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Il modello organizzativo Provinciale di Protezione Civile:

il Centro Operativo Provinciale (C.O.P.)


A livello provinciale il modello organizzativo di Protezione Civile si basa sulla costituzione di un organismo denominato Centro Operativo Provinciale (C.O.P.), a cui competono l’autorità e la discrezionalità decisionale atta a delineare un’ efficace e coordinata risposta all’emergenza in termini di intervento e ssostegno alla popolazione colpita da un potenziale evento calamitoso.

Nell’ambito delle sue attribuzioni di direzione e coordinamento delle attività comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile sul territorio astigiano, il C.O.P..– a capo del quale è posto, con compiti pianificatori di salvaguardia e tutela della popolazione e del territorio provinciale, il Presidente della Provincia –  è chiamata in particolare a:

 

  • - ricevere tutte le notizie e le richieste di interventi sul territorio provinciale per una rapida valutazione dell’evento, stabilendo l’attivazione dell’organizzazione provinciale di protezione civile
  • - concorrere ad inoltrare le richieste di concorso alla gestione dell’emergenza alla Prefettura e agli organi pubblici e privati interessati al soccorso
  • coordinando gli interventi delle squadre operative comunali e intercomunali dei volontari, nonché quelle del Coordinamento Provinciale del Volontariato
  • - concorrere alla diffusione delle informazioni alla popolazione mediante comunicati stampa e comunicazioni dirette.

 

Il Centro Operativo Provinciale – strutturalmente coincidente con il Centro Polifunzionale di Protezione Civile sito in C.so Palestro n. 24 ad Asti – costituisce una serie di ambienti attrezzati per coordinare le forze provinciali di protezione civile durante l’emergenza e per raccordarsi alle strutture (C.O.M., C.O.I., C.O.C., C.C.S. e altre) poste in essere da altri organi o enti.

Scopi fondamentali del C.O.P. (e – in maniera del tutto analoga ma in rapporto ai rispettivi territori di competenza – del C.O.iC. e del C.O.C.) sono:

 

  • - garantire la costante e continua reperibilità del sistema provinciale di protezione civile, con particolare riferimento a:

 

-  segnalazioni di preallarme e allarme provenienti dagli organi sovraordinati

- collegamento con i sistemi di allarme e monitoraggio disponibili: meteorologici, idrografici, sismici e simili

-  possibilità di costante collegamento con i sistemi radio ricetrasmittenti, sia istituzionali sia amatoriali

 

-  assicurare la disponibilità delle informazioni e dei dati, interni o esterni, in forma cartacea o informatica, predisposti per la protezione civile, con particolare riferimento a:

 

-  Piano Provinciale Integrato di Protezione Civile, con i relativi allegati riportanti dati, localizzazioni e indirizzi delle risorse disponibili

-  sistemi informativi della Provincia e della Regione, disponibili sia attraverso collegamento telematico sia localmente, in forma cartacea e/o digitalizzata

-  ogni altro sistema di dati disponibile telematicamente.

 

  • -  consentire l’attività contemporanea dell’Unita di Crisi Provinciale (U.C.P.) e degli operatori tecnici, nonché la riunione e il coordinamento di tutti i soggetti deputati alla gestione dell’emergenza, con particolare riferimento a:

 

-  funzioni di collegamento informatiche e telematiche

-  ricezione e invio delle varie comunicazioni che i vari soggetti scambiano con i propri

operatori

-  funzioni di ricetrasmittenti radio.

 

In definitiva, il Centro Operativo Provinciale garantisce al sistema provinciale di protezione civile ed in particolare al Presidente della Provincia, titolare responsabile della Protezione Civile sul territorio provinciale, la reale e completa funzionalità del sistema di emergenza: ciò avviene, nella normalità, tramite una funzione di reperibilità H24 assegnata ad un operatore del Servizio Provinciale di Protezione Civile che, all’attivazione dello stato di emergenza passa al referente di una particolare funzione detta delle “Telecomunicazioni”.

Nel C.O.P. trovano pertanto collocazione tutte le componenti organizzativo-gestionali delle attività di protezione civile, identificabili in:

 

  • - Presidente della Provincia;
    • - Comitato Provinciale di Protezione Civile (C.P.P.C.);
    • - Unità di Crisi Provinciale (U.C.P.);
    • - Comitato Provinciale del Volontariato (C.P.V.).

 


Comitato Provinciale di Protezione Civile (C.P.P.C.)

