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La CIG in deroga
Può essere richiesta da tutti i datori di lavoro, operanti in qualsiasi settore di attività ad eccezione del lavoro domestico, dopo l’utilizzo di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa. La domanda può riguardare tutte le tipologie di lavoro subordinato, purché il personale interessato sia impiegato in unità operative ubicate sul territorio della Regione e abbia maturato entro la data di inizio del periodo di CIG richiesto almeno 90 giorni di lavoro presso il datore di lavoro richiedente.
La disoccupazione speciale in deroga
E’ destinata a soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente che non possiedano i requisiti per accedere all’indennità di disoccupazione ordinaria o di mobilità, e che ricadano nelle seguenti condizioni: - soggetti con contratto di lavoro subordinato a termine della durata di almeno 90 giorni, anche non consecutivi, purché rientranti nell’annualità antecedente la data di cessazione, risolto alla scadenza da datori di lavoro che al momento della cessazione avevano in corso interventi di sospensione dal lavoro previsti dalla normativa ordinaria o in deroga o misure di riduzione di personale, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro non trasformato a tempo indeterminato alla scadenza; - soggetti con contratto di lavoro subordinato interrotto da un licenziamento per giustificato motivo oggettivo o da dimissioni per giusta causa, che abbiano maturato entro la data di cessazione almeno 90 giorni di lavoro presso il datore di lavoro di provenienza, anche non consecutivi.
La domanda di disoccupazione speciale in deroga
Deve essere presentata all’INPS entro 68 giorni dalla data di conclusione o interruzione del rapporto di lavoro, e dà diritto ad un’indennità equivalente a quella della disoccupazione ordinaria per un periodo massimo di sei mesi. Tale indennità è incompatibile con ogni altro trattamento previdenziale eventualmente spettante per il medesimo periodo.
La mobilità in deroga
E’ destinata: - a soggetti ultracinquantenni prossimi al pensionamento, ma non in grado di completare la maturazione dei requisiti necessari, purché il periodo ancora da coprire non superi i 12 mesi e si chiuda entro il 31 dicembre 2010; - a soggetti rientranti nei requisiti per la disoccupazione speciale in deroga ma con un contratto a termine risolto alla scadenza o un’anzianità lavorativa della durata di almeno 12 mesi di cui 6 di lavoro effettivamente prestato. La domanda di mobilità in deroga deve essere presentata all’INPS e dà diritto ad un’indennità equivalente a quella di mobilità per un periodo massimo di dodici mensilità per i soggetti del punto uno, e di sei mensilità per quelli di cui al punto due, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
Tutti i lavoratori interessati dagli interventi in deroga dovranno sottoscrivere una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, e perderanno il diritto a percepire il sostegno al reddito previsto nel caso rifiutino una proposta di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo.
Per ulteriori approfondimenti consultare:
http://extranet.regione.piemonte.it/fp-lavoro/centrorisorse/anticrisi/dwd/accordo_parti_sociali.pdf
e consultare:
http://extranet.regione.piemonte.it/fp-lavoro/centrorisorse/anticrisi/dwd/conv_inps_piem.pdf
Per scaricare la news cliccare su:
Ammortizzatori sociali in deroga 2009-2010 (17.47 kB)
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