

In materia energetica la Provincia svolge numerose ed importanti funzioni. In particolare, il Servizio Ambiente provvede alla redazione e all'attuazione dei bandi e dei programmi di intervento per la promozione del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili sul territorio provinciale, in coerenza con quanto previsto dal Piano Energetico Ambientale Regionale, al controllo degli impianti termici ed al rilascio dell'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica.
Sul territorio provinciale sono attualmente censiti più di 55.000 impianti di riscaldamento. Di questi, quasi 45.000 sono costituiti da impianti autonomi di potenza inferiore a 35 chilowatt. La Provincia, attraverso campagne di autocertificazione e controlli tecnici a campione, provvede alla verifica dello stato di esercizio e manutenzione di tutti gli impianti, dando priorità agli impianti non dichiarati o alle situazioni di particolare criticità (non conformità alle norme o scarse prestazioni dei generatori di calore).
La Provincia provvede al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica di potenza termica inferiore a 300 megawatt. Tale funzione comprende il rilascio delle autorizzazioni uniche relative alle fonti rinnovabili (D.Lgs. 387/03) ed agli impianti di cogenerazione (D.Lgs. 115/08). Le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle norme a tutela dell'ambiente, della salute pubblica e del paesaggio.
Allo scopo di analizzare il sistema energetico provinciale ed, in particolare, la dinamica dei flussi di domanda/offerta di energia, le infrastrutture presenti sul territorio e le possibili prospettive di sviluppo, individuando al contempo i principali ambiti di intervento per politiche energetiche d’ambito locale, la Provincia di Asti ha attivato le procedure per la formazione del Piano Energetico Provinciale.
La Provincia promuove il risparmio energetico e la diffusione di impianti alimentati da fonti rinnovabili sul territorio di competenza.
In questa sezione è possibile visualizzare gli opuscoli ed il materiale divulgativo predisposto, i bandi di finanziamento promossi in passato e le iniziative in corso.
La normativa sul "Riordino del settore energetico", disciplina il settore dell'energia secondo tre aspetti:
- definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni
- completamento della liberalizzazione del mercato
- incremento dell'efficienza del sistema.
In sostanza, la legge prevede che siano le Regioni* ad esercitare funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato.
Inoltre, la legge introduce semplificazioni procedurali per le attività di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali, volte a completare la liberalizzazione dei mercati ed a incrementarne l'efficienza interna. In particolare, le attività che dall'entrata in vigore della legge sono già state autorizzate continuano ad operare nel nuovo regime liberalizzato, senza necessità di alcun adempimento formale.
* In Piemonte la Regione ha delegato le Province (art. 53 della L.R. 44/00)