Centro per l'Impiego
Assessore : Marco Versè
Dirigente : Massimo Caniggia
Telefono : 0141 433 401          Fax : 0141 351 920          mail : ci.asti@provincia.asti.it

Disoccupazione ordinaria

E-mail Stampa PDF
..
 
A CHI SPETTA:

Ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria, che siano stati licenziati.Dal 1° gennaio 1999 non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente; fanno eccezione le lavoratrici in maternità, o le dimissioni per giusta causa (Sentenza della Corte Costituzionale n.269 del 17-24 Giugno 2002).Per dimissioni per giusta causa si intende mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, mobbing, ecc.

QUANDO SPETTA:

Quando il lavoratore può far valere:
- Almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria
- Almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro

PER QUANTO TEMPO SPETTA E PER QUALE IMPORTO:

Attualmente la normativa prevede:
a) per lavoratori inferiori ai 50 anni di età la durata è di 8 mesi di cui:
- 6 mesi al 60% della retribuzione percepita nei 3 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro
- 2 mesi al 50%
con l'accredito di 8 mesi di contributi figurativi
b) per persone con età pari o superiore ai 50 anni la durata è di 12 mesi di cui :
- 6 mesi al 60% della retribuzione percepita nei 3 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro
- 2 mesi al 50%
- 4 mesi al 40%
con contribuzione figurativa fissata per 12 mesi

LA DOMANDA:

La domanda va presentata all'INPS, o al Centro per l'Impiego competente entro 68 giorni dal licenziamento.

LA DECORRENZA:

L'indennità decorre:
dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda(mod. DS 21) è stata presentata.
- Entro i primi 7 giorni
- Dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi
sempre che il lavoratore si sia presentato al competente Centro per l'Impiego per fornire l'immediata disponibilità al lavoro, ai sensi del decreto legislativo 181/2000 modificato dal decreto legislativo 297/2002

QUANDO VIENE PAGATA:

Ogni mese con assegno circolare o con accredito su c/c bancario o postale.

QUANDO CESSA:

Quando il lavoratore:
 - Ha percepito tutte le giornate di indennità spettanti
 - Viene avviato ad un nuovo lavoro
 - Viene cancellato, per qualunque motivo dai Centri per l'Impiego
 - Diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità)
 
IL RICORSO:

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso ,in carta libera,al comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
- Presentato agli sportelli della sede dell'INPS che ha respinto la domanda
- Inviato alla sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno
- Presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla Legge
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.
 
MODULISTICA:
 
 

Argomenti collegati

Politiche del Lavoro