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Deposito di oli minerali

deposito_oliLa normativa sul "Riordino del settore energetico", disciplina il settore dell'energia secondo tre aspetti:
- definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni
- completamento della liberalizzazione del mercato
- incremento dell'efficienza del sistema.
In sostanza, la legge prevede che siano le Regioni* ad esercitare funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato.
Inoltre, la legge introduce semplificazioni procedurali per le attività di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali, volte a completare la liberalizzazione dei mercati ed a incrementarne l'efficienza interna. In particolare, le attività che dall'entrata in vigore della legge sono già state autorizzate continuano ad operare nel nuovo regime liberalizzato, senza necessità di alcun adempimento formale.

* In Piemonte la Regione ha delegato le Province (art. 53 della L.R. 44/00)

 

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