Betonaggio
Ultimo aggiornamento: 24 giugno 2025, 12:47
In attuazione della normativa nazionale, è stata adottata la D.D. n. 404 del 27/05/2024 pubblicata sul B.U.R.P. n. 23 del 6.06.2024 riguardante le autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato, frantumazione e vagliatura di inerti, produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso, lavorazione materiali lapidei e assimilati. Rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997, come modificata dalla D.D. n. 347 del 3 luglio 2000. Con la D.D. n. 404 del 27/05/2024 vengono disciplinate le emissioni provenienti dalle seguenti attività, lavorazioni e impianti:
- impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato;
- frantumazione e vagliatura di inerti;
- produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/giorno;
- lavorazione materiali lapidei e assimilati;
- singoli impianti e/o fasi riportate nei precedenti punti.
L'adesione alla D.D. n. 404 del 17/05/2024 è consentita per gli stabilimenti in cui siano presenti le attività sopra elencate che generino emissioni in atmosfera anche in presenza di altre tipologie di impianti/attività che abbiano o necessitino di un’altra autorizzazione di carattere generale oppure di un’autorizzazione ex art. 269 anche se sostituite da un’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).
Per l'adesione alla D.D. n. 404 del 27/05/2024 occorre presentare l'istanza attraverso la procedura informatizzata disponibile sul portale Sistema Piemonte prestando attenzione al messaggio che il sistema fornirà, al termine della compilazione, in merito all'eventuale necessità di provvedere anche alla successiva trasmissione allo S.U.A.P. competente, nelle modalità dallo stesso definite.
Per l'accesso alla procedura è necessario che il legale rappresentante dell'ente o impresa che presenta la domanda oppure il soggetto da esso delegato alla presentazione della domanda stessa, disponga di un certificato digitale rilasciato da un Ente certificatore riconosciuto dall'AgID. La procedura consente di compilare la domanda, di caricare i relativi allegati e assolvere al bollo. Si ricorda che per avviare il procedimento autorizzativo l'istanza firmata digitalmente e i relativi allegati vanno inviati al S.U.A.P. territorialmente competente.
IMPORTANTE!!!
- I gestori di impianti che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997, come modificata dalla D.D. n. 347 del 3 luglio 2000, adottata ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e del Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, sono legittimati a proseguire l’esercizio dei suddetti impianti a condizione che presentino domanda di adesione, secondo il modello di cui all’Allegato 2 della presente determinazione, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, rispettino i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell’Allegato 3 alla presente determinazione;
- i gestori di impianti di produzione conglomerati bituminosi che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale, di cui alla D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997, come modificata dalla D.D. n. 347 del 3 luglio 2000, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, per il successivo prosieguo dell’attività, presentano, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, istanza ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Con D.D. n. 183 del 20 marzo 2025 la Regione Piemonte ha rettificato, per mero errore materiale, la D.D. 27 maggio 2024, n. 404 del 27 maggio 2024 aggiornando con l’occasione i riferimenti normativi presenti:
al punto 2 dell’Allegato 1, il periodo:
“Possono aderire alla presente autorizzazione anche attività, di cui al precedente punto 1, che utilizzino materiali derivanti da processi di recupero, che ne abbiano fatto cessare la qualifica di rifiuto (EOW), o ancora classificati come rifiuto, ai sensi della parte quarta del d.lgs. 152/2006 (esclusivamente per i rifiuti riconducibili alle tipologie 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 7.13, 7.14, 7.31-bis, 13.1 e 13.2 del D.M. 5 febbraio 1998 (“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”), fermo restando il necessario adempimento alle procedure previste dalla Parte IV del d.lgs. 152/2006 ed il rispetto delle eventuali ulteriori prescrizioni relative alle emissioni convogliate previste dallo stesso D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 27 settembre 2022, n. 152 (“Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”)).”,
è sostituito dal seguente:
“Possono aderire alla presente autorizzazione anche attività, di cui al precedente punto 1, che utilizzino materiali derivanti da processi di recupero, che ne abbiano fatto cessare la qualifica di rifiuto (EOW), o ancora classificati come rifiuto, ai sensi della parte quarta del d.lgs. 152/2006 (esclusivamente per i rifiuti riconducibili alle tipologie 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.14, 7.31-bis, 13.1 e 13.2 del D.M. 5 febbraio 1998 (“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”), fermo restando il necessario adempimentoalle procedure previste dalla Parte IV del d.lgs. 152/2006 ed il rispetto delle eventuali ulteriori prescrizioni relative alle emissioni convogliate previste dallo stesso D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 27 settembre 2024, n. 127 (“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”)).”;
al punto 5 dell’Allegato 2 e alla lettera A dell’Allegato 2, il riferimento alle tipologie di rifiuto e ai materiali indicati ai punti 7.7 e 7.13 del D.M. 5 febbraio 1998, è sostituito dal riferimento alla tipologia e ai materiali indicati al punto 7.6. del medesimo decreto.