Agenzie di viaggio
Ultimo aggiornamento: 23 marzo 2026, 12:30
Le agenzie di viaggio e turismo, disciplinate dalla L.R. 30 marzo 1988, n. 15 e s.m.i., sono imprese turistiche che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, le attività di produzione e di organizzazione di viaggi e soggiorni oppure attività di intermediazione.
L’apertura di un’agenzia di viaggi e turismo è soggetta a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività ) da presentare al SUAP del Comune in cui si intende aprire l’agenzia. Sul modulo dovranno essere indicate le attività esercitate, le modalità di esercizio (con o senza vendita diretta al pubblico o se la vendita al pubblico è effettuata esclusivamente mediante mezzi telematici o altre forme di vendita a distanza), la stipulazione di polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte nei confronti dei clienti con il contratto di viaggio, la denominazione dell’agenzia e il titolare della direzione tecnica.
Prima della presentazione della SCIA è necessario richiedere all'Ufficio turismo della Provincia di appartenenza la verifica della denominazione proposta dalla costituenda agenzia. La L.R. 38/2009 stabilisce che la denominazione adottata dalle agenzie non deve essere tale da ingenerare confusione nel consumatore per cui è fatto divieto di omonimie all'interno del territorio regionale. La denominazione prescelta non deve coincidere inoltre con nomi di comuni e regioni italiane. La verifica preventiva dell'idoneità della denominazione prescelta viene effettuata dall'Ufficio turismo della Provincia tramite l'archivio “Infotrav” dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (D.G.R. n. 34-13373 del 22.02.2010) e le altre Province piemontesi. Conclusa l’istruttoria, la Provincia comunicherà all'interessato il buon esito della richiesta e, in caso di rigetto, chiederà la sostituzione della denominazione. Quest'ultima è vincolata sino al momento della presentazione della SCIA e comunque non oltre i 30 giorni, salvo casi eccezionali e comprovati che impediscano l'apertura dell'agenzia entro tale termine.
Il Comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività (SCIA), ne trasmetterà copia, anche solo in via telematica, alla Provincia che è tenuta ad aggiornare periodicamente l’Elenco delle agenzie di viaggio. Dal 1 luglio 2026 é attivo il sistema di garanzia a gestione privata, introdotto con Legge 29 luglio 2015, n. 115, art.9. La norma obbliga l'organizzatore di pacchetti turistici (tour operator) e gli intermediari (agenzie di viaggi) a stipulare polizze assicurative o a fornire garanzie bancarie a copertura dei contratti di turismo organizzato. Il fondo di garanzia garantisce, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
Per scaricare la normativa, gli elenchi delle agenzie piemontesi e il modulo SCIA