Il Comitato Provinciale di Protezione Civile (C.P.P.C.), costituisce la componente cosiddetta “politica” del personale addetto alle attività di protezione civile: al fine di garantire le prescrizioni minime necessarie alla Regione per l'esercizio delle forme di coordinamento delle attivita' di protezione civile a livello regionale, assicura – in presenza di attivita' che sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di protezione civile e del Prefetto – il passaggio della gestione dell'emergenza dall'autorita' provinciale a quella prefettizia, garantendo in ogni caso il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.

Garantisce inoltre, a livello provinciale, lo svolgimento, lo sviluppo ed il coordinamento delle attivita' di prevenzione e programmazione, di pianificazione dell’emergenza, di prima assistenza e recupero.

Più in particolare:

 

  • -  l'analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio
  • - l'individuazione degli scenari di rischio e l'attivazione di procedure appositamente predisposte per ciascuno di essi
  • -  la predisposizione e l'utilizzo di sistemi previsionali
  • -  la definizione delle esigenze in relazione agli eventi attesi e la quantificazione delle risorse necessarie per fronteggiare i danni attesi
  • -  l'attivazione di programmi di mitigazione
  • -  il controllo e la vigilanza sulle pianificazioni territoriali di protezione civile di tutti gli enti subordinati
  • -  l'informazione e la formazione
  • -  la gestione o il concorso nell'emergenza attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili
  • -  il primo intervento tecnico
  • -  il soccorso sanitario e socio-assistenziale.

 

A tal fine il Comitato Provinciale di Protezione Civile formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorita' provinciale di protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza, assicurando l'espletamento dei compiti e delle funzioni ad esso riconducibili in conformita' alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.

Composto almeno da:

 

  • - Presidente della Giunta provinciale, o suo rappresentante, che lo presiede
  • - Rappresentante dell'Ufficio territoriale del Governo
  • - Rappresentante della Regione

 

è istituito con apposita Delibera del Consiglio Provinciale, mentre la sua composizione, le funzioni ad esso riconducibili e le sue modalità di funzionamento sono disciplinato da apposito Regolamento provinciale di disciplina degli organi e delle strutture provinciali di protezione civile.

In qualità di organo permanente, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio provinciale ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato.

Con D.C.P. n. 9490 del 4 novembre 2005, la Provincia di Asti ha istituito il proprio Comitato Provinciale di Protezione Civile così composto:

 

  • - Presidente della Provincia (che lo convoca e presiede)
  • - Rappresentante dell’Ufficio Territoriale di Governo,
  • - Rappresentante della Regione Piemonte
  • - Rappresentanti delle forze dell’Ordine (Questura, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Polizia Ferroviaria) presenti sul territorio
  • - Comandante dei Vigili del Fuoco
  • - Rappresentante dell’A.S.L. 19
  • - Rappresentante del Coordinamento delle Associazioni e dei Gruppi di Volontariato di protezione civile della Provincia di Asti
  • - Rappresentante dell’insieme delle Associazioni di Volontariato di protezione civile non facenti parte del Coordinamento operanti sul territorio della Provincia di Asti.

c.p.p.c.mod

I rappresentanti di cui sopra sono individuati su segnalazione dei rispettivi Enti pubblici e Organismi istituzionali di rappresentanza i quali indicano, altresì, due sostituti: nel caso in cui gli stessi non segnalino il nominativo del proprio rappresentante nei tempi previsti, questo verrà individuato d’ufficio nel legale rappresentante dell’Ente/Organismo interessato.

In caso di decadenza di uno dei membri componenti del Comitato dovuta a qualsivoglia motivo, sarà cura dell’Ente proponente fornire nuovo nominativo in sostituzione di quello precedentemente indicato.

In attività ordinaria il Comitato (che assume anche la funzione di Comitato di Coordinamento provinciale del Volontariato, in quanto prevede la presenza dei rappresentanti delle Organizzazioni/Associazioni di Volontariato di Protezione Civile a livello provinciale per mezzo di un rappresentante del Coordinamento provinciale delle Associazioni e Gruppi di Volontari di Protezione Civile ed un rappresentante designato delle Associazioni e Gruppi provinciali di Volontari non inscritti al Coordinamento di cui in precedenza) può essere integrato, su convocazione del Presidente, dal Sindaco del Comune capoluogo e da due Sindaci che rappresentino rispettivamente i C.O.M. del territorio a nord e a sud del fiume Tanaro, mentre nelle attività di gestione dell’emergenza il Presidente della Provincia può richiedere la partecipazione al Comitato Provinciale di un rappresentante per  ognuno dei C.O.M. interessati dall’evento.

