| Misure a favore dell'autoimpiego: integrazioni |
|
|
|
|
La determinazione regionale n. 239 del 22.04.2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 05.05.2011, ha integrato le disposizioni inerenti le definizioni dei soggetti previsti dall'art. 29 della legge 34/2008, precedentemente contenute nella determinazione n. 445 del 05.08.2010, al fine di rendere la misura più rispondente al requisito del "coinvolgimento lavorativo" previsto per i soggetti che intendono intraprendere un'attività di autoimpiego.
Pertanto, posto che l'appartenenza alle singole categorie di soggetti previste dall'art. 29 della l.r. 34/2008 e s.m.i. deve sussistere: - alla data di iscrizione nel Registro imprese per le imprese individuali, - all'atto dell'inserimento dei singoli soci nella compagine societaria per le società - all'atto dell'attribuzione della Partita IVA per l'attività di lavoro autonomo con la nuova determinazione viene stabilito che anche i soggetti che hanno cessato il precedente rapporto di lavoro dipendente nel periodo che intercorre tra la data di costituzione della società (o di iscrizione al registro imprese nel caso di impresa individuale) e la data di inizio attività dell'impresa/società richiedente rientrano nella categoria dei "Soggetti che intendono intraprendere un'attività di autoimpiego". La presente estensione viene prevista solo ed esclusivamente per le domande presentate da imprese o società attive alla data di presentazione della domanda. Infatti, nel caso di domande presentate da imprese/società a cui è riconosciuta la facoltà di essere inattive alla data di presentazione della domanda (qualora si rilevi che gli investimenti oggetto della domanda siano propedeutici all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative), l'appartenenza dei soggetti alle singole categorie previste dall'art. 29 della l.r. 34/2008 e s.m.i., compresa la categoria dell'autoimpiego, deve sussistere alla data di iscrizione nel Registro imprese per le imprese individuali ed all'atto dell'inserimento dei singoli soci nella compagine societaria per le società. Si ricorda che a seguito di tale integrazione è stata modificata anche la modulistica per le diverse tipologie di beneficiari.
Maggiori informazioni sono contenute nella pagina provinciale della sezione lavoro
|