Limitazioni generatori di calore di pot. term. < a 35 kw alimentati a biomassa

Ultima modifica 19 ottobre 2022

Con la Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2018, n. 29-7538 la Regione si muove nell’ottica della scelta di sistemi di combustione a basso impatto ambientale, finalizzati al riscaldamento civile, abbinandoli ad involucri a basso fabbisogno energetico.

Il provvedimento sopra indicato prevede restrizioni di utilizzo e installazione progressive a partire dall’ottobre 2018, nell’ottica del contenimento delle emissioni in atmosfera e del miglioramento della qualità dell’aria. Nel dettaglio la delibera stabilisce che:

  • dal 1 ottobre 2018 in tutti comuni del territorio regionale è vietato installare generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, aventi una potenza nominale inferiore a 35 kW con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle”;
  • dal 1 ottobre 2019 in tutti comuni del territorio regionale è vietato installare generatori di calore alimentati a biomassa legnosa aventi una potenza nominale inferiore a 35 kW con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;
  • dal 1 ottobre 2019 in tutti comuni appartenenti alle zone “Agglomerato di Torino”, “Pianura” e “Collina” è vietato utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa legnosa aventi una potenza nominale inferiore a 35 kW con classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”.

Nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, è consentito solo l’utilizzo di pellet che rispettino le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), Parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e cioè: “Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal  trattamento con aria, vapore  o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di  sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti”, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.

Per quanto riguarda la verifica della classe emissiva, in prima battuta occorre guardare il certificato, se non lo si trova si può chiedere o verificare sul sito internet del costruttore. Nel caso si possieda un generatore di calore che non è più in produzione e di cui non c’è certificazione bisogna verificare sulle caratteristiche tecniche i parametri relativi al CO (monossido di carbonio) e rendimento termico e confrontarli con la Tabella 1 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2017 , n. 186.

Sono esentate dal divieto di utilizzo di cui al punto precedente le unità immobiliari in cui il generatore di calore a biomassa di potenza nominale inferiore a 35 kW sia l’unico sistema di riscaldamento presente.

Per completezza di informazione si chiarisce che i generatori di calore a biomasse legnose sono caminetti aperti, camini chiusi – inserti a legna, stufe a legna, cucine a legna, stufe ad accumulo, stufe, inserti e cucine a pellet – termostufe, e caldaie con alimentazione a pellet o a cippato.