E’ inoltre facoltà del Presidente invitare alle sedute del Comitato, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di: Enti, Organismi istituzionali, gruppi ed associazioni di volontari, Aziende fornitrici di servizi essenziali (corrente elettrica, acqua, gas, trasporti, telecomunicazioni, ecc.) ed ogni altra figura che venga ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare

Il Comitato Provinciale si insedia presso la struttura all’uopo organizzata dalla Provincia di Asti e dall’Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Asti nei locali predisposti presso quest’ultima, fatto salvo altre localizzazioni concordate all’occorrenza dal Presidente della Provincia con il Prefetto.

Sono in ogni caso garantiti i collegamenti tra le sale preposte all’ insediamento del Comitato Provinciale e dell’Unità di Crisi Provinciale.

 

Unità di Crisi Provinciale (U.C.P.)

Per l'espletamento delle attività di soccorso e di assistenza attraverso:

 

  • - la direzione unitaria e il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare eventi che richiedono una risposta organizzativa e gestionale provinciale compatibile con i beni e le risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili
  • - il coordinamento degli interventi in ambito provinciale e la partecipazione al concorso per eventi che, in funzione delle loro caratteristiche ed estensione, richiedono il coordinamento della provincia, della Regione o del Dipartimento nazionale di protezione civile

 

il Comitato Provinciale di Protezione Civile si avvale, quale supporto tecnico alle decisioni, di una componente cosiddetta “tecnica” del personale addetto alle attività di protezione civile detta Unità di Crisi Provinciale (U.C.P.), strutturata per funzioni di supporto come previsto dal Protocollo Ministeriale  (c.d. “Metodo Augustus”).

In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento Nazionale di Protezione civile e del Prefetto, l'Unita' di Crisi Provinciale assicura, secondo le prescrizioni definite dal Comitato Provinciale di Protezione Civile, il passaggio della gestione dell'emergenza agli organi tecnici prefettizi, garantendo, in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso: a tale scopo, se necessario, l'Unita' di Crisi Provinciale si avvale delle Unità di Crisi dei Centri Operativi Misti (C.O.M.).

 

Composta almeno da:

 

  • - Presidente della Giunta provinciale o suo delegato
  • - Responsabili delle direzioni provinciali competenti

 

è istituita con apposita Delibera del Consiglio Provinciale e – analogamente a quanto avviene per il Comitato – è anch’essa regolata nelle sue attività da un apposito Regolamento provinciale degli Organi e delle Strutture provinciali di protezione civile che ne specifica i compiti e le modalità di funzionamento.

Con D.C.P. n. 9490 del 4 novembre 2005, la Provincia di Asti ha istituito la propria Unità di Crisi provinciale così composta:

 

  • - Presidente della Provincia o suo delegato - presiede
  • - Dirigente del Servizio Protezione Civile della Provincia di Asti – Direttore (*)
  • - Dirigente Ufficio Stampa della Provincia di Asti (*)
  • - Dirigente Area Infrastrutture e Territorio della Provincia di Asti (*)
  • - Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie della Provincia di Asti (*)
  • - Dirigente del Servizio Agricoltura della Provincia di Asti (*)
  • - Dirigente del Servizio Cultura della Provincia di Asti (*)
  • - Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Asti (*)
  • - Personale esperto dell’A.S.L. 19 (*)
  • - Personale esperto della Prefettura-UTG di Asti (*)
  • - Coordinamento provinciale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile
  • - Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (*)
  • - Forze dell’Ordine:

- Questura

- Polizia Stradale

- Polizia Ferroviaria

- Corpo Forestale

- Guardia di Finanza

- Carabinieri

  • - Servizi Sociali e Consorzi di Assistenza

 

(* = titolare di funzione ai sensi del Protocollo Ministeriale “Augustus”)

 

u.c.p.mod

 

 

 

L'Unita' di Crisi Provinciale e' presieduta dal Presidente della Provincia e coordinata da un apposito Direttore (il Dirigente del Servizio provinciale di Protezione Civile) di cui si avvale lo stesso Presidente per il coordinamento tecnico dell’intera Unità.

I singoli titolari di funzione devono essere indicati dal rispettivo Ente o Organizzazione di appartenenza (che deve altresì indicare due ulteriori nominativi atti a sostituire il titolare nominato per garantire la partecipazione alle attività dell’Unità di Crisi) e agiscono in autonomia secondo le proprie competenze sotto lo stretto coordinamento del Direttore dell’Unità di Crisi Provinciale che, in caso di necessità, può delegare le singole funzioni attribuitegli al personale esperto del Servizio Provinciale di protezione Civile nonché a strutture operative esterne e/o a volontari opportunamente e preventivamente formati e selezionati.

