinciale sulla base degli indirizzi regionali (nuova competenza introdotta con il D.L. 112/1998, in precedenza compito principale delle Prefetture, che mantengono comunque la direzione unitaria dei servizi di emergenza che rivestono carattere straordinario da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati e adottano i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi) - vigilano sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge n. 225 del 1992 Il modello di protezione civile disegnato dalla L.R. 7/2003 individua, in definitiva, la Provincia quale referente per la gestione delle emergenze ordinarie a livello provinciale, conferma i Sindaci quali autorità nell'ambito del proprio territorio e attribuisce al Prefetto compiti di coordinamento e gestione delle emergenze che rivestono carattere straordinario. I Il coordinamento operativo provinciale, dunque, costituisce il nodo strategico per supportare i Sindaci nella gestione dell'emergenza, rappresentando il livello amministrativo ideale per l'utilizzo, in breve tempo, delle risorse presenti sul territorio e l'impiego razionale delle risorse provenienti dal concorso coordinato regionale e nazionale in caso di evento di tipo "b" e "c". Tale coordinamento si articola attraverso una serie di organismi/strutture: - Comitato Provinciale di Protezione Civile: istituito affinché le Province possano assicurare lo svolgimento, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi stabilite dai programmi e dai piani regionali, la predisposizione dei Piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e la vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile dei sevizi urgenti - anche di natura tecnica - da attivare in caso di eventi calamitosi di tipo "b" - Unità di Crisi provinciale (prima fase dell'emergenza): convocata allo scopo di coordinare fin dall'inizio le operazioni di soccorso, è composta da Provincia, Prefettura, VV.FF. e ogni altro Ente o azienda e/o amministrazione competente per l'evento verificatosi. Sua caratteristica distintiva è la capacità di ridurre l'incertezza nelle decisioni operative anche per eventi di breve durata legati ad aspetti quali mobilità, trasporti, incidenti rilevanti ecc. Organizzata secondo 15 distinte funzioni di supporto a ognuna delle quali compete un particolare aspetto dell'evento in corso, in caso di progressivo aumento della severità dell'evento, si trasforma in Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) - Centro Coordinamento Soccorsi (seconda fase dell'emergenza): costituisce l'organo decisionale provvisorio per la definizione delle strategie operative a livello provinciale, e per la razionalizzazione delle risorse presenti sul territorio al fine di meglio supportare i Sindaci nella loro azione territoriale (D.P.R. n. 66 del 6 febbraio 1981, art. 14 comma 7). Provvede alla promozione e al coordinamento delle operazioni nei settori del soccorso e dell'assistenza equilibrando gli interventi provenienti dai vari Enti, nonché al mantenimento di collegamenti costanti con la Sala Operativa del Ministero dell'Interno e la Sala Situazioni del Dipartimento della Protezione Civile Sala Operativa: struttura attivabile per fornire supporto all'autorità provinciale preposta al coordinamento dei soccorsi - Centro Operativo Misto (C.O.M.): struttura di coordinamento provinciale decentrata (D.P.R. n. 66/1981, art. 14 comma 7) il cui responsabile dipende dal C.C.S. e operante sul territorio di più Comuni per supportare i Sindaci, autorità di protezione civile locale. Per la pratica attuazione delle proprie competenze la Provincia, in tempo di emergenza, apre la Sala Operativa, dotata dei collegamenti necessari per garantire i contatti con tutti gli Enti interessati all'emergenza. Tenuto conto della notevole distanza dal capoluogo di numerosi Comuni del territorio, delle difficoltà dei trasporti dovuta alle particolari caratteristiche geomorfologiche di sostanziale eterogeneità, sono individuati, nell'ambito del territorio provinciale, centri operativi periferici, incaricati del coordinamento delle attività di soccorso. La suddivisione del territorio è attuata allo scopo di individuare aree unitarie nell'ambito delle quali siano compresi i servizi socio - assistenziali, sanitari e di soccorso in modo da agevolare la gestione dei servizi stessi nel caso di calamità naturali. La scelta è fatta in base alla loro posizione, all'importanza globale degli stessi e ai collegamenti con la rete viaria. Ai Centri Operativi Misti sono affidati, oltre al coordinamento delle attività di soccorso, i seguenti compiti: - fornire tempestive informazioni alla Provincia e al Centro Coordinamento Soccorsi, al verificarsi di eventi rilevanti, sul territorio di competenza, in base a quanto segnalatodai Sindaci - ricevere le disposizioni della Provincia e del C.C.S. e smistarle rapidamente ai Comuni di riferimento e agli altri soggetti operanti all'interno dei C.O.M. - adeguare e verificare, anche con esercitazioni, i moduli operativi, con particolare riguardo ai sistemi di comunicazione, alle pianificazioni comunali di emergenza e al coordinamento delle attività di volontariato Comuni Il D.Lgs. 112/1998 attribuisce ai Sindaci - prime autorità comunali di protezione civile - l'attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia di protezione civile: in ordinarietà sono ad essi assegnate le attività di previsione e prevenzione e di predisposizione del Piano comunale di emergenza mentre al verificarsi dell'emergenza, acquisite le opportune e dettagliate informazioni sull'evento ed indipendentemente dalla gravità dell'evento, assumono la di direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita provvedendo - avvalendosi delle strutture comunali - agli interventi necessari con i mezzi disponibili. Più in particolare, i Comuni sono chiamati a: - concorrere all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai Programmi e Piani regionali e provinciali - predisporre ed adottare, secondo gli indirizzi regionali e sulla base del piano provinciale, i piani comunali e/o intercomunali di emergenza, curandone l'attuazione anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal D.Lgs. 267/2000 - organizzare una struttura operativa comunale (tecnici comunali, volontari, imprese ecc.) per assicurare i primi interventi di protezione civile con particolare riguardo a quelli finalizzati alla salvaguardia della vita umana; - attivare i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare un'eventuale emergenza, adottando tutti i provvedimenti attii ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale - utilizzare il volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche tramite la costituzione di gruppi comunali e intercomunali - fornire adeguata informazione alla cittadinanza sul grado di esposizione al rischio e attivare opportuni sistemi di allerta - assicurare una reperibilità finalizzata alla ricezione di comunicazioni di allerta - individuare siti sicuri da adibire al preventivo e/o temporaneo ricovero per la popolazione esposta, attivando se del caso sgomberi preventivi Quando la calamità naturale o l'evento non può essere fronteggiato con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture; nell'ordine, al Presidente dell'Unione/Associazione di Comuni di appartenenza (nell'eventualità che esista una pianificazione di tipo intercomunale in tal senso), al Sindaco del Comune Capo C.O.M., al Prefetto e al Presidente della Provincia, che adottano i provvedimenti di competenza coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile. Per garantire lo svolgimento dei servizi sopra evidenziati, il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, assegna a ciascun Sindaco specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali sancendo che le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici essenziali: tra questi ultimi, in base al D.M. del 28 maggio 1993, sono compresi proprio i servizi di protezione civile, pronto intervento e sicurezza pubblica.