| Bollino verde |
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In base alla D.G.R. n. 85-9702 del 30/09/08 (in vigore dal 15/10/2009) il bollino verde: - è gratuito e obbligatorio; - deve essere rinnovato ogni 2 anni per gli impianti di potenza superiore o uguale a 35 kW, ogni 4 anni per gli impianti di potenza inferiore; - può essere rilasciato unicamente dalle imprese iscritte in un apposito elenco regionale gestito dalla Camera di Commercio di Torino, le quali provvederanno a trasmettere i risultati dei controlli alla Provincia per via telematica o, fino al 2012, in formato cartaceo.
E' importante rilevare che dal 15/10/2009 la periodicità prevista per l'apposizione del bollino non coincide più con le scadenze delle manutenzioni e dei controlli di efficienza energetica, per le quali occorre fare riferimento a quanto indicato nella sezione "impianti termici" di questo sito.
IL RUOLO DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE La Provincia provvede alla distribuzione dei bollini alle imprese abilitate, all'organizzazione dei seminari di aggiornamento alle imprese che intendono richiedere l'abilitazione stessa ed, infine, al controllo degli impianti non provvisti di bollino verde. Gli uffici provinciali provvedono, inoltre, all'accertamento documentale dei rapporti di controllo pervenuti - a cura del manutentore - con il bollino verde. Come previsto dall'articolo 22 della L.R. 13/07 la Regione Piemonte predispone e attua azioni di sensibilizzazione ed una capillare comunicazione rivolta ai cittadini ed agli operatori del settore e del mercato immobiliare. Pertanto, eventuali chiarimenti o informazioni in merito alla direttiva possono essere altresì richiesti direttamente al Settore regionale competente in materia energetica (tel. 011.4321411).
In questa sezione è possibile scaricare la seguente documentazione:
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