In particolare, i titolari delle funzioni n. 4 e n. 10 di COmando Operativo Generale – CO.G.E. (coordinamento della totalità delle attività di tutte le strutture operative impegnate nei soccorsi a garanzia dell’unità degli interventi) possono avvalersi di personale volontario specializzato, ricorrendo ad appositi elenchi tenuti dal Servizio medesimo, e soggetti a revisione annuale, sia in ordine alle specializzazioni che all’aggiornamento degli iscritti.

Analogamente al Direttore dell’Unità di Crisi Provinciale – in capo al quale è inoltre la  facoltà di integrare l’U.C.P. con esperti esterni alla Provincia di Asti in grado di fornire contributi specialistici (fermo restando che la funzione di Direzione dell’Unità di Crisi Provinciale, in particolare, non può essere delegata a personale esterno all’Amministrazione provinciale di Asti) – tutti i titolari di funzione facenti capo ai vari Servizi Provinciali possono delegare le stesse a personale del rispettivo Servizio.

 

E’ facoltà del Dirigente del Servizio provinciale di Protezione Civile, ogni qualvolta se ne presenti la necessita' ed in relazione alla tipologia dell'evento, convocare l’Unità di Crisi Provinciale anche in forma ristretta (assegnando alle unità di personale in forza al Servizio soltanto alcune specifiche funzioni di supporto,  in relazione alle competenze usualmente esercitate e anche in forma cumulativa ad un unico soggetto), ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente della Provincia presso i locali del Centro Polifunzionale di Protezione Civile di C.so Palestro n .24 ad Asti: le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute e al funzionamento dell'Unita' di Crisi Provinciale sono assicurate dal Servizio di Protezione Civile della Provincia di Asti.

In ogni caso le funzioni attivate devono essere gestite dai rispettivi responsabili incaricati o dai loro sostituti per tutta la durata della crisi, garantendo tale impegno sino alla chiusura della fase di emergenza espressa con apposito provvedimento del Presidente della Provincia.

E’ fatto obbligo ai membri dell’Unità di Crisi provinciale di partecipare ad almeno due esercitazioni all’anno organizzate dalla Provincia, per mantenere in efficienza il funzionamento delle procedure operative da adottare in caso di intervento del sistema provinciale di protezione civile e la sinergia tra i vari soggetti impegnati in un’eventuale emergenza.

In tale contesto i Dirigenti della Provincia di Asti assegnatari di funzioni, in particolare, ed il personale da loro eventualmente indicato, possono essere allertati, anche senza preavviso e anche al di fuori del normale orario / giorni di servizio, per attività esercitative che possono comportare anche la convocazione ed attivazione dell’Unita di Crisi Provinciale, almeno due volte l’anno oltre alle esercitazioni di cui in precedenza, su iniziativa del Presidente della Provincia di Asti, dell’Assessore competente o del Dirigente del Servizio protezione civile.


Comitato  Provinciale del Volontariato (C.P.V.)

Istituito con apposita Delibera del Consiglio Provinciale, il Comitato Provinciale del Volontariato a mezzo della quale è approvato anche un Regolamento provinciale del Volontariato che specifica i compiti e le modalità di funzionamento, comprende – per la Provincia di Asti:

 

  • - Dirigente del Servizio Protezione Civile della Provincia di Asti (presiede)
  • - Coordinatore delle attività operative di protezione civile della Provincia di Asti
  • - Funzionario del Servizio Protezione Civile dell’Ente
  • - Rappresentante della Croce Rossa Italiana –  Comitato Provinciale di Asti
  • - Rappresentante dell’A.N.P.A.S.
  • - Rappresentanti di ciascun Gruppo Intercomunale di Protezione Civile attivo sul territorio
  • - Rappresentanti di ciascuna Associazione di Protezione civile operante sul territorio
  • - Rappresentante del Centro Servizi Volontariato (C.S.V.) di Asti
  • - Coordinatore del Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile

 

c.p.v

 

 

 

Il Comitato Provinciale del Volontariato di Protezione Civile costituisce lo strumento per garantire il necessario coordinamento e la massima funzionalità dell’azione sinergica tra le associazioni di volontariato e la Provincia di Asti nelle attività ordinarie e di emergenza di Protezione Civile.

