Centro per l'Impiego
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Disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti

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A CHI SPETTA:

Ai lavoratori che, non potendo far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente.
Dal 1° gennaio 1999 non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente ma soltanto in caso di licenziamento; fanno eccezione le lavoratrici in maternità e le dimissioni per giusta causa(Sentenza della Corte Costituzionale n.269 del 17-24 Giugno 2002).

QUANDO SPETTA:

Quando il lavoratore può far valere:
- Un'anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni e cioè quando può far valere un contributo settimanale prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità.Per le indennità pagate nel 2009 il contributo deve essere accreditato entro la fine del 2006.
- Almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente.
Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate (indennità di malattia,maternità, ecc.).

PER QUANTO TEMPO SPETTA:

L'indennità viene pagata per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente lavorate nell'anno.Comunque per un periodo non superiore alle 156 giornate.

LA DOMANDA:

La domanda va indirizzata all'INPS e presentata direttamente alle Sedi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.

LA DURATA:

L'indennità spetta ,di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente; oltre i 156 giorni lavorati l'indennità corrisponde alla differenza tra i giorni lavorativi in un anno (312) e il numero dei giorni lavorati.

COME VIENE PAGATA:

Con un unico assegno inviato a casa del lavoratore o con accredito su c/c bancario o postale.

IL RICORSO:

Con le modalità previste per la disoccupazione ordinaria

MODULISTICA:

 http://www.inps.it/Modulistica/compila.asp

 

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