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Ai sensi della L.R. 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", art. 7, i Comuni devono provvedere all'adozione di un apposito regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici (impianti per telefonia mobile, radar, impianti per tele-radiodiffusione, ecc) e per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Per la redazione del suddetto regolamento i Comuni si devono attenere agli indirizzi approvati dalla Regione Piemonte con Deliberazione di Giunta n. 16-757 del 5 settembre 2005. Secondo tale provvedimento il territorio comunale deve essere suddiviso, ai fini della corretta localizzazione degli impianti, in:
- Aree sensibili: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute, residenze per anziani, edifici scolastici, edifici o aree dedicati all'infanzia, con relative pertinenze.
- Zone di vincolo (imp. Radio e TV): area definita "centro storico" come da P.R.G. e, per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W, tutta l'area urbana.
- Zone di installazione condizionata: aree comprese nel raggio di 30 m dal confine esterno delle aree sensibili, centri storici, beni culturali, aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette ed aree soggette a vincoli.
- Zone di attrazione: aree esclusivamente industriali, zone a bassa o nulla densità abitativa, aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.
- Zone neutre: il resto del territorio comunale.
Nelle aree sensibili l'installazione può essere totalmente vietata o subordinata a specifici accordi tra l'ente locale e i proponenti riguardanti le modalità di installazione degli impianti.
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