Costituisce, inoltre, lo strumento di partecipazione, nei limiti delle competenze e delle responsabilità attribuite all’Ente dalla normativa nazionale e regionale e fermo restando quanto previsto dai Regolamenti vigenti, delle associazioni di volontariato di Protezione Civile alle scelte provinciali di promozione e sviluppo del volontariato, ai sensi della Legge Regionale 29 agosto 1994, n. 38 e della Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 7.

Più in particolare svolge i seguenti compiti:

 

  • - esprime, con funzione consultiva, il proprio parere in merito a programmi, attività o progetti sottoposti dalla Provincia di Asti e dalle associazioni, ritenuti di interesse per le attività di cooperazione tra l’Ente ed il volontariato
  • - elabora e propone programmi annuali e pluriennali di lavoro, criteri e metodologie utili al fine di elaborare proposte di interventi programmati e coordinati tra Istituzioni Pubbliche ed

associazioni di volontariato

  • - svolge, nei casi in cui richiesto dalla Provincia di Asti, attività preparatoria, di coordinamento, di promozione e sviluppo del volontariato, in particolare per quanto attiene alla formazione ed all’aggiornamento
  • - formula proposte agli Enti competenti per la realizzazione di interventi a favore del volontariato che opera nell’ambito della Protezione Civile provinciale.

 

Con D.C.P. n. 8258 del 30 Novembre 2006 è stato approvato il “Regolamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile” della Provincia di Asti, a mezzo del quale è stata formalizzata la suddetta strutturazione: non è però, ad oggi, ancora seguita apposita D.C.P. di formale istituzione del Comitato e quindi di formale individuazione di un unico rappresentante dell’intera realtà del volontariato esistente ed operante sull’intero territorio provinciale.

In virtù di ciò, al fine di rendere a tutti gli effetti il Comitato Provinciale di Protezione Civile un Comitato di Coordinamento Provinciale del Volontariato, all’interno del C.P.P.C. figurano ad oggi (come già anticipato in precedenza) un rappresentante del Coordinamento Provinciale delle Associazioni e Gruppi di Volontariato di Protezione Civile, referente unico nominato per conto di:

 

  • - Coordinatore Associazione Fuoristradisti Piemontesi (A.F.P) – Sezione di Asti.
  • - Coordinatore Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) – Sezione di Asti.
  • - Coordinatore Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) – Sezione di Asti.
  • - Coordinatore Federazione Italiana Radioamatori CB (F.I.R) – Servizio Emergenza Radio (S.E.R.) – Sezioni di Asti
    • - Coordinatore Gruppo comunale di Protezione Civile Comune di Castagnole Monferrato
    • - Coordinatore Gruppo comunale di Protezione Civile Comune di Cerro Tanaro
    • - Coordinatore Gruppo comunale di Protezione Civile Comune di Rocchetta Tanaro
    • - Coordinatore Gruppo comunale di Protezione Civile Comune di Scurzolengo
    • - Coordinatore Gruppo volontari di Protezione Civile Comune di Canelli
    • - Coordinatore Gruppo comunale di Protezione Civile Comune di Revigliasco d’Asti
    • - Coordinatore Gruppo comunale di Protezione Civile Comune di Castello d’Annone
    • - Coordinatore Gruppo comunale di Protezione Civile Comune di Isola d’Asti
    • - Coordinatore Gruppo comunale di Protezione Civile Comune di San Damiano d’Asti
    • - Coordinatore Associazione “Rotorland” di elicotteristi – Asti
    • - Coordinatore Associazione “Ippocampo Sub” di subacquei – Asti

 

ed un referente unico nominato dai coordinatori di tutte le altre Associazioni, Organizzazioni e Gruppi di Volontariato della provincia non facente parte del Coordinamento Provinciale delle Associazioni e Gruppi di Volontariato di Protezione Civile.

Il Comitato Provinciale di Protezione Civile, con la presenza del Coordinatore del Coordinamento delle Associazioni e dei Gruppi di Protezione Civile della Provincia di Asti (Comitato Provinciale del Volontariato) assume anche la funzione di Comitato di Coordinamento Provinciale del Volontariato.

 

Risorse

Per “Risorse di Protezione Civile” è da intendersi l’insieme di mezzi, strutture, capacità professionali, organi, enti e strumenti in genere in grado di fornire, in situazioni di emergenza, un valido aiuto e sussidio per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni che l’emergenza richiede.

