Accesso documentale

Ultima modifica 28 novembre 2023

ACCESSO DOCUMENTALE

E' il diritto di accesso classico previsto dalla Legge 241/1990. Ha ad oggetto i documenti detenuti dalla Provincia di Asti. Il soggetto interessato deve motivare la propria richiesta in ordine ad un interesse personale, attuale e concreto corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata dall'ordinamento e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso.

Il Responsabile del procedimento di accesso qualora la domanda di accesso riguardi documenti relativi ad un procedimento amministrativo è il responsabile del procedimento stesso. Negli altri casi il responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o il responsabile dell’unità organizzativa competente a formare il documento, o a detenerlo.

COME FARE

E’ possibile presentare l'istanza di accesso documentale utilizzando il modello sotto riportato.

La domanda può essere inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: provincia.asti@cert.provincia.asti.it ovvero, allegando copia non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore:

per corrispondenza al seguente indirizzo: Provincia di Asti - Piazza Alfieri, 33, 14100 Asti;

a mezzo fax a seguente numero: 0141 592372.

tramite posta elettronica ordinaria; in questo caso l’istanza deve essere sottoscritta mediante firma digitale oppure è necessario sottoscrivere l’istanza e allegare la fotocopia del documento d’identità.

La domanda può essere presentata anche di persona. In questo caso, laddove la richiesta non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

COSTI

Il rilascio di copia è subordinato al pagamento del diritto di ricerca e al rimborso dei costi di riproduzione, ed eventualmente di trasmissione, indicati nel modello sotto riportato e nel rispetto delle modalità ivi indicate.

Nel caso di copia conforme, all’applicazione dell’imposta di bollo a valore vigente.

ESITI E TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

La domanda di accesso può avere i seguenti esiti che devono essere sempre comunicati per iscritto al richiedente:

accoglimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata su un interesse tutelato dall'ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia; pertanto, tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente.

accoglimento parziale: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia, per esigenze di riservatezza o per altre ragioni previste dalla legge, solo a una parte della documentazione può essere messa a disposizione del richiedente.

differimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall'Amministrazione.

rifiuto: la domanda non può essere accolta.

La limitazione, il differimento ed il rifiuto devono essere motivati e sono ammessi nei casi, stabiliti dall'art. 24 della Legge n. 241/1990.

L'Amministrazione decide entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, attestata dal protocollo dell'Ente. Decorso inutilmente tale termine, la richiesta deve considerarsi respinta.
È possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) o al Difensore Civico Regionale, entro 30 giorni dal silenzio o dalla conoscenza dell'atto sfavorevole.

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28-11-2023

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