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Legge 239 del 23/08/04 (c.detta Legge MARZANO) Questa importante legge prevede il riordino del settore dell'energia secondo tre linee: - definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni secondo il nuovo ordinamento costituzionale delineato dalla legge costituzionale n. 3/2001, di modifica del titolo V della Costituzione; - completamento della liberalizzazione del mercato; - incremento dell'efficienza del sistema. In tale quadro l'articolo 1, comma 2, nel definire i criteri che regolano le attività del settore energetico, chiarisce, alla lett. a), che le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente. Il successivo comma 8, lett. c), chiarisce poi che per "oli minerali" si intendono gli oli minerali greggi, i residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel. La legge prevede inoltre che "le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato" (articolo 1, comma 55), attualmente svolte a livello centrale o a livello periferico dagli uffici territoriali del Governo, secondo una ripartizione di competenze basata sulla capacità degli impianti; la suddetta competenza è stata attribuita alle Province con la Legge della Regione Piemonte, n. 44/2000 (art. 53). Peraltro, la norma fa salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.
D.Lgs. 128 del 22/02/06 Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
D.M. 01/12/2004 n. 329 Regolamento recante: norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19 del D.Lgs 93/2000
D.M. 31/10/2001 Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994. Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacita' complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacita' complessiva superiore a 5.000 Kg, non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
D.M. 10/05/2001 Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m3, siti in stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza.
D.M. 13/10/1994 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg
L. 27/03/1969 n. 121 Impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati.
D.M. 31/07/1934 Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi
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