Queste possono schematicamente essere distinte in:

 

  • - Risorse Umane: persone, gruppi o associazioni di persone che possono fornire un contributo concreto alle attività espletate dalla Protezione Civile quali enti e organi pubblici e privati, professionisti, specialisti, tecnici, volontari e simili

- Risorse Strumentali: patrimonio pubblico e privato – comprendente materiali e mezzi, strutture ricettive, aree “speciali” – che, se messo a disposizione, consente la realizzazione di interventi necessari per tutte le attività di protezione civile

- Risorse Finanziarie: disponibilità accantonata o offerta, da intendersi quale risorsa integrativa necessaria per soddisfare e rispondere alle esigenze provenienti dalla popolazione interessata dall’evento.

 

Possono essere ulteriormente catalogate, indipendentemente dalla classe distintiva di appartenenza, in funzione del loro possesso (“proprietà”) in:

 

  • - Risorse Interne: quelle direttamente possedute e custodite (a livello comunale, intercomunale o provinciale) fra le proprie dotazioni

- Risorse Esterne: tutte quelle esterne agli uffici (comunali, intercomunali o provinciali) ma che, per esigenze di protezione civile, gli stessi possono reperire e farne ricorso diretto per propri fini istituzionali chiedendone l’attivazione o acquisendole da chi ne detiene il la proprietà o il comando.

 

La qualità della risposta alle emergenze risulta pertanto strettamente legata alle risorse impiegate e impiegabili e la loro disponibilità influenza pesantemente la programmazione delle azioni da intraprendere per affrontare gli eventi attesi o fronteggiare quelli già in atto.

In tale ottica anche l’utilizzo delle risorse risulta subordinato a una precisa gerarchia che ne disciplina l’acquisizione.

In fase preventiva, ma soprattutto in fase operativa, l’autorità di protezione civile competente (Sindaco a livello comunale, Presidente della Provincia a livello provinciale) può, in qualità di responsabile delle funzioni correlate sul proprio territorio e in virtù del principio di sussidiarietà, contare sul concorso e sulla collaborazione degli Enti sottordinati, quindi anche sulle risorse di rispettiva dotazione.

Più in particolare:

 

  • - in fase di normalità, il concorso dei vari settori/uffici dell’Ente in questione deve essere sostanzialmente volto alle attività amministrative concernenti la previsione e prevenzione attraverso l’utilizzo di atti amministrativi e degli strumenti urbanistici;

- in fase di emergenza, il concorso dei vari settori/uffici dell’Ente deve invece essere volto a sostenere le varie funzioni di emergenza previste dalla legislazione vigente (sino ad arrivare, eventualmente, all’attivazione delle funzioni Augustus).

 

Risorse umane

Sono quelle che fanno capo alla struttura di protezione civile nel suo insieme, quindi comprendono:

 

  • - dipendenti dell’Ente
  • - gruppi/associazioni di volontariato.

 

L’analisi delle risorse umane a disposizione non deve infatti limitarsi agli operatori in forza all’Ente (in particolare alla relativa struttura di protezione civile), ai quali possono essere assegnate responsabilità organizzative e direttive, ma va estesa anche ai cittadini che possono a loro volta offrire la loro collaborazione in forma sia singola sia associata.

Più in particolare:

 

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  • - il personale in forza agli Uffici e ai Servizi dell’Ente unitamente a quello riconducibile alle realtà istituzionali da attivarsi (Forze dell’Ordine, VV.F., ASL, ecc) costituisce il nucleo da allertare con priorità e la cui tempestiva presenza nelle rispettive sedi di lavoro consente l’avvio delle operazioni di soccorso

- i cittadini possono invece partecipare alle attività di Protezione Civile:

 

-  sotto forma di volontario singolo, se in possesso dei requisiti necessari (maggiore età, buona condotta, idoneità fisica)

- come appartenenti a una associazione inserita nel registro delle Associazioni di Volontariato istituito dalla Regione Piemonte, in attuazione della Legge 266/1991, con deliberazione n. 339 del 3 maggio 1992

-  se inseriti nei Gruppi Comunali di Protezione Civile appartenenti all’Elenco Nazionale (DPR 613/1994 e D.L. 292 del 27/05/1996).

 

Risorse strumentali

Comprendono i materiali, i mezzi e qualunque tipo di struttura (ricettive, aree speciali) atta a fornire supporto alla popolazione colpita da un evento calamitoso in situazioni di emergenza, per un sicuro e celere superamento delle stesse.


Materiali e Mezzi

Sono da intendersi tutte quelle dotazioni di cui si dovrebbe disporre conseguentemente agli effetti prodotti dagli eventi che sottintendono i rischi a cui il territorio è soggetto.

