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La normativa sul "Riordino del settore energetico", disciplina il settore dell'energia secondo tre aspetti: - definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni - completamento della liberalizzazione del mercato - incremento dell'efficienza del sistema. In sostanza, la legge prevede che siano le Regioni* ad esercitare funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato. Inoltre, la legge introduce semplificazioni procedurali per le attività di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali, volte a completare la liberalizzazione dei mercati ed a incrementarne l'efficienza interna. In particolare, le attività che dall'entrata in vigore della legge sono già state autorizzate continuano ad operare nel nuovo regime liberalizzato, senza necessità di alcun adempimento formale.
* In Piemonte la Regione ha delegato le Province (art. 53 della L.R. 44/00)
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