Modulistica cave

Ultima modifica 30 aprile 2024

La domanda di autorizzazione alla coltivazione mineraria deve essere presentata ai sensi della l.r. 23/2016 in modalità esclusivamente telematica utilizzando la modulistica di cui agli allegati A1, A2, B, C, M, N del Regolamento 11R/2017 che vengono resi disponibili in formato editabile nella presente sezione.

La suddetta legge prevede, all'art. 1 c. 2, che tutti gli interventi estrattivi che comportano commercializzazione siano a tutti gli effetti disciplinati dalla l.r. 23/2016, ovvero disposizioni in materia di cave, per cui il punto di riferimento per quanto riguarda le procedure relative alla compatibilità ambientale e di valutazione è la l.r. 13/2023 (Allegati A e B).

Tutti i modelli di istanza dovranno essere accompagnati dall'Informativa Privacy presente a corredo dell'allegato.

  1. Allegato A: Modelli di domanda di autorizzazione/concessione.
    • Allegato A1: domanda di autorizzazione/concessione, rinnovo, modifica, ampliamento, proroga e per modifiche di modesta entità
    • Allegato A2: domanda di sub-ingresso all'autorizzazione alla coltivazione di cava
  2. Allegato B: Modello di attestazione del possesso dei requisiti per l'ammissibilità della domanda di autorizzazione di cava, valido per tutte le tipologie di istanze
  3. Allegato C: Modello di attestazione della capacità tecnico-economica del richiedente con specifico riferimento all'attività estrattiva, valido per tutte le tipologie di istanze ad eccezione della proroga
  4. Allegato M: S.C.I.A. per interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario che prevedono l'utilizzazione e commercializzazione di materiali appartenenti alla seconda categoria dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 - art. 19bis, L. 7 agosto 1900, n. 241 nonchè art. 1, c. 7bis L.R. 17 novembre 2016, n. 23
  5. Allegato N: Comunicazione per interventi estrattivi che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo con utilizzo dei materiali in sostituzione di materiali da cava (art. 1, c. 8bis, L.R. 17 novembre 2016, n. 23).

Allegato D: Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione per ciascun comparto estrattivo

  1. Allegato D1: elenco della documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione, comune per tutti i comparti estrattivi.
  2. Allegato D2: elenco della documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione per il comparto inerti, tout venant.
  3. Allegato D3: elenco della documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione per il comparto rocce ornamentali.
  4. Allegato D4: elenco della documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione per il comparto usi industriali.

Allegato I: Prescrizioni e obblighi posti a carico dei titolari delle autorizzazioni e delle concessioni relative alla coltivazione e al recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo per ciascun comparto.

A CHI PRESENTARE:

Secondo quanto previsto dall'art. 4 comma7 del Regolamento regionale 02/10/2017, n. 11/R la domanda è indirizzata:

  • alla PROVINCIA di ASTI – Servizio Ambiente al seguente indirizzo PEC: provincia.asti@cert.provincia.asti.it 
  • alla REGIONE PIEMONTE per le cave ricadenti in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia di cui alla l.r 29 giugno 2009, n. 19 e per le cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche di cui all'articolo 14 della l.r. 23/2016 (Allegati E, F, G, H del Regolamento 11R/2017),

per progetti di cava che siano stati sottoposti alle procedure di cui alla l.r. 40/1998 o che rientrino tra le categorie progettuali da sottoporre alla fase di verifica di assoggettabilità a VIA/fase di Valutazione come da ALLEGATO A della l.r. 13/2023;

per le categorie progettuali ricadenti nei casi di esclusione delle procedure di VIA (verifica di assoggettabilità a VIA e VIA) come da ALLEGATO A della l.r. 13/2023.

COME FARE:

  1. Compilare l’istanza (allegati A1 o A2) e la modulistica (allegati B e C) prevista dal Regolamento 11R/2017;
  2. Allegare alla domanda:
  • la documentazione comprovante la disponibilità dei terreni, in capo al richiedente, interessati dall’attività estrattiva per tutta la durata dell’intervento;
  • documenti ed elaborati progettuali di cui all’art. 11 della l.r. 23/2016, secondo quanto riportato all’allegato D del Regolamento;
  1. Procedere al pagamento delle Spese di Istruttoria di cui all’art. 27 della L.R. 23/2016 da effettuarsi tramite bonifico bancario o tramite sistema di pagamento elettronico PagoPA.

Le istanze che prevedono il rilascio di un titolo autorizzativo o che modificano un titolo precedentemente rilasciato (Allegati A1, A2) devono essere redatte in bollo.

INTERVENTI AI SENSI DELLA l.r. 23/2016 ART. 1 C. 7 BIS E C. 8 BIS

Con Determinazione Dirigenziale 17 maggio 2023, n. 210 la Regione Piemonte ha introdotto la nuova modulistica così come previsto dalla Legge regionale n. 25 del 19 ottobre 2021 “Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021”, che ha modificato il testo normativo della l.r. 23/2016 inserendo i nuovi commi 7bis, 8bis e 8ter all'art. 1. In particolare:

1) Sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare alla Provincia di Asti avvalendosi dell’Allegato M, gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario così come previsto dall’art. 1, c. 7bis della l.r. 23/2016, ovvero per volumi di scavo calcolati dalle sezioni di progetto per l'intervento complessivo svolto in unica soluzione, inferiori contemporaneamente alle seguenti soglie:

  • seimila metri cubi totali e tremila metri cubi per ettaro di superficie dei terreni interessati dagli interventi, qualora l'asportazione sia per ricavare aggregati per le costruzioni e infrastrutture, o per materiali industriali;
  • seimila metri cubi totali e duecento metri cubi per ettaro, qualora l'asportazione sia per ricavare materiali lapidei destinati quali pietre ornamentali. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, si applica l' articolo 19 bis, comma 3, della legge 241/1990.

In entrambi i casi è necessario espletare la verifica di VIA di cui all'art. 10 c. 5 l.r. 23/2016.

2) I progetti di intervento che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, che non sono finalizzati alla realizzazione di interventi estrattivi, ma che rientrano nella definizione di cantiere di grandi dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v) del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell' articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ) e prevedono l'utilizzo, in sostituzione di materiali da cava, di materiali appartenenti alla seconda categoria di cui all' articolo 2 del regio decreto 1443/1927 al di sopra della soglia di seimila metri cubi calcolati dalle sezioni di progetto per l'intervento complessivo, non sono assoggettati alle procedure autorizzative disciplinate dalla presente legge, così come previsto dall’art. 1, c. 8bis della l.r. 23/2016, bensì a una comunicazione alla regione, alla Provincia di Asti e al comune territorialmente competente, avvalendosi dell’Allegato N, da trasmettere in via telematica contestualmente alla trasmissione del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della repubblica 120/2017 o della dichiarazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo decreto. Per questi progetti è dovuto il pagamento dell'onere del diritto di escavazione di cui all'articolo 26.

Per gli scavi dei cantieri di piccole dimensioni, come definiti all' articolo 2, comma 1, lettera t) del d.p.r. 120/2017, la comunicazione di cui al comma 8 bis non è richiesta e non è dovuto il pagamento dell'onere del diritto di escavazione di cui all'articolo 26.

Infine, l'art. 1 c.7 prevede che se viene tutto riutilizzato nel fondo e non commercializzato non si ricade in autorizzazione ex l.r. 23/2016 né in altre disposizioni in essa contenute.