La loro costituzione e caratterizzazione è ovviamente funzione delle risorse finanziarie a disposizione, ma è comunque individuabile una dotazione standard che è opportuno soddisfare perché necessaria, utile e utilizzabile indipendentemente dalla tipologia di evento atteso o in atto.

Tale dotazione è riconducibile essenzialmente ad alcune categorie:

 

- alimentari

- sanitari

- logistici

- di consumo

- mezzi

 

Relativamente ai materiali, si possono individuare le seguenti macrocategorie:

 

- residenziali

- telecomunicazioni - monitoraggio - rilevamento

- elettrici

- riscaldamento

- sicurezza

- idrici

- igienici

- mobili e arredi

- abbigliamento e autoprotezione

- medici

 

Relativamente invece ai mezzi, questi possono raggrupparsi e classificarsi in:

 

- autovetture

- fuoristrada

- furgoni

- pullman

- motocicli

- carrelli rimorchio

- gommoni

- autocarri

- trattori;

- ruspe / escavatori

- muletti

- autocisterne

- autobotti

- autogru.

 

Strutture ricettive

Sono strutture che possono essere utilizzate (o comunque devono essere tenute in conto) per il ricovero immediato temporaneo di persone colpite da calamità o soggette a provvedimento di evacuazione ordinato dall’Autorità, qualora non sia possibile una diversa sistemazione:

 

- Turistiche: Alberghi – B&B – Affittacamere

- Sanitarie: Ospedali, Case di cura, Case di riposo, Sedi ASL, Ambulatori, Farmacie

- Di comando: Municipi, Distretti/Caserme Forze dell’Ordine

- Servizi: Banche, Uffici postali, Musei, Teatri, Cinema

- Sociali: Scuole, Chiese, Proloco

- Di stoccaggio: Depositi, Capannoni, Magazzini

 

Trattasi essenzialmente strutture pubbliche (ad esempio scuole, palestre, chiese, edifici comunali ecc.) la cui disponibilità è obbligatoria in presenza di emergenze dichiarate.

Per quelle private, quasi sempre caratterizzate da funzione turistica (alberghi, B&B, case di riposo ecc.), la loro disponibilità è spesso resa obbligatoria – in analogia con le aree di accoglienza - primo ricovero/cura/soccorso e per quelle destinate all’ammassamento del bestiame – da requisizioni temporanee che possono essere evitate a mezzo di atti preventivi concordati.

 

Aree speciali

Si articolano in:

 

- Aree di attesa - raccolta (Meeting points)

Aree di raccolta della popolazione al verificarsi di un’emergenza o di un evento calamitoso. Devono essere zone sicure, conosciute dalla popolazione (piazze, parcheggi, aree verdi ecc.) – che deve quindi essere informata sulla loro esistenza e ubicazione primo che l’evento si manifesti – dal momento che questa deve recarvisi con urgenza al momento della ricezione dell’allertamento o nella fase in cui l’evento calamitoso si sia già manifestato), segnalate e portate alla conoscenza di tutti tramite diffusione dell’informazione in “tempo di pace”, dislocate uniformemente sul territorio e con una capienza adeguata al numero di residenti della zona afferente a ciascuna di esse.

 

Aree di accoglienza - primo ricovero / cura / soccorso

Aree nelle quali è possibile la costituzione di insediamenti abitativi di emergenza prolungati nel tempo attraverso tende, roulotte, prefabbricati ecc. e tali da garantire la presenza di ogni servizio (luce, acqua, gas, servizi, fognature, rifiuti, comunicazioni): comprendono quindi sì aree normalmente adibite ad altre funzioni ma con infrastrutture primarie esistenti (ad esempio impianti sportivi, piazzali per fiere ecc.) e quindi in grado di ospitare tendopoli e/o roulottopoli, ma anche strutture di per sé improprie ma comunque idonee ad accogliere la popolazione (ad esempio scuole, case di riposo ecc.) così come aree/strutture individuabili come potenzialmente utilizzabili dopo un evento calamitoso previa integrazione con servizi ausiliari (ad esempio chiese).

È opportuno prendere in considerazione la possibilità che un terreno privato, particolarmente adatto a funzionare all’uopo per le sue caratteristiche (vicinanza a vie di transito, presenza di servizi ecc.), possa essere messo a disposizione dell’Autorità nel momento stesso dell’emergenza: ciò potrà essere realizzato previo accordo con la proprietà per disciplinare l’uso del terreno e/o delle strutture in esso esistenti.

