Impianti termici

Ultima modifica 9 dicembre 2021

Un impianto termico è un sistema tecnologico finalizzato a riscaldare o a raffrescare gli ambienti di un edificio.

Sono considerati impianti termici:

  • tutti gli impianti per il solo riscaldamento degli ambienti, per il riscaldamento più la produzione di acqua calda sanitaria o anche per la sola produzione di acqua calda sanitaria se al servizio di più utenze;
  • tutti gli impianti per il raffrescamento estivo (impianti dotati di pompe di calore per il condizionamento estivo, fancoil, ecc..).

Stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante installati in modo fisso sono assimilati ad impianti termici quando la somma delle potenze al focolare di tali unità per ciascuna unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.

Non sono invece considerati impianti termici i singoli scaldabagni, gli apparecchi mobili per il riscaldamento o il raffrescamento, e neppure i condizionatori da finestra anche se installati in modo fisso.

Al fine di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza e di efficienza degli impianti, le norme vigenti (D.Lgs 192/05, D.P.R. 74/2013) obbligano i responsabili degli stessi ad effettuare, tramite imprese qualificate, controlli periodici dei generatori di calore e degli altri apparecchi installati.

CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli installatori e i manutentori degli impianti termici devono definire e dichiarare esplicitamente al responsabile dell’impianto, in forma scritta, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto e con quale frequenza effettuare le medesime operazioni.

Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiore di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW devono essere effettuati, in occasione dei suddetti controlli e con le periodicità minime stabilite dal D.P.R. 74/2013 (Allegato A), ulteriori verifiche riguardanti:

  • l’efficienza energetica e le emissioni in atmosfera dei sottosistemi di generazione;
  • la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale negli ambienti climatizzati;
  • la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.

I risultati di tali verifiche devono essere riportati su appositi rapporti, definiti "rapporti di efficienza energetica", e sul libretto dell’impianto.

L’impresa incaricata del controllo deve rilasciare i rapporti di efficienza energetica in forma cartacea, i quali devono essere sottoscritti dal responsabile dell’impianto per presa visione, e deve successivamente provvedere alla  loro registrazione elettronica sul Catasto regionale degli Impianti Termici (CIT).

ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI

La Provincia effettua annualmente accertamenti, che si svolgono tramite la verifica documentale di quanto presente sul CIT e presso altri archivi della Pubblica Amministrazione, volti a verificare il regolare stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici. I controlli sono principalmente finalizzati al rispetto dei limiti emissivi e delle prestazioni energetiche degli impianti. Per gli impianti di climatizzazione invernale alimentati a gas di potenza inferiore a 100 kW l’accertamento – se favorevole – è sostitutivo dell’ispezione.

Le ispezioni, ossia i controlli (anche di tipo strumentale) svolti presso gli impianti, sono invece effettuati dall'ARPA Piemonte.

La selezione degli impianti da sottoporre ad accertamento o ispezione è effettuata dando priorità a quelli per i quali non sia stato registrato sul CIT  il previsto rapporto di efficienza energetica, a quelli meno efficienti e più inquinanti o per i quali durante l’accertamento documentale siano emerse anomalie o non conformità.

PER APPROFONDIMENTI: