Centro per l'Impiego
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Disoccupazione speciale edile

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TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI LICENZIATI DA IMPRESE EDILI ED AFFINI- L. 427/75 MODIFICATA DALLA l. 223/91

Motivazioni del licenziamento:

chiusura cantiere, riduzione di personale, mancanza di lavoro, cessazione diattività, fine della singola fase lavorativa(non è più valida la motivazione riferita ad eventi stagionali o metereologici)

Tipologia del contratto: a tempo indeterminato

Requisiti contributivi:
"art. 11 della l. 223/91 modificativo dell'art. 9 della 427/75" hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale i lavoratori per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disocc. involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatre settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia"

Decorrenza:
la decorrenza della ds. speciale si collega alla data di presentazione al Centro perL'Impiego per rendere l'immediata disponibilità al lavoro ai sensi del decreto legislativo 181/2000 modificato con decr.legisl. 297/2002 , pertanto:
a) dal primo giorno di disoccupazione e cioè dal giorno successivo a quello in cui è cessata la prestazione di lavoro, qualora il disoccupato si presenta al CPI entro i sette giorni successivi a quello del licenziamento
b) dal giorno di presentazione al CPI, qualora il disoccupato rende la propria disponibilità dopo il settimo giorno successivo a quello del licenziamento.
Se la decorrenza rientra tra il 18 e il 24 dicembre compete inoltre l'assegno speciale per la ricorenza natalizia più gli assegni familiari.
La ds. Speciale è riconosciuta per 90 gg. con un tetto massimo giornaliero stabilito annualmente dall'INPS (+ eventuali anf e maggiorazioni)

COLORO CHE SI TROVANO NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE PER LA DS. ORDINARIA HANNO TITOLO SIA AL TRATT. SPECIALE CHE A QUELLO ORDINARIO (ANZIAN. CONTRIB. E 52 SETTIMANE NEL BIENNIO)

Il trattamento speciale si prescrive nel termine di due anni dalla data di licenziamento, ferma restando la decorrenza della prestazione in relazione alla data di iscrizione del disoccupato nelle liste di collocamento.

 MODULISTICA:

  http://www.inps.it/Modulistica/compila.asp

 

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