Parimenti importante appare la distinzione tra proprietà pubblica e privata di tali aree anche in vista di una possibile requisizione d’urgenza delle stesse (occupazione o uso temporanei) fino a cessata esigenza (atti evitabili in presenza di accordi preventivi), in quanto differente appare l’iter che porta a un loro effettivo utilizzo in caso di necessità:

 

  • -  aree di proprietà pubblica (comunali): occorre una delibera della Giunta Comunale con
  • allegata la documentazione catastale, la relazione geologica e ogni altro atto ritenuto
  • utile alla definizione della procedura

-  aree di proprietà privata: l’ordinanza di occupazione temporanea è adottata dal Sindaco

per grave necessità pubblica o dal Prefetto in caso di evento interessante più Comuni.

Per quanto riguarda invece l’ordinanza di uso temporaneo fino a cessata esigenza,

questa è adottata dall’Amministrazione Comunale in caso di grave necessità pubblica o

in caso di dichiarato stato di emergenza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri

a mezzo di apposita DPCM.

 

Viste in ogni caso le finalità che tale tipologia di aree assume, la loro individuazione va ricondotta a una parallela rilevazione della situazione sanitaria – da un punto di vista sia strutturale (farmacie, ambulatori ecc.) sia organizzativo (medici, persone bisognose di cure particolari quali dializzati non autosufficienti) – del territorio di riferimento, al fine di razionalizzare gli interventi collegati all’eventuale evacuazione di popolazione bisognosa di cure.

 

Aree di ammassamento materiali e mezzi

Aree per l’invio di forze e risorse di protezione civile in caso di evento Trattasi pertanto di aree da localizzarsi sia nelle vicinanze dei luoghi in cui sono localizzate le risorse del/i Comune/i interessato/i dagli eventi (Municipio, ambulatori ecc.) sia esternamente ai centri abitati e lungo le principali vie di comunicazione, perché destinate a un facile e celere accentramento dei materiali, dei mezzi e delle attrezzature provenienti dall’esterno per favorire il soccorso e il superamento dell’emergenza.

 

Aree di raccolta bestiame

Aree idonee al trasferimento di bestiame nel caso di inagibilità/inefficienza/ impossibilità d’uso delle strutture contenitive di origine  (ad esempio a seguito di sisma, emergenza idrica o incendio). Devono essere il più possibile vicine agli allevamenti presenti sul territorio, ma sufficientemente lontane dalle aree adibite al ricovero delle persone, dotate di approvvigionamento idrico o comunque facilmente raggiungibili. Per quelle private, la loro disponibilità è spesso resa obbligatoria – secondo quanto già evidenziato per le aree di accoglienza – primo ricovero/cura/soccorso – da requisizioni temporanee che possono essere evitate a mezzo di atti preventivi concordati.

 

Aree di atterraggio (Aviosuperfici ed Elisuperfici)

Per aviosuperfici si intendono aree idonee alla partenza e all’approdo di aeromobili, che non appartengono al demanio aeronautico (di cui all’art. 692 del Codice della navigazione) e sulle quali non insistono aeroporti privati (di cui all’art. 704 del medesimo Codice). Per elisuperfici si intendono invece particolari aviosuperfici (pertanto rispettanti i medesimi requisiti delle stesse di cui sopra) destinate però all’uso esclusivo di elicotteri: trattasi pertanto anche di piazzole quadrate di 20 m di lato, potenzialmente (e possibilmente) verniciabili a sfondo verde (tipo RAL 6021), con nominativo in lettere di qualsiasi colore ma con lettera “H” nel centro di colore bianco e altezza pari a 3 m, perimetrabili in giallo per una larghezza di 1 m, dotabili di luci perimetrali omnidirezionali anch’esse gialle e di luci orizzontali dell’area di approdo e decollo.

 

Risorse finanziarie

La gestione del sistema di protezione civile, a qualsiasi livello (provinvciale, intercomunale, comunale) deve essere sostenuta da risorse finanziarie che consentano di:

 

  • - avviare investimenti, in ambito revisionale e preventivo, atti a mitigare i rischi presenti sul territorio

- coprire i costi derivanti dalle attività di soccorso e primo ripristino

 

e che, pertanto, necessitano di essere ripartite a seconda della loro finalità:

 

- per la prevenzione

- per l'emergenza

- per il ripristino

- per la solidarietà.

 

A livello comunale ed intercomunale, i relativi bilanci devono contenere almeno due capitoli (“Investimenti preventivi” e “Costi del soccorso”) per consentire il corretto funzionamento del sistema di protezione civile e va previsto, relativamente al secondo dei capitoli di spesa citati, un apposito regolamento disciplinante le modalità d’uso.